VI
INTRODUZIONE
In questa dissertazione affronterò la complessa e spinosa questione della
Simulazione, fenomeno quanto mai discusso e problematico, sulla cui definizione
ancor oggi il dibattito è molto acceso.
Già in passato, ma ancor oggi, lo strumento della Simulazione è risultato uno
dei più utilizzati nell’ambito del Diritto Privato. Esso si identifica in un articolato
meccanismo negoziale, una sorta di “escamotage”, a cui ricorrono le parti del
negozio, al solo fine di porre in essere, in modo assoluto o relativo, una realtà
contrattuale che, per le più differenti ragioni, esse parti non vogliono palesare
all’esterno.
La ragione per cui ho scelto di trattare quest’argomento risiede nell’interesse
e nella curiosità di comprendere la natura del fenomeno e di rintracciare i
meccanismi attraverso i quali riesce ad esplicare i suoi effetti.
La finalità principale del mio lavoro sarà invece quella di riuscire a spiegare
le modalità con cui la Simulazione fa “convivere situazioni soggettive, o forme di
titolarità delle stesse, ontologicamente confliggenti l’una con l’altra; tutte
destinate, sia pure in sfere distinte, alla operatività, nonché al confronto e al
conflitto tra loro, senza che sia possibile escludere a priori la prevalenza dell’una
o dell’altra”
1
.
Il punto di partenza di questo percorso sarà la trattazione delle diverse teorie
dottrinarie e giurisprudenziali che hanno interessato la Simulazione nel corso degli
anni, allo scopo di ottenere una ricognizione storica del fenomeno e fornire un
quadro quanto più esaustivo dell’evoluzione del pensiero a riguardo, così come è
maturato nel tempo, considerando anche le soluzioni al problema prospettate nei
diversi paesi europei che hanno affrontato la questione.
1
CIPRIANI, “La simulazione di effetti giuridici. Appunti sulla fattispecie”, in Di
Raimo – Francesca – Nazzaro, Percorsi di diritto civile, Napoli, 2011.
VII
Ad una ricognizione storico – giuridica, seguirà un’analisi puntuale e
specifica della fattispecie con l’esposizione dettagliata dei singoli elementi che la
compongono, trattando anche quelle componenti che, pur non essendo ritenute
indispensabili ai fini della sussistenza del fenomeno, di fatto si rendono essenziali
per il conseguimento dei suoi obiettivi.
Infine, spiegherò come reagisce l’ordinamento giuridico di fronte alla
Simulazione, esplicitando le regole previste agli articoli 1414 – 1417 del Codice
Civile, che racchiudono la disciplina sugli gli effetti della Simulazione: tra le parti,
nei confronti dei terzi e nei confronti dei soggetti creditori.
Senza la pretesa di pervenire ad un chiarimento esaustivo della questione, a
quel punto del ragionamento cioè che il Latino della Scolastica chiamava quare, né
accontentandomi semplicemente del quia, come intimava Virgilio a Dante
2
(ed ai
mortali) circa le verità divine ed inaccessibili alla mente umana, vorrei aver colto
almeno il quid ed il quale del tema, ovvero una sua qualificazione descrittiva, tesa
ad orientare il lettore entro l’innegabile e, per certi aspetti, inestricabile complessità
che ogni Simulazione porta con sé.
2
“State contenti, umana gente, al quia;/ché, se potuto aveste veder tutto,/mestier
non era parturir Maria”, DANTE, Purg., III, 37 – 39, con il commento di Anna Maria Chiavacci
LEONARDI, Collezione Meridiani Mondadori, Milano, 1994; oppure: DANTE, op. cit., con commento di
SAPEGNO, La Nuova Italia editrice, Firenze, 1981.
9
CAPITOLO I
RICOGNIZIONE STORICA, GIURIDICA E
COMPARATISTICA DELL’ISTITUTO
Sommario: – 1. Il concetto di “Simulazione del contratto”. – 2. Breve digressione
sulla storia dell’istituto e aspetti comparatistici. – 2.1 Le origini della Simulazione
dal Diritto Romano al Diritto Comune. – 2.2 Il Code Napoleon francese e le
Contrelettres. – 2.3 Incidenza della Pandettistica tedesca sul primo Codice Civile
italiano. – 2.4 La Simulazione nel sistema giuridico italiano attuale. – 3. Problemi
di qualificazione del fenomeno simulatorio. – 3.1 La Simulazione come
applicazione giuridica del concetto di finzione. – 3.2 Il conflitto tra volontà e
dichiarazione: il Dogma della volontà. – 3.3 La volontà del reale e l’apparenza: il
“Dichiarativismo”. – 3.3.1 La Teoria dell’inscindibile unità teleologica tra accordo
simulatorio e negozio simulato. – 3.3.2 L’adesione da parte della Corte di
Cassazione. – 3.3.3 La Teoria della dichiarazione. – 3.4 Il Dogma della causa. – 3.5
La Teoria precettivistica. – 3.6 La Teoria del duplice regolamento del rapporto. –
3.7 La posizione della Giurisprudenza più recente. – 4. Figure affini alla
Simulazione. – 4.1 La Riserva mentale e l’Errore ostativo. – 4.2 Il Contratto
occulto, la Falsa qualificazione del contratto, le Dichiarazioni contrattuali
incompatibili e il Contratto sotto falso nome. – 5. Negozio indiretto e Negozio
fiduciario.
1. IL CONCETTO DI “SIMULAZIONE DEL CONTRATTO”
In ambito giuridico il fenomeno della Simulazione si realizza quando i
soggetti, nel porre in essere un negozio giuridico, vogliono creare una situazione
10
giuridica apparente diversa da quella reale
3
: i contraenti creano intenzionalmente
l’apparenza negoziale attraverso le proprie dichiarazioni, realizzando un contratto
del quale tuttavia non vogliono che se ne producano gli effetti, il Contratto
simulato, (art. 1414, co. 1, c.c.), oppure realizzando un contratto diverso da quello
effettivamente voluto, un Contratto dissimulato (art. 1414, co. 2, c.c.)
4
.
Nel primo succitato caso (le parti fingono di stipulare un contratto di cui non
vogliono che si realizzi alcun effetto) si tratta di Simulazione Assoluta; nel secondo
(stipula di un contratto ma in realtà realizzazione di un contratto diverso da quello
dichiarato) si parla di Simulazione Relativa. Per conseguire un tale risultato, le parti
del negozio affiancano alla dichiarazione contrattuale da opporre a terzi, una
Controdichiarazione contenuta in un documento separato che manifesta il loro reale
intendimento
5
.
Il motivo per cui si ricorre allo stratagemma della Simulazione è quello di
far sorgere in altri un falso giudizio, inducendoli a considerare una realtà in luogo
di un’altra; spesso ciò avviene per poter nascondere una situazione che, se fosse
palesata all’esterno, creerebbe problemi che le parti del negozio vogliono evitare
6
.
E’ diffusa nella prassi, ad esempio, la situazione di chi voglia simulare il prezzo
della compravendita, al fine di evitare un’alta imposta di registro, e allora ne
dichiara uno nettamente inferiore rispetto a quello effettivamente pagato,
presentando al Fisco un’apparenza che, per effetto della Simulazione, dimezza
l’onere tributario dell’acquirente
7
.
A questo punto, le dichiarazioni saranno dunque due: l’una che attesta il
reale importo pagato dall’acquirente e l’altra, la controdichiarazione, in cui risulterà
la somma complessiva effettivamente incassata dall’alienante.
Il risultato del meccanismo simulatorio è l’atto giuridico simulato che, da
una parte, esprime una volontà diretta ad uno specifico e interessato destinatario
(art. 1334 c.c.) dall’altra, sottintende un’attività che realizza un incontro di volontà
3
GABRIELLI (a cura di), “I contratti in generale”, II, in RESCIGNO – GABRIELLI (diretto
da), Trattato dei contratti, Torino, 2006, p. 1637.
4
CARINGELLA, Manuale di diritto civile II; il contratto, Roma, 2011, p. 1411.
5
PARADISO, Corso di istituzioni di diritto privato, Torino, 2012.
6
RICCIUTO, “La simulazione”, in GABRIELLI (a cura di), I contratti in generale, Torino,
1999, p. 1415.
7
CARINGELLA, op. cit., pp. 1411 – 1412.
11
tra i contraenti, verbale o talvolta espressa per iscritto, chiamato Accordo
Simulatorio. Ne consegue che si dovrà distinguere tra il negozio giuridico simulato
e il negozio giuridico dissimulato, legati da “un nesso di contestualità psicologica
e logica, genetica e funzionale”
8
; infatti, il negozio dissimulato possiede gli stessi
requisiti e la stessa validità di quello simulato e sono proprio questi requisiti a
permettere di rintracciarne l’esistenza e, di conseguenza, a svelare l’accordo
simulatorio
9
.
Alla luce di quanto esposto le caratteristiche della Simulazione possono
essere così sintetizzate:
1. Una situazione di divergenza voluta e consapevole tra volontà e
dichiarazione;
2. Un accordo simulatorio tra le parti o tra il dichiarante e il destinatario
nei contratti unilaterali recettizi;
3. La volontà dei contraenti di trarre in inganno i terzi estranei al
negozio simulato
10
.
Nonostante un vivace dibattito sulla sua qualificazione giuridica e, in
conseguenza, sulla sua interpretazione, il fenomeno della Simulazione è stato
pacificamente ricondotto dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza nell’ambito unitario
del negozio giuridico bilaterale, plurilaterale, unilaterale e unilaterale recettizio
11
.
Risultano escluse dall’ambito di applicazione del meccanismo simulatorio le
cosiddette dichiarazioni di scienza, quali: la confessione, la quietanza
12
, il
riconoscimento di debito e simili
13
.
8
In questo modo si esprime BETTI, Teoria Generale del negozio giuridico, Napoli,
1994, p. 405.
9
PETTI, “La simulazione e l’invalidità del contratto artt. 1414 – 1417”, in DE
MARTINO, Commentario al codice civile, Milano, 1984, p. 8.
10
Tale è l’individuazione degli elementi basilari della Simulazione prospettata da
BIANCHI, Vizi del contratto e simulazione, Parma, 2008, p. 884.
11
MESSINEO, “Il contratto in genere”, XXI, in CICU – MESSINEO (diretto da), Trattato di
diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p. 569.
12
Sulla simulazione della quietanza di pagamento la Giurisprudenza di legittimità
non ha espresso un orientamento univoco. Si confrontino: Cass. civ., 28 agosto 1993, n. 9135, in
Mass. foro it., 1993; Cass. civ., 22 maggio 1997, n. 4564, in Mass. foro it., 1997; Cass. civ., 7 ottobre
1994, n. 8229, in Mass. foro it., 1994; Cass. civ., 16 aprile 1993, n. 4522, in Mass. foro it., 1993.
13
MONTECCHIARI, La simulazione del contratto, Milano, 1999, p. 17.