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CAPITOLO II
LA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE
COMPETENTE NEL REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012
1. L’ambito di applicazione materiale del regolamento sulle
successioni
Il regolamento, al pari, del resto degli altri atti dell’Unione europea
concernenti il diritto internazionale privato, è concepito come un
sistema autonomo dotato di proprie definizioni e di proprie norme di
funzionamento. L’atto, composto di 83 considerando e 84 articoli, è
suddiviso in sette capi: (I) ambito di applicazione e definizioni; (II)
competenza; (III) legge applicabile; (IV) riconoscimento, esecutività
ed esecuzione delle decisioni; (V) atti pubblici e transazioni
giudiziarie; (VI) certificato successorio europeo; (VII) disposizioni
generali e finali.
Esso è destinato ad applicarsi, ai sensi dell’art. 1, par. 1, alle
“successioni per causa di morte”: tale formula designa una nozione
“autonoma”. Il suo significato non può essere determinato sulla base
delle categorie di questo o quell’ordinamento nazionale, ma va
ricostruito in modo uniforme, sulla scorta della definizione offerta
all’art. 3, par. 1, lett. a), come anche nel considerando n. 9 del
regolamento, che si riferisce a “qualsiasi modalità di trasferimento di
beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un
trasferimento volontario per disposizione a causa di morte”, con
esclusione di estinzione di soggetti diversi dalla persona fisica (art. 1,
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par. 2, lett. i)
62
. Tale definizione supera, come era auspicabile, la
nozione più restrittiva contenuta nella Proposta, che polarizzava gli
effetti della successione intorno al trasferimento della proprietà,
mentre il fenomeno successorio implica inevitabilmente la
trasmissione di una molteplicità di differenti rapporti giuridici
compresi nella sfera del de cuius. Pertanto la successione può definirsi
come il subentro nella titolarità attiva e passiva dei rapporti giuridici
facenti capo al de cuius e suscettibili di trasmissione per causa di
morte. Non rileva invece, ai fini della definizione del fenomeno, il
fatto che la successione venga in concreto devoluta per legge o sulla
base di un negozio mortis causa, poiché l’art. 3, par. 1, lett. a),
comprende in tale nozione tanto la successione legittima quanto quella
testamentaria.
Secondo un modello comune alle altre misure dell’Unione europea nel
settore della cooperazione giudiziaria civile, il Regolamento n.
650/2012 contiene una disposizione - l’art. 1 - che identifica in
positivo e in termini generali l’ambito di applicazione materiale dello
strumento e nello stesso tempo delinea i confini di tale ambito,
stabilendo alcune esclusioni
63
.
Il regolamento, infatti, si applica a tutti gli istituti tradizionalmente
connessi alla materia successoria, nonché a quei rapporti economico-
commerciali che ne sono formalmente estranei, ma sui quali
sostanzialmente la disciplina successoria, viene ad incidere. Peraltro,
62
FRANZINA, Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni per
causa di morte in europa, in Le nuove leggi civili commentate, N.2 marzo -
aprile, Padova, 2013, p. 295.
63
BIAGIONI, L’ambito di applicazione del regolamento sulle successioni, in
FRANZINA-LEANDRO, Il diritto internazionale privato europeo delle
successioni mortis causa, Milano, 2013, p. 26.
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risulta difficile dare un elencazione esaustiva degli istituti interessati
visto che il regolamento stesso elenca in “negativo” le materie a cui
non si applica, lasciando intendere che si applica a tutte le altre aventi
connessione con il fatto successorio
64
. In particolare il regolamento
non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa di diritto
pubblico. Pertanto, come indicato dal considerando n. 10, “dovrebbe
spettare alla legislazione nazionale determinare, per esempio, le
modalità di calcolo e versamento delle imposte e degli altri tributi di
diritto pubblico, se dette imposte siano a carico del defunto al
momento della morte o ogni altro tipo di tassa di successione da
riscuotere dal patrimonio ereditario o dai beneficiari”. In ordine
invece all’esclusione della materia amministrativa, è da sottolineare
come l’art. 13 attribuisce competenza alle corti dello Stato di residenza
abituale dell’erede o del legatario per ricevere le dichiarazioni di
rinunci o accettazione dell’eredità, quando questa debba avvenire
dinanzi a un organo giurisdizionale, ma nonostante la natura
dell’organo ricevente, si tratta evidentemente di una funzione di
carattere amministrativo, che mira a dare certezza e pubblicità alla
manifestazione di volontà del privato e non implica affatto l’esercizio
della giurisdizione. Di conseguenza, da questa indicazione emerge che
l’individuazione delle “materie amministrative” cui si riferisce l’art. 1,
par. 1, del regolamento non dipende dal tipo di funzioni eventualmente
svolte da un organo pubblico che possono talora costituire esercizio di
potere amministrativo piuttosto che giurisdizionale, quanto dalla
diretta incidenza di determinati provvedimenti (nazionali e
riconducibili al concetto di giurisdizione volontaria) sulla vicenda
64
TACCONI, Prime osservazioni sul regolamento n. 650/2012 del
parlamento europeo e del consiglio in materia di successioni, in Vita Notarile
n.1 gennaio-aprile 2013, p. 85.
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successoria, che possono ben essere suscettibili di essere compresi nel
campo di applicazione del regolamento.
Altra esclusione riguarda le questioni relative allo status delle persone
fisiche, che comprendono anche la filiazione, in particolare per quanto
attiene al suo stabilimento e all’impugnazione; l’adozione, nella
misura in cui produce effetti sullo stato di figlio; la protezione dei
maggiori d’età; infine la parentela e l’affinità. Ora la distinzione tra la
materia dello stato delle persone, così definita, e quelle delle
successioni si presenta, sul piano classificatorio, particolarmente
agevole, poiché la prima riguarda l’esistenza stessa del soggetto e le
sue qualità fondamentali, anche in rapporto a determinate formazioni
sociali, mentre la seconda attiene, come detto, al subentro nei rapporti
giuridici di cui un soggetto è titolare a seguito della sua morte. Così,
dovrebbero rientrare nella materia dello stato delle persone le questioni
relative alla determinazione della morte del de cuius, anche se l’art. 23,
par. 2, lett. a), del regolamento affida alla lex successionis il compito di
disciplinare le cause e il momento dell’apertura della successione. In
termini analoghi va d’altronde letto l’art. 1, par. 2, lett. c) del
regolamento, che esclude dal campo di applicazione dello stesso la
scomparsa, l’assenza e la morte presunta, le quali potrebbero tuttavia
costituire cause determinative della apertura della successione del
soggetto di cui si tratta. Tali disposizioni debbono dunque essere
interpretate nel senso che il Regolamento n. 650/2012 non intende
disciplinare la determinazione della morte, della scomparsa,
dell’assenza o della morte presunta, mentre rientrano nel suo ambito di
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applicazione le loro conseguenze, in quanto siano suscettibili di
determinare un fenomeno successorio
65
.
Restano poi esclusi dall’ambito di applicazione materiale del
regolamento, la capacità delle persone fisiche; le questioni riguardanti i
regimi patrimoniali tra coniuge e i regimi patrimoniali relativi a
rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti
comparabili al matrimonio; le obbligazioni alimentari derivanti da atti
inter vivos.
Il regolamento non può poi attribuire validità transeuropea ai
testamenti nuncupativi, né può con i contratti di assicurazione, né con i
piani previdenziali post mortem comunque denominati, e non può
inoltre interferire con la disciplina delle persone giuridiche e delle
società.
Sono poi ulteriormente esclusi dalla disciplina del presente
regolamento i trusts, che mantengono la loro legge di disciplina
prevista nell’atto costituivo
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; le donazioni; la natura dei diritti reali. A
proposito di questa esclusione va fatta una precisazione, il regolamento
non può legittimare il riconoscimento negli Stati membri di diritti reali
nuovi o diversi rispetto a quelli previsti dall’ordinamento del singolo
Stato membro, incidendo sul numero limitato dei diritti reali conosciuti
nel diritto nazionale di taluni Stati membri, così come espressamente
previsto dal considerando n. 15. Gli Stati membri dovranno, invece,
prevedere modalità di adattamento per applicare il diritto reale
straniero previsto dalla lex successionis, ma sconosciuto
nell’ordinamento dello Stato di esecuzione della successione, al diritto
65
BIAGIONI, L’ambito di applicazione del regolamento sulle successioni, in
FRANZINA-LEANDRO, Il diritto internazionale privato europeo delle
successioni mortis causa, Milano, 2013, p. 30.
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Ai trust si applica il regolamento solo nella disciplina della forma delle
disposizioni di ultima volontà con cui si costituisce un trust testamentario.
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reale proprio più vicino, più affine, onde garantire di fatto
l’applicazione della legge successoria prevista ai sensi del
regolamento.
Sono infine escluse dal perimetro applicativo del regolamento, le
esecuzioni forzate conseguenti a successioni e le modalità, gli effetti
delle formalità e la gestione dei Registri Pubblici (immobiliari,
successori, anagrafici) dove la successione deve trovare pubblicità.
2. L’ambito di applicazione personale del regolamento sulle
successioni
Per quanto concerne il campo di applicazione personale, va anzitutto
rilevato che il regolamento non contiene un’espressa indicazione nel
senso che esso si applichi alle sole successioni con elementi di
internazionalità, a differenza di quanto previsto in altri regolamenti
adottati ai sensi dell’art. 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. La formulazione delle disposizioni del regolamento
presuppone sostanzialmente, ai fini della loro applicazione, il carattere
transnazionale della fattispecie. Quest’ultimo è tuttavia diversamente
modulato, potendo rilevare, a seconda dei casi, criteri di collegamento
relativi al defunto, ai chiamati all’eredità, eredi o legatari, ovvero,
all’ubicazione dei beni ereditari. Anche le disposizioni del
regolamento che consentono la scelta di legge o la scelta del foro non
possono applicarsi a fattispecie puramente interne, come risulta dagli
articoli 6 e 22 del regolamento. Le uniche disposizioni astrattamente
idonee ad applicarsi anche a fattispecie puramente interne appaiono,
pertanto, quelle relative al certificato successorio europeo, dal
momento che, ai sensi dell’art. 62, par. 3, del regolamento, esso
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produce gli effetti previsti dal successivo art. 69 anche nello Stato
membro di rilascio. Va altresì premesso che tra gli Stati membri
partecipanti non sono compresi, oltre che la Danimarca
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, neppure il
Regno Unito e l’Irlanda, che in questo caso hanno scelto di non
esercitare la facoltà di opting-in
68
in ragione di alcune perplessità sulla
struttura generale del regolamento: in particolare le perplessità del
Regno Unito riguardavano la mancanza di una definizione di residenza
abituale, pur essendo questo il principale criterio di collegamento
utilizzato del regolamento; il ruolo dei rappresentanti personali
dell’eredità; la possibile applicazione dell’istituto della collazione,
ignoto al diritto inglese.
Venendo ora ad esaminare le condizioni di applicazione delle singole
parti del regolamento, non sorprende che, in consonanza con le altre
misure ex art. 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
il Regolamento n. 650/2012 stabilisca che la disciplina della legge
applicabile abbia carattere universale e limiti ai rapporti tra Stati
membri l’applicazione delle norme sull’efficacia delle decisioni.
Più problematica appare la determinazione del campo di applicazione
spaziale e personale delle norme sulla competenza giurisdizionale, le
quali non lasciano alcuno spazio residuo alle norme nazionali.
Manca dunque nel nuovo regolamento una norma che definisca
unitariamente tale campo di applicazione, il quale, va dunque
rapportato alla concreta sussistenza di un titolo di giurisdizione.
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La Danimarca, ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 22 allegato al Trattato
sull’Unione europea, non partecipa all’adozione delle misure proposte a
norma della parte terza, titolo V, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
68
Facoltà loro riservata dall’art. 3 del Protocollo n.21 allegato al Trattato
sull’Unione europea.