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PARTE I
La certificazione energetica e ambientale degli edifici
I.1 – Lo Sviluppo Sostenibile.
Quasi tutti hanno sentito parlare di "sviluppo sostenibile" ma pochi comprendono realmente
il significato di questo termine alla moda, ampiamente utilizzato dai governi, dalle aziende,
dalle organizzazioni ambientali e sociali ed anche dai media, spesso in maniera impropria. A
tal proposito sono state coniate numerose definizioni:
"Per sostenibilità si intende la capacità dell'umanità di rispondere alle esigenze del
presente senza pregiudicare la capacità delle future generazioni di rispondere alle loro
necessità". - Our Common Future, The World Commission on Environment &
Development, 1987.
Questa rinomata definizione non spiega in maniera chiara cosa sia realmente la sostenibilità
o come si debba agire per renderla concreta. E’ opportuno quindi citare un’altra definizione
più significativa, elaborata dal governo Britannico:
"Lo sviluppo sostenibile è un concetto molto semplice. Significa garantire una migliore
qualità della vita per tutti, nel presente e per le generazioni future.” - Opportunities for
Change, Department of the Environment, Transport and the Regions, 1998.
Questa definizione parla di una migliore qualità della vita per tutti, compresi gli abitanti dei
paesi in via di sviluppo. Sviluppo sostenibile significa quindi migliorare la qualità della vita,
integrando tre diversi fattori fondamentali:
Sviluppo economico
Tutela dell'ambiente
Responsabilità sociale
Questi tre fattori sono dipendenti l'uno dall'altro e devono lavorare insieme poiché nessuno
dei tre basta da solo. E’ bene chiarire come lo sviluppo sostenibile non si poni come una
negazione della crescita ma bensì come una crescita economica rispettosa dei limiti
ambientali.
Nel corso degli ultimi decenni si è andata sempre più diffondendo la cultura e la
consapevolezza di dover attuare nuove politiche internazionali a favore di uno sviluppo
sostenibile.
Tra gli eventi più significativi bisogna annoverare la “Conferenza di Rio de Janeiro” del 1992
in cui 170 governi di diverse nazioni stilano e approvano l’adozione della cosiddetta
“Agenda21”, letteralmente cose da fare nel 21 sec, un piano d’azione per lo sviluppo
sostenibile, da realizzare su scala globale, nazionale e locale con il coinvolgimento più ampio
possibile di tutti i portatori di interesse (stakeholders) che operano su un determinato
territorio.
I concetti principali esposti sono:
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1 La certificazione energetica ambientale degli edifici
la Corresponsabilizzazione a livello globale tra cittadini e amministrazioni;
il Monitoraggio delle varie fasi del processo affinché vengano continuamente
ricalibrate per raggiungere i migliori risultati possibili;
il Passaggio da un’ottica impositiva ad una più partecipativa, flessibile ed aperta alle
varie componenti sociali.
Mentre la Conferenza di Rio prevedeva solo un’adozione di intenti, Il protocollo di Kyōto,
trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale,
sottoscritto l'11 Dicembre 1997 da più di 160 paesi, prevede l'obbligo in capo ai paesi
industrializzati di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti in una misura
non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 , considerato come anno base,
nel periodo 2008-2012.
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I.2 L’Edilizia Sostenibile.
L’edilizia rappresenta il principale consumatore di energia nell’Unione europea, incidendo per oltre il
40% sul consumo totale ed è il principale responsabile delle emissioni di CO2 rappresentandone il
33% del totale. Un’abitazione media, di 100 m
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e all’interno di un edificio multipiano, comporta il
consumo di circa 5 tonnellate di petrolio in fase di costruzione; questa valutazione deriva dal
computo di circa 100 tonnellate di materiali necessari alla costruzione, come cemento, laterizi, calce,
quasi tutti prodotti mediante processi di cottura ad alta intensità energetica. A confronto, l’energia
utilizzata in cantiere, potrebbe essere finanche trascurata.
Tuttavia questi alti consumi, appaiono addirittura modesti se confrontati con i costi energetici di
gestione degli edifici, in quanto il consumo medio è di circa una tonnellata di petrolio equivalente
annuo per il solo riscaldamento invernale. Con questa cifra in cinque anni di riscaldamento si
consuma una quantità di energia uguale a quella necessaria alla costruzione dell’abitazione. Ma se si
andassero a considerare anche i fabbisogni per elettrodomestici, acqua calda sanitaria, cottura,
ventilazione e condizionamento estivo allora gli anni diventerebbero solo tre. La vita utile di
un’abitazione è al minimo di trent’anni; di conseguenza proseguendo con il medesimo ritmo, o
peggiorandolo, i costi energetici di gestione dell’abitazione supereranno di dieci volte quelli della
costruzione.
Consumo energetico in edifici residenziali:
1% – Computer
5% – Cucina
5% – Pulizie
7% – Dispositivi elettronici
8% – Refrigerazione
11% – Luci e illuminazione
12% – Condizionamento dell’aria
12% – Riscaldamento dell’acqua
31% – Riscaldamento dell’edificio
Utilizzando un’ unità di misura maggiormente quantificabile, il fabbisogno energetico negli
edifici civili complessivo è quantificabile mediamente in 300 kWh/m²/anno, di cui buona
parte è persa come dispersioni termiche verso l'ambiente esterno. Per capire la situazione
Italiana basta confrontare i consumi energetici degli edifici in Italia, Svezia e Germania: in
Svezia lo standard per l’isolamento termico degli edifici non autorizza perdite di calore
superiori a 60 kWh al metro quadro all’anno. In Germania le perdite sono mediamente di
200 kWh al metro quadro all’anno. In Italia si raggiungono punte di 500 kWh/m
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/anno. Se
l'Italia si allineasse agli standard svedesi il riscaldamento degli ambienti nel nostro paese
scenderebbe dal 30 al 4% degli attuali consumi energetici. Se ci limitassimo agli standard
tedeschi si ridurrebbe a circa il 12%. E’ fondamentale aggiungere come Germania e Svezia
sono molto più a nord, con temperature invernali più basse e consumi più elevati e quindi le
stime, del 4% e del 12 %, sarebbero ulteriormente più basse.
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1 La certificazione energetica ambientale degli edifici
Purtroppo i 2/3 del parco abitativo italiano sono di costruzione precedente alla legge
n°373/1976 sull’isolamento degli edifici e la gestione degli impianti; inoltre la manutenzione
ordinaria non rientra nella cultura nazionale. Ad aggravare la situazione c’è la sempre più
frequente installazione di condizionatori a compressore elettrico in edifici non isolati con il
consueto fenomeno dei blackout estivi e dei conseguenti consumi elettrici altissimi.
L’efficienza energetica nel settore edilizio riveste quindi un ruolo rilevante non solo per
ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, ma anche per ridurre la dipendenza energetica
dell’Unione Europea e dell’Italia in particolare, visto che dipende per circa l’85% dai
combustibili fossili che importa, per stimolare la ricerca e per creare nuovi posti di lavoro.
L’edilizia sostenibile rappresenta la più promettente risposta alle nuove domande per
un’edilizia pienamente inserita nei processi di sviluppo in grado di raccogliere le grandi sfide
ambientali e macroeconomiche; basti pensare che negli Stati Uniti la realizzazione di
interventi con caratteristiche di sostenibilità è la normalità, cosi come il mercato dei prodotti
“green” è ampio e la mancanza di queste caratteristiche significa essere tagliati fuori da
importanti realizzazioni immobiliari.
In quest’ottica risulta evidente come tutti i soggetti siano interessati da questo tipo di
approccio:
Gli enti pubblici per elevare la qualità di ogni azione di pianificazione nelle
trasformazioni territoriali ed edilizie;
Le imprese di costruzione, stimolate da politiche incentivanti, possono restituire qualità
e trasparenza al mercato immobiliare;
I progettisti forniscono qualità alle loro opere;
I cittadini sono i maggiori beneficiari dell’intero processo poiché intraprendere
interventi sostenibili significa quindi:
• Consumare meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento e
condizionamento
• Migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento, migliorando il suo livello
di comfort ed il benessere di chi vi abita;
• Partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente i consumi di
combustibile da fonti fossili;
• Proteggere l’ambiente e contribuire alla riduzione dell’inquinamento del nostro paese
e dell’intero pianeta;
• Investire in modo intelligente e produttivo i propri risparmi.
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I.3 - Le Normative sull’ Edilizia Sostenibile.
I.3.1 - Il quadro normativo Europeo.
A partire dal 16 Dicembre del 2002 la Comunità Europea ha dato avvio ad un processo di
emanazione di Direttive Comunitarie in materia di rendimento energetico nell’edilizia,
ponendo una solida base costituita da linee guida che dovranno poi essere recepite dagli
Stati Membri e tradotte in Leggi Esecutive.
La direttiva n° 2002/91/CE comprende quattro elementi principali:
una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli
edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;
i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione
negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni
pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel corso degli ultimi cinque
anni;
l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata
negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate
da oltre 15 anni.
La metodologia comune di calcolo dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi che
concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto della qualità
dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata dovrebbe tenere conto di
fattori quali gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la
posizione e l'orientazione dell'edificio, il recupero del calore.
Il 19 Maggio 2010 è stata pubblicata La Direttiva Europea 2010/31/UE che è entrata in
vigore l’8 Luglio 2010 sostituendo la Direttiva 2002/91/CE. In questa Direttiva vengono
ripresi e aggiornati molti dei concetti precedentemente esposti come:
La promozione del miglioramento della prestazione energetica, tenendo conto delle
diverse condizioni locali e climatiche e dell’efficacia sotto il profilo dei costi,
delineando un quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica
degli edifici al quale gli Stati membri dovranno adeguarsi.
La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovrà essere
determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni
interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di
raffrescamento, ponti termici), degli impianti di riscaldamento, di produzione di
acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, sulla base dell’orientamento, dei
sistemi solari passivi e di protezione solare.
I requisiti minimi della prestazione energetica (che i singoli Stati fisseranno e
aggiorneranno ogni cinque anni) dovranno essere applicati agli edifici di nuova
costruzione, esistenti e ristrutturati, e agli elementi dell’involucro edilizio e dei
sistemi tecnologici importanti per la prestazione energetica.
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1 La certificazione energetica ambientale degli edifici
La novità più sostanziale risiede nel nuovo concetto di “Edifici a Energia Quasi Zero”,
ovvero edifici ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico
molto basso o quasi nullo sarà coperto in misura molto significativa da energia da
fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze. Entro il 31
dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “Edifici a Energia
Quasi Zero”. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 Dicembre 2018.
Vengono fatti numerosi richiami alla qualità delle caratteristiche architettoniche,
quindi non si intraprendono più solo discorsi basati esclusivamente su metodologie di
calcolo. Particolare importanza viene data all’utilizzo di sistemi passivi sia di
riscaldamento che di raffrescamento, all’utilizzo dell’ombreggiamento, alla qualità
degli ambienti indoor e all’illuminazione naturale.
Gli Stati membri dovranno infine istituire un sistema di certificazione energetica.
L’attestato di prestazione energetica comprenderà la prestazione energetica ed i
valori minimi di riferimento. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà
contenere informazioni supplementari e raccomandazioni per il miglioramento
efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.
I.3 - Le Normative sull’ Edilizia Sostenibile.
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I.3.2 - Il quadro normativo Italiano
In Italia le prime disposizioni in materia di Certificazione energetica degli edifici sono state
emanate con la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, volta a favorire l’uso razionale dell’energia,
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi di energia nei processi
produttivi.
Nel 2005 è stato avviato il recepimento della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia, che ha introdotto nell’Unione europea la Certificazione energetica
degli edifici quale strumento per sensibilizzare i cittadini sugli aspetti energetici degli
immobili in fase di compravendita.
Il primo provvedimento di tale recepimento è stato il Dlgs n. 192 del 18 agosto 2005, che ha
fissato le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e ha
stabilito i criteri generali per la certificazione energetica, prevedendo l’obbligo per gli edifici
di nuova costruzione di dotarsi di un attestato di certificazione energetica, di validità
massima di 10 anni dal rilascio, deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione
che modifichi le prestazioni energetiche e riportando anche relativi suggerimenti per il
miglioramento.
Il Dlgs 192/2005 è stato successivamente modificato e integrato con il Dlgs n. 311 del 29
Dicembre 2006.
I decreti legislativi 192/2005 e 311/2006 prevedono l’emanazione di tre decreti attuativi, che
hanno validità per tutte quelle Regioni che non si sono dotate di specifici decreti attuativi:
- Il Dpr n. 59 del 2 Aprile 2009, contiene un regolamento con le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
- Il DM del 26 giugno 2009 istituisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs
192/2005.
All’interno del suddetto decreto, per il calcolo degli indici di prestazione energetica
dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda
sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato” si
fa riferimento alle metodologie di calcolo delle norme della serie UNI/TS 11300 e loro
successive modificazione e integrazioni:
a) UNI/TS 11300 - Maggio 2008 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione
estiva ed invernale;
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1 La certificazione energetica ambientale degli edifici
b) UNI/TS 11300 - Maggio 2008 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;
c) UNI/TS 11300 - Marzo 2010 e attualmente in fase di revisione - 3 Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
d) UNI/TS 11300 - (in fase di inchiesta pubblica UNI) - 4 Utilizzo di energie rinnovabili e di
altri metodi di generazione per il riscaldamento di ambienti e la preparazione di acqua
calda sanitaria.
- Il terzo decreto ha la funzione di fissare i criteri di accreditamento degli esperti e degli
organismi a cui affidare le certificazione energetica e le ispezioni degli impianti di
climatizzazione, in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs 192/2005.
Tale regolamento non è ancora stato emanato e fino alla sua emanazione si applicano le
disposizioni contenute nell’Allegato III al Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia) che definisce i soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
-Infine il Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011, che recepisce la Direttiva 2009/28/CE sulla
promozione delle energie rinnovabili, prevede che dal 1° Gennaio 2012 gli annunci
commerciali di vendita di edifici o singole unità immobiliari riportino l’indice di prestazione
energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
Per quanto riguarda gli incentivi fiscali da parte dello Stato, le detrazioni del 55% per
interventi di riqualificazione energetica rappresentano una importante iniziativa per
promuovere gli interventi di riqualificazione e valorizzazione energetica del patrimonio
edilizio esistente. L’incentivo è proposto come detrazione fiscale sull’ IRPEF suddivisa in più
quote annuali del 55% delle spese sostenute. Questo strumento, introdotto nel 2007 doveva
restare in vigore nel triennio 2008-2010 ma è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2011 con
la Legge 200/2010 e ulteriormente prorogato fino al 31 Dicembre 2012 con la Legge 214 del
6 Dicembre 2011.
Essa riguarda le spese documentate sostenute per:
interventi che limitino il fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento degli edifici
(detrazione massima 100 mila euro in tre anni)
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per usi domestici
che industriali, per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici
e università (detrazione massima 60 mila euro in tre anni)
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a
condensazione e conseguente messa a punto del sistema di distribuzione, e
(detrazione massima 30 mila euro in tre anni)
interventi su edifici esistenti, su parti di edifici o unità immobiliari, riguardanti
coperture e/o pavimenti, finestre con i relativi infissi (detrazione massima 60mila
euro in tre anni).
I.3 - Le Normative sull’ Edilizia Sostenibile.
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I.3.3 Il quadro normativo della Regione Puglia.
La promozione della sostenibilità ambientale nelle trasformazioni del territorio e in edilizia è
stata al centro delle politiche della Regione Puglia nel quinquennio 2005-2010. Essa è stata
sviluppata in diversi atti legislativi e amministrativi: dalle norme per l’ “Abitare sostenibile” e
la “Rigenerazione Urbana” al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), dal nuovo
Piano paesaggistico ai Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie. Tale
orientamento risponde a un imperativo etico legato alla stessa nozione di sostenibilità: fare
tutto quello che è in nostro potere per il bene comune non solo delle attuali ma anche delle
future generazioni. A tale imperativo non si può più rispondere con mere dichiarazioni di
intenti. Occorre agire, e in modo radicalmente diverso dal passato: prestando attenzione alle
conseguenze delle nostre azioni in un orizzonte allargato in senso spaziale e temporale.
L’azione intrapresa dalla Regione Puglia in favore della sostenibilità ambientale dell’edilizia
residenziale con la legge n. 13 del 2008 “Norme per l’abitare sostenibile” è importante per
diverse ragioni: perché la casa è un bisogno primario; perché in casa si trascorre gran parte
dell’esistenza, soprattutto negli anni in cui si è più vulnerabili; perché la destinazione
residenziale è parte cospicua delle città e quindi ne condiziona notevolmente la qualità;
perché interessa l’ambiente e la salute degli abitanti, non solo per l’inquinamento dell’aria
esterna che produce ma anche per quello indoor; perché l’edilizia residenziale è un
importante segmento del sistema produttivo regionale che ha bisogno di nuovi sbocchi
operativi che compensino la progressiva riduzione quantitativa della domanda di alloggi.
Le azioni principali sviluppate dalla Legge 13 sono le seguenti:
Introduzione della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici a carattere
volontario
Incentivazione dell’attuazione
Adempimento obbligatorio nel caso di interventi che prevedono un finanziamento
pubblico superiore al 50%
Previsione di una valutazione sia del progetto che dell’edificio
Previsione di un sistema di controllo sugli interventi
Previsione di un sistema di accreditamento dei soggetti certificatori
La legge si identifica quindi come il principale punto di riferimento per promuovere e
incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane, sia nella
realizzazione delle opere edilizie.
Gli obiettivi consistono non solo nel risparmio delle risorse naturali e nella riduzione delle
varie forme di inquinamento, prima fra tutte quella legata alla produzione di gas serra, ma
anche nella promozione dell’innovazione di un importante componente del sistema
produttivo regionale, quale è appunto il settore dell’edilizia. La legge, basandosi su uno
schema normativo elaborato dall’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la
Compatibilità Ambientale (ITACA), contiene alcune rilevanti specificità che si differenziano
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1 La certificazione energetica ambientale degli edifici
rispetto alle altre regioni aderenti al medesimo schema: prevede che piani e programmi
contengano norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il
migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi
ambientali, in particolare attraverso le modalità di sistemazione degli spazi esterni, la
previsione di idonei indici di permeabilità dei suoli, l’indicazione di tipologie edilizie che
migliorino l’efficienza energetica e utilizzino come parametri progettuali la riflessione della
radiazione solare verso l’edificio e la geometria degli ostacoli fisici che influiscono sui
guadagni solari. A un articolato e puntuale sistema di certificazione la legge affida la
promozione della sostenibilità in edilizia. (Vedere Capitoli I.5.4, II.2, II.3)
Incentivi:
Anche in deroga a quanto disposto dai Regolamenti edilizi comunali, per le nuove costruzioni
e per il recupero degli edifici esistenti ai sensi della presente legge non sono considerati nel
computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di
copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale:
a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti,
oltre i trenta centimetri;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione esclusivamente
strutturale;
c) le serre solari, per le quali sussiste atto di vincolo circa tale destinazione, e che abbiano
dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative
realizzate;
d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento
termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare,
o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla
realizzazione di sistemi per la ventilazione ed il raffrescamento naturali.
In aggiunta per gli interventi di edilizia sostenibile che rispondono ai requisiti fissati dal
Protocollo ITACA Puglia e raggiungono almeno il livello di prestazione 1 sia in fase di
progetto che di realizzazione, i Comuni, dopo aver provveduto con apposita deliberazione a
graduare gli incentivi, possono prevedere:
Riduzioni dell’ICI e di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o
del costo di costruzione in misura crescente in base al livello di sostenibilità ottenuto;
Incrementi fino al 10% del massimo volume consentito dagli strumenti urbanistici
vigenti al netto delle murature, per interventi di nuova costruzione, ampliamento,
sostituzione e ristrutturazione degli edifici esistenti.
In assenza della graduazione degli incentivi da parte dei comuni è possibile usufruire del 10%
di incremento della volumetria realizzabile (massimo incentivo previsto) se si raggiunge
almeno il livello 3 di sostenibilità, corrispondente a un notevole miglioramento della
prestazione rispetto ai regolamenti.