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Capitolo I. Le fonti del diritto d’autore 
 
I.1 Nascita ed evoluzione del diritto d’autore 
 
Il diritto d’autore rappresenta il modello ideale per analizzare, nell’ambito 
delle esperienze giuridiche, le trasformazioni che caratterizzano l’intero processo 
sociale in fase di transizione dalla modernità alla post-modernità
1
. 
Se confrontato con altri istituti del diritto, ci si accorge che il diritto d’autore è un 
concetto relativamente recente. Infatti, se «la creazione letteraria è vecchia come il 
mondo»
2
, il riconoscimento della sua tutela giuridica risale soltanto all’età 
moderna, quando il movimento intellettuale illuminista introdusse l’idea che un 
soggetto potesse vantare dei diritti sulla propria opera. 
Gli Antichi non prevedevano alcuna forma di tutela nei confronti della proprietà 
intellettuale e pertanto le opere, poiché venivano trascritte, subivano 
inevitabilmente delle trasformazioni che, tuttavia, non ne pregiudicavano il valore, 
in quanto «per gli Antichi Greci l’immortalità corrispondeva al ricordo, al fatto 
che, dopo la morte, le nuove generazioni potessero continuare ad emozionarsi di 
fronte alle liriche del poeta, a prescindere dal fatto che il contenuto dell’opera 
fosse stato o meno manipolato»
3
. 
Analogamente, nell’antica Roma i diritti patrimoniali sull’opera non venivano 
riconosciuti all’autore, ma al soggetto che acquistava il manoscritto o lo 
realizzava inserendovi la creazione d’altri, poiché l’opera, una volta pubblicata e 
quindi diffusa, veniva identificata meramente con il supporto materiale
4
. 
Inoltre, al ritardo nella delineazione del diritto in oggetto ha contribuito 
l’avversione manifestata nei suoi riguardi da tutte le religioni monoteiste, a partire 
dalla legge islamica che, nonostante punisca l’appropriazione della reputazione di 
un maestro della legge, «non riconosce la paternità delle idee espresse dal maestro 
                                                 
1
 J. F. LYOTARD in La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli, 1985, pg. 5, designa in tal 
modo lo stato della cultura dopo le trasformazioni subite «dalle regole dei giochi, della scienza, 
della letteratura e delle arti a partire dalla fine del XIX secolo». 
2
 Cfr. M.C. DOCK, Ètude sur le droit d’auteur, Parigi, 1963, pg. 3. 
3
 Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Maggioli editore, 2009. 
4
 Tuttavia era già possibile qualificare come condotte illecite quelle riguardanti il plagio, con 
particolare attenzione al diritto all’inedito, tutelato attraverso l’actio iniuriarum aestimatoria.
5 
stesso»
5
, fino al pensiero cristiano che non ha mai riconosciuto alcun diritto ai 
creatori di idee, considerando la scienza e la cultura opera di Dio, che ha il 
compito di trasmetterle agli uomini
6
.  
Questa concezione è rimasta intatta anche nella teologia medievale che, 
considerando peccato trarre profitto da qualcosa che apparteneva a Dio
7
, proibiva 
a tutti i membri delle categorie professionali, quali ad esempio i medici e i 
maestri, di ricevere un compenso per le loro prestazioni
8
. 
È chiaro quindi che in questa fase storica non veniva accordata alcuna protezione 
all’idea e al contenuto dell’opera, il c.d. corpus mysticum, ma soltanto al supporto 
contenente l’opera, il c.d corpus mechanicum,
9
 ed inoltre, non si riconosceva 
alcuna distinzione tra diritto morale, ossia la sfera extrapatrimoniale connessa 
principalmente alla paternità dell’opera, e diritto patrimoniale, riguardante le 
utilizzazioni economiche dell’opera stessa.  
L’esigenza di riconoscere ad editori e autori alcune tutele emerse a partire dalla 
seconda metà del Quattrocento, quando la Repubblica di Venezia
10
 concesse loro i 
primi privilegi in materia
11
, segnando l’inizio della storia moderna del diritto 
d’autore nel mondo occidentale.  
In particolare, è stato con la Crocifissione firmata da Benedetto Antelami nel 
Duomo di Parma che gli artisti hanno iniziato ad uscire dall’anonimato delle 
corporazioni e a rivendicare pubblicamente la paternità delle proprie opere
12
. 
                                                 
5
 Cfr. G. M. RICCIO, Il diritto d’autore, in S. SICA – V. ZENO ZENCOVICH, Manuale di diritto 
dell’informazione e della comunicazione, Padova, Cedam, 2007, pg. 253 ss. 
Ciò non sorprende se si considera il fatto che la stampa è penetrata a fatica nella cultura del mondo 
islamico che ha sempre preferito la tradizione orale a quella scritta.   
6
 Nel Vangelo di Matteo (10:8) si legge: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». 
7
 «Scientia donum Dei est, unde vendi non potest». 
8
 Era consentito loro di ricevere soltanto dei doni come segno di gratitudine per la saggezza 
impartita. 
9
 Cfr. A. FERRETTI, Diritto d’autore. La tutela delle opere dell’ingegno nel diritto interno ed 
internazionale, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2008, pg. 8.  
Ciò è comprensibile alla luce del fatto che, prima dell’invenzione della stampa a caratteri mobili, 
l’opera era realizzata in un solo esemplare e, pertanto, le eventuali copie, realizzate dai singoli 
amanuensi, erano connotate da altre particolarità. 
10
 Cfr. B. RICHARDSON, L’autore e la tipografia nella Venezia rinascimentale, in Bollettino della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Udine, 2000, fasc. 5.  
Nel 1527 il Consiglio dei Dieci dispose che ogni edizione data alle stampe dovesse essere 
accompagnata da una licenza di stampa. 
11
 Marcantonio Sabellico, nel 1486, fu il primo autore a godere di un privilegio di stampa per 
l’opera Historiae Rerum Venetarum. 
12
 Cfr. L. C. UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi, Milano, Giuffrè Editore, 2000, pg. 7 ss.
6 
A modificare la situazione fino ad ora delineata contribuì notevolmente 
l’invenzione della stampa a caratteri mobili ad opera di Gutemberg che consentì 
l’avvio dell’industria libraria
13
, ossia della riproduzione su vasta scala delle opere 
letterarie
14
, la cui divulgazione fino ad allora era stata affidata esclusivamente 
all’oralità o alla copia manuale, in pochissimi esemplari difficilmente consultabili 
da un vasto pubblico, in un momento in cui la crescita del livello culturale e del 
benessere economico dell’èlite alfabetizzata garantì ad autori e librai un notevole 
mercato di sbocco, creando le prime possibilità di guadagno sulla vendita delle 
opere, ma allo stesso tempo sviluppando anche gli opposti interessi di falsari e 
plagiari
15
.  
Emersero così le due principali esigenze del diritto d’autore: 
 
- riconoscere i diritti di natura patrimoniale e morale agli autori; 
- difendere gli stessi autori dalle utilizzazioni illecite delle loro creazioni. 
 
Partendo dall’invenzione della stampa e dai privilegi quattrocenteschi è possibile 
suddividere l’evoluzione del diritto d’autore in tre epoche successive: 
 
a) l’epoca dei privilegi
16
 rilasciati dai sovrani e revocabili in qualsiasi     
momento: 
- estesi ad ogni attività di stampatore. 
- limitati a singole opere letterarie per librai e autori. 
 
Mentre la prima categoria non riguarda il diritto d’autore perché si tratta più di 
monopoli di attività che di esclusive limitate ad opere dell’ingegno, la seconda, 
declinandosi in maniera diversa da stato a stato, ha portato: 
                                                 
13
 La riproducibilità tecnica dell’opera letteraria implicò la fine del “mecenatismo”, ossia 
dell’unico rapporto di committenza delle opere d’arte conosciuto fino a quell’epoca, determinando 
nuove forme di circolazione delle stesse. 
14
 Il primo libro stampato in milioni di copie e diffuso tra tutti gli strati della popolazione fu la 
Bibbia, consentendo ai fedeli di accedere direttamente alle Sacre Scritture. 
15
 La crescita del mercato editoriale fece emergere le prime forme di “pirateria” che furono 
giustificate con il fatto di essere unicamente finalizzate ad opporsi al regime monopolistico dei 
privilegi e a perseguire un interesse pubblico.  
16
 Si trattava di un diritto concesso dal sovrano, che affidava ad un soggetto il monopolio sulle 
opere stampate, per cui all’interno di quel territorio,  nessun altro poteva stampare opere letterarie.
7 
- a chiarire il rapporto tra autorizzazione all’esercizio di attività di        
stampatore ed esclusiva di stampa di singole opere; 
-    a sancire l’appartenenza dell’opera al suo autore.  
 
Con il sistema dei privilegi l’opera d’arte assunse il carattere di merce, diventando 
un bene suscettibile di autonoma rilevanza giuridica, in quanto «il soggetto che 
sfrutta la dimensione mercantilistica dell’opera, grazie al possesso dello strumento 
tecnico che ne consente  la riproduzione, fa valere un’esigenza di protezione 
giuridica proprio in ragione della rilevanza economica dell’investimento effettuato 
nei riguardi dell’opera»
17
. 
È importante notare che in questa fase il diritto non era riconosciuto al creatore 
dell’opera, ma all’editore che acquistava il manoscritto e lo pubblicava, traendone 
un profitto. 
 
b) Il secondo periodo fu caratterizzato dall’abbandono del sistema dei privilegi 
e dall’introduzione del diritto d’autore moderno, che riconobbe agli autori 
l’esclusività del diritto di riproduzione e di sfruttamento delle proprie opere, 
iniziando a delineare il concetto di diritto di esclusiva. 
Un passo importante in questo processo fu costituito dalla pubblicazione nel 1690 
del “Secondo trattato sul governo” in cui John Locke formulò per la prima volta la 
cosiddetta “teoria del lavoro e della proprietà privata”, secondo cui ogni individuo 
è titolare di un diritto di proprietà sui frutti del proprio lavoro che non costituisce 
una concessione da parte dello Stato. 
In questa fase, inoltre, si è assistito all’adozione delle prime normative “nazionali” 
in materia di diritto d’autore, tra cui lo Statute of Ann emanato nel 1709 dalla 
regina Anna D’Inghilterra, da cui è  nato il sistema anglosassone, e le leggi 
francesi post - rivoluzionarie del 1791 e del 1793 sulla proprietà letteraria ed 
artistica, che hanno dato origine al sistema franco-tedesco. 
Il sistema adottato nei paesi anglosassoni
18
 di common law, segnato da un netto 
pragmatismo e concettualmente vicino al sistema dei privilegi poiché considera il 
                                                 
17
 Cfr. M. SANTILLI, Il diritto d’autore nella società dell’informazione, Milano, Giuffrè, 1988. 
18
 Tale sistema fu adottato infatti anche dalle colonie inglesi del Nord America, dalla Stati Uniti e 
dalla quasi totalità dei paesi del Commonwealth.
8 
copyright come «un ensemble de droits règaliens»
19
, idoneo «to promote the 
progress of science and usefull arts»
20
, protegge unicamente le opere pubblicate
21
, 
ne subordina la protezione ad una serie di formalità costitutive e non prevede la 
tutela degli interessi morali degli autori
22
. 
Il sistema franco-tedesco, c.d. di civil law,  invece, nato a seguito della rivoluzione 
francese attualmente adottato soprattutto dagli stati dell’Europa continentale, è 
soprattutto incentrato sul rapporto tra l’autore e la sua opera e, a differenza del 
sistema inglese, ravvisa nella mera creazione dell’opera il fatto costituivo del 
diritto d’autore, non subordinandone quindi la protezione ad alcuna formalità 
particolare, espande i diritti degli autori, riconoscendone i diritti morali, e non 
concepisce che i diritti patrimoniali possano essere riconosciuti a soggetti diversi 
dall’autore. 
Con la rivoluzione francese nasce quindi la concezione moderna di una tutela 
propria della proprietà dell’autore, «la plus sacrèè, la plus personelle de toutes les 
propriètès»
23
, distinta da quella riconosciuta al mero utilizzatore, perché per il 
legislatore dell’epoca la creazione intellettuale era merce caratterizzata da uno 
statuto “speciale” in quanto espressione dell’identità dell’autore, e pertanto da lui 
inseparabile
24
. 
 
A questi differenti sistemi di diritto d’autore se ne sono affiancati 
successivamente altri due: 
 
- il sistema sovietico, originatosi dopo la rivoluzione del 1917, che considerando 
l’opera come frutto di un’attività creativa individuale, ma al tempo stesso come un 
fenomeno sociale, conferisce al diritto d’autore la capacità giuridica di stimolare 
                                                 
19
 Cfr. UNESCO, Bulletin du droit d’auteur, n. 4, 1949, II, 3, cit. da GRECO, VERCELLONE, Diritti 
sulle opere dell’ingegno, in Tratt. Vassalli, Torino, 1974. 
20
 Art. 1 Cl.8 della costituzione federale statunitense. 
21
 Cfr. N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, Diritto industriale, volume II, del Trattato di diritto 
commerciale, Padova, Cedam, 2001, pg. 339. 
 Nei Paesi anglosassoni «il fondamento del copyright è solidamente utilitario», e quindi il 
legislatore riconosce i diritti all’autore affinché questi promuova l’economia e la cultura.  
22
 Cfr. P. GRECO, P. VERCELLONE, op. cit. 
23
 Così il famoso dictum di Le Chapelier all’assemblea nazionale costituente del 1791. 
24
 Secondo Portalis, la proprietà dell’utilizzatore è soltanto proprietà per appropriazione, mentre la 
proprietà dell’autore è l’unica proprietà tale per «indivisibilità dell’oggetto dal soggetto» in E. 
GLIOZZI, Dalla proprietà all’impresa, Milano, Franco Angeli, 1980, pg. 49 ss.