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PREFAZIONE
L’argomento che ho deciso di trattare, in questo lavoro di
tesi, è lo sviluppo della figura del consulente finanziario
indipendente in Italia ed in Europa sulla scia dell’esempio
americano e come tale figura posa influenza l’area del Wealth
Management, partendo però dall’analisi della più classica e
consolidata figura del promotore finanziario classico.
In Italia, lo stato dell’arte della figura del consulente fee
only è solo agli inizi ed è stato grazie al recepimento delle
direttive MiFID che, nel nostro paese come nel resto d’Europa,
c’è stato il riconoscimento di tale professione.
La grandissima novità apportata da tale disciplina è la
separazione delle attività di vendita e collocamento dei prodotti
finanziari da quella della consulenza finanziaria in senso stretto,
intesa come la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad
un cliente dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di
investimento, riguardo ad operazioni relative a strumenti
finanziari. Questa distinzione è di notevole importanza perché
permette di mettere in risalto l’indipendenza del consulente e,
quindi, la neutralità della sua attività in totale assenza di
conflitto di interesse nel consigliare prodotti, ma soprattutto nel
creare e gestire un rapporto oltremodo personalizzato fra
consulente ed investitore.
Questo è stato l’aspetto che più mi ha affascinato
nell’affrontare questo lavoro, che si è rivelato alquanto
complesso da realizzare, data la difficoltà di reperire materiali e
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documenti da cui trarre ispirazione, ma comunque
assolutamente interessante ed attuale.
Nel mio lavoro di tesi ho illustrato in via preliminare la
nascita della figura del promotore finanziario o tied agent,
anche alla luce delle esperienze internazionali come quella
statunitense e britannica, paesi in cui tale professioni è
oltremodo consolidata da anni.
Ho proseguito poi trattando della figura del consulente
indipendente, il vero focus dell’intero lavoro.
Per concludere la tesi ho deciso di esaminare il caso
pratico, che maggiormente mi ha attratto nel panorama
finanziario italiano in quanto sintesi e trait d’union fra le due
figure professionali appena nominate: nella fattispecie si tratta
del caso Banca Fineco e dei suoi promotori ampiamente
illustrato all’interno di questo lavoro.
L’obiettivo della mia tesi è quello di analizzare al
complessità di tutto questo fenomeno, recente nel nostro paese
tuttora in divenire, analizzandone i pro e i contro e cercando di
individuare una strada percorribile al fine di garantire un servizio
sempre più efficiente e affidabile nei confronti del risparmiatore
nel tentativo di mettere in discussione pregiudizi e false
credenze così tanto radicate in questo settore ed, a mio avviso,
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dettate spesso da scarse ed errate conoscenze in materia
finanziaria.
Ho concluso, poi, il lavoro riportando le mie conclusioni ed
inserendo anche la modulistica ed i vari documenti, utilizzati
nella pratica quotidiana di consulenza.
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CAPITOLO 1:
Consulenza finanziaria: cenni storici e la sua evoluzione
normativa in Europa
1.1 DEFINIZIONE
La Consulenza finanziaria, come l’abbiamo considerata
fino ad oggi, e’ la prestazione professionale di un consulente,
una persona che avendo accertata esperienza e pratica in
materia di scelte di investimento e di finanziamento di qualsiasi
soggetto economico, consiglia ed assiste il proprio cliente nello
svolgimento di tali operazioni, fornisce informazioni e pareri.
Compito del consulente è quindi, una volta acquisiti gli elementi
che il cliente possiede già, di aggiungervi quei fattori di sua
competenza, conoscenza e professionalità che possono
promuoverne sviluppi nel senso desiderato; in tale contesto è
sostanziale il rapporto di fiducia tra il committente e chi fornisce
consulenza. Tale fiducia può fondarsi su un rapporto consolidato,
sulla notorietà del consulente o sui titoli accademici e
professionali che egli possiede.
Per arrivare a tale definizione pero sono stati necessari
molti interventi legislativi.
Il primo e decisivo provvedimento legislativo nel mercato
mobiliare fu il D.L. 8/4/’74, poi convertito nella legge del 7/6/74
n.216, che istituì la commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob).
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In tale legge era disciplinata la vendita di azioni ed obbligazioni
convertibili, senza alcun riferimento alle tecniche di
commercializzazione e di contatto con il pubblico.
Solo con l’approvazione della L. 23/3/1983 n.77 ci fu’
l’introduzione della fattispecie del pubblico risparmio, dovuta alla
diffusione nel mercato dei fondi comuni di investimento mobiliari
aperti.
L’articolo 12 di tale legge stabiliva anche la vendita a
domicilio, assoggettata poi al controllo della Consob.
Con il provvedimento normativo del 4/6/1985 fu sostituta la
vendita a domicilio con la sollecitazione al pubblico risparmio
effettuata tramite attività, anche a carattere promozionale,
svolte in un luogo diverso da quello adibito a sede legale o
amministrativa principale delle mittente, del proponente
l’investimento o del soggetto che procede al collocamento: tutto
ciò ha portato inevitabilmente ad un ampliamento dell’ attività.
Grazie alla deliberazione 10 luglio 1985, n°1739 la CONSOB
emanò il regolamento sulle sollecitazioni del pubblico risparmio
svolte fuori sede, nel quale venivano definiti i requisiti dei
soggetti richiedenti l’autorizzazione, ed i soggetti a mezzo dei
quali le società o gli enti potevano svolgere l’attività autorizzata.
Lo stesso regolamento non prevedeva l’istituzione di un apposito
albo, ma indicava le modalità di comportamento a cui gli stessi
dovevano attenersi nello svolgimento dell’attività di promozione.
I primi soggetti che collocarono i fondi comuni in Italia
erano venditori puri e la loro attività era gratificata da cospicui
guadagni.
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Col passare degli anni le tecniche di promozione importate
dagli Stati Uniti furono perfezionate e adattate al contesto
italiano dando una maggiore professionalità al “venditore di
fondi”: nacque così la figura del consulente finanziario, con la
funzione di assistere il risparmiatore cercando di soddisfare tutte
le sue esigenze.
Nel regolamento Consob n.1830/1985 erano dettate anche
regole minimali di comportamento, che si sono rivelate
insufficienti; anche gli stessi operatori del resto avvertivano la
necessità di una specifica disciplina che istituisse un apposito
albo.
Il bisogno di una disciplina organica era tanto avvertito dai
consulenti finanziari da far sì che, nell’attesa di un intervento del
legislatore, l’Anasf (Associazione nazionale agenti servizi
finanziari) oltre a sollecitare nei vari modi possibili l’intervento
legislativo in materia, finì per emanare un regolamento di
autodisciplina e quindi istituire, negli anni ’90, un Albo “privato”.
Ovviamente il regolamento in questione presentava i limiti
propri dei sistemi di autodisciplina come volontarietà
dell’iscrizione all’albo e della sottoposizione alle norme di
comportamento, mancanza di potere coercitivo degli organi
associativi relativamente ai controlli ed alle sanzioni ed infine la
possibilità di intervenire da parte di Anasf solo sui
comportamenti dei propri iscritti, anziché di tutta la categoria.
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1.2. NASCITA DELLE SIM E RICONOSCIMENTO DELL’ALBO DEI
PROMOTORI FINANZIARI ( Legge 2/01/’91)
In Italia il 1991 rappresenta uno spartiacque molto
importante perchè è l’anno in cui viene approvata la legge
2/1/’91 n.1 che introduce e regolarizza le Sim, società di
intermediazione immobiliare, tenute all’iscrizione in un Albo
istituito presso la Consob. Questa normativa, caratterizzata dalla
particolare rigidità, fu dettata dai fatti avvenuti nei decenni
precedenti, dove decine di migliaia di risparmiatori furono
coinvolti in truffe di vario tipo ad opera di società finanziarie, il
cui obiettivo era quello di impossessarsi del denaro delle persone
che si fossero fidati delle loro proposte.
Tali sistemi erano fondati su venditori porta a porta che
irretivano i risparmiatori con la promessa di cospicui guadagni;
in realtà poi il denaro prendeva altre strade, non tornando mai
dai legittimi proprietari.
Tutto ciò comportava la necessità di un freno da parte dello
stato, con la creazione di una normativa che ponesse fine al
proliferare di società poco controllabili dedite alla raccolta di
denaro: così si diede vita a dei soggetti giuridici trasparenti e
registrati presso un Albo, il cui controllo fosse sotto un unico
ente pubblico.
In tale contesto fu molto semplici per i grandi intermediari
far prevalere gli interessi della distribuzione e del business,
privilegiando il collocamento di prodotti preconfezionati con alti
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margini provvisionali, vietando di fatto la consulenza finanziaria
a soggetti diversi da Banche e Sim.
In attuazione di tale legge venne emanato dalla Consob il
regolamento 5387 del 2 gennaio 1991, nel quale all’art 37 si
stabiliva il divieto per gli intermediari autorizzati di consigliare
operazioni aventi per oggetto valori mobiliari emessi o collocati
nei quali gli intermediari stessi avessero potuto avere degli
interessi direttamente o indirettamente in conflitto con
l’operazione.
Il primo cambiamento fu dato dalla nuova denominazione:
promotore di servizi finanziari e non più consulente in quanto
tale termine indicava un soggetto svincolato completamente
dagli interessi del collocatore.
Le novità apportate da tale legge sono state molteplici:
nell’art. 1 abbiamo che la consulenza in materia di investimenti e
di sollecitazione del pubblico risparmio a domicilio vengono
considerate attività d’intermediazione mobiliare, riservate
all’esercizio esclusivo da parte di Sim, banche, agenti di cambio
e società fiduciarie..
Il dato che emerge da tale considerazione è l’inserimento della
sollecitazione del pubblico risparmio fuori sede (che è un’attività
di mera distribuzione di prodotti)nella definizione di attività di
intermediazione mobiliare (una attività prevalentemente
produttiva) e la scarsa affinità con i commi seguenti del primo
articolo della legge.
La sollecitazione al pubblico risparmio fuori sede è,
principalmente, un aspetto della commercializzazione dei
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prodotti e quindi del marketing finanziario, con la relativa
indicazione dei soggetti autorizzati, delle modalità di contatto
con i clienti e delle forme di recesso del contratto.
L’anomalia consiste quindi nel considerare la sollecitazione
fuori sede un’ attività autonoma e non come una modalità di
svolgimento del collocamento.
A tale proposito importante è stato l’art 5 del
provvedimento legislativo, il quale disponeva che per l’esercizio
delle attività di sollecitazione, gli intermediari erano obbligati ad
avvalersi della prestazione del promotore finanziario, assorbendo
così quella del consulente finanziario previsto dalla precedente
normativa ed istituzionalizzando tale figura.
La definizione del promotore finanziario veniva data
considerando il combinato dei commi 1 e 3 dell’ art 5, dal quale
si evinceva che il promotore era colui che in qualità di
dipendente, agente o mandatario, esercitava professionalmente
l’offerta dei servizi propri di una Sim in luogo diverso dalla sede
sociale o dalle sedi secondarie, oppure chi effettua la
sollecitazione al pubblico risparmio , anche attraverso attività
promozionali, in luogo diverso da quello adibito a sede legale o
amministrativa principale dell’emittente, del proponente
l’investimento o del soggetto che procede al collocamento. A
quest’attività si affianca l’offerta, effettuata sempre fuori dalle
sedi sociali, di qualsiasi sevizio prestato dalla Sim .
Era previsto l’obbligo sia per il promotore, sia per la Sim
per la quale egli lavorava di iscriversi ad un Albo presso la
Consob.
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Nel caso in cui qualche soggetto avesse svolto tale attività
senza essere iscritto nel suddetto albo sarebbe andato incorso
ad alcune sanzioni penali stabilite all’art 14.
Altre novità previste:
● il praticantato, la cui durata variava da sei mesi a due anni, nel
corso dei quali l’apprendista promotore avrebbe dovuto
raggiungere un livello minimo d’esperienza maturata per poter
così accedere all’esame di idoneità.
E’ per questo che al praticante è stato affiancato un tutor, a
sua volta promotore nello stesso intermediario con il compito di
comunicargli il know how acquisito nello svolgimento della
professione ed assumersi la responsabilità degli atti compiuti
dal praticante.
Egli doveva essere iscritto nella sezione speciale dell’elenco
regionale dei promotori riservata agli aspiranti, nel quale vi era
l’indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita del
praticante ed il nominativo del tutor.
Ovviamente poteva svolgere solo alcune funzioni, sempre
in presenza del tutor quali ad esempio: l’acquisizione di
informazioni dalla clientela concernenti i propri obiettivi,
illustrare gli aspetti essenziali delle operazioni ed i rischi, a cui si
andava incontro, sottoscrivendoli.
C’erano però delle esenzioni dal praticantato per alcune
categorie di soggetti che già operavano nel mercato prima
dell’entrata in vigore di tale legge e che avevano una grande
esperienza. Tali figure erano: gli agenti di assicurazione, i
promotori che dopo la radiazione dall’albo davano comunicazione
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entro cinque anni e richiedevano una nuova iscrizione, i direttori
generali ed i soci accomandatari delle Sim che avevano svolto
funzioni direttive o amministrative.
Comunque tra l’intermediario ed il promotore c’era un
rapporto tale per cui tale per cui l’intermediario stesso poteva
scegliere i candidati più idonei alla futura professione e che non
causassero danni alla clientela.
Il loro rapporto era regolato da contratti (era escluso il
contratto di agenzia perchè incompatibile con i compiti del
praticante) con retribuzione fissa o a provvigione.
● l’esame di idoneità, istituito con lo scopo di accertare la
preparazione del praticante.
Era costituito, cosi come disciplinava la L 2/1 n 1, di una
prova scritta riguardante il diritto finanziario ed un colloquio
orale, nel quale si attestava la conoscenza da parte del
candidato del diritto privato e di quello tributario.
L’esame era organizzato con cadenza quadrimestrale e
veniva pubblicato sulla gazzetta ufficiale e sul bollettino ufficiale
della Consob .
Accanto a questa disciplina ordinaria c’era una disciplina
transitoria, rivolta a quelle persone che, prima dell’entrata in
vigore della l.2/1/’91 esercitavano già questa professione e che
quindi erano esentate dal superare l’esame di idoneità.
Tali soggetti erano coloro che già da almeno due anni
esercitavano attività d sollecitazione del pubblico risparmio o
coloro i quali avevano prestato la propria opera da almeno due
anni a favore di agenti di cambio.
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1.3. DECRETO EUROSIM DEL ‘93 E TESTO NICO DELLA FINANZA
DEL ’98: LA CONSULENZA DIVENTA UN’ATTIVITÀ LIBERA
Nel 1993 la comunità Europea, per consentire la libera
circolazione dei servizi finanziari tra gli Stati dell’unione, emanò
due importanti Direttive: la 93/22 e la 93/6.
L’obiettivo di tali interventi era quello di uniformare le
autorizzazioni ed i sistemi di vigilanza che regolavano i servizi
finanziari in modo che fossero esercitati in tutta la comunità con
un’ unica autorizzazione, pur restando soggetti a controllo
ovviamente del singolo stato di origine.
La direttiva 93/22 del 10 maggio del 1993 stabiliva che le
imprese di investimento autorizzate nel proprio stato d’origine
potessero esercitare negli altri stati membri tramite la creazione
di succursali o attraverso la prestazione di servizi.
La direttiva 93/6 del 15 marzo del 1993 era relativa
all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi e stabiliva i capitali obbligatori per le imprese
di investimento che detenevano denaro e valori mobiliari dei
clienti.
Accanto al merito di una sistemazione organica della
materia, la legge Sim però aveva degli evidenti limiti
protezionistici e, rispetto alle legislazioni degli altri paesi europei,
presentava delle incongruenze per quanto riguarda la disciplina
della sollecitazione “a domicilio” del pubblico risparmio, perchè
la considerava un’attività a sè stante della sim e non una
modalità di sollecitazione e collocamento di valori mobiliari..
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Tali direttive nel nostro paese sono state attuate attraverso
l’emanazione del d.lgs n.415 del 23 luglio 1996 che ha
rappresentato uno dei passaggi fondamentali, prima
dell'emanazione del Testo Unico della finanza del 1998, per
l'adeguamento del sistema finanziario italiano al mutato e
dinamico mercato internazionale dei capitali.
Anche se questo "fervore" normativo e regolamentare ha
avvicinato molto l'esperienza italiana a quella di paesi
finanziariamente più evoluti, il processo non è completo.
Mentre la legge Sim è stato lo strumento per attuare una vera e
propria riforma, il decreto Eurosim oltre che il doveroso atto di
allineamento alla disciplina comunitaria, e’ stato anche
l’occasione per correggere norme particolarmente
problematiche.
Innanzitutto, la legge 1 del 1991 prevedeva che ”
nell’offerta dei propri servizi effettuata in un luogo diverso dalla
propria sede sociale e nell’esercizio dell’attività di cui all’art 1,
comma 1, lett. f, le società di intermediazione mobiliare
dovevano avvalersi esclusivamente dell’opera di promotori di
servizi finanziari iscritti all’albo di cui al comma 5 del predetto
articolo”.
Tale formulazione fu ritenuta problematica sin dall’inizio,
perchè obbligava l’interprete ad una individuazione, non sempre
agevole, degli intermediari tenuti ad avvalersi dei promotori di
servizi finanziari da una parte, e dell’attività riservata a questi
ultimi. dall’altra. Anche se tale forma faceva riferimento soltanto
alle sim, anche altri soggetti potevano svolgere in via definitiva o
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transitoria l’esercizio delle attività, in cui si concretizzava
legislativamente l’intermediazione mobiliare. Tali intermediari
erano: le Sim, aziende ed istituti di credito, purché debitamente
autorizzati, gli agenti di cambio e le società fiduciarie.
Secondo molti però non tutti i soggetti individuati dalla
norma si vedevano riconosciuta la possibilità di svolgere
un’attività per la quale fosse necessario l’intervento dei
promotori: il mancato richiamo all’art 5 rendeva inapplicabile
l’obbligo di utilizzare i promotori per le società commissionarie e
fiduciarie.
Il D. lgs 23 luglio 1996 n. 415 sembra aver sgombrato il
campo da molti dubbi e perplessità, infatti combinando l’art 2 e
5 emerge il quadro dei soggetti autorizzati allo svolgimento
professionale dei servizi di investimento nei confronti del
pubblico, i quali sono: le imprese di investimento (Sim, imprese
di investimento comunitarie ed extra comunitarie), le banche, gli
intermediari iscritti nell’elenco speciale dell’art 107 del testo
unico bancario, gli agenti di cambio, altri soggetti eventualmente
da definirsi ad opera del ministro del tesoro, nel caso in cui
dovesse individuare nuovi servizi di investimento e nuovi
strumenti finanziari.
Appare chiaro che gli unici intermediari da escludere al fine
di individuare i soggetti, per il quale il promotore finanziario
possa svolgere l’attività’, sono le società definite dal ministro in
quanto trattandosi di intermediari destinati a fornire nuovi
servizi,sarà difficile configurare un’attività’ di collocamento e
promozione nuova.