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Capitolo I: Origine dell’istituto della riparazione per ingiusta
detenzione; correlazione con la normativa europea ed
internazionale.
1.1. Introduzione. 1.2 Dall'errore giudiziario alla riparazione per l'ingiusta detenzione. 1.3
L'istituo della riparazione per ingiusta detenzione nel sistema costituzionale. 1.4 Questioni di
legittimità costituzionale. 1.5 La riparazione nella normativa internazionale.1.6 La natura
giuridica della riparazione per l'ingiusta detenzione.
1.1. Introduzione.
L'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione (art.314 c.p.p. ) nasce
essenzialmente dall'esigenza di estendere la tutela riparatoria -
storicamente apprestata al solo errore giudiziario, e cioè in favore del
condannato soltanto dopo la revisione del giudicato- anche alla persona
sottoposta alla privazione della libertà personale a causa di un
provvedimento restrittivo erroneo, perchè viene accertata nel merito
l'estraneità del condannato al reato per il quale il provvedimento fu emesso
(c.d. Ipotesi di ingiustizia sostanziale), ovvero di un provvedimento
illegittimo, perchè pur sussistendo la penale responsabilità per il reato per
il quale fu applicata la isura restrittiva della libertà personale, quest'ultima
è stata emessa in violazione degli artt. 273 e 280 c.p.p. ( c.d. Ipotesi di
ingiustizia formale). Pertanto il codice di rito riconosce il diritto alla
riparazione pecunaria quando la privazione della libertà personale sia
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conseguenza di un errore commesso nell'esercizio della funzione
giurisdizionale, distinguendo l'errore che incide sulla comprensione della
condotta ritenuta illecita, da quello che cade sulle condizioni di
applicabilità delle misure cautelari personali, particolarmente di quelle
privative della libertà personale o connotate da maggiore afflittività.
Alla mutata sensibilità dimostrata dallegislatore ordinario con
l'introduzione di siffatta forma di garanzia, non corrisponde tuttavia una
altrettanto estesa tutela giurisdizionale, soprattutto a causa del rigore
interpretativo che permea le pronunce di legittimità, soprattutto
nell'inquadramento del dolo e della colpa grave considerate cause ostative
al riconoscimento del diritto quando abbiano influito sull'emissione o sul
mantenimento della misura coercitiva personale.
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1.2. Dall’errore giudiziario alla riparazione per ingiusta
detenzione.
La vicenda storica dell'errore giudiziario può essere schematicamente
divisa in due momenti – uno anteriore ed uno posteriore – rispetto
all'entrata in vigore della Costituzione che funge da spartiacque tra due
distinte concezioni dell'istituto succedutesi nel tempo.
Prima del 1948 l'istituto della riparazione dell'errore giudiziario era
confinato nell'angusto spazio del mero ristoro economico ricosciuto al
soggetto che, ingiustamente detenuto a causa di una sentenza erronea
rivelatasi tale in seguito ad un giudizio di reviosione, si trovava in uno
stato di bisogno che necessitava di un intervento riparatore per avere
inciso, su una situazione di debolezza economica preesistente; pertanto la
fonte dell'indennizzo non era ravvisata nell'erroneità della sentenza che
aveva cagionato l'ingiusta restrizione della libertà personale, bensì nella
condizione economica dell'avente diritto, che soltanto perchè bisognoso
poteva accedere al beneficio economico.
E' con l'articolo 24 c.4 della Costituzione il quale statuisce che la “legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione dell'errore giudiziario”,
che viene introdotto nel sistema delle garanzie costituzionali il diritto
soggettivo alla riparazione economimca derivante dal riconoscimento
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dell'erroneità di una sentenza accertata in un giudizio di revisione.
Il mutato quadro costituzionale bisognoso di attuazione, diventa operante
dapprima con la legge 504/60 ed ancora di più con il vigente codice di
procedura penale; l'errore giudiziario assume così una concreta fisionomia
quale diritto sogettivo tutelabile atraverso un procedimento che,
presupponendo la revisione del giudicato e l'assenza di responsabilità del
soggetto ingiustamente detenuto, consente di ascrivere anche allo Stato
una responsabilità, seppur limitata, derivante dall'esercizio di un'attività
legittima.
Tuttavia la novità è rappresentata dall'introduzione nel codice di procedura
penale, con la riforma del 1988, della figura della riparazione per l'ingiusta
detenzione; l'istituto soddisfa i rilievi critici mossi dalla dottrina che
riteneva ingiustificata la limitazione della riparazione pecuniaria al solo
errore giudiziario – nella cui nozione si ritenne che dovesse rientrare tutta
quell'area attinente alla privazione della libertà personale - estendendo
quindi tale tutela a quelle situazioni nelle quali il diritto di libertà
ingiustamente sacrificato per errore giurisdizionale dell'applicazione delle
norme di diritto penale sostanziale e processuale era meritevole di tutela
economica analogamente a quanto avveniva in seguito alla revisione del
giudicato erroneo. Per cogliere l'assoluta novità dell'istituto occorre
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ricordare che l'errore giudiziario si afferma autonomamente come diritto
soggettivo del cittadino soltanto con la L 23/05/1960 n. 504 che,
riformando gli artt. 571-574 c.p.p. Previgente, pone a fondamento della
riparazione dell'errore giudiziario il diritto all'ottenimento di una somma di
denaro derivante dal riconoscimento della responsabilità dello Stato per
atti leciti. Tuttavia il fatto che la riparazione pecuniaria potesse essere
riconosciuta soltanto nelle ipotesi in cui la responsabilità dello Stato per
atto lecito derivasse da un giudizio di revisione, mentre ne restava esclusa
l'area della carcerazione preventiva, apparve già alla Corte Cost. carente di
tutela – come prova la sollecitazione indiretta che il giudice delle leggi
inviò al parlamento con la Sent. n. 1/1969-nella quale espresse l'invito a
specificare se tra gli errori giudiziari, previsti dall'art. 24 della Cost., debba
annoverarsi anche la custodia cautelare erroneamente disposta ed
ingiustamente sofferta dall'indagato. A questa carenza di tutela, il
legislatore italiano ha posto rimedio, seppur in maniera incompleta,
attraverso la previsione dell'istituto della riparazione per l'ingiusta
detenzione
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Archivio nuova proc.penale 02/2006. La riparazione per lìingiustadetenzione:linee evolutive ed aspetti
problematici.ANTONIO FONZOLI.
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1.3. L'istituto della riparazione per ingiusta detenzione nel
sistema costituzionale.
In una cornice di garantismo, posta a salvaguardia della libertà personale
nel processo, si è collocata la disposizione costituzionale secondo cui “la
Legge determina le condizioni e i modi della riparazione degli errori
giudiziari” (art. 24 c.4 Cost.) che ponendosi quale norma manifesto si è
sovrapposta alle disposizioni contenute negli allora vigenti artt. 571-574
c.p.p. 1930.
In essa, sviluppandosi le enunciazioni dell'art. 2 Cost., è stata proposta
una specifica tutela dei diritti invilabili della persona che risultassero
aggrediti dall'errata attività giudiziaria, la quale si è affiancata a quella
generale prevista dall'art. 28 Cost..
Sebbene la costituzionalizzazione del meccanismo riparatorio mirasse a
soddisfare un'esigenza di giustizia sostanziale, la suddetta disposizione è
rimasta una sorta di baco normativo, poiché il lapidario ed indiretto
enunciato, nonché l'atecnicismo che avvolge le espressioni in esse
contenute non ha consentito sul piano applicativo l'immediata estensione
della riparazione ai provvedimenti de libertate
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Si tarttava di una impostazione che rivelava tutta la sua debolezza, in
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GERACI, L'errore giudiziario in materia penale e la riparazione pecuniaria, RP 1965, I, 751;
VENDITTI, L'articolo 24 Cost. E l'attuale disciplina della riparazione degli errori giudiziari, Gcost
1957, 299.
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particolare non sembra credibile che un sistema costutzionale, che ha
ribaltato la scala dei principi recepiti dal legislatore del 1930, ha
individuato nella persona il valore – base del sistema
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ed ha previsto una
fitta rete di garanzie a tutela della libertà personale – che, muovendo dalla
proclamata inviolabilità art. 13 c. 1 Cost., si chiude con l'affrmazione del
principio di presunzione di non colpevolezza art. 27 c.2 Cost. - possa
disconoscere la tutela riparatoria alal vittima di una ingiusta carcerazione
preventiva.
Tale necessità ha giustificato il promovimento di una questione di
legittimità del disposto dell'art. 571 c.p.p. 1930[Trib. Milano
15.12.1966,RIDPP 1967,258 ]
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per contrasto con l'art.24 c.4 Cost. ;in
particolare i giudici a quibus, sull'assunto che la dizione “errore
giudiziario” contenurta nell'art 24 c.4 Cost. andasse riferita a qualsiasi tto
restrittivo della liberta personale che,successivamente,fosse stato
riconosciuto erroneo da altro e definitivo provvedimento
giurisdizionale,hanno rilevato le ingiuste discriminazioni derivanti dal
disposto dell'art.571 c.p.p. laddove detta norma escludeva la possibilità di
ottenere la riparazione dell'ingiusta carcerazione preventiva.
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GREVI, Libertà personale dell'imputato e Costituzione, Milano 1976, 13.
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TRANCHINA, Dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la riparazione degli
errori giudiziari, RIDPP 1967,258.