capitalizzazione la somma di denaro sulla quale vengono prodotti e
calcolati gli interessi, si verificherà un progressivo aumento della misura
degli interessi prodotti.
Tornando all’esempio sopra riportato, nel primo periodo di
capitalizzazione, al tasso del 10%, 10 milioni hanno prodotto 1 milione di
interessi (1.000.000); nel secondo periodo, al tasso del 10%, 11.000.000
produrranno 1 milione e centomila (1.100.000) di interessi; nel terzo
periodo, al tasso del 10%, la somma di lire 11.100.000 produrrà 1 milione e
centodiecimila (1.110.000) di interessi, e così via in progressione
geometrica.
Appare evidente, pertanto, la delicatezza di tale sistema, potenzialmente in
grado, attraverso il meccanismo della formazione composta degli interessi,
di danneggiare in maniera evidente il debitore contraente di un prestito
finanziario.
Per tale motivo, fin dall'antichità è apparsa evidente l'avversione verso tale
fenomeno, come testimoniato, ad esempio, dalla cultura cristiano-
giustiniana contraria non solo al fenomeno anatocistico, ma anche alle
usurae, termine da cui deriva l'attuale nostra "usura", anch'esso fenomeno
di stretta attualità, con cui al tempo veniva indicato qualsiasi tipo di
interesse conteggiato ad un qualsiasi tasso. La motivazione derivava dal
fatto che la concessione di un prestito aveva natura prettamente
assistenziale, destinata a chi aveva assoluta necessità vitale di un
sostentamento economico, e pertanto la cultura cristiana considerava
totalmente immorale trarre vantaggio dal bisogno altrui.
È nella stessa Bibbia, che troviamo, in un passo del Deuteronomio, una
delle prime forme di condanna al conteggio degli interessi sugli interessi
1
.
Nel corso dei secoli successivi, la storia della chiesa risulterà ricca di
interventi repressivi: da Giustiniano, che opera il primo intervento della
storia di "taglio di interessi", passando per Lotario (800 d.c.) ove la
riscossione di interessi viene punita fino alla reclusione, per Clemente V,
nel cui periodo si punisce anche chi elabora, senza praticarle, le teorie
sull'usura, fino a giungere a Lutero secondo il quale "la maturazione degli
interessi va condannata in quanto basata sul tempo appartenente solo a
Dio". Va sottolineato come il diritto ecclesiastico, solamente in occasione
dell'ultimo codice canonico (1983), sancisce la definitiva abolizione del
divieto di usura (inteso come conteggio degli interessi). A tal proposito va
comunque rilevato come nell'antichità, seppur come detto caratterizzata da
una sostanziale avversione verso l'usura, non mancano documentazioni che
viceversa ne legittimavano l'esistenza: nello Ius Gentium degli antichi
romani erano sconosciuti sia i limiti degli interessi, sia il divieto di
anatocismo. All'epoca di Cicerone era abitualmente praticato l'anatocismus
anniversarius, vale a dire la capitalizzazione degli interessi dovuti e non
pagati almeno per un anno, ma è addirittura nella stessa Bibbia che
rileviamo, attraverso un'attenta lettura della parabola dei Talenti, come
risultasse giustificato e premiato l'impegno a far fruttare i propri soldi
2
.
Rimane indubbiamente, nel corso dei vari secoli, nei confronti
dell'anatocismo, un atteggiamento di forte ostilità e condanna: nel terzo
1
Deuteronomio, 23, 20
2
Vangelo S.Matteo, 23, 16-28
secolo d.c. le leggi romane introducono il divieto dell'ultra duplum, cioè
l'interesse non esigibile in misura superiore al capitale che lo aveva
prodotto, unitamente a severe condanne (infamia) nei confronti di chi
traeva beneficio dalla pratica degli interessi
3
. È con il code civil prima, e
poi con il codice civile italiano, che il fenomeno acquista valenza giuridica
ed incomincia, anche alla luce di una società ormai sempre più
caratterizzata dallo sviluppo dei traffici commerciali, e dal dinamismo del
credito, ad essere considerato in un'ottica differente.
Infatti, dall'assoluto divieto, si passa ad una concessione dell'anatocismo
circoscritta entro ambiti ben precisi; il codice francese (art.1154) ammise la
capitalizzazione con interessi dovuti da almeno un anno assistiti da
domanda giudiziale o convenzione speciale; il codice piemontese, dopo
aver inizialmente ammesso l'anatocismo solo nelle ipotesi di novazione dei
credito, fu novellato nel 1857, consentendo la capitalizzazione annuale in
forme analoghe a quelle napoleoniche e prevedendo per la prima volta che
l'anatocismo in materia commerciale dovesse essere regolato dalle
consuetudini.
Il legislatore italiano del 1865 (art.1232) riconobbe l'anatocismo, oltre che
con le limitazioni analoghe a quanto stabilito dal code francese, e cioè,
interessi dovuti per almeno un'annata intera, e che gli stessi fossero già
scaduti nel momento in cui, o con istanza giudiziale si domandavano, o con
convenzione successiva si pattuivano, risultando vietato ogni patto
3
F.GALGANO, Saggio di astroeconomia, ovvero l'espansione siderale degli interessi
composti, in Contratto e Impresa, 1995, pag. 349.
finalizzato ad attuare un'anticipata capitalizzazione di interessi futuri
4
. Ma,
cosa ancor più interessante, ne giustificava l'applicazione per quanto
riguardava le materie commerciali, in base agli 'usi' o alle 'consuetudini'.
Addirittura l'art.41 del codice commerciale del 1888, prevedeva che sui
debiti di natura commerciale decorresse l'interesse legale anche per periodi
inferiori all'anno e comunque senza alcuna delle restrizioni previste per le
obbligazioni "civili", giustificando anch'esso l'applicazione dell'anatocismo
per i traffici commerciali, e per le operazioni del settore creditizio, sulla
base degli 'usi', e dalle 'consuetudini'.
Per questa via iniziò a trovare ingresso il principio di specialità del sistema
bancario: in parte rimesso alla formazione di norme consuetudinarie, in
parte devoluto ai regolamenti delle Casse come la possibilità di
autoregolamentazione da parte di Casse di Risparmio ed Istituti assimilati.
L'anatocismo in materia creditizia si fece quindi strada in altri settori affini,
quali quelli della Casse di Risparmio Postali e della Cassa Depositi e
Prestiti (art. 2 R.D. 1677/1922, art. 24 L. 453/1913, art. 6 D.L. 296/1927).
4
Tale articolo così citava: "Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella
tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che
verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi. Nelle
materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle
consuetudini. L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debiti civili non
comincia a decorrere, se non quanto trattasi di interessi dovuti per un'annata intera, salvo
però riguardo alle casse di risparmio e ad altri simili istituti, quando fosse altrimenti
stabilito dai rispettivi regolamenti.
La ratio dell'impostazione delle suddette norme risponde a due finalità ben
precise, poi successivamente riprese anche dal nostro legislatore del 1942, e
cioè in primo luogo di contrastare fenomeni di natura prettamente usuraia, e
in secondo luogo di consentire al debitore il calcolo dei costi e
dell'eventuale inadempimento di un proprio debito.
Non è mancato anche chi ha trovato, nei limiti che la legge impone circa
l'applicazione dell'anatocismo, un diretto riferimento all'art.47 della
Costituzione, in cui, al primo comma, tra i compiti della Repubblica viene
indicato anche quello di disciplinare, coordinare, e controllare l'esercizio
del credito
5
. Inoltre anche l'art. 41 comma 2, ove afferma indirettamente il
divieto dell'iniziativa economica affidata alla libera determinazione privata
quando potenzialmente in contrasto con la dignità sociale o lesiva della
dignità umana, sembra giustificare il contenuto dell'art.1283.
A tal proposito non poche sono state le voci contrarie alle finalità
dell'art.1283, basate innanzi tutto sull'anacronismo del principio del favor
debitoris, valido forse 2.000 anni fa, ma indubbiamente anacronistico nella
realtà quotidiana in cui spesso è lo stesso privato a ricoprire il ruolo di
creditore. D'altronde, se consideriamo che le somme percepite a titolo di
interessi semplici, operazione questa sulla cui liceità non vi è alcuna ombra
di dubbio, rappresentano per il creditore un capitale fruttifero alla pari di
qualunque altro, ne consegue che la funzione dell'interesse composto
5
FARINA, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, in Rassegna Dir. Civile, 1991,
pag.763
appare strettamente collegata alla remuneratività del capitale
6
. Infatti
nell'art.1283 dell'attuale codice civile italiano, seppur entro ambiti di
limitazione ben precisi che in seguito esamineremo in maggior dettaglio,
viene riconosciuta la liceità di un fenomeno imprescindibile dall'attuale
realtà socio-economica.
6
FARINA - op.cit., pag.760
L'anatocismo: la fattispecie disciplinata dall'art. 1283 c.c.
L'anatocismo è disciplinato dall'articolo 1283 del codice civile che così
dispone: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi
dovuti almeno per sei mesi". Questa norma ha ripreso concetti già espressi
sia dal code civil napoleonico, che dal precedente codice civile italiano, con
le sostanziali seguenti differenze: nel precedente codice si faceva espresso
riferimento al tasso legale, mentre in tale ambito non viene contemplato, e
nel contempo viene ridotto da un anno (ad eccezione delle casse di
risparmio e di altri istituti simili, in base a quanto disposto dai rispettivi
regolamenti) a sei mesi il periodo minimo sufficiente affinché possano
essere capitalizzati gli interessi.
Prima di procedere ad esaminare nel dettaglio le singole limitazioni poste
dal legislatore alla pratica dell'anatocismo, è bene fare qualche riflessione
di carattere generale riguardo tale norma, la cui ratio si bassa sull'intento di
limitare fenomeni di natura usuraia, e secondariamente garantire maggior
trasparenza al debitore in occasione della contrazione di un debito. Questa
disciplina si colloca subito dopo l'art. 1282 il quale al comma 1 dispone: "i
crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno
diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente".
Appare chiaro l'intento del legislatore di riconoscere ampia legittimità
all'applicazione di interessi su somme ricevute in prestito, ma al contempo
di moderare e disciplinare tale diritto nell'interesse della parte più debole,
evitando soprattutto che l'applicazione di interessi su altri interessi consenta
un'eccessiva lievitazione del costo complessivo del debito.
Ed è in questa ottica che si situa l'art.1283, chiaramente non inteso come
forma repressiva dell'applicazione degli interessi, ma principalmente come
doverosa disciplina del conflitto tra creditore e debitore nell'ambito delle
materia delle obbligazioni pecuniarie
7
.
Nello stesso tempo. l'art.1283 va letto in stretta connessione con il comma 3
dell'articolo successivo che dispone: "Gli interessi superiori alla misura
legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella
misura legale".
Infatti, la determinazione di tassi superiori ad una determinata soglia
(legale) non può essere accettata in forma verbale, proprio allo scopo di
offrire sufficiente chiarezza e trasparenza al debitore all'atto della
corresponsione del capitale, circa la determinazione del relativo costo,
soddisfacendo in tal modo una delle finalità principali dell'articolo oggetto
del nostro studio.
7
VASSALLO PALEOLOGO, La riforma dell'anatocismo bancario, in Giustizia
Amministrativa, 2000, pag. 9
Domanda Giudiziale
In un contesto generale di disposizioni poste sostanzialmente a tutela della
parte debitrice, l'assenso alla produzione di interesse su interessi già
scaduti, consentito a decorrere dal giorno della domanda giudiziale, appare,
in quanto proposta dalla parte creditrice, una formulazione intesa a tutelare
in via principale proprio quest'ultima, al fine di potergli consentire
un'azione legale finalizzata al recupero del proprio credito.
Per domanda, si deve intendere qualsiasi istanza fatta in corso di causa, nel
rispetto delle vigenti disposizioni processuali.
La funzione fondamentale della domanda giudiziale è sostanzialmente
quella di sommare interessi scaduti con il capitale concesso in credito, e
pertanto in grado di poter produrre ulteriori interessi, a decorrere dal dies a
quo la domanda giudiziale viene presentata.
Pertanto va precisato che quando la domanda non viene proposta con l'atto
introduttivo del giudizio, bensì nel corso della causa diretta al pagamento
della somma capitale e degli interessi principali, la decorrenza degli
interessi anatocistici va fissata dalla data di detta domanda non da quella
anteriore di instaurazione del giudizio.
Nel momento in cui viene inoltrata la domanda, si ritiene che la stessa
debba essere rivolta inequivocabilmente al pagamento degli interessi
scaduti, non essendo sufficiente una domanda rivolta al pagamento degli
interessi semplici.
La domanda giudiziale non si identifica con la sola citazione introduttiva
della lite, ma comprende qualsiasi ulteriore istanza validamente proposta
durante il giudizio con la quale possono chiedersi anche gli interessi su
quelli scaduti in corso di causa,. sempre senza considerare gli interessi
relativi al primo semestre
8
.
È equiparabile alla domanda giudiziale, la richiesta di ingiunzione di
pagamento, in quanto l'eventuale opposizione non dà inizio ad un autonomo
processo, bensì costituisce una fase di un procedimento già iniziato dal
creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo
9
.
Di estremo interesse risulta, sul problema della base di calcolo da adottare e
la decorrenza degli interessi anatocistici conteggiati, una pronuncia della
giurisprudenza di merito che ha affermato che in presenza di esplicita
domanda giudiziale, anche gli interessi di mora maturati in corso di causa
producono senz'altro interessi dal momento della loro scadenza
ultrasemestrale sino al soddisfacimento, ad eccezione degli interessi di
mora maturati nel semestre antecedente la data di deposito della sentenza
10
.
Il Tribunale riconosce il diritto all'ammontare degli interessi anatocistici da
conteggiarsi sino al soddisfacimento, sugli interessi di mora via via venuti a
scadere, successivamente alla data della domanda introduttiva dal
compimento del semestre successivo alla loro scadenza
11
.
8
CANTILLO, Le Obbligazioni in Giurisprudenza sistematica di diritto .civile e
commerciale, 1999, pag.1477.
9
FARINA, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, in Rassegna Dir. Civile, 1991,
pag.767.
10
Tr. Napoli, 2 marzo 1995, in Giustizia Civile 1996, pag. 539.
11
ORLANDO, Anatocismo giudiziale: una decisione chiara '95, in Giustizia Civile,
1996, pag. 540.
Ciò soprattutto per evitare che la durata del processo danneggi oltremodo la
parte creditrice. Rimane comunque inconfutabile l'intento della
disposizione di prevedere la formalità della presentazione di domanda
giudiziale quale avvertimento destinato al debitore dell'obbligazione degli
interessi sugli interessi.
In quest'ottica va considerata la tesi secondo la quale risulta necessaria
un'esauriente informazione dello stesso debitore al fine di consentirgli un
eventuale immediato intervento al fine di limitare il proprio onere. Tesi
contrastata da differenti riscontri normativi secondo i quali la
capitalizzazione è consentita anche nel caso di contumacia del debitore
convenuto purché sia stato virtualmente instaurato il contraddittorio
12
.
12
FARINA, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, in Rassegna Dir. Civile, 1991,
pag. 767