3
INTRODUZIONE
Nel lavoro conclusivo del percorso di laurea magistrale si è scelto
di affrontare il tema dell’accertamento tributario con specifico
riguardo alle problematiche riguardanti l’accertamento sintetico.
La particolare metodologia accertativa si caratterizza, infatti, per
rettificare i redditi delle persone fisiche tramite un procedimento a
ritroso che, prendendo le mosse dal riscontro delle spese sostenute
dai contribuenti, consente all’Amministrazione Finanziaria di
presumere un maggior reddito non dichiarato.
Per comodità di esposizione il lavoro è stato suddiviso in tre
capitoli tra loro intimamente collegati.
Nel primo capitolo si parla dell’accertamento in generale
privilegiando l’inquadramento giuridico dello stesso.
In particolare, si è analizzato il problema della natura giuridica
dell’accertamento attraverso le tesi dottrinarie prevalenti; si è, poi,
passati ad analizzare i poteri d’indagine dell’Amministrazione
Finanziaria, i controlli formali ed, infine, si è concentrata
l’attenzione sui controlli sostanziali evidenziando, per ogni
tipologia, le caratteristiche intrinseche.
4
Nel secondo capitolo si è esaminato l’accertamento sintetico, basato
sui metodi presuntivi di accertamento del reddito, delineando il
quadro giuridico di riferimento.
In particolare, si sono analizzati gli istituti contemplati nell’art. 38
del D.P.R. 600/1973, ponendo particolare attenzione agli interventi
normativi posti in essere dal legislatore, fino all’emanazione
dell’art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ritenuto oggi pilastro
centrale di tale forma accertativa.
Alla luce di quanto riscontrato, si è , dunque, ritenuto essenziale
dare conto dei presupposti e delle problematiche derivanti
dall’utilizzo di prove che hanno alla base le presunzioni, di cui agli
artt. 2727 c.c. e ss. e ci si è soffermati a definire le varie fattispecie
giuridiche che, in tale contesto, rivestono un ruolo fondamentale in
quanto elemento di prova dei fatti e situazioni utilizzate
dall’Amministrazione Finanziaria per risalire al fatto non
conosciuto.
Nel terzo capitolo si è posta attenzione sugli elementi costitutivi
dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 rivisitati dal legislatore con l’art.
22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in quanto condizione necessaria,
sia per rendere l’accertamento sintetico efficace, sia per garantire
maggiore tutela per il contribuente attraverso l’instaurazione
obbligatoria del contradditorio.
5
Si è, quindi, data rilevanza alla ipotesi denominata accertamento
sintetico puro, contemplata nel nostro ordinamento per la rettifica
dei redditi delle persone fisiche, evidenziando, in particolare, le
caratteristiche del nuovo strumento dello spesometro, consistente in
un modello di comunicazione, atto a creare un archivio informatico
a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, contenente le
operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate da parte dei soggetti passivi
di tale imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizi.
Si è, poi, esaminata la nuova struttura del redditometro dando
conto, nel confronto con l’attualità, dell’evoluzione normativa di
tale metodologia che ha stravolto completamente il vecchio dettato
legislativo. Si è, anche, affrontata la problematica della natura della
presunzione legata a tale fattispecie nel dibattito recente tra
conclusioni della giurisprudenza e posizioni interpretative
dell’Amministrazione Finanziaria.
Si è, infine, dato conto di alcuni aspetti critici inerenti i profili di
operatività e di criticità nell’utilizzo dell’accertamento sintetico
come, ad esempio, il redditest, strumento operativo messo in campo
dall’Amministrazione Finanziaria per permettere al contribuente di
verificare se le spese sostenute sono in linea e coerenti con il
reddito familiare dichiarato o da dichiarare ed alcuni aspetti
6
enfatizzati dall’ultimo D.M. del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 24 dicembre 2012.
6
Capitolo I
L’accertamento: Nozione e inquadramento.
Sommario: 1.1 Problematiche riguardanti la natura giuridica. – 1.2 Poteri di
indagine dell’Amministrazione Finanziaria. – 1.3 Il controllo formale delle
dichiarazioni. – 1.4 Forme dell’accertamento. 1.4.1. Accertamento analitico:
aspetti generali. 1.4.2 Accertamento analitico induttivo e studi di settore. 1.4.3
Accertamento sintetico (rinvio). – 1.5 Accertamento d’ufficio, parziale ed
integrativo. – 1.6 Ultimi risvolti: esecutività degli atti di accertamento.
1.1. Problematiche riguardanti la natura giuridica.
Per accertamento intendiamo l’insieme di norme che si occupano di
disciplinare il potere attribuito agli Uffici Finanziari, di procedere
alla determinazione autoritativa dell’imponibile e/o dell’imposta.
Il rapporto che ricorre tra l’ente pubblico - creditore e il
contribuente – debitore è stato considerato fin dagli esordi nel
quadro giuridico delle obbligazioni di diritto pubblico, essendo la
disciplina attuativa determinata dalla legge, e constatata
l’impossibilità di negoziazione delle parti, elemento caratterizzante
le obbligazioni di diritto privato.
7
Per questo motivo è necessario inquadrare la nascita
dell’accertamento nel novero delle regole pubblicistiche, volte
all’attuazione del tributo nell’interesse pubblico, per una corretta
determinazione del presupposto e della base imponibile.
Il problema della natura giuridica dell’accertamento è riconducibile
alla due diverse teorie che si sono contrapposte con riferimento al
momento genetico dell’obbligazione tributaria.
La teoria dichiarativa
1
riconduceva la nascita dell’obbligazione
tributaria al verificarsi del presupposto di fatto del tributo e, di
conseguenza, affermava che l’atto di accertamento aveva la
semplice funzione di individuare in modo preciso quanto era già
dovuto fin dal momento in cui si era realizzato il presupposto
d’imposta
2
.
Qualsiasi intervento successivo dell’autorità impositrice aveva,
quindi, l’unico effetto di esplicare il contenuto del rapporto
obbligatorio già sorto.
La teoria costitutiva
3
, invece, attribuiva alle norme tributarie un
valore strumentale all’esercizio del potere autoritativo da parte
1
Cfr. GIANNINI A.D., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1974, pagg. 186 e ss.
2
Cfr. FANTOZZI A., Il diritto tributario, Torino, 2003, pagg. 244 e ss.
3
Cfr. ALLORIO E., Diritto processuale tributario, Torino, 1952, pagg. 74 e ss.;
BERLIRI A., Principi di diritto tributario, III, Milano, 1952, pagg. 339 e ss.
8
dell’ente impositore. Si riteneva, pertanto, che il rapporto
obbligatorio nascesse solo in seguito all’avvio, da parte dell’Ufficio
finanziario, dell’iter procedimentale.
In buona sostanza, si affermava che il vincolo in capo al soggetto
sorge fin dal momento dell’imposizione ma si concretizza solo nel
momento dell’emanazione dell’atto e della soggezione alla potestà
impositiva
4
.
Considerato che la dottrina privilegia la tesi per cui l’emanazione
dell’atto di accertamento non rientra in un potere discrezionale in
quanto deriva dal dettato legislativo contenuto nell’ art. 23 della
Costituzione in tema di prestazioni imposte, prevale la tesi
dichiarativa.
Nondimeno, va rilevato che, più di recente, si è preferito riportare la
problematica, più correttamente, all’ambito pubblicistico, con un
progressivo passaggio dall’ottica privatistica, basata sugli istituti
della liquidazione, della condizione, del termine, alla constatazione
di un rapporto complesso di imposta, con formazione progressiva,
in cui si va ad analizzare ogni singola fase del procedimento.
4
Cfr. SANTAMARIA B., Diritto tributario, Parte generale,Milano, 2011, pagg. 84 e
ss.
9
Ciò ha fatto sì che fosse elaborata la c.d. tesi procedimentale
5
, ossia
la riconduzione dell’accertamento ad un insieme di fasi che
permettono all’Amministrazione Finanziaria di conoscere il
quantum dovuto, accertare l’esattezza ovvero di rilevare eventuali
errori formali e sostanziali commessi dal contribuente, e procedere
eventualmente alla riscossione del tributo.
Va precisato, altresì, che ogni atto risulta autonomo e non
complementare, ossia la fase di dichiarazione non deve essere
necessariamente susseguita da controllo da parte
dell’Amministrazione Finanziaria, e quest’ultima deve
necessariamente essere seguita dalla fase di riscossione.
In ciò sta la contrapposizione tra la teoria procedimentale e quella
della fattispecie a formazione successiva. In quest’ultima, infatti, la
produzione dell’effetto scaturisce dalla concatenazione di tutti i
segmenti rilevanti
6
.
Alla luce della recente evoluzione, si possono, ad oggi, ritenere
attenuate le contrapposizioni teoriche appena individuate e si
conclude che il verificarsi del presupposto genera una situazione
soggettiva doverosa che si concretizza in una serie di situazioni
5
Cfr.: PERRONE L., Riflessioni sul procedimento tributario, Rass. Trib., 2009, pp.
43 e ss.; FANTOZZI A., Il Diritto Tributario, cit. pp. 116 e ss.
6
Cfr. INGRAO G., L’accertamento tributario, AA.VV. Lineamenti di diritto
tributario, Milano 2007, pagg. 130 e ss.
10
soggettive concatenate, seppur autonome, che portano alla corretta
applicazione del tributo
7
.
1.2. Poteri di indagine dell’Amministrazione Finanziaria.
L’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione Finanziaria si
concretizza in procedimenti atti all’acquisizione di notizie ed
informazioni, ai fini della rilevazione di eventuali violazioni
tributarie effettuate dai contribuenti.
Tale insieme di comportamenti è riconosciuto dal nostro
ordinamento come espletamento della funzione pubblica per il
reperimento dei mezzi economici necessari al funzionamento dello
Stato, ovvero all’attuazione del precetto contenuto nell’art. 53 della
Costituzione, vale a dire il principio di capacità contributiva
8
, che
7
Cfr. FANTOZZI A., Il diritto tributario, cit., pagg. 244 e ss.
8
Cfr. VIOTTO A. , I poteri di indagine dell’Amministrazione Finanziaria nel quadro
dei diritti inviolabili di libertà sanciti dalla Costituzione, Milano, 2002, pagg. 11 e ss.;
BALLADORE PALLIERI G., Diritto Costituzionale, Milano, 1957, pagg. 379 e ss.;
DE MITA E., Capacità contributiva, Digesto Discipl. Privat. – Sez. Comm., IV
Torino, 1989, pagg, 454 e ss., FALSITTA G., Il doppio concetto di capacità
contributiva, Riv. Dir. trib., 2004, pagg. 889 e ss.