IL TESTO LEGALE E LE SUE CARATTERISTICHE
La traduzione giuridica, facente parte della categoria delle traduzioni
tecniche, si occupa della traduzione dei testi che parlano di diritto e lo
riguardano; tuttavia al contrario di altri testi specialistici, quelli giuridici
possono essere di due tipi: descrittivi e prescrittivi.
Il testo di tipo descrittivo assolve alla funzione informativa e all’interno di
questa categoria, rientrano i testi della dottrina. Mediante un testo che assolve
alla funzione performativa invece, come illustrato da Austin nella sua teoria
degli atti linguistici “si compie quello che si dice di fare, conseguentemente
si produce immediatamente un fatto reale”.
Ne conviene che il testo di tipo performativo, producendo degli effetti
giuridici, sia fortemente vincolante ed è per questo che il traduttore deve
porre la massima cura nell’operare, in quanto sarà vincolante anche la
traduzione da lui stesso prodotta.
Parleremo di testi vincolanti in senso stretto per quanto riguarda i testi
normativi che costituiscono “un punto di riferimento essenziale per
l’applicazione del diritto” e di testi vincolanti in senso lato per quanto
riguarda “tutti i testi performativi riferiti a norme giuridiche o basati su esse”
(Wiesmann 2011).
La lingua giuridica
Il testo giuridico ha la caratteristica di essere legato imprescindibilmente a un
ordinamento giuridico, e ne consegue che la terminologia e la fraseologia
adottate varino in base a che questo ultimo sia nazionale, sovranazionale,
internazionale o transnazionale.
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Volendo prescindere dai singoli casi, si può dire che in generale la
complessità del linguaggio giuridico è data a livello sintattico dall’utilizzo di
frasi molto lunghe e articolate (quando non si utilizza addirittura la frase
unica); e a livello semantico dall’ampio uso di nominalizzazioni e di
informazioni implicite, che presuppongono una conoscenza pregressa.
Quanto il testo giuridico è legato ad un ordinamento giuridico nazionale, ne
consegue che esso sia legato anche ad una lingua nazionale. Non vi è una
corrispondenza biunivoca tra i due elementi in quanto una lingua nazionale è
si usa esclusivamente per l’ordinamento giuridico nazionale di riferimento;
altresì può essere utilizzata in più paesi, vedi il caso del tedesco che è lingua
giuridica in Germania, Svizzera e Austria. Ciò non comporta però che i
linguaggi giuridici fra queste nazioni si equivalgano.
Un esempio è che in Germania e Svizzera il termine Besitz (possesso) indica
il “potere di fatto sulla cosa in genere”, ma nell’ordinamento giuridico
austriaco implica l’animus domini, ovvero l’intenzione del soggetto di
esserne proprietario (Longinotti, 2009). Ciò dipende dal fatto che il
linguaggio giuridico sia molto vivo, e subisce continui cambiamenti o assume
diverse sfumature di significato nel tempo, per essere sempre al passo con i
cambiamenti del diritto.
La terminologia giuridica
Gran parte della terminologia del linguaggio giuridico, al contrario di quanto
si potrebbe pensare, appartiene anche al linguaggio comune e ai linguaggi
scientifico-tecnici.
Un esempio può essere nel primo caso la parola “affitto”, inteso in senso
giuridico come “locazione di una cosa produttiva” e in senso comune come
“canone di locazione” e nel secondo caso, parole come “fonti energetiche
rinnovabili, biomasse o centrali ibride” definiti nel Decreto Legislativo n.
387/2003 (Wiesmann, 2011).
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Un’altra caratteristica della terminologia giuridica, anche questa contraria
all’aspettativa comune, è il livello piuttosto elevato di indeterminatezza e di
polisemia. Nonostante vigano precisione e accuratezza per molti termini e
definizioni, un certo numero di essi sono volutamente vaghi, in modo che sia
sempre possibile, tramite quest’ambiguità, un adeguamento del diritto alla
realtà mutevole nel tempo.
Per quanto riguarda l’aspetto della polisemia, per esplicare il tutto al meglio,
si cita dalle fonti (Wiesmann, 2011) l’esempio della parola “fallimento” il cui
primo significato è quello di “procedura giudiziaria attivata in caso di
insolvenza”, il secondo quello di “imprenditore in fallimento” presente nella
frase delego a rappresentare e difendere il fallimento nel presente
procedimento.
Fraseologia giuridica
La fraseologia, con la quale si intende “l’insieme di locuzioni o espressioni
caratteristiche, idiomatiche proprie di una determinata lingua o di una
determinata sezione del lessico”, è a livello giuridico fortemente soggetta a
convenzioni vincolanti.
Vi sono diciture obbligatorie e non sostituibili come “non trasferibile” su
assegni bancari o postali pari o inferiori a 1.000,00 €, che non può essere
assolutamente sostituito da “intrasferibile”; diciture che non sempre possono
usate indistintamente, vedasi il possibile utilizzo di “effettuare conferimenti”,
“eseguire conferimenti” e “compiere conferimenti”, ma non di “espletare
conferimenti”. Altresì non possono essere usati come sinonimi le diciture
“risolvere un contratto “ e “disdire un contratto” in quanto la prima dicitura si
utilizza in caso di vizio funzionale del contratto e la seconda per impedire il
rinnovo di un contratto (esempi tratti da Wiesmann, 2011, cap. 2.1)
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Da ricerche condotte sulla stabilità delle espressioni fraseologiche nel
linguaggio giuridico italiano e quello tedesco è stato possibile riscontrare
delle rilevanti discrepanze. Si è infatti riscontrato che il linguaggio giuridico
italiano abbia una fraseologia molto più varia rispetto al linguaggio giuridico
tedesco. Secondo gli studi di Kjær (cfr. Kjær 2007), quest’ultimo presenta
una certa varietà fraseologica per quanto riguarda i testi della dottrina, ma è
caratterizzata da una forte stabilità fraseologica per ciò che concerne testi
normativi e di applicazione del diritto.
TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI
Il traduttore che si occupa di diritto e di dichiarazioni giuridiche autorizzate
di diritto tedesco presta servizio e lavora con procedure giudiziarie, rogiti e
procedure amministrative. Sono comprese le sentenze, cioè i verdetti
giudiziari, le quali vengono formulate per iscritto per giudicare un’azione
legale. La traduzione deve avere un esito giuridico e ha il medesimo potere
vincolante della sentenza; al termine dell’operato starà quindi al traduttore
autorizzato controllare la correttezza e la completezza della traduzione da lui
stesso prodotta.
Ordinamenti giuridici nazionali e terminologia giuridica
a confronto
Sono le seguenti situazioni comunicative a determinare o influenzare il
modus operandi del traduttore: l’intenzione dell’autore del testo di partenza,
in questo caso del giudice, e il relativo ambito istituzionale dal quale
dipendono le reggenti convenzioni linguistiche.
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Da ciò, si evince che il traduttore debba conoscere i diversi tipi di
orientamenti giuridici nazionali – per esempio il diritto romano o quello
giurisprudenziale (diritto o legge basata su precedenti e non su legislazione) –
in quanto essi si riflettono sulla legislazione e sulla giurisprudenza.
Anche se le lingue giuridiche si assomigliano, i sistemi giuridici divergono
sempre l’uno dall’altro in misura più o meno maggiore (Dei sistemi giuridici
attinenti sono per esempio il diritto civile in Danimarca e Norvegia così come
in Francia e in Spagna).
Si citano dalle fonti (Sigrid Kupsch-Losereit, 1998:226) degli esempi che
possono esplicare questo stato di cose: il tedesco “Mord” e l’olandese
“Moord” (in italiano “omicidio”) come anche il tedesco “Totschlag” e
l’olandese “Doodslag” (in italiano “omicidio doloso”) hanno definizioni
differenti; in quanto il tedesco “Mord” indica il motivo, il tipo e la modalità
della morte, e l’olandese “Moord” non implica né il motivo né la modalità,
ma soltanto il dolo e la pregressa pianificazione. In questo senso, svariati
assassini tedeschi potrebbero essere condannati nei paesi bassi solamente per
“Doodslag” e rispettivamente alcuni assassini olandesi venire condannati
secondo la legislatura tedesca solo per “Totschlag”.
Anche le istituzioni che regolano il diritto e giurisdizionali si trovano
nell’ambito del proprio sistema giudiziario e sono pertanto non sempre
congruenti e/o equiparabili con quelle delle altre nazioni. Infatti il tribunale di
primo grado di uno stato federale americano viene denominato Superior
Court oppure Circuit Court, il quale trova una sorta di corrispondenza solo
nel tribunale provinciale tedesco e perlopiù è tradotto col tedesco “Gericht”
(in italiano “tribunale”).
Le introduzioni alle rispettive legislazioni nazionali sono delle irrinunciabili
letture, al fine di conoscere sia le strutture e le procedure di questi organi, sia
la terminologia tecnica e giuridica.
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In primo luogo infatti, le conoscenze tecniche rendono possibile una
traduzione, la cui stesura lasci trasparire le caratteristiche delle norme
giuridiche relative alla lingua di partenza, poiché un concetto derivante dal
sistema giudiziario di origine viene reso nel sistema giudiziario d’arrivo
tramite un sistema tecnico funzionale di equivalenze.
In conseguenza di ciò, un buon vocabolario giuridico bilingue specifica
accanto alle equivalenze e alle parafrasi nella terminologia del sistema
giudiziario d’arrivo, anche il contesto (leggi, commenti) del concetto da
tradurre e il contesto della proposta di traduzione.
Macrostruttura
La macrostruttura delle sentenze giuridiche si determina in base al modo, alla
successione e alla connessione alla propria parte funzionale del testo.
In questo senso una sentenza in una causa civile presenta una struttura, che si
distingue nettamente anche dalle strutture standardizzate del testo delle
sentenze di altri paesi.
In Germania:
Introduzione della sentenza
Formulazione della sentenza
Fatti di causa
Motivazioni della sentenza
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In Italia:
Introduzione della sentenza
Richieste finali
Corso della procedura
Motivazioni della sentenza
Formulazione della sentenza
Salvo l’introduzione della sentenza, nella quale vengono indicati il nome e
l’indirizzo delle parti in causa del processo e dei loro rappresentanti legali, il
tribunale competente come anche il giorno d’udienza, è evidente la differente
impostazione testuale. In questo modo la struttura argomentativa tedesca
suona all’incirca come un: “giudicare” – “illustrare” – “verificare” –
“motivare”.
Differenze nel prototipo testuale della sentenza si trovano anche nella
microstruttura, cioè nel mezzo linguistico col quale vengono realizzate le
funzioni comunicative e le strutture argomentati
Microstruttura
E’ imponente in tutti i testi giuridici l’utilizzo di schemi testuali preformati,
formule standardizzate, locuzioni stereotipate, forme arcaiche così come la
sopraccitata terminologia forense con i proprio termini legali.
Questi elementi, che possono essere sia sintattici, sintagmatici (come ad
esempio le modalità espressive sostantivate e passive del tedesco) sia
locuzioni lessicali fortemente convenzionali e/o formule standard, sono
insieme alle procedure di comparazione tra il testo d’origine e quello di
arrivo, vincolanti per il traduttore.
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Un esempio può esplicare questo elemento: tipico per le sentenze francesi è
che esse siano spesso lunghe soltanto 15-20 righe, che constino di una sola
proposizione e che interi fatti di causa e motivazioni della sentenza vengano
introdotte da “attendu que” oppure “considérant que”. I riferimenti alle
disposizioni di legge e ai documenti sono introdotti in francese con “vu” e in
tedesco con “Siehe hierzu”. Anche nelle sentenze americane i fatti vengono
elencati in frasi secondarie con “that..” “and that..”, mentre nella traduzione
tedesca si presentano anche semplici proposizioni enunciative.
Straordinariamente utile ai fini della traduzione è quindi la conoscenza dei
testi paralleli, come per esempio la raccolta di parti di sentenze tedesche nella
banca dati elettronica a pagamento JURIS oppure le raccolte di verdetti da
tutto il mondo, disponibili nelle banche dati giudiziarie online (per esempio
presso l’indirizzo internet: http://www.jura.uni-sb.de), come anche l’analisi
contrastiva delle microstrutture, le quali già comprendono un inventario delle
convenzioni dei vari tipi di testo.
METODI DI TRADUZIONE
Testi paralleli
Comparare testi paralleli per scoprire la differenza tra le convenzioni
strutturali del testo
Le traduzioni vengono create con l’intento di inserirsi in maniera discreta
nella rispettiva cultura d’arrivo, come se essi fossero stati creati
originariamente nella lingua e nella cultura d’arrivo. E’ sottointeso che il
traduttore debba avere familiarità con le convenzioni pertinenti alle rispettive
tipologie di testo, le quali possono essere nella cultura di partenza e in quella
d’origine diverse a tutti i livelli di descrizione della lingua, dal lessico
all’interpunzione fino alla sintassi, all’uso di elementi metacomunicativi,
dall’arte alla scienza, nella quale l’autore scrive o il lettore legge;
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