Introduzione
Parlare di “invenzione” al giorno d’oggi sembra quasi una cosa
fuori dal tempo. Questa parola ci fa pensare al passato, all’epoca
dei grandi pensatori che cercavano di trovare risposte ai misteri
della natura e che grazie al loro intuito, al loro genio e, perché no,
anche ad un pizzico di fortuna o casualità, hanno fatto grandi
scoperte e invenzioni giunte fino a noi.
Basti pensare, per esempio, a James Watt che nel 1784 brevetta
la macchina a vapore, o Alfred Nobel che inventa la dinamite nel
1867…o si può citare Alexander Bell che il 17 marzo 1876 deposita
il brevetto numero 174,465 per proteggere "il metodo e l'apparato
per trasmettere la voce od altri suoni telegraficamente...per mezzo
di ondulazioni elettriche, simili, in forma, a quelle che
accompagnano l'emissione della voce e dei suoni nell'aria", ovvero
il telefono, o ancora Làszló Bíró che nel 1943 brevetta la penna a
sfera. Queste sono solo alcune invenzioni che in un modo o
nell’altro ci hanno cambiato la vita.
Molte di queste sono state dei fatti casuali, ma, con il passare del
tempo, i fenomeni sono stati sempre più oggetto di osservazioni e
studi mirati alla scoperta ed all’innovazione, anche se inizialmente
non esistevano delle vere e proprie leggi che proteggessero gli
inventori e le loro idee.
Storicamente parlando, gli avvenimenti fondamentali che hanno
fatto emergere la necessità di regolamentare il mondo delle
invenzioni, all’inizio riguardanti tra l’altro solo il settore meccanico,
sono sostanzialmente due. Il primo è rappresentato, nel XVIII
secolo, dalla rivoluzione industriale durante la quale in Europa si
verifica il passaggio da un sistema agricolo-artigianale-commerciale
ad un sistema industriale moderno caratterizzato dall'uso
generalizzato di macchine azionate da energia meccanica (grazie
all’introduzione della macchina a vapore di Watt). Il secondo è il
successivo affermarsi del liberismo che porta alla formazione del
libero mercato governato da una “mano invisibile”. In un contesto di
questo tipo, infatti, si rivela vantaggioso e spesso necessario da
parte degli imprenditori-inventori tutelarsi e poter disporre di un
diritto che regoli i rapporti concorrenziali: è in questo momento che
possiamo rintracciare gli albori del diritto industriale anche se, come
spiegherò, il primo atto ufficiale mirato a proteggere le invenzioni
dalle imitazioni risale al XV secolo.
Oggi la scienza e la tecnologia hanno raggiunto ritmi e
potenzialità elevatissimi, ed i concetti di innovazione ed invenzione
sono molto attuali: chi detiene la paternità di un’idea ha oggi più
ancora che nel passato tutto l’interesse a proteggerla dalla
concorrenza.
Il mondo moderno è infatti nelle mani di un libero mercato
caratterizzato da un eccesso di offerta, e in esso il brevetto assume
sempre più per il singolo ma soprattutto per l’impresa il valore di
vantaggio concorrenziale e di strategia di successo non basata sul
prezzo. Per l’inventore è importante essere il primo ad avere un’idea
e realizzarla, ma ancora più importante è essere l’unico e non
essere copiato da altri. Certo, una strada per poter “proteggere” la
propria idea è mantenere il cosiddetto segreto aziendale, ma non
sempre questo metodo è efficacie: se riguarda un prodotto, non
appena questo viene messo in commercio il segreto è svelato e
chiunque può iniziare a copiarlo e produrlo. Altrimenti, l’inventore
potrebbe anche decidere di non rivelare a terzi la propria idea, con il
rischio però di perdere l’invenzione nel caso di morte dell’unico
depositario del segreto in questione, a danno del progresso e della
collettività. Il sistema brevettuale ha proprio lo scopo di garantire
contro i rischi che si presentano in entrambi i casi suddetti:
proteggere il diritto di esclusiva dell’inventore sulla propria idea, che
sia un prodotto od un processo di qualunque tipo, ed allo stesso
tempo di fungere da garante per quanto riguarda la conservazione
dell’invenzione, che diventerà successivamente patrimonio
pubblico
1
.
Tramite il brevetto lo Stato concede al titolare un diritto di
esclusiva per utilizzare l'invenzione su un certo territorio e per un
certo periodo di tempo, e quindi trarne profitto. Il singolo e/o
l’impresa, infatti, grazie al brevetto godono di un monopolio sulla
propria idea innovativa, cosa che però può anche rappresentare
uno svantaggio per la collettività (su questo punto, ovvero sugli
effetti del sistema brevettuale sull’economia, si basa la cosiddetta
Questione brevettuale, di cui parlerò più avanti).
É evidente che la protezione vale solo all’interno dei confini dello
Stato in cui il brevetto viene concesso, mentre al di fuori il titolare
non gode di alcuna protezione sulla propria idea. Tuttavia, nel XX
secolo il fenomeno incalzante ed irreversibile della globalizzazione
2
e la nascita dell’Unione Europea hanno reso più labili confini tra gli
Stati ed hanno portato alla formazione di un mercato sempre più
ampio in cui circolano merci di qualunque origine e provenienza e il
sapere si diffonde spesso in tempo reale grazie allo sviluppo delle
1
Vanzetti A., Di Cataldo V., Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffré Editore,
2005, p. 318.
2
Nel senso di tendenza ad abbattere le barriere allo scambio di prodotti e servizi,
ma anche di internazionalizzazione della produzione.
telecomunicazioni: insomma, un mercato dove la concorrenza è a
livello globale. Lo spazio internazionale è diventato il naturale
contesto competitivo dell’impresa: spesso questa strada può
rappresentare l’unica fonte di sopravvivenza, o in alternativa può
essere una scelta strategica per l’impresa che miri alla crescita
3
.
Di conseguenza, in entrambi i casi estendere il monopolio
derivante dal brevetto all’estero significa non solo potersi proteggere
dalla concorrenza, ma anche rafforzare fortemente la propria
immagine e la propria presenza nei mercati degli altri paesi. Nel
corso del mio lavoro chiarirò come il brevetto possa essere un
fattore strategico per l'internazionalizzazione dell'impresa al punto
da essere considerato un vero e proprio asset del suo stato
patrimoniale.
Inoltre, dopo aver definito cosa sia il brevetto, focalizzerò la mia
attenzione sul contesto europeo, passando prima brevemente in
rassegna le tappe che hanno portato alla creazione del cosiddetto
Brevetto Europeo, per poi concentrarmi nel dettaglio sul diritto che
regola la materia brevettuale nell’Unione Europea.
3
Cedrola E., Il marketing internazionale per le piccole e medie imprese, Milano,
McGraw-Hill, 2005, pagg. 2-7.
1. Il brevetto per invenzione
1.1 Alcuni concetti fondamentali
Il brevetto è un diritto esclusivo su invenzione, ovvero un
prodotto o un processo, che apporta, in generale, un nuovo modo di
fare qualcosa o una nuova soluzione tecnica ad un problema. Offre
al titolare una protezione per la propria invenzione per un periodo di
tempo fissato in Italia e quasi ovunque in 20 anni
4
.
Protezione in questo senso significa che l’invenzione non può
essere prodotta, utilizzata, distribuita o venduta senza il consenso
del proprietario del brevetto.
Normalmente, il rispetto dei diritti derivanti dal brevetto è
garantito dagli organi giurisdizionali che, nella maggior parte dei
sistemi, possono essere aditi al fine di rilevare le violazioni di tali
diritti. Allo stesso tempo gli organi giurisdizionali possono dichiarare
nullo un brevetto contestato da terzi.
Per risultare brevettabile, l’invenzione deve soddisfare alcuni
requisiti
5
:
essere applicabile nell’industria (industrial applicability) ed
avere utilità pratica
6
;
presentare un elemento di novità (novelty), ovvero avere
qualche caratteristica nuova che non sia ancora conosciuta
nell’ambito del suo stesso ramo tecnico indicato come “stato
dell’arte” o “tecnica nota” (prior art)
7
;
comportare un livello inventivo (inventive step) che non possa
essere dedotto da una persona esperta del ramo (skilled
4
Vanzetti A., Di Cataldo V., cit., pag. 320.
5
I requisiti di brevettabilità saranno trattati nel dettaglio nel terzo capitolo.
6
Art. 57 della European Patent Convention (EPC).
7
Art. 54 della EPC.
man) dall’applicazione banale delle conoscenze tecniche
comuni
8
;
l’oggetto dell’invenzione deve essere lecito, ovvero non
essere contrario all’ordine pubblico o alla moralità
9
.
In vari paesi non sono brevettabili, per esempio, teorie
scientifiche, metodi matematici, varietà animali o vegetali, scoperte
di sostanze naturali, metodi commerciali, o metodi per trattamenti
medici (in contrapposizione a prodotti medici).
Il titolare del brevetto ha facoltà di decidere chi può e chi non può
utilizzare l’invenzione brevettata durante il periodo di tutela.
Mediante una licenza può permettere a terzi di utilizzare
l’invenzione a condizioni stabilite di comune accordo. Può anche
vendere il suo diritto ad una terza parte che diventa così a sua volta
titolare del brevetto. Alla scadenza del brevetto, cioè al termine del
periodo di protezione, l’invenzione diventa di dominio pubblico,
ovvero l’inventore perde i suoi diritti di esclusiva sull’invenzione e la
stessa può essere commercialmente sfruttata da chiunque ne abbia
interesse
10
.
In altre parole è una sorta di “contratto” o di scambio
regolamentato tra l’inventore o il proprietario di un’invenzione e la
“collettività”. Infatti, tramite il brevetto da una parte l'inventore
rinuncia al segreto e offre una descrizione o comunque una
spiegazione chiara e dettagliata di quanto ha ideato in modo che
l'idea o l’innovazione non vada perduta, ed allo scadere del periodo
di tutela sia messa a disposizione di tutti; in cambio, l'autorità
competente, facente le veci della collettività, concede all'inventore o
8
Art. 56 della EPC.
9
Art. 53(a) della EPC.
10
www.wipo.int.
a chi per esso i diritti esclusivi di monopolio su quanto ideato per un
periodo di tempo limitato.
Le invenzioni brevettate hanno una funzione di stimolo dal
momento che offrono agli individui sia un riconoscimento per la loro
creatività, sia una ricompensa materiale per le loro invenzioni
commerciabili. Inoltre incoraggiano l’innovazione, grazie alla quale
la vita umana migliora costantemente.
Le invenzioni brevettate
11
, infatti, hanno riguardato tutti gli aspetti
della vita umana, dalla luce elettrica (brevetti di Edison e Swan) alla
plastica (di Baekeland), dalla penna a sfera (di Birò) ai
microprocessori (brevetti di Intel).
Apparentemente, generando monopolio, lo strumento brevettuale
rappresenta un paradosso in un sistema di libero mercato
alimentato dalle dinamiche della concorrenza.
In realtà, nel passato si tendeva a superare il paradosso
considerando che questo fondasse le sue radici nelle teorie
giusnaturaliste secondo le quali l’autore di un’invenzione godeva in
modo legittimo e naturale di particolari diritti sui frutti del suo lavoro,
in primis quello intellettuale, e quindi l’invenzione era da
considerarsi proprietà privata per eccellenza.
11
v. allegato I.
2. Dalle origini al sistema moderno
In questo capitolo percorrerò le tappe salienti della formazione
dei sistemi brevettuali nei principali stati Europei, ma anche negli
Stati Uniti e in Giappone che sono attori non secondari nel processo
di armonizzazione, delineando una panoramica della loro
evoluzione nel corso dei secoli.
In tal modo renderò evidente il contesto internazionale in cui il
progetto del Brevetto Europeo affonda le sue radici e su cui si
costruisce, nel XX secolo.
2.1 Un salto nel passato: dall’antichità al XVIII secolo
Nell’antichità e durante il Medioevo non esisteva alcun tipo di
protezione per le invenzioni. La competizione era estranea al
concetto di libertà in quanto controllata dalle Corporazioni di Arti e
Mestieri che permettevano la condivisione e la diffusione del sapere
tra i propri membri, escludendo chi invece non ne faceva parte. Non
era infrequente che la conoscenza si tramandasse addirittura
tramite i vincoli famigliari, di generazione in generazione. Il rischio
era ovviamente la perdita di informazioni ed idee preziose.
A quell’epoca l’innovazione non era vista molto di buon occhio: la
si riteneva infatti non una forma di creazione, bensì una fonte di
distruzione che metteva in discussione l’ordine prestabilito.
Gli ingegneri e gli artigiani erano al servizio delle autorità
politiche e religiose, vescovi e re, ed avevano il compito di applicare
quella che era la high tech del momento per la costruzione di
palazzi, cattedrali e monumenti, nonché equipaggiamenti ed
armi...(segue)
3. Il Brevetto Europeo
In questo capitolo mi concentrerò sul Brevetto Europeo e sulla
normativa della European Patent Convention (di seguito, EPC),
relativa soprattutto agli aspetti procedurali della brevettazione.
Innanzitutto va detto che dal 13 Dicembre 2007 è in vigore l’Atto di
revisione della Convenzione di Monaco. Per gli Stati che non
l’hanno ratificato non è più possibile applicare il precedente testo
del 1973, che per non creare difformità è considerato ufficialmente
decaduto.
Le modifiche introdotte alla EPC hanno lo scopo di alleggerire i
meccanismi della procedura unica individuata dalla Convenzione.
Tale operazione di aggiornamento, sottoscritta al termine della
Conferenza diplomatica tenutasi a Monaco di Baviera nel 2000, si
era rivelata necessaria per rendere attuale un accordo risalente a
più di trent’anni fa.
L'Atto di revisione lascia invariato il sistema di fondo ma, per
esempio trasferendo alcune norme dalla Convenzione al
regolamento, rende più agile l'allineamento dei meccanismi previsti
dall'Organizzazione alle nuove misure che potranno essere messe
a punto dall'Unione Europea, dal WTO o dall'Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO).
L'atto di revisione introduce ufficialmente nel sistema di rilascio
dei Brevetti Europei alcune semplificazioni ormai diffuse nella
pratica (per esempio, chi esamina la richiesta si preoccupa anche di
effettuare la ricerca di anteriorità, cioè la verifica dell'esistenza di
brevetti identici o simili). Inoltre consente di sveltire le... (segue)