6
INTRODUZIONE
Dalla trama delle previsioni del Titolo VI emerge, quale figura “trasversale”,
la nozione di disastro, la quale pare riassumere i connotati strutturali del pericolo
comune, incorporando in sé l’oggettività giuridica categoriale. Derivazione del
vocabolo latino dis-astrum ( nel significato originario di “cattiva stella”, sfortuna,
ecc.), nel linguaggio comune il termine disastro designa una calamità, un evento
catastrofico e, per estensione, un grave danno, così da assumere anche il significato
di incidente che arrechi danni di vaste e notevoli proporzioni o provochi la morte di
molte persone.
La nozione tecnico-giuridica di disastro è caratterizzata da un elemento
normativo a “doppio parametro”, nel senso che il disastro è costituito da un evento di
danno materiale su cui si innesta una situazione di pericolo per le persone. Il delitto
di disastro, infatti, si atteggia come reato di risultato rispetto all’evento naturalistico
prodotto (modificazione di cose) e, al contempo, come reato di pericolo rispetto ai
beni primari di una indistinta pluralità di individui, assumendo, così, natura di reato
a duplice evento, l’uno materiale ed effettivo, l’altro potenziale. L’evento di danno
materiale assume quindi un duplice valore, dovendo essere valutato sia in funzione
diagnostica (avuto riguardo a quanto è avvenuto), sia in funzione prognostica
(considerando ciò che sarebbe potuto accadere).
Una prima, rilevante distinzione che occorre tracciare sin da subito intercorre
tra disastri comuni e disastri sanitari: mentre i primi costituiscono la tipizzazione del
risultato delle condotte incriminate dal Capo I, incarnando la materializzazione del
comune pericolo mediante violenza, i secondi identificano, invece l’evento di
comune pericolo mediante frode, tipizzato dal legislatore nelle fattispecie del Capo
II.
All’interno dei delitti di comune pericolo mediante violenza è possibile poi
enucleare due sottoinsiemi: quello dei disastri nominati (o tipici) e quello dei disastri
innominati (o atipici). Tra i disastri nominati si distinguono due tipologie di eventi
disastrosi: quelli fondati sullo scatenamento di forze naturali (incendio, inondazione,
frana, valanga) e quelli riguardanti sinistri aventi ad oggetto determinati mezzi di
trasporto (naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario). Si tratta
7
di un numerus clausus di accadimenti, selezionati dal legislatore in base alla gravità e
alla frequenza statistica, che agevole il compito dell’interprete in fase di sussunzione.
Al secondo raggruppamento, invece, vanno ricondotte le ipotesi in cui il legislatore
ha rinunciato a fissare le note qualificanti, limitandosi a richiedere il verificarsi di un
evento disastroso diverso da quelli già selezionati e nominati. È il caso, anzitutto, del
disastro innominato o generico ex art. 434 c.p.
La prima parte dello scritto è volta all’analisi del Titolo VI del codice penale
e dell’oggetto giuridico del reato. Dopo aver esaminato l’evoluzione storica dei
delitti contro l’incolumità pubblica, con particolare attenzione al contributo dato
dalla dottrina penalistica tedesca di stampo illuminista (a cui si deve l’elaborazione
del concetto di pericolo comune - c.d. Gemeingefahr -) e ai suoi riflessi sulla
codificazione unitaria italiana, ci si sofferma poi sull’oggettività giuridica
“incolumità pubblica” e “salute pubblica” e sulle varie interpretazioni che della
stessa sono state date in letteratura dall’avvento della costituzione repubblicana.
Un’altra fase del lavoro è quella volta ad esaminare le tecniche di
anticipazione della tutela: la necessità di tutelare i beni personali dei consociati da
una peculiarmente grave forma di pericolo che, in quanto diffusiva e suscettibile di
aggredire una pluralità indeterminata di consociati, assume natura ‘comune’
giustifica infatti la scelta politico-criminale di creare una protezione preventiva
ulteriore rispetto a quella predisposta avverso le offese all’incolumità individuale.
Come vedremo, la pubblica incolumità è da considerarsi uno “schermo preventivo”
per tutelare ciò che non essendo ancora individuato, non potrebbe ancora entrare in
gioco ai fini di una specifica tutela. In questo capitolo saranno quindi previamente
analizzati i reati di pericolo e il tipo di valutazioni che il giudice deve compiere per
verificare la sussistenza o meno del pericolo per l’incolumità pubblica
(determinazione di base, momento e metro del giudizio e individuazione del c.d.
grado del pericolo penalmente rilevante ) per poi concludere con la disamina della
c.d. prevenzione secondaria, cioè quel piano di tutela avente ad oggetto attività
obiettivamente preparatorie, situazioni prodromiche al verificarsi di un evento di
natura disastrosa, che prescindono dalla necessità di realizzazione del disastro stesso.
L’ultima parte dello scritto è incentrata sulla disamina dei singoli disastri c.d.
comuni, secondo la tripartizione prima citata, “disastri fondati sullo scatenamento di
8
forze naturali”, disastri connessi all’uso dei mezzi di trasporto” e “disastro
innominato”. Per ogni tipologia di evento disastroso sarà analizzato un noto caso
giurisprudenziale: in particolare verranno trattati il caso ThyssenKrupp, il processo
Eternit e il disastro di Linate, partendo sempre da un’accurata descrizione del
“fatto”.
Fra le tematiche affrontate emerge in primo luogo il problema della
riconducibilità all’art. 434 c.p. dei c.d. “disastri ambientali” o “ecologici” in merito
al quale verranno esaminate le censure mosse dalla dottrina alla recente tendenza
giurisprudenziale ad inquadrare tali fenomeni di recente emersione nella fattispecie
del disastro innominato.
Oggetto dell’indagine saranno poi i c.d. sistemi di sicurezza a struttura
complessa, quali sono quelli posti a presidio dell'incolumità pubblica in settori ad
alto contenuto tecnologico (è il caso, ad esempio, del trasporto aereo) e la questione,
ad essi connessa, della difficoltà che sconta l’applicazione dello strumento penale
nell’estrapolare dall’ insieme di fattori che hanno concorso a cagionare il disastro la
rilevanza causale e la rimproverabilità del contributo personale di ciascun soggetto
operante in questi sistemi in cui le conseguenze di ciascuna singola condotta possono
venire enormemente amplificate dalla sua imprevedibile interazione con altri fattori
di rischio.
Nello svolgimento dell’analisi, particolare attenzione verrà rivolta, oltre che,
naturalmente, all’evento disastroso, ai singoli garanti dell’incolumità pubblica, cioè
ai potenziali responsabili dei delitti di cui si tratta , cercando di capire “di chi è la
colpa” quando si verifica un disastro.
9
CAPITOLO I
EVOLUZIONE STORICA DEI DELITTI CONTRO
L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
SOMMARIO: 1. L’esperienza tedesca e i codici preunitari. - 2. Il codice Zanardelli. - 3. Il codice
Rocco: la restrizione della nozione di pubblica incolumità - 3.1. La sistematica del codice Rocco: aut
vi aut fraude fit iniuria.
1. L’esperienza tedesca e i codici preunitari
Storicamente, la classe dei reati contro l’incolumità pubblica affonda le
proprie radici nei delitti, finalizzati a salvaguardare la sicurezza collettiva, del
naufragium doloso, della ruina, della rottura di argini e soprattutto nella fattispecie
capostipite dell’incendium.
1
Nell’incendio infatti si annidano i tratti distintivi dei reati di pericolo comune:
la non dominabilità del mezzo, la sua diffusibilità difficilmente contenibile e la
possibilità di un giudizio errato da parte dell’agente in ordine alla pericolosità e alla
potenzialità lesiva della condotta.
2
La fattispecie di incendio rispecchia quindi l’esigenza di prevenire situazioni
di rischio di c.d. potenzialità plurilesiva, in grado, cioè, di mettere a repentaglio una
pluralità di beni di carattere personale e patrimoniale.
3
Il concetto di pericolo comune (Gemeingefahr) fu elaborato dalla dottrina
penalistica tedesca di fine ‘600: esso si configurava come il pericolo di una lesione
generale, che si diffondesse oltre l’ambito delle lesioni speciali (circoscritte alle
1
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo: profili sistematici e politico-criminali dei delitti
contro l'incolumità pubblica , Torino , 2005, 3; come ricordato da SAMMARCO, v. Incolumità
pubblica, in Enc. dir., vol. XXI, Milano, 1971, 3, la legge delle XII tavole puniva l’incendio
dolosamente appiccato alle case altrui e ai cumuli di biada collocati nelle vicinanze.
2
RATKE, Die Dogmatik der Brandstiftungsdelikte. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den
gemeingefährlichen Delikten, citato da GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo., cit., 4.
3
RATKE, Die Dogmatik der Brandstiftungsdelikte. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den
gemeingefährlichen Delikten, citato da GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo., cit., 5.
10
vittime prese di mira dall’agente) sino a coinvolgere i beni giuridici di una quantità
indeterminata di persone.
4
L’emersione dei reati di pericolo comune come apposita categoria di delitti si
ha in età illuministica con il Preussischer Allgemeine Landsrecht del 1794, come
derivazione dalle fattispecie a tutela della proprietà.
5
In materia di danneggiamento,
infatti, si prevedono due sezioni; la prima concerne i c.d. delitti di pericolo
individuale (i danneggiamenti limitati al singolo, senza pericolo per il pubblico)
mentre la seconda è relativa ai c.d. danneggiamenti di pericolo comune, dove si
incriminano la corruzione degli alimenti, la diffusione delle epizoozie,
l’avvelenamento dei pascoli comuni, l’incendio e la procurata inondazione.
6
Questa
nuova classe di reati era contraddistinta dal pericolo comune, ossia da quel pericolo
per la vita, l’incolumità fisica o il patrimonio di un numero elevato di persone,
cagionato attraverso lo scatenamento, ad opera dell’uomo, di forze naturali dagli
effetti incontrollabili, come l’acqua e il fuoco. Per queste fattispecie si stabiliscono
sanzioni più elevate rispetto a quelle previste per le lesioni individuali, in
considerazione del maggiore disvalore sociale legato alla potenzialità espansiva della
lesione.
Se in Germania l’ambito della tutela si espande al di là della lesione del
singolo, abbracciando anche il mero pericolo per i beni della collettività, la dottrina e
la legislazione francese, invece, si discostano dal comune pericolo e considerano i
fatti in esame alla stregua di figure di danneggiamento , facendo sì che assumano
rilievo penale solo le condotte che arrechino specifici danni alle singole vittime.
7
Nella codificazione successiva divenne predominante ed assorbente la natura
del pericolo e si tese a svalutare la rilevanza dell’elemento del mezzo .
8
Nel
Reichsstrafgesetzbuch del 1871, nella classe di reati in esame, infatti vennero
ricomprese ipotesi che prescindevano dall’impiego di forze naturali tra cui le
4
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo., cit., 6.
5
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo., cit., 7.
6
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, IV Bd., Berlin, 1804, 696 e ss, citato da
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo, cit., 8.
7
ARDIZZONE, v. Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni) in Dig. disc. pen., VI, Torino, 1992,
362.
8
FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica, in Enciclopedia del diritto penale italiano,
diretta da E. Pessina, vol. VIII, Milano, 1909.
11
aggressioni agli impianti telefonici e del telegrafo e il danneggiamento di impianti
correlati alla funzionalità dei trasporti.
9
L’esperienza giuridica italiana si raccorda al modello tedesco, anche se
l’attuale sistemazione, volta a raggruppare in un titolo apposito la classe di reati in
esame, risale solo al codice del 1889. Nei codici preunitari, infatti, questi delitti erano
sparsi negli altri titoli dei codici o contenuti in leggi speciali.
Il codice penale sardo del 1859 e quello toscano del 1853 , ad esempio, li
classificavano tra i delitti contro la proprietà, contro la persona o contro la sanità
pubblica, attribuendo perciò maggior rilievo agli effetti immediati della condotta,
cioè ai danni cagionati alle cose e alle persone.
10
In particolare il codice penale toscano, annoverava tra i delitti contro gli averi altrui i delitti di
incendio, sommersione e inondazione, l’avvelenamento di acque, l’adulterazione di sostanze
alimentari o medicinali mentre altri delitti compiuti con frode erano invece collocati tra i delitti contro
la persona. Il codice penale sardo prevedeva, tra i reati contro le persone e le proprietà, varie figure
di incendio, i guasti alle ferrovie e la sommersione, mentre un titolo intero era dedicato ai reati contro
la pubblica sanità.
11
2. Il codice Zanardelli.
Come prima anticipato, il codice Zanardelli, richiamandosi al modello di
incriminazione adottato dal codice penale tedesco, raccoglie i reati oggetto della
nostra indagine in un unico titolo (VII) sotto la denominazione “delitti contro
l’incolumità pubblica”.
Dal punto di vista etimologico, il termine “incolumità” deriva dal latino
“incolumitas”, indicante la condizione di chi è illeso, intatto, sano
12
e designa quindi
l’assenza di danni. Esso trae origine dal termine “columen”, usato dai romani per
indicare il puntello posto a sostegno delle case che minacciavano rovina: era casa
9
BINDING, Lehrbuch Des Gemeinen Deutschen Strafrecht, Besonder Teil, Leipzig, 1904 citato da
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo., cit., 25.
10
SAMMARCO, v. Incolumità pubblica, cit., 30.
11
CORBETTA., Delitti contro l’incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante violenza
in AA.VV., Trattato di diritto penale. Parte speciale diretto da MARINUCCI - DOLCINI, Padova,
2003, 3.
12
Cfr. CASTIGLIONI- MARIOTTI, Vocabolario della lingua Latina, Torino, 1971, 703.
12
incolume la casa che non aveva bisogno di puntelli e che di conseguenza era sicura
per coloro che vi abitavano
13
: “questa figura dell’ edificio che non è minacciato da
imminente rovina bene esprimeva il concetto del consorzio civile il quale può star
ritto da sé e non teme alcuna sua prossima distruzione”.
14
Nella Relazione finale al Re si definisce la pubblica incolumità come “il bene
che consiste nel complesso delle condizioni garantite dall’ordine giuridico che
assicurano la vita, l’integrità personale, la sanità, il benessere e la proprietà,
considerati come beni di tutti, indipendentemente dai singoli individui”.
15
Il predetto titolo si articola in quattro capi, rispettivamente denominati :
“dell’incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di comune
pericolo” (Capo I), dei delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di
comunicazione, (Capo II ), dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica
(Capo III) e, infine, disposizioni comuni ai capi precedenti
16
(capo IV). Esso è
inserito tra le classi di incriminazioni poste a tutela di beni di carattere pubblicistico
17
e quelle a tutela di beni di ordine etico-morale e famigliare (“dei delitti contro il buon
costume e l’ordine delle famiglie” ) e personale/individuale (“dei delitti contro la
persona”, “dei delitti contro la proprietà”).
La denominazione di illeciti come delitti “contro l’incolumità pubblica” (e
non “di pericolo comune”) è funzionale a rappresentare tutte le varie fattispecie che
formano il Titolo e non soltanto il Capo I del medesimo, ma senza sostanziali
divergenze rispetto al modello di riferimento costituito dal codice penale tedesco.
18
Al di là della denominazione formale, infatti, la nuova categoria dei reati contro la
pubblica incolumità viene modellata in conformità del duplice requisito alla base del
criterio del pericolo comune: potenza espansiva e diffusività del danno,
indeterminatezza delle potenziali vittime.
19
Si ricorre alla capiente nozione di
incolumità pubblica allo scopo di includere nell’omonima classe anche quelle
13
SAMMARCO, v. Incolumità pubblica, cit., 29.
14
Relazione della camera dei deputati sul progetto del codice penale del 1887,Torino, 1888, CXC,
215
15
ZANARDELLI, Relazione finale al re, § XCVIII.
16
Relazione ministeriale al progetto di codice penale per il regno d’Italia, 197.
17
Dei delitti contro la sicurezza dello Stato; dei delitti contro la libertà; dei delitti contro la pubblica
amministrazione; dei delitti contro l’amministrazione della giustizia; dei delitti contro l’ordine
pubblico; dei delitti contro la fede pubblica. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo, cit., 57.
18
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo, cit., 53.
19
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo, cit., 70.
13
tipologie criminose che, sebbene caratterizzate dalla diffondibilità del danno e
dall’indeterminatezza dei soggetti esposti alla fonte di pericolo, è ad esse estraneo
l’impiego di forze o energie naturali. Si inizia, infatti, ad avere riguardo alla
particolare potenza espansiva di nuovi mezzi ed energie quali la polvere pirica,
l’energia elettrica, il vapore
20
e a includere nella classe in esame figure di reato ( gli
attentati alle strade ferrate, i guasti al telegrafo o al telefono, l’adulterazione degli
alimenti) destinate a fronteggiare i nuovi pericoli creati dall’evoluzione dei rapporti
sociali e dal progredire della scienza e della tecnica e ben lontani dall’archetipo
dell’incendio, prescindendo quindi dal mezzo di produzione della minaccia alla
pubblica incolumità. È il pericolo comune
21
(incombente su una pluralità di
indeterminata di cittadini, in relazione al diritto di proprietà o alla vita e/o integrità
fisica ) che funge da “ setaccio” nella selezione delle incriminazioni.
22
Il richiamo alla dottrina tedesca è esplicito nella relazione finale del ministro
al Re: ”il concetto generale che domina nelle disposizioni concernenti i delitti
preveduti in questo titolo e che ne spiega il raggruppamento, sta nella potenza
espansiva del nocumento che è loro insito, sicchè gli effetti che ne sogliono o
possono conseguire assumono le proporzioni di un disastro, di una calamità, di un
infortunio pubblico; e perciò sono anche detti, con frase tolta alla giurisprudenza
tedesca, delitti di comune pericolo. Questo concetto, come quello dell’incolumità
pubblica che dà nome alla presente categoria di delitti, non si deve riferire, siccome
fu opinato, ad un nocumento o pericolo esclusivamente personale, che non
giustificherebbe la distinta formazione del titolo in esame; ma ad un nocumento e ad
un pericolo che possono riguardare soltanto i beni, come in un incendio di edifici
disabitati o di prodotti del suolo, oppure promiscuamente i beni e le persone.”
23
.
Affinché il danno o il pericolo possa assumere “carattere comune” è, quindi, sempre
necessario che esso passi attraverso beni materiali.
La nuova classificazione, attribuendo rilievo al mero pericolo di danno, ha il
vantaggio di consentire l’anticipazione del momento consumativo del reato: ad
20
CORBETTA., Delitti contro l’incolumità pubblica., cit., 7.
21
Dalle relazioni delle commissioni della Camera e del Senato emergono i caratteri degli illeciti di
pericolo comune: la pericolosità e la distruttività dei mezzi impiegati, l’estensione e la gravità degli
effetti che ne derivano, lo sgomento e l’allarme destati nella collettività.
22
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo, cit., 71.
23
ZANARDELLI, relazione finale al re.
14
esempio nel caso del c.d. delitto di mina, per l’integrazione del reato non è più
necessaria l’effettiva distruzione od esplosione, ma è sufficiente la mera collocazione
della sostanza esplosiva o della materia infiammabile.
Per quanto riguarda la tecnica di formulazione, si distingue tra fattispecie di
pericolo concreto (ove il requisito della pericolosità comune compare espressamente
tra gli elementi della fattispecie e la sua sussistenza dev’essere di volta in volta
accertata dal giudice nel caso concreto) e fattispecie di pericolo astratto
24
(in cui il
giudizio di pericolosità è stato formulato una volta per tutte dal legislatore e il
giudice deve limitarsi solo ad accertare la conformità della situazione concreta alla
previsione legale, senza dover verificare che il bene giuridico abbia corso un
effettivo pericolo)
25
. Se nei delitti di pericolo comune presunto è sufficiente il dolo
dell’azione (o dell’omissione), mentre la coscienza del pericolo è da ritenersi
implicita, nei delitti di pericolo comune astratto è richiesto il c.d. doppio dolo
(l’elemento soggettivo deve estendersi alla messa a repentaglio dell’interesse
protetto)
26
Per quanto concerne, invece, l’interpretazione dell’oggetto del pericolo
comune, in giurisprudenza, fermo restando il requisito dell’indeterminatezza delle
persone (o delle cose ) messe in pericolo (in caso di offesa rivolta contro persone
determinate sarebbero entrati in gioco le fattispecie a tutela della persona ), il
pericolo comune viene inteso in senso “ quantitativo”, come pericolo generale, cui
risultasse esposto un considerevole numero di persone (o una notevole quantità di
cose).
27
Secondo parte della dottrina, invece, il pericolo comune avrebbe potuto
riguardare anche un solo individuo (o un singolo bene) purchè indeterminato.
28
In conclusione, il codice Zanardelli rappresenta la fase di passaggio dal
tradizionale inquadramento individualistico (tra i delitti contro la persona o tra i
delitti contro il patrimonio) alla successiva valorizzazione del profilo collettivistico e
24
Su tale profilo si rimanda infra, sub Cap. III.
25
CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., 33.
26
FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica., 227
27
In materia di disastro ferroviario v. Cass, sez. I, 17 ottobre 1901, in Giust. pen., VIII, 88 . “A
costituire l’ipotesi del disastro ferroviario, sia doloso, sia colposo, non è sufficiente la circostanza, che
il fatto avvenga sopra una strada ferrata, sia non ancora aperta al pubblico, sia in attività di servizio, né
che siano rimaste vittime più persone, ma occorre precipuamente l’estremo del pericolo comune, cioè
a dire, che il fatto abbia esposto a repentaglio ed a conseguente allarme un numero ragguardevole ed
indeterminato di persone.”
28
FLORIAN, Dei delitti contro l’incolumità pubblica., 332
15
sociale, che avrebbe trovato la propria consacrazione con il codice Rocco.
29
Nel
Titolo in esame, infatti, oltre alle fattispecie poste a tutela dell’incolumità fisica e
della salute delle persone e del patrimonio sono presenti non pochi “ corpi estranei”,
riflettenti oggettività giuridiche eterogenee e soltanto accidentalmente connesse al
bene categoriale e frutto di una visione sistematica ancora approssimativa: è il caso
della truffa realizzata mediante l’incendio di cosa propria, del procurato rincaro o
sparizione di alimenti e della frode in commercio di sostanze alimentari.
30
3. Il codice Rocco: la restrizione della nozione di pubblica incolumità
Il legislatore del 1930, in linea con il codice previgente, conferma la scelta di
dedicare un intero Titolo della parte speciale (il VI) ai ‘ delitti contro l’incolumità
pubblica’, a cavallo tra la tutela dell’ordine pubblico e la tutela della fede pubblica.
31
Conformemente al modello di progressione discendente
32
cui è ispirato il codice
vigente, l’incolumità pubblica è dunque tutelata in posizione intermedia tra i beni
pubblici e quelli privati, “in una dimensione fortemente istituzionale, com’è reso
evidente dall’iterativo ripetersi della qualificazione di ‘pubblico.’ “
33
L’oggettività giuridica ‘incolumità pubblica’ è infatti concepita secondo
un’ispirazione autoritaria, in cui risalta il primato dello Stato sulla società civile; “ ne
è un chiaro esempio l’introduzione del delitto di strage (art. 422 c.p. 1930), che in
presenza delle condizioni richieste, prende il sopravvento sulla tutela predisposta
nell’ambito dei delitti contro la persona mediante la fattispecie di omicidio. “
34
29
GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo, cit., 80.
30
MARINI, v. Incolumità pubblica (delitti contro la), Noviss. Dig. it., App., IV, Torino, 1983, 153.
31
A differenza della disciplina previgente, però, che si richiamava alla locuzione “incolumità
pubblica” solamente nell’intestazione del titolo, l’attuale codice fa riferimento ad essa anche
all’interno delle singole fattispecie, mentre il comune pericolo è nominato esclusivamente nelle
rubriche dei tre capi in cui si articola il titolo in esame.
RIONDATO, Nota introduttiva ai reati contro l’incolumità pubblica, in Commentario breve al
codice penale , a cura di A. CRESPI – F. STELLA, V ed., Padova, 2008, 1054.
32
Il legislatore descrive per primi i reati che rappresentano le offese agli interessi più significativi.
Così, nell’ottica fascista, al vertice della parte speciale sono collocate le disposizioni a tutela dello
Stato (cioè le norme del diritto penale politico ) mentre al fondo si trovano le norme a tutela del
patrimonio e della persona.
33
PADOVANI, l’organizzazione della parte speciale, in PADOVANI – STORTONI, Diritto penale e
fattispecie criminose, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, II ed., Bologna, 2002, 51.
34
PADOVANI, op. cit., 64.