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INTRODUZIONE
Il presente elaborato dopo un breve excursus sulle origini e la nascita della Corte
Costituzionale italiana anche sotto il profilo storico e comparativo con altri Paesi analizza la
sua composizione e le sue funzioni.
Emergerà la portata dell’articolo 134 della Costituzione ai sensi del quale: “La Corte è
competente a giudicare:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza
di legge, dello Stato e delle Regioni”; l’articolo 137 della Costituzione pone una riserva
di legge costituzionale per stabilire “le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale” questa riserva è stata soddisfatta dalla legge 1/1948,
alla quale risale quindi la scelta per il tipo di accesso: incidentale come regola generale,
anche principale per lo Stato e le Regioni nelle controversie che li oppongono;
- “sui conflitti di attribuzione “tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni”;
- “sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della
Costituzione” cioè per le uniche due ipotesi di responsabilità presidenziale “alto
tradimento e attentato alla Costituzione”, per cui può essere messo in stato d’accusa.
Emergeranno le principali differenze tra il modello di giustizia costituzionale diffuso che
vede chiamati in causa tutti i giudici, in contrapposizione al sistema che invece, con oltre un
secolo di ritardo inizierà ad essere sperimentato in Europa e che è detto sistema accentrato
in quanto affida non ai singoli giudici, bensì ad un organo appositamente creato a questo
fine (la Corte Costituzionale), il compito di assicurare la conformità delle leggi alla
Costituzione.
Il modello di controllo di costituzionalità adottato generalmente nell’Europa continentale
comporta la riserva del controllo di costituzionalità a favore della giurisdizione di un organo
5
ad hoc secondo il sistema adottato inizialmente nella Costituzione austriaca del 1929
ispirato da Hans Kelsen
1
.
Il sistema accentrato cerca un equilibrio tra due principi: la superiorità della costituzione e
la forza della legge, attraverso quello che è stato definito il privilegio del legislatore.
Tale privilegio consta di due aspetti: il legislatore ha il suo giudice che opera attraverso
procedimenti particolari, creati specialmente per tener conto delle caratteristiche del
controllo di costituzionalità sulle leggi e delle esigenze politiche che in esso si fanno valere,
determinandosi così il sorgere di una “giustizia speciale”: la legge è obbligatoria per tutti
(giudici compresi) finché non è dichiarata incostituzionale dall’organo esclusivamente
competente a controllarne la validità.
La separazione della giustizia costituzionale da quella comune, con l’attribuzione della
prima ad un organo specialmente competente rispetto alle sole valutazioni circa le
conformità della legge alla Costituzione, comporta una serie di conseguenze caratteristiche
del controllo accentrato. Il controllo di costituzionalità si svolge in un contesto
procedimentale di “diritto obiettivo” e non di “diritto soggettivo”. Il controllo, infatti, tende
primariamente ad assicurare la coerenza del sistema normativo e solo secondariamente, o
per conseguenza, a proteggere le posizioni soggettive costituzionalmente garantite nei
confronti della legge incostituzionale.
Le decisioni sull’incostituzionalità delle leggi possono assumere valore erga omnes e non
solo più inter partes, dato il carattere obiettivo del giudizio. Ciò permette di attribuire
formalmente alle decisioni di incostituzionalità gli effetti contrarius actus della legge, quasi
che si tratti di “leggi negative”. Ciò supera, d’un solo colpo tutte le incertezze che sarebbero
derivate dall’inesistenza del principio del precedente vincolante e assicura la certezza del
diritto nella stessa misura in cui essa è garantita dalla legge.
1
KELSEN H. (1981), La garanzia giurisdizionale della costituzione, a cura di Geraci C., Milano,
Giuffrè, pag.122.
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Così come, dopo la dichiarazione di incostituzionalità, la legge perde di efficacia nei
confronti di tutti, allo stesso modo essa, prima di tale dichiarazione, è efficace nei confronti
di tutti e nessuno può appellarsi ad un suo vizio di incostituzionalità per mettere in dubbio
l’obbligatorietà.
La “giurisprudenza costituzionale” viene unificata presso un solo soggetto, specialmente
composto al fine di questa particolare funzione. Il “senso” e la “vita” della costituzione sono
così conferiti all’opera di un soggetto soltanto, particolarmente qualificato, e sono sottratti
alle innumerevoli, possibili linee interpretative emergenti dalla giurisprudenza dei giudici
comuni.
Il piano della costituzione viene tenuto nettamente distinto da quello della legge: sul primo,
opera la Corte Costituzionale, sul secondo, operano i giudici comuni, nell’ambito della
funzione di garanzia della coerenza interpretativa svolta dalla Corte di cassazione
2
.
Con riferimento agli elementi di diffusività e se si vogliono cogliere le peculiarità di
quello radicatosi in Italia, però devono mettersi in evidenza alcuni aspetti: innanzitutto, le
caratteristiche dei metodi di instaurazione dei giudizi, i quali non sono una variabile
indipendente, ma contribuiscono decisivamente a configurare l’essenza del giudizio stesso.
La scissione logica e temporale al tempo dell’Assemblea costituente tra le scelte
fondamentali relative al controllo accentrato e le scelte relative ai meccanismi di
instaurazione del controllo, non può infatti fondarsi ad argomento a favore dell’irrilevanza
del meccanismo di instaurazione nella ricostruzione della natura del vigente sistema di
controllo di costituzionalità. Di contro, la scelta a favore dell’instaurazione incidentale del
giudizio sulle leggi ha messo in crisi alcuni aspetti importanti, la purezza per così dire, dei
caratteri del sistema accentrato, potendo il giudizio essere promosso da iniziative “diffuse”
provenienti dai giudizi pendenti di fronte ai giudici comuni.
2
MEZZANOTTE C. (1979), Il giudizio sulle leggi, Le ideologie del costituente, Milano, Giuffrè,
pag.70.
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Questo innesto ha reso non più sostenibili alcuni caratteri del modello accentrato,
astrattamente considerato e ha inserito in esso alcuni aspetti del controllo diffuso.
A ciò deve aggiungersi il dovere di ciascuna autorità giudiziaria (quindi non solo più la
Corte Costituzionale) della interpretazione conforme alla Costituzione; come si avrà modo
di analizzare in seguito, ogni giudice, prima di sollevare incidentalmente la questione di
legittimità costituzionale, è tenuto a verificare se dalla disposizione legislativa sia possibile
ricavare un significato conforme ai principi costituzionali; solo quando ritenga che nessuna
armonizzazione alla Costituzione sia possibile, può, anzi deve, sollevare la questione.
Tali aspetti del sistema adottato in Italia hanno certamente accorciato le distanze fra il
sistema “accentrato” come originariamente concepito e il sistema diffuso, ma non le ha del
tutto eliminate
3
.
L’inserimento dell’iniziativa incidentale nel sistema accentrato ha certamente messo in
discussione aspetti essenziali di questo tipo di controllo, circa il coinvolgimento dei giudici
comuni nella giustizia costituzionale, il depotenziamento della forza della legge e i caratteri
della legge incostituzionale prima della dichiarazione della sua invalidità da parte della
Corte Costituzionale, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità. Il canone
dell’interpretazione conforme e l’obbligatorietà del suo esperimento sono certamente
conseguenze della diffusione dei valori costituzionali e della capacità della Costituzione di
operare come regola diretta nei rapporti giuridici. Tuttavia, restano comunque fermi altri
aspetti del sindacato accentrato quelli che riguardano l’organo competente, il procedimento,
la portata delle decisioni
4
. Per quanto indiscutibile il ruolo svolto dai giudici nella diretta
applicazione delle disposizioni costituzionali, non può essere trascurata la differenza tra la
3
ZAGREBELSKI GUSTAVO – MARCENO’ VALERIA, (2012), Giustizia costituzionale, Il Mulino,
Bologna, op. cit., pag.266.
4
PIZZORUSSO ALESSANDRO, (2009), Le sentenze dei giudici costituzionali tra diritto
giurisprudenziale e diritto legislativo, in www.costituzionalismo.it.
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dichiarazione di incostituzionalità di una legge, da parte della Corte Costituzionale e
l’accertamento dell’impossibilità dell’interpretazione conforme, da parte dei giudici comuni:
la prima con effetti generali e retroattivi; il secondo, con la conseguente proposizione della
questione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale.
Focalizzando l’attenzione sul carattere del controllo in Italia, emerge che si è preferito un
sistema di controllo a posteriori, considerando la legge non in modo astratto (la legge per
quel che potenzialmente dispone) ma in modo concreto ( la legge per quel che
effettivamente dispone, in relazione ai casi concreti su cui i giudici sono chiamati a
decidere).
Il controllo di costituzionalità è così strettamente legato all’applicazione del diritto,
attivabile in qualunque momento successivo l’entrata in vigore della legge e anche
ripetutamente.
In tal modo, il controllo di costituzionalità si lega strettamente all’evoluzione
dell’ordinamento giuridico di cui è spesso uno dei più potenti fattori di trasformazione. La
possibilità di chiedere e richiedere in ogni momento l’intervento della Corte Costituzionale
consente di provocare continui aggiustamenti della legge alla Costituzione, sottoposta
anch’essa a letture che progrediscono nel tempo.
Questa esigenza di aderenza alla “vita del diritto” si è considerata prevalente rispetto alle
complicazioni e all’instabilità che deriva dalla possibilità che le leggi, vigenti da molti anni e
talora già una volta uscite indenni dalla Corte Costituzionale, possano poi essere poste nel
nulla da una successiva decisione di incostituzionalità.
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CAPITOLO PRIMO: GENESI DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
1.1. Origini e nascita della Corte Costituzionale.
L’introduzione di un sistema di giustizia costituzionale, cioè di un sistema diretto ad
assicurare il rispetto della Costituzione da parte delle altre fonti normative (da parte della
legge ordinaria innanzitutto), nonché la conformità al dettato costituzionale dei
comportamenti degli organi supremi dello Stato è funzionale alla natura rigida o flessibile
della Costituzione: solo nei regimi a Costituzione rigida, infatti, le norme costituzionali sono
poste al vertice della scala gerarchica sulla quale si collocano le diverse fonti di cui si
compone il sistema normativo; quindi solo in essi si pone il problema di prevedere appositi
meccanismi di reazione di fronte a possibili violazioni di tale regola gerarchica o a possibili
violazioni delle regole costituzionali che disciplinano i rapporti tra i diversi poteri dello
Stato
5
.
La garanzia giuridica della rigidità della Costituzione è rappresentata soprattutto
dall’introduzione di un sistema di giustizia costituzionale. Essa, insieme all’idea di
Costituzione che presuppone conosce la sua prima affermazione negli Stati d’America, agli
inizi del secolo scorso, in via di prassi giurisprudenziale. E’ infatti con una famosa sentenza
del 1803 del giudice Marshall (nella causa Merbury versus Madison) che al riconoscimento
della superiorità delle norme costituzionali rispetto ad ogni altra fonte normativa sub –
costituzionale, ed in particolare rispetto alla legge si accompagna l’affermazione
dell’esigenza che tale superiorità venga garantita non solo sul piano politico, ma anche su
quello giuridico. La risposta del giudice Marshall a questa esigenza fu l’affermazione
5
BIN ROBERTO – PITRUZZELLA GIOVANNI,(2013), Diritto costituzionale, Giappichelli Editore, Torino,
pag.446-450.