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Introduzione
“You say you want a revolution
Well, you know
We all want to change the world.”
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Così cantavano i Beatles nel 1968 parlando della rivoluzione culturale che stava attraversando la
Gran Bretagna, così come anche altri Paesi nel resto del mondo, in quel particolare momento
storico.
Certamente la rivoluzione di cui cantavano era una rivoluzione che avrebbe completamente
ribaltato i paradigmi culturali e sociali dell’epoca, soppiantando in maniera definitiva gli
esistenti, e per questo motivo forse non paragonabile a quella in corso oggigiorno. Tuttavia, non
si può negare come anche ora sia in atto una vera e propria rivoluzione culturale.
Infatti, con l’arrivo del web 2.0 e, conseguentemente dei social network, il nostro modo di
comunicare si è completamente modificato, e non solamente in riferimento al vocabolario, che si
è arricchito di termini quali “chattare”, “postare”, “taggare”, “twittare” ecc., ma anche in
riferimento al modo di pensare il nostro sistema relazionale. Difatti i social media hanno avuto la
funzione di strumenti facilitatori delle relazioni tra le persone, riducendo le distanze fisiche.
É innegabile la rivoluzione che i social network hanno dunque portato nella vita delle persone:
inizialmente una rivoluzione sul piano personale, più recentemente sul piano professionale.
Difatti alcuni professionisti non hanno impiegato molto a capire la portata innovativa di questi
strumenti ed hanno iniziato ad applicarli al mondo del lavoro. Dal marketing, all’employer
branding fino al processo di ricerca e selezione del personale.
Ed è in particolar modo su quest’ultimo punto che il lavoro di tesi concentra il proprio focus:
indagare come il processo di recruitment sia stato rivoluzionato dall’introduzione dei social
network. In particolar modo, si è cercato di analizzare come i selezionatori del personale
utilizzino questo strumento e di come abbiano dovuto adeguare le proprie tecniche di recruitment
ai nuovi strumenti introdotti dalla rivoluzione del web 2.0.
Partendo dunque da un’analisi normativa che cerca di mettere in luce come il web abbia
modificato il sistema dei regimi autorizzatori per le agenzie di intermediazione, è stata
successivamente svolta un’indagine sui diversi ambiti che l’introduzione di questa pratica ha
interessato: dall’evoluzione storica degli strumenti utilizzati nella ricerca e selezione del
1
Da “Revolution”, canzone scritta da John Lennon e contenuta nell’album “Hey Jude” pubblicato dalla Apple
Records nel 1970.
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personale, allo stato dell’arte del social recruitment, passando per la gestione dell’immagine
online da parte di aziende, agenzie e candidati, fino ad arrivare ad indagare le nuove competenze
e le nuove figure professionali nate con l’avvento del web 2.0.
Da ultimo, si è cercato di analizzare in maniera esaustiva luci ed ombre di questo nuovo
strumento di ricerca e selezione del personale, evidenziandone tanto i vantaggi quanto i possibili
rischi di deriva nel suo utilizzo.
Lungo tutto l’arco dell’indagine è stato effettuato un confronto parallelo con gli Stati Uniti
d’America, luogo in cui il social recruitment affonda le sue origini, nonché principale Paese
studioso del fenomeno.
Infine, di particolare rilevanza appare sottolineare che, come succede in tutte le rivoluzioni in cui
i commenti e le analisi arrivano solo dopo che la Storia le hanno avvallate, anche in questo caso
la letteratura ufficiale non è al momento cospicua, e pertanto si è spesso fatto ricorso ad articoli
scritti da professionisti apparsi su blog e riviste online.
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1. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUI REGIMI
AUTORIZZATORI PER I SOGGETTI INTERMEDIARI
1. L’evoluzione della normativa: dal monopolio pubblico alla l. 111/2011
L’intermediazione
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fra domanda ed offerta di lavoro è stata per lungo tempo in Italia monopolio
pubblico. A partire dal secondo dopoguerra, l’unico soggetto a cui lo Stato affidò in regime di
monopolio la funzione del collocamento fu il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
per il tramite della rete territoriale degli Uffici di Collocamento e della M.O. (Massima
Occupazione). Questa scelta nacque per una duplice esigenza: da una parte, la volontà del
Legislatore di reprimere i frequenti abusi subiti dai lavoratori costretti a rivolgersi a mediatori
privati per trovare un’occupazione, e dall’altra di calmierare le tensioni sociali acuite dai
prodromi della disoccupazione di massa e dai tentativi dei sindacati di esercitare un controllo
monopolistico sul mercato del lavoro.
Fu con la condanna della Corte di Giustizia Europea del 1997 che l’Italia venne sanzionata per
abuso di posizione dominante ai sensi del Trattato di Roma
3
.
“Ora, vietando, a pena di sanzioni penali e amministrative, qualunque attività di mediazione e
interposizione tra la domanda e l'offerta di lavoro che non sia svolta da uffici pubblici di
collocamento, uno Stato membro dà origine ad una situazione in cui la prestazione viene
limitata, ai sensi dell'art. 86, secondo comma, lett. b), del Trattato, quando i detti uffici non sono
palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato
del lavoro.”
4
La Corte dunque sanzionò gli uffici pubblici di collocamento non per il regime monopolistico
nel quale operavano, quanto piuttosto per la loro posizione “privilegiata”
5
: infatti sia i datori di
lavoro in cerca di personale sia i lavoratori in cerca di impiego potevano rivolgersi
esclusivamente a questi soggetti. Tuttavia il servizio di collocamento pubblico non era in grado
2
Inteso come il servizio fornito da un ente pubblico o privato avente l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda
ed offerta di lavoro.
3
Trattato firmato a Roma nel 1957 che istituì la Comunità Europea.
4
Corte di Giustizia Comunità europee, 11 dicembre 1997, Job Centre coop. a r.l., causa C-55/96, (Libera
prestazione dei servizi — Attività di collocamento dei lavoratori — Esclusione delle imprese private — Esercizio
dei pubblici poteri).
5
Silvia Spattini, Il governo del mercato del lavoro tra controllo pubblico e neo-contrattualismo Analisi storico-
comparata dei sistemi di regolazione e governo attivo del mercato, Milano, Giuffrè Editore Collana Adapt
Fondazione "Marco Biagi", 2008, pag. 15
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di soddisfare tutte le necessità e richieste. Nonostante questo veniva vietato a soggetti privati di
entrare nel mercato per svolgere attività di collocamento.
Oltre agli operatori pubblici, il Legislatore italiano si vide dunque costretto a riconoscere la
legittimità della presenza di operatori privati nell’attività di incontro tra domanda ed offerta di
lavoro.
Tale sentenza costituì pertanto uno dei punti di partenza per le riforme del mercato del lavoro
che sarebbero avvenute da lì a poco tempo, incidendo in particolare sulla approvazione del d.lgs.
469/1997
6
.
Con la l. 196/1997 (c.d. Pacchetto Treu) e con il d.lgs. 469/1997 furono difatti legalizzate le
agenzie di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nonché le agenzie private di
collocamento. In particolar modo fu il d.lgs. 469/1997 ad abolire il monopolio pubblico del
collocamento, creando, all’art. 10, le Agenzie private di mediazione, aventi la finalità di fare
incontrare domanda ed offerta di lavoro. Il medesimo decreto, attuando la l. 59/1997
7
(c.d. Legge
Bassanini) convertì gli uffici di collocamento nei Centri Provinciali per l’Impiego (CPI),
conferendone la gestione alla Province ed il coordinamento alle Regioni.
Il nuovo sistema di collocamento pubblico poggia le sue basi su tre pilastri: il decentramento e la
valorizzazione delle autonomie territoriali, la riorganizzazione della amministrazione statale e lo
snellimento delle procedure amministrative di incontro tra domanda ed offerta di lavoro
8
.
La riforma del sistema di collocamento pubblico fu portata a compimento con il d.lgs. 297/2002
9
il quale tuttavia si limitò ad esporre i nuovi principi riguardanti le tutele del mercato del lavoro,
individuandone gli aspetti fondamentali, come la nuova definizione giuridica dello stato di
disoccupazione, nonché l’introduzione della certificazione dello stato di disoccupazione e della
sua durata ai fini della prevenzione e di contrasto, alle agevolazioni contributive e fiscali, ai
trattamenti previdenziali, e l’istituzione di una classificazione basata sulla condizione del
lavoratore rispetto al mercato del lavoro.
10
Ma fu solamente con il d.lgs. 276/2003 che vennero compiutamente regolamentate le procedure
di autorizzazione per le agenzie per il lavoro, in relazione alle attività di somministrazione di
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Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
7
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
8
Marco Biagi, Michele Tiraboschi (continuato da), Istituzioni di diritto del lavoro, Milano, Giuffrè Editore, 2012,
pag. 238.
9
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio
1999, n. 144.
10
Marco Biagi, Michele Tiraboschi (continuato da), Istituzioni di diritto del lavoro, Milano, Giuffrè Editore, 2012,
pag. 240.
10
lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, e supporto alla ricollocazione
professionale.
Il d. lgs. 276/2003 interviene sostanzialmente sul segmento privato, andando ad identificare un
regime unico di autorizzazioni volte ad abilitare soggetti privati operanti nel mercato del lavoro
attraverso la creazione dell’Albo per le agenzie per il lavoro, eliminando la molteplicità di
differenti albi e registri, procedure e provvedimenti amministrativi per l’abilitazione degli
operatori, nonché una grande quantità di agenzie spesso oltre i limiti della legalità
11
.
Difatti, prima del d. lgs. 276/2003, da una parte le società fornitrici di lavoro temporaneo erano
iscritte nel relativo Albo, istituito con la l. 196/1997, art. 2 e del d.m. 3 settembre 1997, art.1,
mentre i soggetti abilitati all’esercizio delle attività di mediazione, ricerca e selezione del
personale e ricollocazione professionale dovevano essere registrati in appositi elenchi, ai sensi
del d.lgs. 469/1997 art. 10, modificato dalla l. 338/2001 art. 117 e dal d.m. del 18 aprile 2001
art.7.
Oltre a ciò, differenti erano i provvedimenti amministrativi volti ad abilitare alle attività i diversi
soggetti privati operanti sul mercato del lavoro: con il termine autorizzazione si andava a
designare il provvedimento abilitante le agenzie di mediazione e di fornitura di lavoro
temporaneo, mentre per quanto riguardava i soggetti esercitanti attività di ricerca e selezione del
personale e ricollocazione professionale il termine accreditamento designava il provvedimento
amministrativo necessario, creando così incertezze e complicazioni.
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Con il d.lgs. 276/2003 tale nozione di accreditamento viene a decadere, designando invece il
provvedimento con cui le Regioni concedono l’autorizzazione all’erogazione di servizi negli
ambiti regionali di riferimento e di prendere parte all’attività di intermediazione tra domanda ed
offerta ad un operatore sia pubblico che privato.
Istituendo l’Albo per le agenzie del lavoro, il decreto identifica cinque tipologie di agenzie:
le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista, abilitate a svolgere tutte le
forme di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
le agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista, abilitate a svolgere solamente
una delle attività specifiche di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato previste
dall’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
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Silvia Spattini, Michele Tiraboschi, Le agenzie per il lavoro: tipologie, requisiti giuridico-finanziari e procedure
di autorizzazione, in Paola Olivelli, Michele Tiraboschi (a cura di), Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma
Biagi, Giuffrè, Collana ADAPT-Fondazione Marco Biagi, n. 5, pag. 128.
12
Ibidem.
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le agenzie di intermediazione, che oltre all’attività di mediazione tra domanda ed offerta
di lavoro, potranno svolgere attività di inserimento lavorativo di persone disabili nonché
di lavoratori svantaggiati;
le agenzie di ricerca e selezione del personale, abilitate a svolgere attività di consulenza
di direzione allo scopo di risolvere una data esigenza dell’organizzazione committente
tramite l’individuazione di candidati in possesso di requisiti professionali idonei a
ricoprire una o più posizioni lavorative all’interno dell’organizzazione medesima;
le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, dette anche agenzie di
outplacement, sono quelle agenzie, incaricate da organizzazioni committenti, che si
occupano della ricollocazione professionale di lavoratori tramite preparazione,
formazione ed affiancamento nell’inserimento di una nuova attività lavorativa.
A differenza della normativa previgente, il d.lgs. 276/2003 elimina l’obbligo dell’oggetto sociale
esclusivo, permettendo in tal modo la nascita di soggetti polifunzionali; tuttavia, ai sensi dell’art.
5 del decreto, sia alle agenzie di intermediazione che a quelle di somministrazione, è richiesto
che tali attività costituiscano l’oggetto prevalente.
Le agenzie per il lavoro possono dunque svolgere le attività che le caratterizzano solamente dopo
che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avrà rilasciato loro apposita autorizzazione.
Tale autorizzazione non potrà essere oggetto di transazione commerciale, e dunque non potrà
circolare da un soggetto all’altro, in quanto il rilascio della suddetta si basa sul rispetto e la
verifica di determinati requisiti ad opera dei soggetti preposti.
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Dato lo squilibrio esistente in Italia tra canali formali ed informali circa l’incontro tra domanda
ed offerta di lavoro, il Legislatore del 2003 ha esteso la platea dei soggetti titolari
dell’intermediazione di lavoro con lo scopo di aumentare la capillarità dei canali formali.
Infatti, oltre alle agenzie per il lavoro, il d.lgs. 276/2003 prevede che anche altri soggetti pubblici
e privati possano svolgere l’attività di intermediazione, possibilità subordinata tuttavia al
possesso dell’autorizzazione. Essi sono soggetti a regimi particolari di autorizzazioni.
Questa novità viene introdotta all’art. 6 del decreto, articolo che, nel corso degli anni, ha subito
numerose modifiche, prima con la l. 183/1010 e successivamente con la l. 111/2011. Il fine di
tali interventi è stato quello di semplificare sempre più i requisiti che tali soggetti dovevano
rispettare al fine di ottenere l’autorizzazione all’attività di intermediazione.
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Marco Biagi, Michele Tiraboschi (continuato da), Istituzioni di diritto del lavoro, Milano, Giuffrè Editore, 2012,
pag. 252