Introduzione
In questo mio lavoro affi'onto il tema dell'adozione, ed in particolare
l'iter previsto dalla legge italiana e la transizione alla genitorialità
adottiva con l'app0l10 di vari modelli psicologici.
Nel primo capitolo espongo la storia e la legislazione dell'adozione dagli
albori fìno ad oggi per quanto riguarda il nostro Paese: analizzo le varie
leggi che si sono susseguite commentandolo con l'ausilio di autori quali
Manera che fa una minuziosa critica delle varie norme. Segue un'analisi
della figura del giudice del Tribunale dei Minori, che ha un'imp0l1anza
cruciale nell'iter burocratico da seguire per poter adottare, e continuo
trattando degli Enti che si occupano di aftìancare i futuri genitori nel
lungo percorso che li condurrà alla meta. A conclusione di questo
capitolo tratto dell'inserimento del bambino nell'ambiente circostante, e
più precisamente, nella famiglia adottiva con i contributi di autori che si
sono occupati di questa delicata fase quali Cigoli, Malagoli Togliatti,
Oliverio Ferraris e Scabini.
Nel secondo capitolo tratto della rIcerca nell'ambito dell'adozione
attraverso l'esposizione dei tre principali fìloni di ricerca più difTusi
attualmente: il primo si occupa dell'incidenza dei disturbi in bambini che
sono stati adottati, il secondo fìlone di ricerca si interessa all'inserimento
dei bambini in famiglie adottive a seguito di un evento traumatico,
l'ultimo ambito dei più recenti studi concerne i processi ed i fattori che
caratterizzano l'adattamento all'adozione. Proseguo in questo capitolo
con i principali modelli psicologici che recentemente si sono occupati di
adozione: la teoria dell'attaccamento, la teoria della mentalizzazione e
della funzione riflessiva e la teoria dell'analisi della domanda. In seguito
tratto della valutazione delle coppie in attesa di adottare sia attraverso il
contributo di alcune ricerche che si sono interessate a questo ambito, sia
grazie all'opera di Vadilonga che propone una serie di processi di
valutazione per sostenere la coppia in questo percorso e per assicurarsi
che l'adozione riesca al meglio. Concludo questo capitolo con uno
sguardo alle prospettive future riguardo l'adozione per quanto concerne
la ricerca, la valutazione delle coppie che intendono adottare e gli
interventi che si possono attuare per sostenere le coppIe e per
supportarle in eventuali periodi critici.
Il terzo capitolo è centrato sulla transizione alla genitorialità: sIa
naturale che adottiva con l'app0l10 di autori quali Cigoli, Greco, Rosnati
e Scabini che trattano il passaggio dalla vita di coppia alla vita fàmiliare,
analizzando tutte le caratteristiche di questa fase e l'impatto di queste
ultime sulle rispettive famiglie di ogni coniuge. La genitorialità adottiva
viene analizzata nel mio lavoro attraverso tutti i passaggi: dal primo
incontro con il bambino, all'inserimento del bambino nella famiglia
adottiva considerando tutti i vissuti sia dei genitori che del figlio
adottivo, passando per un percorso di legittimazione del ruolo di padre e
di madre. A conclusione di questo capitolo espongo una serie di
interventi da attuare per sostenere i genitori nel percorso dell'adozione e
per supportarli nelle fasi successive alla costituzione del nuovo nucleo
familiare e negli eventuali periodi critici. In questo ultimo paragrafo mi
avvalgo del contributo di Vadilonga che evidenzia vari possibili
interventi per "curare l'adozione", cioè per tutelare e rafforzare la
relazione genitore- figlio sin dal suo nascere.
Infine nel qum10 capitolo espongo una ricerca qualitativa che ho
condotto e che avrà un seguito, grazie alla pm1ecipazione di dieci coppie
che hanno già adottato dei bambini ed alle quali ho somministrato due
test per valutare la loro coesione di coppia, il grado di accordo
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nell'educare i figli ed il grado di adattamento all'interno della coppia.
III
Capitolo primo
L'adozione in Italia tra storia e legislazione
1.1 L'adozione nella sua evoluzione storica
L'adozione è un istituto giuridico che permette di offrire una famiglia a
chi vive una condizione di disagio in quella di origine, creando un
legame di filiazione m1ificiale che non dipende quindi dalla
procreazione. L'adozione può essere considerata come un evento critico
all 'interno della fàmiglia a causa del suo improvviso cambiamento
strutturale: per questo spesso è da ritenersi un evento cruciale.
Nel tempo il significato ed il valore dell'adozione sono cambiati
notevolmente. Il primo esempio di adozione nel nostro Paese risale
all'antica Roma, dove era ritenuta equivalente alla filiazione naturale.
Era una pratica riservata alle classi sociali più elevate e ricopriva una
funzione religiosa, di trasmissione patrimoniale e di promozione sociale,
permettendo al bambino di divenire un cittadino e di evolvere dalla
condizione svantaggiata di plebeo a quella ambita di patrizio.
L'evoluzione storica dell'adozione in Italia mostra quanto SIa stata
influente la norma promossa in Francia da Napoleone che proibiva
l'adozione poiché l'inserimento nel nucleo familiare di un figlio
illegittimo impoveriva la quota di eredità destinata ai figli naturali,
danneggiando la potenza economica e sociale del casato. Potevano
ricorrere all'adozione solo coloro che non riuscivano ad avere figli e che
avevano superato i cinquant'anni d'età. Un' ulteriore limitazione prevista
da Napoleone era che i figli adottivi dovessero avere almeno diciotto
anni. Questo procedimento diveniva quindi una trattativa riservata agli
adulti: i genitori adottivi si assicuravano la continuità del casato ed il
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figlio otteneva una condizione socio-economica migliore della
precedente (Gambini, 2007). Appare evidente come l'affettività venga
relegata sullo sfondo, come d'altronde succedeva anche nel matrimonio.
Il modello diffuso dal codice civile di Napoleone venne accolto anche in
Italia nel 1865, da Vittorio Emanuele II restando in vigore fino al 1942,
anno di emanazione dell'attuale codice civile in cui sono presenti
differenze rilevanti rispetto al modello della tradizione fi-ancese e
italiana dell'Ottocento. A seguito di questa riforma l'adozione resta un
accordo tra adulti: genitori biologici del bambino e genitori che
adottano; l'accordo deve soddisfare entrambe le pa11i e rimane la regola
che l'adottante deve avere almeno cinquant'anni, mentre per l'adottato
non è più richiesto il limite minimo di diciotto anni.
Non era importante che chi adottava fosse sposato: la volontà del
capofamiglia era sufficiente e non implicava necessariamente la coppia.
Ad adozione avvenuta, il minore continuava a mantenere i rappm1i con i
genitori naturali ed al cognome della famiglia di origine si aggiungeva
quello della famiglia adottiva. Infìne chi adottava poteva chiedere la
revoca dell'adozione nel caso in cui il bambino creasse problemi.
L'adozione internazionale, che implica un cambiamento di residenza del
bambino qualunque sia la nazionalità dei genitori adottivi, si diffuse a
paJ1ire dal dopoguerra, rappresentando una risposta umanitaria al
problema dei bambini resi orfani dalla guerra, e che provenivano 111
particolare dall'Italia, dalla Grecia e dalla Germania (Manera, 2004).
Le principali problematiche inerenti all'adozione internazionale
dipendevano dalle differenti n0I111ative dei paesi di accoglienza e di
quelli di origine, dagli ostacoli dell'adattamento del bambino al suo
nuovo ambiente e dall'abilità dei genitori adottivi nell'aiutarlo a
superarli.
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A pm1ire dagli anni settanta, nei Paesi dall'economia più solida le
richieste di adozione continuavano ad aumentare e la forma
intel11azionale di questa procedura bilanciava domanda e offerta.
Nel 1986 con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi sociali e
legali relativi alla tutela ed al benessere dell'infanzia, si garantisce al
minore di essere salvaguardato nei suoi interessi legali e sociali. Nello
specifico l'articolo 17 prevedeva che nel caso in cui il bambino nel
Paese di origine non possa essere affidato ad una famiglia o non possa
ricevere delle cure adeguate alle sue necessità, si può prendere in
considerazione l'adozione intel11azionale quale mezzo sostitutivo per
garantire una famiglia al minore (C errai et al., 2007).
1.2 La legislazione sull'adozione
La legislazione sull'adozione in Italia attua la sua pnma consistente
svolta negli anni '70, grazie anche alle prime conoscenze psicologiche
in materia di sviluppo dei bambini, che consentono uno spostamento di
focus verso i bisogni del minore: Il primo obiettivo di questa pratica
diventa dare un fàmiglia ad un bambino che non ce l'ha e, solo di
conseguenza, dare la possibilità di avere un figlio ad una coppia che non
ne possiede alcuno. Alla promozione di una riforma in materia
conCOlTono da un lato le nuove scope11e della psicologia dello sviluppo
e la diffusione di studi che dimostrano come la carenza prolungata di
cure matel11e abbia un effetto particolarmente nocivo su questi bambini,
dall'altro l'enorme quantità di minori senza una famiglia, affidati
temporaneamente ad istituti di accoglienza.
La legge 431 del 1967 è la prima che prevede la tutela del minore e
rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale. Chi adotta non
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deve più avere almeno cinquant'anni; è invece necessario che la coppia
sia giovane, meglio ancora se con altri figli, e scelta dal giudice in
accordo con i servizi sociali. Secondo questa legge l'adozione è intesa
come una soluzione in grado di sottrane il minore da uno stato di
abbandono in modo da garantirgli il calore di una famiglia, l'ambiente
ideale per un sereno sviluppo della personalità del bambino. Tutte le
norme che seguono la legge 431/67, sono volte a proteggere lo sviluppo
del minore, assicurandogli il diritto ad una famiglia quale strumento
idoneo a garantirne la sua educazione. Il "nuovo" nucleo familiare è
tutelato quale mezzo di promozione dello sviluppo della personalità dei
suoi componenti.
La legge 431 della Costituzione del 1967 oltre ad aver consentito, nei
primi quindici anni della sua applicazione, a più di 40.000 bambini di
avere una famigl ia, ha avuto potenti ripercussioni su tutto il successivo
diritto di famiglia, contribuendo a diffondere una concezione più umana
delle relazioni tra genitori e figli. La legge 431 nell'm1icolo 1 sancisce
due fondamentali diritti del minore: avere una famiglia e rIcevere
un'adeguata educazione: sono due diritti tra loro collegati in quanto il
minore ha il diritto ad un' educazione impartita nell'ambito della propria
famiglia. La Costituzione tutela questi due diritti in quanto si ritiene che
l'educazione del minore debba avvenire nell'unico ambiente adatto a
riceverla: la famiglia. che è anche l'unico contesto idoneo a stimolare il
percorso di strutturazione e maturazione della sua personalità.
Negli anni il concetto di famiglia, considerando le eSIgenze di
adeguamento previste dal cambiamento degli usi e dei costumi, ha
esteso i suoi confini comprendendo la famiglia legittima, la famiglia
naturale e quella di fatto. Secondo questo orientamento si è espressa la
Corte Costituzionale che attribuisce all'espressione di "nucleo familiare"
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il significato di qualunque gruppo sociale in grado di aSSIcurare
l'adempimento delle funzioni in favore dei figli in modi più eftìcaci
rispetto a quelli che potrebbero garantire altre strutture di ripiego.
La legge successiva alla 431 è la 184 del 1983 che migliora alcuni punti
fondamentali della precedente normativa e prende il titolo di "diritto del
minore ad una famiglia" in seguito alle modifìche appOliate dalla legge
149 del 200 l. Il diritto a crescere nella famiglia di origine sancito da
questa legge è tutelato dalla realizzazione e dal potenziamento degli
interventi di sostegno, dall'offelia di aiuti economici e dalla possibilità
di usufruire dei servizi sociali. Ciò per evitare che la necessità di
risolvere problemi economici, sociali o sanitari sottragga i genitori dai
loro compiti e per restituire alla famiglia di origine il ruolo di nucleo
privilegiato per la formazione del bambino.
Nel caso in cui la famiglia di origine non riesca a costituire il luogo
ideale alla crescita del minore, malgrado gli interventi attuati dai servizi
sociali, quest'ultimo verrà affidato ad una famiglia sostitutiva.
Secondo la legge 184 del 1983, lo stato di abbandono che motiva la
dichiarazione di adottabilità ricorre quando i genitori biologici non
rIescono ad assicurare al fìglio un minimo di cure materiali, calore
affettivo ed aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la
formazione della sua personalità (Manera, 2004). Lo stato di abbandono
implica la dichiarazione di adottabilità quando si confìgura una
condizione stabile e che pregiudica il conetto sviluppo psico-fisico del
minore, secondo un'analisi che spetta al giudice di merito.
La dichiarazione di adottabilità ha una funzione di preparazione poiché
verifica lo stato di abbandono, presupposto minimo dell'adozione, per
cui la sentenza consiste in una capacità giuridica speciale del minore
all'adozione: solo in seguito, con il provvedimento di adozione, venà
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riconosciuto al minore il nuovo status.
La legge 184 sancisce che le coppie sposate almeno da tre anni, in grado
di educare e provvedere a dei bambini, sono idonei ad adottare. Per
quanto concerne l'età di chi adotta, la normativa sancisce che dev'essere
almeno maggiorenne e che non ci deve essere una differenza d'età
maggiore di quarant'anni tra i futuri genitori ed il bambino.
Quando la dichiarazione di adottabilità è diventata definitiva, il
Tribunale per i minorenni pronuncia l'affidamento preadottivo, che
stabilisce l'abbinamento tra minore e coppia adottiva e costituisce la
scelta, da parte del Tribunale per i minorenni, di una famiglia per il
bambino. L'affido preadottivo è molto importante perché dalla scelta
della coppia realmente idonea dipende la riuscita dell'adozione. La
durata del periodo di affido è di un anno nel corso del quale è necessario
verificare quanto positivamente il bambino si inserisce nel nuovo nucleo
familiare. L'istruttoria volta ad accertare lo stato di abbandono cambia
a seconda che il minore sia orfano, figlio di ignoti o figlio di genitori che
gli enti addetti all'adozione e che il Tribunale per i minorenni
conoscono. L'articolo Il della legge 184 regolamenta le condizioni di
minori orfani e di minori non riconosciuti. Risulta da questo articolo
che, quando i minori sono orfani e non possono essere affidati a parenti
entro il quarto grado, il Tribunale per i minorenni dichiara subito il
bambino adottabile.
C'è da notare che, mentre nell'articolo Il si parla di parenti fino al
quarto grado, nell'articolo 12 la parentela non è sufficiente, ma deve
essere supportata da reali legami affettivi tra i fàmiliari ed il minore
privo dei genitori (Manera, 2004). Secondo molti autori la presenza di
parenti entro il quarto grado non impedisce una dichiarazione di
adottabilità, poiché il minore può essere in stato di abbandono nel caso
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