6
flessibile
3
per il quale ha pagato la tariffa intera pubblicata di classe economica, di
affari o di prima classe, dotato di una lunga validità
4
(solitamente un anno).
Questa estrema flessibilità provoca degli effetti negativi: in primo luogo a
carico degli altri potenziali utenti dello stesso servizio, costretti a mettersi in lista
d’attesa, ad avvalersi di voli in orari successivi, molto spesso usufruendo del
servizio di un altro vettore oppure in situazioni limite ad utilizzare mezzi di
trasporto diversi ( stradale, ferroviario ). In secondo luogo è certamente rilevante
per i vettori il danno economico determinato dal mancato utilizzo a pieno carico
degli aeromobili in dotazione che inevitabilmente indurrebbe le compagnie a
considerare il mancato guadagno una sorta di costo fisso di esercizio provocando
l’aumento delle tariffe di trasporto a scapito dell’utente.
I motivi che giustificano la prassi dell’overbooking sono rinvenibili in uno degli
ultimi documenti
5
emanati dal Civil Aereonautics Board statunitense prima che le
sue funzioni, a seguito della sua soppressione, fossero trasferite nel Departement
of Transportation e nel Department of Justice .
Questo documento è particolarmente importante perché un ente specialistico come
il CAB ha colto la vera essenza del fenomeno ed i suoi risvolti sia per l’utenza che
per le imprese di trasporto aereo. Infatti, l’ autorità aeronautica, come vedremo
diffusamente nei prossimi capitoli, prendendo lo spunto da alcune istanze di
modifica della regolamentazione dell’overbooking all’epoca vigente negli Stati
Uniti, si proponeva di ridurre il numero di passeggeri coinvolti nella pratica, senza
con questo proibire il suo utilizzo o interferire senza necessità con l’ attività di
3
In base all’ art. 940 cod. nav. il contratto di trasporto di persone per aria deve essere provato per
iscritto. In deroga alla disposizione dell’ art.2702 cod. civ. secondo la quale la scrittura privata fa
piena prova solo se sia stata sottoscritta da colui il quale è prodotta, il biglietto di passaggio
rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato, anche se non è
sottoscritto dalle parti. C.fr. A. Lefevre D’ Ovidio – G. Pescatore – L. Tullio, Manuale di diritto
della navigazione, nona edizione, Milano, Giuffrè ed. , 2000, pagg. 507 ss.
4 Secondo l’art. 949 cod. nav. il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la data di emissione
il luogo e l’ ora di partenza e il luogo di destinazione, la classe ed il prezzo del passaggio, il nome
ed il domicilio del vettore. Sono considerate essenziali le indicazioni relative al vettore e al luogo
di partenza e di arrivo. Per i trasporti aerei internazionali la Convenzione di Varsavia cit. ( come
emendata dal protocollo dell’ Aja del 28 settembre 1955) all’ art. 3 n° 1 prevede che il biglietto di
passaggio contenga l’ indicazione del punto di partenza e di destinazione, l’ eventuale scalo all’
estero e l’ avviso che il trasporto può essere soggetto alla Convenzione cit. e alla relativa
limitazione della responsabilità del vettore. L’ omissione di questo avviso o il mancato rilascio del
biglietto, implica per il vettore la conseguenza della perdita del beneficio della limitazione di
responsabilità, previsto dall’ art. 22 della Convenzione stessa. Per ulteriori approfondimenti in
tema di biglietto di passaggio si veda A. Lefevre D’ Ovidio – G. Pescatore – L. Tullio, op. cit.
5 Vedi 47 FR 5298 of November 24, 1982/ FR Doc. 82 - 32276
7
prenotazione delle compagnie. Gli utenti allo stesso tempo ricevevano un
beneficio da un sistema di prenotazione controllato, in quanto esso permetteva di
avere molta flessibilità nel fare o cancellare le prenotazioni così come nel
comprare o farsi rimborsare i biglietti di passaggio. L’overbooking a suo giudizio
rendeva possibile avere un sistema di prenotazioni confermate che poteva essere
onorato senza la necessità di un uso diffuso di pagamenti anticipati o di eventuali
accolli di penalità nel caso contrario. Esso consentiva inoltre di aumentare la
capacità di carico degli aeromobili e di ridurre la pressione tariffaria. Da altro
punto di vista la sovraprenotazione era, ed è tuttora la principale causa
dell’oversales ( trad. ital: sovravendita ) e gli utenti coinvolti dai suoi aspetti
negativi non sono coloro che non si presentano all’ imbarco ma coloro i quali
invece si attengono alle regole predisposte dal vettore.
Le regole vigenti al momento della redazione di questo documento
attribuivano il rischio del negato imbarco ai passeggeri, richiedendo per questo
motivo alle compagnie la ricerca di volontari e l’ uso di procedure di priorità per
l’ imbarco non discriminatorie. I costi della pratica erano infine distribuiti tra tutti
i potenziali passeggeri.
Fatta questa introduzione del fenomeno dell’ overbooking, nei successivi capitoli
si procederà ad un inquadramento sistematico della fattispecie in esame, sulla base
dei passati e degli attuali strumenti normativi e si cercherà di fornire delle risposte
ai quesiti che nel corso della trattazione emergeranno.
Preliminarmente verrà invece analizzata la questione relativa alla tutela dei
consumatori dettata dalla necessità di difendere il consumatore in quanto parte
debole del rapporto contrattuale.
8
1.2. IL CONSUMATORE E LA SUA TUTELA
Nel Trattato istitutivo della CE
6
il diritto dei trasporti è particolarmente
importante perché considerato uno strumento utile per la realizzazione delle
libertà fondamentali di circolazione contenute nel Trattato stesso.
In base al diritto sostanziale comunitario, il cittadino dell’ Unione Europea è
un soggetto dotato di una duplice protezione in quanto destinatario sia delle
politiche dei trasporti che delle norme generali a tutela del consumatore.
In materia di trasporto, esiste una competenza diretta della Comunità,
riconosciuta dall’ art. 84, par. 2, del Trattato la cui particolarità è riconducibile
alla natura degli strumenti di intervento in dotazione alle istituzioni comunitarie.
Infatti nel rispetto del “principio di attribuzione” in base al quale il Consiglio e la
Commissione CE sono dotati in materie prestabilite di potere regolamentare, gli
interventi normativi CE in materia di trasporti possono assumere la forma di
regolamento ed essere direttamente efficaci nei confronti dei cittadini UE senza
necessità di attuazione da parte degli Stati membri. Un esempio di quanto è stato
affermato, è dato dal Reg. n. 295/91 del Consiglio CE
7
in tema di overbooking, il
quale dispone delle norme comuni relative ad un sistema di compensazione per
negato imbarco nei trasporti aerei di linea.
Per quanto riguarda gli interventi generali in materia di tutela del
consumatore, le norme comunitarie incidono sulla disciplina generale del
contratto di trasporto in particolare in relazione ai cosiddetti “ contratti dei
consumatori”
8
________________
6 Trattato di Roma del 25 marzo 1957 reso esecutivo con l. 14 ottobre 1957, n. 1203 in G.U del 23
dicembre 1957, n. 317.
7 In G.U.C.E. N. L. 36 dell’ 8 febbraio 1991.Verrà ampiamente trattato nei capitoli
successivi.
9
______________________
8 Detto questo è importante dare una definizione di consumatore cioè di soggetto che stipula con il
vettore un contratto di trasporto, consapevoli del fatto che non è facile attribuirgli un significato
univoco perché questo termine ha vissuto esperienze parallele in settori diversi quali quello
economico, sociologico e giuridico. Nel linguaggio giuridico il termine ha assunto dei caratteri
peculiari infatti l’ assenza di una definizione generale codificata che avrebbe avuto il pregio di
limitare in modo definitivo i confini della categoria, ha lasciato spazio a definizioni settoriali, atte
ad indicare il campo di applicazione del singolo intervento normativo.
Queste definizioni sono rinvenibili nelle più recenti direttive comunitarie, anche se parte della
dottrina ritiene che queste difettando del carattere della generalità siano invece prettamente
strumentali rispetto all’ intervento normativo a cui si riferiscono. La direttiva del 5 aprile 1993, n.
13, del Consiglio CE ( in G.U.C.E. L. 95 del 21 aprile 1993 ) concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori, contiene all’ art. 2 la seguente definizione di consumatore: “
qualsiasi persona fisica che nei contratti oggetto della presente direttiva agisce per fini che non
rientrano nel quadro della sua attività professionale”. Tale definizione è stata riprodotta con
qualche modifica nell’ art. 1469 bis 2° comma c.c. introdotto alla legge 6 febbraio n. 52 ( in suppl.
ordin. N. 24 alla G.U: n. 34 del 10 febbraio 1996) con la quale il legislatore ha dato attuazione alla
dir. 93/13/CE. Consumatore per la normativa codicistica è “ la persona che agisce per scopi
estranei all’ attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Anche nella Dir. 90/314/CE (in G.U.C.E. N.L. 158/59 del 23 giugno 1990) avente per oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso recepita con d. lgs. del 17 marzo 1995, n. 111 ( in
G.U. n. 83 del 14 aprile 1995) è contenuta una definizione espressa di consumatore inteso come ”
la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso o qualsiasi persona cui il
contraente principale o uno degli altri beneficiari cede il servizio tutto compreso.” Questa
definizione muta parzialmente nel decreto di attuazione, al cui art. 5 è definito consumatore “ l’
acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè
soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico”.
Quindi consumatori sono il contraente principale, il cessionario e in alcune circostanze, anche il
semplice beneficiario del servizio. Il Reg. 91/215/CE non prevede invece una definizione precisa
di consumatore, ma utilizza senza specificarne le caratteristiche, il termine “passeggero”.
Le fonti citate, pur nella diversità dei settori di intervento, lasciano trasparire alcuni caratteri che
connotano un’ ipotetica figura generale di consumatore.
10
Per quanto riguarda invece la tutela del consumatore è necessario ricordare
che al controllo formale delle condizioni generali di contratto
9
, la normativa di
attuazione (l.96/52) della direttiva 93/13/CE ha aggiunto una tutela sostanziale,
considerata per alcuni aspetti più restrittiva rispetto a quella prevista dagli artt.
1341 e 1342 c.c.
10
____________________________
Questo appare essere : una persona fisica che non persegue scopi di tipo professionale o
imprenditoriale il quale svolge un’ attività diretta al soddisfacimento d i esigenze personali,
proprie o della propria famiglia, intendendosi per attività anche il mero contatto sociale.
9 Le imprese ricorrono a schemi contrattuali uniformi per oggettive necessità economiche e queste
condizioni generali di contratto hanno come destinatari la generalità dei clienti.Esse sono efficaci
nei confronti del singolo cliente, non solo se questi le ha espressamente accettate, ma anche in
mancanza di un’ espressa accettazione, se egli le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l’ ordinaria diligenza secondo quanto previsto dall’ art. 1341 1° comma c.c. C.fr. P.
Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano , ed. Giuffrè, 1991, pag. 308 ss.
10 La riduzione della portata della nuova disciplina delle clausole abusive (nella direttiva
93/13/CE si parla di clausole abusive, termine che è stato però tradotto in vessatorie generando una
confusione terminologica rispetto a quanto disposto nell’ art. 1341 c.c. ) nasce dal fatto che mentre
il controllo circa l’esistenza di clausole vessatorie posto dall’ art. 1341 c.c. vale per qualsiasi
contraente, quello previsto dalla legge 96/52 giova solo alla persona fisica che sia qualificabile
come consumatore.
Spetta quindi all’ utente dimostrare l’esistenza delle proprie caratteristiche di consumatore, cioè di
soggetto che stipula, direttamente o tramite rappresentante, il contratto di trasporto per scopi
estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale. Non suscita invece particolari problemi
l’identificazione del vettore come imprenditore secondo quanto previsto dall’ art. 1469 bis c.c.,
contenente l’ elenco di quelle clausole che nonostante la buona fede determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La
difficoltà di determinare lo squilibrio viene risolta attraverso una tipizzazione legislativa (l’ elenco
non è tassativo) delle clausole normalmente abusive, salva la possibilità per il vettore-imprenditore
di dimostrare che le rimanenti clausole contrattuali sono sufficienti a controbilanciare, in una
valutazione complessiva, il pregiudizio derivante dalla clausola incriminata ( art. 1469 ter., comma
1°, c.c. ). In queste circostanze l ’ abusività viene esclusa, nonostante la presenza di elementi
11
In un apposito paragrafo di questo elaborato verrà trattato il tema degli schemi di
compensazione, e successivamente il Reg. 91/295/CE i quali rappresentano una
tappa importante nel processo volto alla protezione dei consumatori.
In particolare il CAB statunitense, diede vita ad un sistema il quale prevedeva l’
obbligo per le compagnie di adottare una serie di misure in grado di disciplinare
gli aspetti più salienti e caratterizzanti della problematica in questione quali: a) le
condizioni di applicabilità dei singoli schemi e relativi importi degli indennizzi; b)
le regole per la determinazione delle priorità di imbarco sui voli
sovraprenotati; c) la procedura per la ricerca di passeggeri che volontariamente
rinuncino ad imbarcarsi sul volo sovrasprenotato; d) l’ efficacia liberatoria per il
vettore dell’ accettazione dell’ indennizzo forfettario da parte del passeggero.
L’ adozione e l’ applicazione da parte dei vettori aerei dei
________________________
sfavorevoli per il consumatore nel caso in cui le clausole riproducano disposizioni legislative o
regolamentari imperative o suppletive e con un’ interpretazione estensiva dell’ art. 1469 ter. c.c.
anche degli usi normativi. L’esclusione si fonda sul presupposto che le citate disposizioni degli
Stati membri UE non contengono per principio clausole vessatorie abusive.
Questo discorso è valido anche nel caso si voglia effettuare una indagine circa la
vessatorietà ed abusività delle condizioni generali di contratto, infatti in alcune circostanze
l’analisi letterale delle stesse potrebbe far pensare alla presenza di un vantaggio a favore del
vettore nascondendo invece ragioni legate alla sicurezza del trasporto aereo. Un esempio di questo
tipo è dato dalla clausola che prevede l’ obbligo per il passeggero di presentarsi all’ accettazione
un certo numero di ore/minuti prima dell’imbarco pena la perdita della prenotazione confermata.
Inoltre nel caso in cui ci trovi di fronte ad una clausola iniqua può essere adottata la soluzione
offerta dalla l .29 dicembre 1993, n. 580 ( in G.U. n.7 dell’ 11 gennaio 1994), la quale attribuisce
alle Camere di Commercio e alle associazioni dei consumatori il potere di chiedere al giudice l’
accertamento della vessatorietà di questo tipo di clausole e l’inibitoria al loro uso. È quindi
auspicabile che questi due soggetti esercitino un controllo efficace che potrebbe risolvere alla
radice alcuni
dei problemi di applicazione della legge di attuazione ( l. 96/52 ) ai contratti di trasporto.
12
vari schemi di indennizzo ha certamente contribuito alla conoscenza da parte degli
utenti della prassi in questione . Un contributo importante in questo senso è stato
fornito dalle autorità aeronautiche dei vari Stati, le quali hanno imposto ai vettori
l’ adozione di un sistema capillare di informazione rivolto ai passeggeri. Queste
informazioni circa la possibilità di non essere imbarcati nonostante la regolarità
della prenotazione sono state stampate sia su appositi cartelli posti presso i banchi
di accettazione negli aeroporti, sia sui biglietti aerei, sia sulle custodie
portabiglietti. L’informativa predisposta dall’ ente americano dichiarava che le
compagnie aeree potevano essere soggette a sovraprenotazione, ma la possibilità
per un passeggero di non avere a disposizione un posto per il quale aveva una
prenotazione confermata era molto basso. Se il volo però era effettivamente
sovraprenotato a nessuno sarebbe stato negato l’imbarco finchè prima la
compagnia non avesse cercato dei volontari disposti a rinunciare alla loro
prenotazione in cambio di un’equa compensazione. Nel caso in cui non vi erano
abbastanza volontari, la compagnia avrebbe negato l’imbarco agli altri utenti nel
rispetto delle sue
particolari regole di priorità.
Salvo poche eccezioni questi passeggeri avevano titolo per essere
compensate. Le regole complete per il pagamento della compensazione e quelle
relative alla priorità dei passeggeri erano disponibili ad ogni banco accettazione.
Il CAB faceva in oltre notare che non tutte le compagnie adottavano le
protezioni per i consumatori appena citate, proprio per questo sollecitava i
passeggeri ad informarsi presso le compagnie stesse o le agenzie di viaggio su
quale fosse il regime applicabile al volo desiderato.
Resta infine da aggiungere che il Consiglio dei Ministri nella Direttiva del
27 gennaio 1994
11
completata dal Decreto del 27 gennaio 1998
12
ha adottato la
Carta della mobilità, la quale contiene una serie
_______________________
11 In G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994
12 In G.U. n. 26 del 2 febbraio 1999
13
di disposizioni per la predisposizione delle carte dei servizi da parte dei vettori, in
quanto imprenditori chiamati a soddisfare il diritto alla libera circolazione dei
cittadini
13
, con le quali mira a rafforzare la tutela dell’ utente. I principi proposti
dall’ organo di governo devono concretizzarsi oltre che con la predisposizione
delle varie carte, anche con l’ inserimento degli stessi nel disciplinare dell’
autorizzazione per la realizzazione del servizio in questione. Fino a quando questo
non verrà realizzato il contenuto della Direttiva e della Carta della Mobilità non
potrà essere applicato in modo automatico facendo venir meno i buoni propositi
del Governo.
_____________________
13 Vedi art. 16 Cost. e art. 8 Tratt. Maastricht del 7 febbraio 1992.