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Capitolo I. Le fonti del diritto d’autore
I.1 Nascita ed evoluzione del diritto d’autore
Il diritto d’autore rappresenta il modello ideale per analizzare, nell’ambito
delle esperienze giuridiche, le trasformazioni che caratterizzano l’intero processo
sociale in fase di transizione dalla modernità alla post-modernità
1
.
Se confrontato con altri istituti del diritto, ci si accorge che il diritto d’autore è un
concetto relativamente recente. Infatti, se «la creazione letteraria è vecchia come il
mondo»
2
, il riconoscimento della sua tutela giuridica risale soltanto all’età
moderna, quando il movimento intellettuale illuminista introdusse l’idea che un
soggetto potesse vantare dei diritti sulla propria opera.
Gli Antichi non prevedevano alcuna forma di tutela nei confronti della proprietà
intellettuale e pertanto le opere, poiché venivano trascritte, subivano
inevitabilmente delle trasformazioni che, tuttavia, non ne pregiudicavano il valore,
in quanto «per gli Antichi Greci l’immortalità corrispondeva al ricordo, al fatto
che, dopo la morte, le nuove generazioni potessero continuare ad emozionarsi di
fronte alle liriche del poeta, a prescindere dal fatto che il contenuto dell’opera
fosse stato o meno manipolato»
3
.
Analogamente, nell’antica Roma i diritti patrimoniali sull’opera non venivano
riconosciuti all’autore, ma al soggetto che acquistava il manoscritto o lo
realizzava inserendovi la creazione d’altri, poiché l’opera, una volta pubblicata e
quindi diffusa, veniva identificata meramente con il supporto materiale
4
.
Inoltre, al ritardo nella delineazione del diritto in oggetto ha contribuito
l’avversione manifestata nei suoi riguardi da tutte le religioni monoteiste, a partire
dalla legge islamica che, nonostante punisca l’appropriazione della reputazione di
un maestro della legge, «non riconosce la paternità delle idee espresse dal maestro
1
J. F. LYOTARD in La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli, 1985, pg. 5, designa in tal
modo lo stato della cultura dopo le trasformazioni subite «dalle regole dei giochi, della scienza,
della letteratura e delle arti a partire dalla fine del XIX secolo».
2
Cfr. M.C. DOCK, Ètude sur le droit d’auteur, Parigi, 1963, pg. 3.
3
Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Maggioli editore, 2009.
4
Tuttavia era già possibile qualificare come condotte illecite quelle riguardanti il plagio, con
particolare attenzione al diritto all’inedito, tutelato attraverso l’actio iniuriarum aestimatoria.
5
stesso»
5
, fino al pensiero cristiano che non ha mai riconosciuto alcun diritto ai
creatori di idee, considerando la scienza e la cultura opera di Dio, che ha il
compito di trasmetterle agli uomini
6
.
Questa concezione è rimasta intatta anche nella teologia medievale che,
considerando peccato trarre profitto da qualcosa che apparteneva a Dio
7
, proibiva
a tutti i membri delle categorie professionali, quali ad esempio i medici e i
maestri, di ricevere un compenso per le loro prestazioni
8
.
È chiaro quindi che in questa fase storica non veniva accordata alcuna protezione
all’idea e al contenuto dell’opera, il c.d. corpus mysticum, ma soltanto al supporto
contenente l’opera, il c.d corpus mechanicum,
9
ed inoltre, non si riconosceva
alcuna distinzione tra diritto morale, ossia la sfera extrapatrimoniale connessa
principalmente alla paternità dell’opera, e diritto patrimoniale, riguardante le
utilizzazioni economiche dell’opera stessa.
L’esigenza di riconoscere ad editori e autori alcune tutele emerse a partire dalla
seconda metà del Quattrocento, quando la Repubblica di Venezia
10
concesse loro i
primi privilegi in materia
11
, segnando l’inizio della storia moderna del diritto
d’autore nel mondo occidentale.
In particolare, è stato con la Crocifissione firmata da Benedetto Antelami nel
Duomo di Parma che gli artisti hanno iniziato ad uscire dall’anonimato delle
corporazioni e a rivendicare pubblicamente la paternità delle proprie opere
12
.
5
Cfr. G. M. RICCIO, Il diritto d’autore, in S. SICA – V. ZENO ZENCOVICH, Manuale di diritto
dell’informazione e della comunicazione, Padova, Cedam, 2007, pg. 253 ss.
Ciò non sorprende se si considera il fatto che la stampa è penetrata a fatica nella cultura del mondo
islamico che ha sempre preferito la tradizione orale a quella scritta.
6
Nel Vangelo di Matteo (10:8) si legge: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
7
«Scientia donum Dei est, unde vendi non potest».
8
Era consentito loro di ricevere soltanto dei doni come segno di gratitudine per la saggezza
impartita.
9
Cfr. A. FERRETTI, Diritto d’autore. La tutela delle opere dell’ingegno nel diritto interno ed
internazionale, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2008, pg. 8.
Ciò è comprensibile alla luce del fatto che, prima dell’invenzione della stampa a caratteri mobili,
l’opera era realizzata in un solo esemplare e, pertanto, le eventuali copie, realizzate dai singoli
amanuensi, erano connotate da altre particolarità.
10
Cfr. B. RICHARDSON, L’autore e la tipografia nella Venezia rinascimentale, in Bollettino della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Udine, 2000, fasc. 5.
Nel 1527 il Consiglio dei Dieci dispose che ogni edizione data alle stampe dovesse essere
accompagnata da una licenza di stampa.
11
Marcantonio Sabellico, nel 1486, fu il primo autore a godere di un privilegio di stampa per
l’opera Historiae Rerum Venetarum.
12
Cfr. L. C. UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi, Milano, Giuffrè Editore, 2000, pg. 7 ss.
6
A modificare la situazione fino ad ora delineata contribuì notevolmente
l’invenzione della stampa a caratteri mobili ad opera di Gutemberg che consentì
l’avvio dell’industria libraria
13
, ossia della riproduzione su vasta scala delle opere
letterarie
14
, la cui divulgazione fino ad allora era stata affidata esclusivamente
all’oralità o alla copia manuale, in pochissimi esemplari difficilmente consultabili
da un vasto pubblico, in un momento in cui la crescita del livello culturale e del
benessere economico dell’èlite alfabetizzata garantì ad autori e librai un notevole
mercato di sbocco, creando le prime possibilità di guadagno sulla vendita delle
opere, ma allo stesso tempo sviluppando anche gli opposti interessi di falsari e
plagiari
15
.
Emersero così le due principali esigenze del diritto d’autore:
- riconoscere i diritti di natura patrimoniale e morale agli autori;
- difendere gli stessi autori dalle utilizzazioni illecite delle loro creazioni.
Partendo dall’invenzione della stampa e dai privilegi quattrocenteschi è possibile
suddividere l’evoluzione del diritto d’autore in tre epoche successive:
a) l’epoca dei privilegi
16
rilasciati dai sovrani e revocabili in qualsiasi
momento:
- estesi ad ogni attività di stampatore.
- limitati a singole opere letterarie per librai e autori.
Mentre la prima categoria non riguarda il diritto d’autore perché si tratta più di
monopoli di attività che di esclusive limitate ad opere dell’ingegno, la seconda,
declinandosi in maniera diversa da stato a stato, ha portato:
13
La riproducibilità tecnica dell’opera letteraria implicò la fine del “mecenatismo”, ossia
dell’unico rapporto di committenza delle opere d’arte conosciuto fino a quell’epoca, determinando
nuove forme di circolazione delle stesse.
14
Il primo libro stampato in milioni di copie e diffuso tra tutti gli strati della popolazione fu la
Bibbia, consentendo ai fedeli di accedere direttamente alle Sacre Scritture.
15
La crescita del mercato editoriale fece emergere le prime forme di “pirateria” che furono
giustificate con il fatto di essere unicamente finalizzate ad opporsi al regime monopolistico dei
privilegi e a perseguire un interesse pubblico.
16
Si trattava di un diritto concesso dal sovrano, che affidava ad un soggetto il monopolio sulle
opere stampate, per cui all’interno di quel territorio, nessun altro poteva stampare opere letterarie.
7
- a chiarire il rapporto tra autorizzazione all’esercizio di attività di
stampatore ed esclusiva di stampa di singole opere;
- a sancire l’appartenenza dell’opera al suo autore.
Con il sistema dei privilegi l’opera d’arte assunse il carattere di merce, diventando
un bene suscettibile di autonoma rilevanza giuridica, in quanto «il soggetto che
sfrutta la dimensione mercantilistica dell’opera, grazie al possesso dello strumento
tecnico che ne consente la riproduzione, fa valere un’esigenza di protezione
giuridica proprio in ragione della rilevanza economica dell’investimento effettuato
nei riguardi dell’opera»
17
.
È importante notare che in questa fase il diritto non era riconosciuto al creatore
dell’opera, ma all’editore che acquistava il manoscritto e lo pubblicava, traendone
un profitto.
b) Il secondo periodo fu caratterizzato dall’abbandono del sistema dei privilegi
e dall’introduzione del diritto d’autore moderno, che riconobbe agli autori
l’esclusività del diritto di riproduzione e di sfruttamento delle proprie opere,
iniziando a delineare il concetto di diritto di esclusiva.
Un passo importante in questo processo fu costituito dalla pubblicazione nel 1690
del “Secondo trattato sul governo” in cui John Locke formulò per la prima volta la
cosiddetta “teoria del lavoro e della proprietà privata”, secondo cui ogni individuo
è titolare di un diritto di proprietà sui frutti del proprio lavoro che non costituisce
una concessione da parte dello Stato.
In questa fase, inoltre, si è assistito all’adozione delle prime normative “nazionali”
in materia di diritto d’autore, tra cui lo Statute of Ann emanato nel 1709 dalla
regina Anna D’Inghilterra, da cui è nato il sistema anglosassone, e le leggi
francesi post - rivoluzionarie del 1791 e del 1793 sulla proprietà letteraria ed
artistica, che hanno dato origine al sistema franco-tedesco.
Il sistema adottato nei paesi anglosassoni
18
di common law, segnato da un netto
pragmatismo e concettualmente vicino al sistema dei privilegi poiché considera il
17
Cfr. M. SANTILLI, Il diritto d’autore nella società dell’informazione, Milano, Giuffrè, 1988.
18
Tale sistema fu adottato infatti anche dalle colonie inglesi del Nord America, dalla Stati Uniti e
dalla quasi totalità dei paesi del Commonwealth.
8
copyright come «un ensemble de droits règaliens»
19
, idoneo «to promote the
progress of science and usefull arts»
20
, protegge unicamente le opere pubblicate
21
,
ne subordina la protezione ad una serie di formalità costitutive e non prevede la
tutela degli interessi morali degli autori
22
.
Il sistema franco-tedesco, c.d. di civil law, invece, nato a seguito della rivoluzione
francese attualmente adottato soprattutto dagli stati dell’Europa continentale, è
soprattutto incentrato sul rapporto tra l’autore e la sua opera e, a differenza del
sistema inglese, ravvisa nella mera creazione dell’opera il fatto costituivo del
diritto d’autore, non subordinandone quindi la protezione ad alcuna formalità
particolare, espande i diritti degli autori, riconoscendone i diritti morali, e non
concepisce che i diritti patrimoniali possano essere riconosciuti a soggetti diversi
dall’autore.
Con la rivoluzione francese nasce quindi la concezione moderna di una tutela
propria della proprietà dell’autore, «la plus sacrèè, la plus personelle de toutes les
propriètès»
23
, distinta da quella riconosciuta al mero utilizzatore, perché per il
legislatore dell’epoca la creazione intellettuale era merce caratterizzata da uno
statuto “speciale” in quanto espressione dell’identità dell’autore, e pertanto da lui
inseparabile
24
.
A questi differenti sistemi di diritto d’autore se ne sono affiancati
successivamente altri due:
- il sistema sovietico, originatosi dopo la rivoluzione del 1917, che considerando
l’opera come frutto di un’attività creativa individuale, ma al tempo stesso come un
fenomeno sociale, conferisce al diritto d’autore la capacità giuridica di stimolare
19
Cfr. UNESCO, Bulletin du droit d’auteur, n. 4, 1949, II, 3, cit. da GRECO, VERCELLONE, Diritti
sulle opere dell’ingegno, in Tratt. Vassalli, Torino, 1974.
20
Art. 1 Cl.8 della costituzione federale statunitense.
21
Cfr. N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, Diritto industriale, volume II, del Trattato di diritto
commerciale, Padova, Cedam, 2001, pg. 339.
Nei Paesi anglosassoni «il fondamento del copyright è solidamente utilitario», e quindi il
legislatore riconosce i diritti all’autore affinché questi promuova l’economia e la cultura.
22
Cfr. P. GRECO, P. VERCELLONE, op. cit.
23
Così il famoso dictum di Le Chapelier all’assemblea nazionale costituente del 1791.
24
Secondo Portalis, la proprietà dell’utilizzatore è soltanto proprietà per appropriazione, mentre la
proprietà dell’autore è l’unica proprietà tale per «indivisibilità dell’oggetto dal soggetto» in E.
GLIOZZI, Dalla proprietà all’impresa, Milano, Franco Angeli, 1980, pg. 49 ss.