Introduzione
Il presente lavoro si propone di analizzare uno degli istituti più
controversi e caratterizzanti del nuovo codice di procedura penale,
quel codice “accusatorio” tanto atteso e necessario per un vero Stato
moderno.
Il lavoro sarà incentrato sull’istituto delle delle contestazione
probatorie, nel suo evolversi storico e nei suoi profili più problematici
e dibattuti, cercando di osservare, con occhio critico, le più importanti
posizioni dottrinali e giurisprudenziali assunte oggi, finendo per
verificare la reale e concreta applicazione dell’istituto nelle decisioni
dei giudici di merito e di legittimità.
Il primo capitolo offrirà al lettore la possibilità di conoscere i passaggi
significativi che hanno portato all’attuale codice di procedura penale:
dal precedente codice Rocco del 1931, passando per l’ adattamento
del “vecchio” codice di procedura penale alla “nuova” Costituzione
del 1948, arrivando all'agognato passaggio dal sistema inquisitorio a
quello accusatorio, con la stesura del nuovo codice di procedura
penale del 1988. L'analisi passerà in rassegna le principali tappe del
percorso di perfezionamento del codice, giungendo alla recente
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riforma del “Giusto processo” del 2001.
Il secondo capitolo mirerà a sviscerare i punti nevralgici dell’istituto
delle contestazioni probatorie (art. 500, 501 e 503 c.p.p.),
soffermandosi tanto sui passaggi storici imprescindibili, come la
“svolta inquisitoria del 1992”
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e la successiva riforma del 2001,
quanto sull'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, spesso in
contrasto tra loro, che hanno contributo a delineare il quadro
normativo di riferimento attuale.
Il terzo capitolo sarà dedicato all'analisi di un istituto collegato a
quello delle contestazioni: la lettura degli atti durante l'esame
incrociato.
Le letture hanno un ruolo centrale nell'analisi del istituto oggetto di
questo lavoro, infatti la contestazione quasi sempre avviene tramite la
lettura di atti di fasi precedenti, ma i due istituti (contestazioni e
letture) sono collegati, sopratutto, perché momenti necessari, spesso
indispensabili, della cross-examination che caratterizza la prova
dichiarativa. Anche in questo capitolo ci soffermeremo sui passaggi
1 Cfr Di Chiara, L’inquisizione come “eterno ritorno”: tecnica delle contestazioni ed usi
dibattimentali delle indagini a seguito della sentenza 255/1992 della Corte Costituzionale, in
Foro Italiano, 1992, sez. I, 2013 oppure Nobili, L’accusatorio sulle labbra, l’ inquisitorio nel
cuore, in Critica del diritto, 1992 o ancora Ferrua, La sentenza n. 255 del 1992: declino del
processo accusatorio, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1992 , criticarono
ampiamente la legislazione di emergenza nata in seguito alle stragi mafiose del 1992 ,
intravedendo il pericolo di un ritorno ad un sistema inquisitorio
2
storici rilevanti
2
, la “svolta inquisitoria” del 1992 colpì anche l'istituto
delle letture e sfociò in un “braccio di ferro” tra Parlamento e Corte
Costituzionale che terminò solo con la riforma del 2001, continuando
l'analisi dei vari punti critici di tutta la disciplina.
L'ultimo capitolo permetterà di conoscere meglio, alla luce pratica
importanza dell'istituto delle contestazioni, le modalità di utilizzo
dell'istituto tanto da parte dell'accusa quanto della difesa. Inoltre, a
coronamento del lavoro, verrà concretamente verificata l'applicabilità
dell' istituto delle contestazioni probatorie nelle sentenze dei giudici di
merito e di legittimità, chiarendo se questo istituto è utilizzabile per
una semplice valutazione della credibilità e dell'attendibilità del teste o
se magari è divenuto sistematicamente un elemento di prova da quale
far dipendere la colpevolezza o l' assoluzione del imputato.
2 L'istituto in questione ha risentito fortemente,come le contestazioni, degli avvenimenti
storici legati alle stragi di mafia del 92 ed è stato a più riprese modificato , in seguito all'
azione del Parlamento e alle sentenze di illegittimità costituzionale della nostra Corte Cost. ,
spesso e volentieri sollecitati dalla Corte di Giustizia Europea.
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Capitolo 1 Profili storici
1 La disciplina delle contestazioni nel Codice Rocco.- 2 L’ avvento della
Costituzione; i nuovi principi e le modifiche rilevanti al codice del 1930.- 3 Il lento
passaggio al sistema accusatorio.- 4 La riforma dell' art. 111 della Costituzione e le
garanzie del “Giusto processo”.
1. La disciplina delle contestazioni nel codice Rocco.
Evitando di spingere la digressione storica troppo indietro, il primo
momento rilevante senza dubbio è la promulgazione del codice Rocco
del 1930.
Dopo la prima guerra mondiale il fermento sociale e rivoluzionario
determinarono una grande instabilità e una forte esigenza di ordine, su
questo terreno fertile Mussolini riuscì a prendere il potere ed a
instaurare il regime Fascista.
È innegabile come il contesto politico influisca sul sistema
processuale
3
, ecco che il vecchio codice del 1913 di tipo misto e di
3 Cfr. P. Tonini, Manuale di procedura penale, XIV edizione, Milano, 2013, pag 7. Da sempre
esiste una stretta correlazione tra regime politico e sistema processuale: ad un regime
totalitario corrisponde un processo penale nel quale la difesa della società prevale su quella
dell’imputato, è questo il c.d. sistema inquisitorio; mentre ad un regime
garantista/democratico corrisponde un sistema processuale che dà all’imputato una tutela
prevalente rispetto alla difesa della società , il c.d sistema accusatorio.
I due sistemi sono agli antipodi e incentrati su principi molto diversi fra loro:
Il sistema inquisitorio è basato sul principio di autorità e su quello del cumulo dei poteri
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stampo liberale divenne subito obsoleto, Mussolini procedette in
brevissimo tempo alla riforma del codice penale e di procedura penale
e nel 1930 furono promulgati e firmati dall'allora Ministro della
Giustizia Alfredo Rocco.
Il “nuovo” codice era formalmente un codice di tipo misto, lo stesso
Ministro Rocco nella Relazione introduttiva lo definì un “giusto
equilibrio” tra gli interessi dello Stato e quelli dell' imputato,
4
in
concreto, invece, si atteggiava a vero codice di regime incentrato sul
più vecchio dei modelli processuali inquisitori.
La prima evidente devianza inquisitoria la si ritrova nella figura del
P.M., infatti egli dipendeva dal potere esecutivo e poteva decidere,
senza consultare il giudice, di archiviare le denunce e non esercitare
l'azione penale, aveva una serie di poteri coercitivi e limitativi della
libertà personale nella ricerca della prova simili a quelli del giudice
istruttore, conduceva un' istruzione sommaria, conclusa tale istruzione
processuali che attribuiscono ad un unico soggetto il compito di indagare e decidere; allo
stesso tempo il processo si connota per le caratteristiche dell'iniziativa probatoria d' ufficio e
segreta, per la scrittura come regola di base del processo, per i pochissimi limiti
all'ammissibilità di prove d' ufficio ed ancora per la presunzione di reità.
Il sistema accusatorio, al contrario, è basato sui principi della divisione dei poteri processuali
e sul principio del contraddittorio, il processo è connotato da forti garanzie per l'imputato:
limiti all'ammissibilità delle prove d' ufficio, l' oralità come regola del processo , la pubblicità
ma ancora di più per la presunzione di innocenza.
La storia, dalla più recente alla più antica, oscilla tra un sistema e l' altra creando spesso
soluzioni miste o ibride nel difficile tentativo di trovare un equilibrio
4 Cosi Tonini, Manuale di procedura penale, cit., pag. 25
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decideva egli stesso se rinviare a giudizio l' imputato o archiviare la
denuncia.
Il giudice istruttore conduceva un' istruzione d'ufficio segreta e senza
comunicare la fine delle indagini alle parti (altra nota inquisitoria).
Le risultanze probatorie confluivano nel dibattimento, qui non vi era
una selezione del materiale conoscibile o meno dal giudice del
dibattimento, anzi, ai fini della decisione, se il giudice stesso lo
riteneva utile, entravano in dibattimento anche i verbali degli atti delle
fasi anteriori (predibattimentale e istruttoria).
L'art. 462 del codice Rocco, infatti, stabiliva che durante l' istruzione
le parti potevano dare lettura delle deposizioni testimoniali in presenza
di determinate condizioni: se vi era il consenso del P.M. e delle parti,
se i testimoni erano indicati nelle liste e correttamente citati ma non
necessariamente comparsi, se tale lettura era necessaria per mettere in
luce contrasti e contraddizioni tra le dichiarazioni rese in dibattimento
e quelle istruttorie.
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Dal tenore della norma si evince come il giudice fosse legittimato
5 Art. 462 c.p.p. Abrogato “Può essere data lettura delle deposizioni testimoniali ricevute: dal
giudice o dal p.m. Nell' istruzione, purché il p.m. E le parti private vi consentano, i testimoni
siano indicati nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione, anche se non sono comparsi; (... )
quando debbano far risultare contraddizioni o variazioni fra le deposizioni rese nell'
istruzione, e quelle rese nel dibattimento (...) anche se il testimone non sia compreso nelle
liste (...)”
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(senza grandi impedimenti normativi), attraverso l'istituto della lettura
degli atti, ad assumere a fini del libero convincimento un gran numero
di atti formatisi fuori dal dibattimento e senza contraddittorio.
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Ancora: i testimoni venivano ascoltati in dibattimento su quanto
riferito nelle fasi precedenti, era il Giudice a sottoporre le domande al
testimone e non le parti, che potevano solo suggerire quesiti da
sottoporre al teste.
Si evince fortemente la differenza con “quel torneo a battute fulminee
che è la cross-examination”
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capace di evitare tanta discrezionalità al
giudice e garantire una conoscenza della dei fatti meno filtrata e molto
più diretta.
Il codice, apparentemente misto, si afferma prepotentemente come
inquisitorio, mezzo al servizio del regime.
2. L’ avvento della Costituzione, i nuovi principi e le modifiche
rilevanti al codice 1930
6 Cfr. Cordero, Procedura penale, IV edizione, Milano, 1977, pag. 359
7 Cordero, Procedura penale, cit., pag.452. L' Autore pone in risalto i poteri del giudice del
dibattimento , ma allo stesso tempo critica fortemente l'inadeguatezza della modalità di esame
del teste poiché le esigenze che sono alla base di questa tipologia di esame dei testimoni, cioè
garantire il rispetto dell'interrogato e contemporaneamente evitare domande inammissibili,
sarebbero meglio perseguite con il contraddittorio diretto tra testimone e contraddittore.
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