I
INTRODUZIONE
Questo lavoro di tesi si immerge nel complesso sistema del diritto brevettuale,
rientrante nel più ampio genus della proprietà industriale e intellettuale.
L’obiettivo con cui questo scritto nasce e vuole prendere forma è quello di illustrare
ed analizzare in tutti i suoi aspetti una recente modifica legislativa intervenuta in
tema di limitazione del brevetto, ossia quell’istituto per cui il titolare di una
privativa ha la possibilità, una volta che il titolo sia stato concesso, di ridurne
volontariamente la portata al fine di evitare conflitti con documenti d’arte anteriore
che potrebbero in futuro invalidarlo in tutto o in parte.
Norma protagonista della trattazione sarà dunque l’art. 79,3 CPI, come novellata dal
d.lgs. 131/2010 (c.d. “decreto correttivo”), la quale dispone:
«In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre
al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle
rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di
brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione
conferita dal brevetto concesso».
Questa formulazione della norma ha una grande portata innovativa, in primo luogo
perché concede al titolare una facoltà totalmente inedita dato che il previgente terzo
comma vietava che una situazione del genere venisse in essere, in secondo luogo
poiché comporta numerosi risvolti e nuove problematiche sia sul piano sostanziale
che processuale.
La struttura e il percorso che questa tesi vuole seguire sono dettati da tre dati di
fatto.
II
In primo luogo si è riscontrato come sul tema vi siano pochi riferimenti da
analizzare e confrontare, in quanto i commenti dei primi autori sulla norma in
questione peccano spesso di superficialità, inoltre la confusione e l’incertezza
sull’applicabilità dell’istituto pare rinvenibile nel fatto che la giurisprudenza non
abbia ancora avuto modo di esprimersi in modo deciso ed esauriente, avendo
affrontato fino ad ora solamente singoli e specifici aspetti, su alcuni dei quali non vi
è stata conformità di giudizio.
In secondo luogo, anche per sopperire alla mancanza di riferimenti dottrinali e
giurisprudenziali, ci si è accorti che per poter trattare dell’istituto della limitazione
giudiziale occorre possedere un bagaglio conoscitivo non indifferente, dovendo
avere ben chiaro sia da un punto di vista di analisi economica quali siano gli
interessi in gioco da contemperare di volta in volta, sia da un punto di vista
puramente disciplinare come risulti strutturato il nostro sistema brevettuale, quali
norme regolamentino la procedura di concessione del brevetto e quali altre
disciplinino il titolo nel corso del perdurare dell’esclusiva, comprese quelle
riguardanti le vicende modificative ed estintive dello stesso.
In terzo luogo, non è possibile trascurare che il diritto industriale italiano sta
affrontando da parecchi anni un cammino di armonizzazione con quanto previsto
dalla Convenzione sul Brevetto Europeo, e segno evidente di questo percorso sono il
Codice di Proprietà Industriale emanato nel 2005 e il successivo decreto correttivo
promulgato nel 2010, i quali con grande sforzo hanno recepito molte disposizioni e
principi praticati dall’European Patent Office; del resto anche l’art. 79,3 CPI altro
non è che la trasposizione di alcune norme introdotte qualche anno prima nella
CBE, così come revisionata da EPC2000. Sarà dunque necessaria, e sarebbe un grave
errore trascurarla, la conoscenza, oltre che della normativa italiana, anche di quella
prevista per il Brevetto Europeo, al fine di comprendere in tutti i suoi aspetti l’intera
portata della norma di cui si tratterà. Oltre alle norme della CBE sarà di grandissimo
aiuto l’analisi della prassi seguita dall’EPO, così come la lettura coordinata delle
guidelines e delle rules, complementari alle norme previste da EPC2000.
III
Partendo da questi tre presupposti si capisce che non è possibile trattare della
limitazione del brevetto senza prima aver affrontato un percorso di studio mirato e
approfondito, per questo motivo il lavoro che segue sarà strutturato in tre capitoli: i
primi due, aderenti al dato normativo, si pongono lo scopo di inquadrare il sistema
brevettuale nel suo complesso e il ruolo che in esso svolgono le rivendicazioni, la
descrizione ed i disegni, e vogliono fornire tutti quegli strumenti che saranno
necessari e propedeutici al terzo e ultimo capitolo, che tratterà esclusivamente della
nuova ipotesi di riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa.
Questo iter è lo stesso che l’autore ha dovuto affrontare lungo il lavoro di ricerca e di
successiva redazione, e si è voluto riproporlo tale e quale affinché il lettore possa
ripercorrere lo stesso cammino, con l’auspicio che anche quest’ultimo riesca,
attraverso gli strumenti forniti nel corso della trattazione, ad affrontare l’istituto
della limitazione con occhio critico, trovandosi magari in disaccordo con quanto
sarà esposto, o proponendo in ogni caso altre differenti soluzioni.
In via più specifica, si può anticipare che il primo capitolo intende focalizzare
l’attenzione su quello che poi risulterà essere l’oggetto della riformulazione ex art.
79,3 CPI, e cioè le rivendicazioni brevettuali. Verrà proposto a tal proposito uno
studio ad ampio raggio su quest’ultime, finalizzato ad illustrare il doppio compito
che l’ordinamento ad esse affida: in primo luogo si osserverà il contenuto della
domanda brevettuale e si cercherà di capire quale posizione le rivendicazioni
ricoprano all’interno della stessa insieme agli altri allegati, quali informazioni
debbano contenere e quali siano le tecniche redazionali più appropriate; in secondo
luogo sarà preso in considerazione l’oggetto del brevetto, ossia quell’ambito di
protezione su cui il titolare ha diritto ad un godimento esclusivo, e sarà interessante
comprendere quale ruolo abbiano le rivendicazioni nella definizione di tale oggetto.
Per trovare una risposta a questo quesito risulterà necessario dare uno sguardo
all’evoluzione storica delle rivendicazioni sia in Italia che in ambito internazionale
ed europeo.
Infine, sulla base del ruolo che risulterà essere affidato oggi a tale elemento
brevettuale, verrà presa in considerazione l’attività di interpretazione del brevetto e
delle relative rivendicazioni, ossia quella attività finalizzata, dato un certo testo
brevettuale, a determinare quale area di soluzione possa godere della privativa e
IV
quale invece risulti di dominio della collettività. A tal fine sarà opportuno, da una
parte, analizzare il rapporto che intercorre tra le rivendicazioni e gli altri allegati
della domanda, dall’altra, fare tesoro degli insegnamenti che derivano dalla
normativa per il Brevetto Europeo in tema di interpretazione, in particolare dall’art.
69 CBE ed il relativo Protocollo Interpretativo.
Dopo aver trattato dell’oggetto della limitazione, il capitolo successivo si vuole
occupare dell’aspetto dinamico e, al fine di inquadrare in seguito l’operazione di
riformulazione, si propone di analizzare tutti quegli strumenti che il nostro
ordinamento appresta per poter emendare il titolo brevettuale e in particolare le
rivendicazioni.
Per comprendere al meglio la disciplina e le implicazioni pratiche degli istituti che
saranno presi in considerazione, si è voluto suddividere l’intero capitolo in due
parti: in una prima sezione si osserverà quali sono le possibilità che il brevetto
venga modificato dal titolare quando si trovi ancora allo stato di domanda,
attraverso l’analisi dettagliata dell’art. 172 CPI in tema di correzioni della domanda
e dell’art. 47 CPI in tema di priorità interna; nella seconda sezione ci si porrà lo
stesso interrogativo nel caso in cui invece il brevetto sia stato già concesso
dall’Ufficio Brevetti e non sia ancora scaduto il termine dell’esclusiva, e si tenterà di
dare una risposta attraverso l’esame di alcuni istituti quali la limitazione del
brevetto in sede amministrativa ex art. 79,1 CPI e della nullità parziale ex art. 76,2
CPI.
Nell’esaminare tutte queste fattispecie sarà importante considerare in quali modalità
è possibile modificare un determinato brevetto, se in via integrativa, estensiva, o
limitativa dell’ambito di protezione, ed entro quali margini, preclusioni e scadenze
ogni operazione deve sottostare. Sarà oltremodo interessante cogliere quali
differenze intercorrano tra le ipotesi in cui la modifica avvenga fino a che il brevetto
sia ancora allo stato di domanda e le ipotesi in cui il brevetto sia già stato concesso,
soprattutto in relazione alla libertà di intervento e all’ampiezza degli effetti che ne
conseguono, e si vedrà che parametro di giudizio fondamentale sarà la tutela
dell’affidamento dei terzi sul testo brevettuale.
V
Tutto quanto appreso in questi due capitoli sarà, come già accennato, indispensabile
per affacciarsi al terzo e ultimo capitolo, che vede protagonista a tutti gli effetti la
norma ricamata dall’art. 79,3 CPI sulla riformulazione delle rivendicazioni nel corso
di un giudizio di nullità. Senza svelare troppo al lettore, ci si limita in questa sede ad
affermare che l’originalità della fattispecie risiede nel fatto che oggi è concessa al
titolare di un brevetto la possibilità di evitare, nel corso di un giudizio di nullità
promosso da un terzo concorrente, che il proprio titolo venga dichiarato
integralmente nullo con conseguente soccombenza e perdita in toto dell’esclusiva,
tutto ciò mediante la sottoposizione di una riformulazione limitativa delle proprie
rivendicazioni che, se accolta, potrebbe ridurre la declaratoria ad una sentenza di
nullità parziale del titolo.
Come si vedrà, l’introduzione di questo nuovo terzo comma ha spalancato le porte a
molteplici questioni, domande, critiche e proposte di soluzione. Si tratterà dunque
di inquadrare innanzitutto la fattispecie, cercando di comprenderne la ratio nonché
le ragioni che hanno portato alla sua emanazione, e lo si farà avendo un occhio
puntato sull’ordinamento italiano e sulla giurisprudenza nostrana, e l’altro
focalizzato sulle recenti modifiche intervenute nella normativa europea con
l’introduzione dell’art. 138,3 CBE e in particolare della “procedura centralizzata di
limitazione” ex artt. 105a e ss CBE.
Dopodiché ci si calerà nel cuore delle problematiche applicative e sistematiche,
confrontando in primo luogo il fenomeno della riformulazione con quello molto
simile della nullità parziale, per evidenziarne analogie e discrepanze dal punto di
vista della sede di applicazione e degli effetti.
Si affronterà poi l’aspetto sostanziale dell’operazione di riformulazione, cercando di
capire come è possibile in senso pratico agire sulle rivendicazioni, se aggiungendo o
rimuovendo elementi, e quali differenze intercorrano con gli strumenti esaminati
nel secondo capitolo; importante sarà inoltre l’individuazione dei limiti entro cui
tale emendamento può avvenire, quale ruolo abbiano poi la descrizione e i disegni e
quale differenza intercorra con l’ipotesi di interpretazione trattata nel primo
capitolo. Sarà molto utile fare riferimento agli insegnamenti scaturiti dalla prassi
dell’EPO, il quale da tempo pratica rigorosi e rigidi test per verificare la correttezza
delle modifiche apportate al brevetto.
VI
Successivamente si cercherà di capire se il fenomeno della riformulazione in corso di
causa possa coesistere con l’esigenza di tutela dei terzi, oppure vada indebitamente
a pregiudicare i diritti di questi ultimi, modificando sensibilmente il loro dovere di
astensione.
Infine si scenderà nell’ostico campo civilprocessualistico, al fine di comprendere in
primo luogo cosa significhi che la limitazione possa essere proposta «in ogni stato e
grado del giudizio» e come una tale operazione possa trovare spazio in un
procedimento poco flessibile e ricco di scadenze come quello regolato dal codice di
procedura civile. Sarà perciò doveroso provare a prendere posizione proponendo
quale potrebbe essere la sede più corretta ove il titolare debba proporre istanza di
limitazione e la relativa riformulazione, e di converso ove la controparte possa
allegare nuove allegazioni di arte anteriore.
Allo stesso modo sarà presa in considerazione la figura della controparte
processuale, cercando di capire se a seguito della riformulazione questa possa
divenire contraffattrice e, in tal caso, se possa godere della circostanza attenuante
che la modifica apportata dal titolare non poteva essere da lei prevista né
prevedibile, e dunque, rispondendo solo per contraffazione incolpevole, non essere
tenuta al risarcimento del danno e alla restituzione degli utili, se richiesta.
Queste sono a grandi linee le questioni che saranno trattate nell’ultimo capitolo, a
cui l’autore si auspica di rispondere, o comunque individuare possibili soluzioni,
cercando di prendere una posizione stabile sul tema e proponendo una lettura
ragionata e sistematica della norma che sia in grado di reggere alle obiezioni e
critiche fino ad ora proposte: una ratio che sia salda nel fare in modo che la norma in
questione possa essere applicata nel migliore dei modi, così che possa esplicare
tutte le proprie potenzialità nella maniera più corretta ed efficiente possibile,
contemperando al meglio quel bilanciamento di interessi che intercorre tra il titolare
del brevetto e i terzi concorrenti.