6
IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA LEGGE 134/2012
Capitolo I - Introduzione alla legge fallimentare
Premessa
Ogni soggetto può trovarsi in una situazione che lo rende incapace di far fronte
regolarmente al pagamento delle proprie obbligazioni; tale circostanza viene
comunemente denominata stato di insolvenza, che può essere limitato ad un certo
periodo di tempo, oppure essere duraturo.
Se a trovarsi in questa situazione è il cosiddetto debitore comune, la legge lascia
all’iniziativa di ciascun creditore la possibilità di porre in essere azioni esecutive
individuali sui singoli beni del debitore, in modo da poter “monetizzare” il
proprio credito
1
.
Nel caso in cui a versare in una situazione di insolvenza sia un imprenditore
commerciale
2
, il legislatore ha previsto degli strumenti ad hoc in modo da evitare
singole procedure esecutive
3
, prevedendo procedure giudiziali apposite, che
sottopongono ad esecuzione l’intero patrimonio dell’impresa non lasciando
spazio ad iniziative esecutive e cautelari
4
individuali da parte di singoli creditori,
assicurando così il rispetto di un principio di fondo del nostro ordinamento, la
par condicio creditorum
5
.
In tal modo, si cerca di garantire un trattamento paritario di tutti i rapporti che
fanno capo all’imprenditore, nel contempo agevolando i singoli creditori, cui è
consentito evitare tempi e costi dell’esecuzione singola.
1
È
stata
introdotta
molto
di
recente
la
possibilità
per
il
debitore
comune
di
accedere
ad
una
procedura
di
composizione
della
crisi
da
sovraindebitamento,
per
mezzo
della
quale
è
possibile
procedere
alla
formulazione
di
un
accordo
con
i
c reditori,
per
poter
dilazionare
le
proprie
obbligazioni
ed
arrivare
ad
una
soluzione
“concordata”
della
crisi.
2
Articolo
2195
codice
civile
3
L’azione
esecutiva
individuale
sui
beni
del
debitore
si
rivela
uno
strumento
inadeguato,
in
quanto
il
Legislatore
attraverso
le
procedure
concorsuali
ha
avuto
come
obiettivo
quello
di
tutelare
non
il
singolo
creditore,
ma
una
massa
di
creditori.
4
Che
ai
singoli
creditori
siano
inibite
anche
azioni
cautelari,
è
stato
stabilito
in
modo
esplicito
dal
Legislatore
solo
c on
l’ultima
recentissima
riforma
apportata
dalla
legge
7
agosto
2012
n.
134.
5
Principio
che
potrebbe
essere
rivisitato
e
messo
in
discussione
dalla
riforma
del
2012,
non
venendo
più
considerato
un
brocardo,
ma
potendo
in
alcuni
casi
essere
collocato
a
mar gine
dal
principio
di
risanamento
dell’azienda.
7
Queste procedure sono a tal proposito denominate procedure concorsuali, proprio
perché tendono a garantire il concorso di tutti i creditori sociali sul patrimonio
del debitore.
Così operando, tutto il patrimonio
6
dell’imprenditore è assoggettato a
liquidazione ed i singoli creditori sono sollecitati dagli organi della procedura a
partecipare al concorso, pur rimanendo ovviamente liberi di esercitare o meno il
loro diritto di far parte della procedura.
Quella appena descritta rappresenta la differenza sostanziale rispetto
all’esecuzione individuale, in cui il concorso dei creditori è puramente eventuale.
Inoltre, qualora venga dichiarata l’apertura di una procedura concorsuale, devono
obbligatoriamente arrestarsi, divenendo improcedibili, tutti i procedimenti di
espropriazione forzata in corso nei confronti del debitore.
La legge prevede diverse procedure concorsuali, rispondenti ad esigenze di
carattere pratico e relative a differenti tipologie di imprese. Le singole tipologie
di procedure
7
concorsuali sono:
1) Fallimento: procedura con cui viene posto in liquidazione l’intero
patrimonio sociale al fine di soddisfare nella misura più ampia possibile le
obbligazioni sociali.
2) Concordato preventivo: consiste in un mezzo offerto all’imprenditore
commerciale che versi in stato di crisi o insolvenza, che consente di evitare le
conseguenze negative derivanti dal fallimento, essendo una procedura alternativa
ad esso, per mezzo della quale è possibile stipulare un accordo tra il debitore e i
creditori circa le modalità attraverso le quali dovranno essere estinte le
obbligazioni sociali.
6
Del
patrimonio
dell’imprenditore
fanno
parte
e
vengono
perciò
spossessati,
tutti
i
beni
del
fallito,
siano
essi
mobili
o
immobili,
i
diritti,
i
crediti,
le
azioni
di
impugnativa
e
di
risoluzione,
le
facoltà
di
acquisire
beni
o
diritti
(come
ad
es.
l’accettazione
di
eredità),
le
azioni
di
danno
spettanti
al
fallito.
Non
va
dimenticato
che
a
norma
dell’art.
42
2°
comma
L.F.,
sono
compresi
nel
fallimento
anche
i
beni
che
pervengono
al
fallito
durante
il
fallime nto.
Ne
sono
escluse
le
cose
non
soggette
a
pignoramento
ai
sensi
dell’art.
514
c.p.c.,
i
beni
di
natura
strettamente
personale
e
gli
assegni
aventi
carattere
alimentare.
7
Sono
inoltre
previsti
dalla
legge
altri
strumenti
con
cui
è
possibile
porre
in
esse re
modalità
atte
a
soddisfare
i
propri
creditori,
come
ad
es.
ricorrendo
ad
un
accordo
di
ristrutturazione
dei
debiti,
la
cui
concorsualità
è
però
ancora
fonte
di
discussione
in
dottrina.
8
3) Liquidazione coatta amministrativa
8
: procedura riservata dalla legge a
talune categorie di imprese che rivestono particolare importanza, quali ad
esempio banche ed assicurazioni, o perché lo Stato vi è direttamente impegnato,
o perché il dissesto di queste imprese può comportare notevoli conseguenze
sull’economia generale.
4) Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
9
: procedura
finalizzata alla continuazione dell’attività dell’impresa dissestata, in modo da
poter difendere i residui valori tecnici, commerciali, produttivi e occupazionali di
imprese di grandi dimensioni
10
.
Fino al 16 luglio 2006 era operante anche la procedura di amministrazione
controllata
11
, volta ad evitare la liquidazione dell’impresa ed a rendere possibile
il pagamento dilazionato di tutti i debiti da parte dell’imprenditore che si trovasse
in uno stato di temporanea difficoltà ad adempiere, dandogli l’opportunità di
continuare l’esercizio dell’impresa per un periodo non superiore a due anni.
Rileva sottolineare che tale procedura non aveva trovato una grande applicazione
pratica e si era rivelata inidonea a tutelare l’interesse collettivo alla
conservazione delle imprese risanabili, anche perché obbligava l’imprenditore al
pagamento integrale del passivo ed era subordinata all’approvazione da parte dei
creditori, i quali si erano mostrati sostanzialmente indifferenti al raggiungimento
8
Sono
assoggettate
a
tale
procedura
le
imprese
di
assicurazione,
le
società
cooperative,
le
banche,
le
società
finanziarie
e
di
revisione,
le
società
di
intermediazione
mobiliare
e
le
imprese
di
investimento.
I
presupposti
per
l’apertura
di
tale
procedura,
anche
se
esulano
dalla
presente
trattazione,
essendo
di
rilevante
importanza,
meritano
di
essere
menzionati,
e
sono:
-‐
lo
stato
di
insolvenza,
-‐
la
violazione
di
norme
o
atti
amministrativi
che
comportino
irregolare
funzionamento
dell’impresa
(ad
es.
esercizio
dell’attività
bancaria
senza
autorizzazione
della
Banca
d’Ita lia)
ed
inoltre
deve
essere
sussistente
un
motivo
di
pubblico
interesse
che
a
giudizio
insindacabile
della
Pubblica
Amministrazione,
ne
imponga
la
soppressione.
9
L’apertura
della
presente
procedura,
essendo
riservata
a
imprese
di
grandi
dimensioni,
necess ita
del
parere
positivo
da
parte
del
Ministero
dello
sviluppo
economico,
espresso
sulla
base
della
relazione
redatta
dal
commissario
giudiziale,
il
quale
focalizzerà
la
propria
attenzione
sulle
cause
del
dissesto
e
sulle
concrete
possibilità
di
recupero
az iendale.
10
Che
abbiano
un
numero
di
dipendenti
pari
o
superiore
alle
200
unità,
in
luogo
delle
300
previste
dalla
precedente
normativa,
ed
abbiano
un’esposizione
debitoria
pari
almeno
ai
due
terzi
dell’attivo
patrimoniale
e
dei
ricavi
provenienti
dalle
ven dite
e
dalle
prestazioni
dell’ultimo
esercizio.
11
Tale
procedura
era
finalizzata
ad
evitare
la
liquidazione
dell’impresa
ed
a
rendere
possibile
il
pagamento
dei
debiti
da
parte
del
debitore
che
si
trovasse
in
uno
stato
di
temporanea
difficoltà
ad
adempiere,
consentendogli
di
continuare
l’esercizio
dell’impresa
per
un
periodo
non
superiore
a
due
anni.
9
dello scopo e riluttanti a concedere lunghe moratorie alla soddisfazione dei loro
crediti, preferendo nella maggior parte dei casi l’alternativa fallimentare, che nel
periodo di vigenza della disciplina consentiva una liquidazione più veloce e
soddisfacente dei beni dell’impresa, non conoscendo ancora il periodo di crisi
odierno
12
.
Proprio sulla base di questo profilo di criticità, si sono concentrate le modifiche
poste in essere dal Legislatore con la recente riforma del 2012 su cui si dirà in
seguito, modificando appunto la disciplina del concordato preventivo, con
particolare attenzione ad un’ottica di risanamento aziendale, rendendo
l’alternativa maggiormente appetibile per i creditori concorsuali.
La procedura di amministrazione controllata è stata appunto abrogata
13
ed in
parte assorbita dal contestuale allargamento della procedura del concordato
preventivo.
La disamina del presente elaborato avrà ad oggetto in modo specifico e
dettagliato la procedura di concordato preventivo, soffermandosi in particolare
sulla figura del concordato preventivo con continuità aziendale, procedura
attraverso la quale si ha come obiettivo il risanamento dell’azienda.
Sulla procedura di concordato preventivo ci sarà un’ampia trattazione nei capitoli
seguenti; si rende a questo punto opportuno soffermarsi per una breve indagine
sull’evoluzione della disciplina generale del fallimento e delle altre procedure
concorsuali, dettata dal R.D. 16 marzo 1942, n.267, senza pretese di completezza,
tenendo presente che è necessario, ad integrazione di essa, far riferimento a
norme del codice civile e del codice di procedura civile, contenenti i principi
fondamentali per la disciplina dei rapporti privatistici e processuali.
La disciplina contenuta nella legge fallimentare è stata oggetto di profonde
modificazioni
14
in momenti diversi. Innanzitutto nel 2005, attraverso il D.L. 14
12
In
cui
i
beni
vengono
venduti
a
distanza
di
molto
tempo
e
ad
un
valore
molto
al
di
sotto
rispetto
a
quello
di
perizia,
riuscendo
di
solito
a
vendere
alla
4°
o
5°
asta
per
quanto
riguarda
i
beni
immobili.
13
È
stato
così
abrogato
l’intero
titolo
IV
della
legge
fallimentare
e
gli
articoli
ad
esso
relativi
(dal
187
al
193)
14
A
seguito
di
un
periodo
di
totale
quiescenza
durato
dal
1942
al
2005
la
disciplina
restò
pressochè
invariata,
per
conoscere
poi
negli
ultim i
anni
innumerevoli
modifiche
e
correzioni.
10
marzo 2005, n.35 (decreto competitività), la disciplina è stata modificata su
alcuni argomenti, in particolare sono stati dimezzati i termini (già in verità brevi),
previsti per il periodo “sospetto”, ai fini della proposizione delle azioni
revocatorie fallimentari (art. 67 e 70 L.F.). Sono stati inoltre modificati i
presupposti di ammissione alla procedura di concordato preventivo, introdotta la
possibilità di suddividere i creditori in classi
15
, ed è stato ammesso alla procedura
anche l’imprenditore che versi in stato di crisi, cioè una situazione anteriore e
prodromica all’insolvenza.
Nel 2006 con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 (riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali), il Legislatore ha completamente rivisitato
molteplici articoli della legge fallimentare.
I più significativi cambiamenti posti in essere dalla riforma riguardano
l’estensione dei soggetti esonerati dal fallimento, attraverso l’introduzione di una
nuova definizione di piccolo imprenditore e di una soglia quantitativa di
insolvenza, al di sotto della quale il fallimento non può essere dichiarato. Sono
stati inoltre rideterminati i ruoli e le funzioni degli organi della procedura,
prevedendo in particolare un ampliamento delle competenze in capo al comitato
dei creditori; il ruolo del giudice delegato è stato ridotto a funzioni di controllo e
vigilanza sulla regolarità della procedura, rendendo specularmente il curatore il
vero organo che dà impulso alla procedura
16
.
Quest’ultimo però dovrà ottenere, per le operazioni più rilevanti, l’autorizzazione
del comitato dei creditori, al quale il curatore
17
sottopone proposte che essi hanno
la facoltà di accettare o meno
18
, attraverso l’espressione di un parere, acquisendo
così un ruolo determinante per lo svolgimento della procedura.
15
Innovazione
mutuata
dalla
disciplina
prevista
dalla
legge
Marzano,
come
si
illustrerà
in
seguito.
16
Anche
se
per
chiarezza
va
sottolineato,
come
nella
prassi
di
alcuni
Tribunali,
ciò
non
si
sia
nei
fatti
verificato,
essendo
rimasto
il
giudice
delegato ,
il
vero
organo
che
dà
impulso
o
quantomeno
indirizzo
all’intera
procedura .
17
Tale
autorizzazione
è
necessaria
anche
nella
procedura
di
concordato
preventivo,
in
cui
al
posto
del
curatore
è
presente
la
figura
del
c ommissario
giudiziale,
che
solitamente
in
accordo
con
il
giudice
formulerà
proposte
al
comitato
dei
creditori,
su
cui
saranno
chiamati
al
voto
18
Così
facendo
gli
organi
della
procedura
(giudice
e
curatore)
in
caso
di
operazioni
di
dubbia
convenienza
econom ica,
come
potrebbe
essere
ad
esempio
la
cessione
di
un
bene
a
seguito
di
11
Qualora non sia possibile costituire un comitato dei creditori, in quanto, come
spesso avviene, non molti creditori si dichiarano disponibili ad assumere tale
ruolo, ovvero in caso di inerzia, impossibilità di costituzione/funzionamento o in
presenza di giustificate ragioni di urgenza
19
, le funzioni del comitato sono
assunte dal giudice delegato (art. 41 L.F.)
Sono state eliminate le conseguenze personali del fallimento e contestualmente
l’istituto della riabilitazione
20
; è stata semplificata la fase di accertamento del
passivo, semplificando le modalità di presentazione delle domande di
ammissione; nella fase di liquidazione dell’attivo, si è determinata la
predisposizione di un piano di liquidazione contenente le modalità ed i termini
previsti per la realizzazione dell’attivo, prevedendo in aggiunta che le vendite
possano avvenire mediante procedure competitive, senz’altro più duttili rispetto
ai rigidi schemi dell’esecuzione forzata.
La riforma del 2006 ha oltre a ciò introdotto l’istituto dell’esdebitazione
21
del
fallito ed ha abrogato la procedura di amministrazione controllata.
La riforma ha inoltre dettato una disciplina transitoria, stabilendo che i ricorsi per
la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate
un’offerta
che
formuli
una
proposta
di
acquisto
ad
un
prezzo
altamente
inferiore
al
valore
di
stima
del
bene,
si
esimono
dalla
responsabilità
di
dover
scegliere,
sottoponendo
la
propo sta
al
comitato
dei
creditori,
che
ne
valuterà
la
convenienza
tenendo
conto
dell’andamento
del
mercato
e
dei
tempi
necessari
ad
alienare
il
bene
in
caso
di
opzioni
alternative.
Le
modalità
con
cui
il
curatore
illustra
la
proposta
possono
essere
determinant i
per
il
voto,
essendo
il
curatore
il
soggetto
che
meglio
conosce
i
dettagli
dell’operazione.
19
Urgenza
che
si
ravvisa
quando
ad
esempio
può
essere
necessario
cogliere
immediatamente
un’offerta
irrevocabile
di
acquisto
che
possa
essere
vitale
per
il
buon
a ndamento
della
procedura
e
che
non
sia
suscettibile
di
attendere
la
convocazione
del
comitato
dei
creditori.
20
Lo
scopo,
infatti,
della
riabilitazione
era
quello
di
cancellare
il
nome
del
fallito
dal
registro
dei
falliti
e
valeva
sia
ad
eliminare
le
infami e
e
le
incapacità
personali
che
discendevano
da
quella
iscrizione,
sia
ad
estinguere
il
reato
di
bancarotta
semplice.
La
riabilitazione
poteva
essere
concessa
dal
Tribunale
che
aveva
dichiarato
il
fallimento,
su
richiesta
dell’ex
fallito
o
dei
suoi
eredi,
qualora
fosse
presente
una
sola
delle
tre
seguenti
condizioni:
1)
che
il
debitore
avesse
pagato
tutti
i
creditori
fallimentari
2)
che
avesse
adempiuto
gli
obblighi
assunti
con
il
conco rdato
fallimentare,
se
ammesso.
3)
che
avesse
dato
prove
effettive
e
cos tanti
di
buona
condotta
per
almeno
5
anni
dopo
la
chiusura
del
fallimento.
21
Tale
istituto
consiste
nella
liberazione
dell’ex
fallito
dai
debiti
residui
nei
confronti
dei
creditori
non
soddisfatti,
qualora
egli
abbia
collaborato
con
gli
organi
della
proced ura
e
si
sia
comportato
correttamente
nei
confronti
dei
creditori.
12
prima dell’entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento e di
concordato fallimentare pendenti, siano definiti secondo la legge anteriore.
Nell’anno 2007, il decreto di riforma è stato parzialmente modificato dal D.Lgs.
169/2007 (c.d. decreto correttivo), intervenuto per colmare le lacune ed i punti
contraddittori emersi dall’attuazione della riforma.
In particolare, è stata nuovamente ridefinita l’area dei soggetti fallibili,
introducendo un terzo parametro di assoggettabilità ed eliminando i riferimenti
alla nozione di piccolo imprenditore
22
, che avevano suscitato numerosi dubbi
interpretativi, prima dell’intervenuta correzione. In questo modo è stata allargata
l’area dei soggetti fallibili, sensibilmente ristretta dalla riforma del 2006,
addossando al debitore e non più ai creditori che richiedono il fallimento l’onere
di provare la sussistenza dei requisiti dimensionali e di indebitamento che gli
imprenditori commerciali devono possedere per non essere assoggettati al
fallimento e al concordato preventivo.
La legge fallimentare ha conosciuto un’ulteriore modifica molto recente ad opera
del D.L.15/06/2012, cosiddetto “Misure urgenti per la crescita del Paese”, sulle
quali ci si soffermerà ampiamente nelle pagine seguenti. E’ opportuno
sottolineare che proprio negli ultimi giorni è intervenuto il nuovissimo “decreto
sviluppo bis” che rende telematiche moltissime fasi della procedura.
Capitolo I.1 - La legge fallimentare in pillole
Si rende a questo punto opportuno svolgere una concisa analisi sugli articoli
cardine della legge fallimentare, al fine di avere un quadro d’insieme dell’intera
disciplina, iniziando proprio dall’art. 1 L.F. il quale indica i presupposti necessari
per poter essere assoggettati alle procedure di fallimento e di concordato
preventivo.
Il primo presupposto di assoggettabilità è un presupposto soggettivo, vale a dire,
riportando testualmente ciò che viene menzionato nel testo dell’art. 1 L.F.: “sono
22
Non
si
fa
più
riferimento
alla
nozione
civilistica
di
piccolo
imprenditore,
che
aveva
suscitato
dubbi
interpretativi,
ma
si
fa
esclusivamente
riferimento
alle
soglie
dimensionali
dettate
dalla
legge,
non
dovendo
più
ricorrere
allo
“scomodo”
criterio
della
prevalenza
per
stabilire
la
piccolezza
dell’imprenditore.