3
Introduzione.
La lenta affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo
nell’Unione Europea dai suoi albori sino all’approvazione ed alla
proclamazione della Carta di Nizza - Strasburgo, è stato particolarmente
travagliato. Gli stessi infatti non trovavano definizione alcuna all’interno
dei testi istitutivi della Comunità economica europea e, pertanto, sono
stati a lungo oggetto di tutela ad opera della Corte di Giustizia. Essa,
attingendo alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ed ai principi
comuni alle Costituzioni degli Stati membri ha costruito negli anni il
quadro dei diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione
Europea, onde poter garantire maggiore solidità a quella comunità di
intenti e di valori che era nelle intenzioni dei padri costituenti.
Il presente lavoro di tesi, senza alcuna pretesa di esaustività
mira a ricostruire tale percorso, partendo dall’analisi giurisprudenziale
del percorso evolutivo dei diritti fondamentali, analizzando poi la Carta
di Nizza- Strasburgo con un’attenzione particolare al capo III della stessa
dedicato all’uguaglianza.
In tale ottica, si è preferito dar spazio alle problematiche
connesse al valore giuridico da attribuire alla Carta (prima e) dopo il
Trattato di Lisbona del 2009 a seguito del quale la stessa è stata
parificata al diritto primario dell’Unione Europea, alla tutela effettiva che
ricevono i diritti in essa contenuti, nonché ai riflessi che le norme in
materia di uguaglianza, cristallizzate nel capo III, hanno avuto sulla
giurisprudenza nazionale italiana.
4
Capitolo I.
Dalla Comunità Economica Europea alla Carta di
Nizza: l’evoluzione comunitaria dei diritti
fondamentali.
Paragrafo 1.1.
L’importanza dei diritti dell’uomo
nell’ordinamento comunitario.
“Diritti dell'uomo, democrazia e
pace, sono tre momenti
necessari dello stesso
movimento storico”.
(N. Bobbio)
L’idea di una comunità libera “fondata sulla ricostruzione della
famiglia dei popoli europei, dotata di una struttura che le permetta di
vivere in pace, in sicurezza e in libertà”
1
costituiva nell’idea dei padri
fondatori dell’Europa, la via maestra per porre le basi dei cd. Stati Uniti
dell’Europa continentale quale unico strumento di tutela contro la
rinascita di conflitti ed il ripetersi dell’orrore perpetrato durante “l’età
della catastrofe”
2
. I terribili accadimenti degli anni delle due grandi
guerre, le violenze consumate, costituivano una delle più forti spinte alla
costituzione di questa nuova Europa nel secondo dopoguerra
3
.
1 Cfr. Churchill W., Speech to the Academic Youth ,University of Zurich, 19
.09.1946, in http://www.whale.to/b/winston__churchill.html.
2 Cfr., Hobsbawm E. J., Il Secolo Breve, Rizzoli, 2007.
3 Cfr. Converti A., Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Halley editrice,
2005,pp. 15 e ss.
5
Negli anni seguenti, a tali necessità si affiancò quella di
garantire la salvaguardia comune degli interessi economici con la
consapevolezza che solo la creazione di una solidarietà di fatto avrebbe
reso impossibile la ripresa delle ostilità fra le principali forze produttive
dell’Europa e il mantenimento della pace mondiale.
4
Nel famoso
intervento del 9 maggio 1950, con il quale l’allora Ministro degli Esteri
francese Robert Schuman, propose di creare la Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio
5
, emergeva il percorso graduale attraverso il
quale sarebbe stata creata l’Europa che non avrebbe potuto farsi “in una
sola volta, né esser costruita tutta insieme” ma sarebbe dovuta sorgere
“da realizzazioni concrete dirette a creare anzitutto una solidarietà di
fatto”, al fine di creare un’unica potente unità di produzione che avrebbe
contribuito “al rialzo del livello di vita e al progresso delle opere di
pace”
6
.
Nel 1957, sulla scorta dei risultati ottenuti dalla cooperazione
nel campo del carbone e dell’acciaio, gli stessi Paesi fondatori,
costituivano con la firma del Trattato di Roma la Comunità Economica
Europea (in seguito CEE)
7
e la Comunità europea per l’energia atomica
(EURATOM)
8
.
La decisione nasceva dalla volontà di estendere la forma di
cooperazione sperimentata in ambito CECA anche ad altri settori
economico-produttivi al fine di creare un mercato comune che avesse
caratteristiche quanto più similari ad un mercato interno
9
attraverso gli
4 Cfr. Tesauro G., Diritto dell’Unione Europea, Cedam, 2012, pp. 20 e ss.
5 Cfr. Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a
Parigi il 18.4.1951 ed entrato in vigore il 23.7.1952, in seguito CECA.
6 Cfr. Dichiarazione resa dal Ministro degli Esteri Francese Robert Schuman,, Parigi,
09.05.1950, in http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-
day/schuman-declaration/index_it.htm
7 Cfr. Trattato Istitutivo della Comunità Europea, sottoscritto a Roma il 25 Marzo
1957, in seguito Il Trattato.
8 Cfr. Trattato Istitutivo della Comunità Europea,cit.
9 Cfr. l’art. 2 del Trattato afferma che scopo della Comunità è quello di “promuovere
mediante l'instaurazione di un mercato comune,di un'unione economica e monetaria
l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4,uno sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile
6
strumenti indicati dall’art. 3 del Trattato che menzionava fra gli altri
l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci delle
persone,dei servizi e dei capitali e il ravvicinamento delle legislazioni in
materia di politica economica e fiscale
10
. Va preliminarmente precisato
che la natura originariamente mercantile e la vocazione di unione
economica caratterizzante i Trattati originari, non contemplava
particolari disposizioni in materia di diritti fondamentali se non con
riferimento a quelli finalisticamente preposti alla creazione del mercato
comune. Questa attitudine “settoriale” della Comunità Europea, si
ripercuoteva quindi anche sul modello di tutela dei diritti fondamentali. I
diritti che nella costituenda Comunità, spettavano ai cittadini degli Stati
membri erano infatti ancorati all’esercizio di un’attività economica. Si
e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un
elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un
elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e
della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati
membri”.
10 “1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle
condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative
all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto
equivalente; b) una politica commerciale comune; c) un mercato interno
caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; d) misure
riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;
e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca; f) una politica
comune nel settore dei trasporti; g) un regime inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato interno; h) il ravvicinamento delle legislazioni nella
misura necessaria al funzionamento del mercato comune;
i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di
occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia
coordinata per l'occupazione; j) una politica nel settore sociale comprendente un
Fondo sociale europeo; k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
l) una politica nel settore dell'ambiente; m) il rafforzamento della competitività
dell'industria comunitaria; n) la promozione della ricerca e dello sviluppo
tecnologico; o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute; q)
un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle
culture degli Stati membri; r) una politica nel settore della cooperazione allo
sviluppo; s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli
scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale; t) un
contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori; u) misure in materia di
energia, protezione civile e turismo”. Art. 3 del Trattato.
7
delineavano i caratteri di una cittadinanza europea, ma gli si attribuiva un
rilievo solo nell’ambito di una attività di tipo economico: merci, servizi,
capitali e persone comportavano sì, diritti ma solo in quanto relativi a
soggetti economicamente attivi
11
.
Negli anni seguenti, le tre Comunità allora esistenti, attraverso
il cd. Trattato di fusione
12
furono dotate di un’unica Commissione e di
un unico Consiglio e cominciarono ad essere individuate attraverso la
sigla CE. Successivamente tali istituzioni,unitamente al Parlamento,
furono “istituzionalizzate” attraverso la regolamentazione dell’adozione
delle decisioni dall’Atto Unico Europeo, che provvedeva altresì ad
attribuire alle stesse competenze “nuove”in materia di politica estera e
sicurezza comune, ambiente
13
.
Per poter creare la Comunità di spirito e di intenti cui
aspiravano i padri fondatori, era però necessario superare l’empasse della
connotazione esclusivamente economica, che mal si conciliava con il
progetto originario. La possibilità che la cooperazione iniziata durante gli
anni successivi alla guerra si estendesse anche al di là di profili
meramente economici, trovò la propria consacrazione nel trattato di
Maastricht del 1992
14
con il quale gli allora dodici Paesi membri della
CE sancirono la nascita di quella struttura complessa che è l’Unione
Europea. Con riferimento alla stessa per la prima volta si parlò di
cittadinanza Europea dalla quale discendono diritti ed obblighi. Si trattò
quindi di un passaggio di fondamentale importanza che assicurava ai
cittadini degli Stati membri di poter convivere all’interno dell’Unione
pur nelle loro diversità di origine
15
, attraverso una serie di diritti
11 Cfr. Moccia L., Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione Europea,
FrancoAngeli, 2010.
12 Cfr. Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle
Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1967 in GU 152 del 13.7.1967.
13 Cfr. Atto unico europeo – Trattato, Lussemburgo, 17 febbraio 1986 e L'Aja, 28
febbraio 1986. Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29 giugno 1987.
14 Cfr. Trattato 7 febbraio 1992. Trattato sull'Unione Europea, sottoscritto a
Maastricht, il 7 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale CE n. C 191 del 29 luglio 1992).
15Cfr. Villani U., Istituzioni di diritto dell'unione Europea, Cacucci, 2013, pp. 15 e
ss.
8
“sovranazionali” riconosciuti in quanto cittadini europei. Il Trattato di
Maastricht, aveva fra i suoi obiettivi l’idea di rendere l’Unione Europea
più vicina al cittadino e ciò poteva esser realizzato sì attraverso la
previsione di una cittadinanza europea, ma soprattutto attraverso la
previsione di diritti ai cittadini degli Stati membri. Alla realizzazione di
tale processo contribuirono non poco le modifiche successive, tendenti
ad ottenere il rafforzamento delle previsioni ivi contenute con le
successive modifiche
16
.
Ciò posto, è d’uopo precisare che l’idea che lo sviluppo
economico dell’Europa, avrebbe avuto ricadute sul piano sociale tali da
poter assicurare la pace e la libertà, nonché il miglioramento delle
condizioni di vita dei cittadini degli Stati membri, si scontrò ben presto
con la realtà. Fu infatti palese ed immediatamente percepibile, la totale
mancanza nel sistema delineato dai Trattati, di una disciplina inerente i
diritti fondamentali dell’uomo che normalmente è alla base delle
Costituzioni degli Stati moderni.
I diritti fondamentali nel pensiero giuridico moderno, sono
“catalogati” fra i diritti soggettivi e sono rinvenibili di solito nei testi
costituzionali. Gli stessi sono gerarchicamente sovraordinati ai diritti
positivizzati nei codici e godono pertanto di una tutela maggiore da parte
degli ordinamenti
17
. Inoltre gli stessi, sono cosa differente dai cd. diritti
umani, che costituiscono, secondo un’autorevole dottrina “il limite entro
il quale è possibile la critica delle leggi o delle istituzioni del diritto
positivo, il cui disconoscimento giustifica azioni come la disobbedenzia
alle legge e la resistenza all’oppressione giuridico positiva”
18
. I diritti
16 Cfr. Bulygin E., Il positivismo giuridico, Giuffré 2007, pag. 23.
17 Lungi dal trasformare l’analisi dell’evoluzione dei diritti fondamentali in Europa,
in una sulla natura sic et simpliciter degli stessi, basti qui ricordare che la loro
definizione, involve questioni di teoria generale dello Stato e del diritto e che varia in
virtù della diversità dei contesti sociali e culturali degli ordinamenti considerati. Si
veda al riguardo Ferrajoli L., Diritti fondamentali, in Teoria politica, XIV,1998/2;
Kelsen H., La dottrina pura del diritto e la giurisprudenza analitica, in Lineamenti di
dottrina pura del diritto, trad. di R. Treves, Torino 1967, p. 194
18 Cfr. Bulygin E., “Sullo statuto ontologico dei diritti umani”, in “Positivismo
giuridico”, op. cit., pp. 180 e ss.