39
1.3. L’oggetto del financial reporting: il concetto di reporting entity
La locuzione reporting entity è stata coniata dall’A.A.R.F.-AUSTRALIAN
ACCOUNTING RESEARCH FOUDATION al fine di identificare le aziende
sottoposte a diversi sistemi di comunicazione economico-finanziaria.
In Australia, la reporting entity è un’azienda obbligata a redigere un general
purpose financial reporting (G.P.F.R.)
57
.
Il general purpose financial report è un bilancio che persegue una finalità
generale e mira, dunque, a soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori che
non hanno il potere di chiedere informazioni tagliate sulle loro particolari
esigenze.
In tempi recenti, l’I.C.A.A.-INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN
AUSTRALIA, da una definizione delle non-reporting entity tale da ottenere per
esclusione la definizione di reporting entity.
L’istituto definisce le non-reporting entity come quelle entità per le quali
58
:
non esistono dipendent users;
la separazione tra la proprietà e il management è minima;
non esiste un impatto significativo su parti terze;
non esistono caratteri finanziari significativi in termini di dimensioni e di
livello di indebitamento.
Ancora piø recente è il progetto sul Conceptual Framework, la cui Fase D ha
l’obiettivo di definire i confini della “reporting entity” ai fini della
57
“General purpose financial reporting means a financial report intended to meet the information
needs common to users who are anable to command the preparation of reports tailored so as to
satisfy, specifically, all of their information needs”. A.A.R.F.- AUSTRALIAN ACCOUNTING
RESEARCH FOUDATION, Statement of Accounting Concepts N. 1 (8/90), Definition of the
Reporting Entity, Definitions.
58
I.C.A.A.-INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN AUSTRALIA, Business Practice
Guide: Financial Statement for Non-reporting Entities, Dicember 2006.
40
rappresentazione in bilancio. Le discussioni dello IASB hanno avuto inizio già dal
dicembre del 2005 e si sono concluse con l’emanazione del Discussion Paper dal
titolo Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial
Reporting: The Reporting Entity nel maggio del 2008.
In data 11 marzo 2010, lo IASB e il FASB hanno pubblicato l’Exposure Draft
sulla base delle 84 comment letters pervenute al Board.
L’Exposure Draft propone la seguente definizione di reporting entity: “area
circoscritta di attività economiche, la cui informativa finanziaria ha la potenzialità
di essere utile per gli attuali e potenziali azionisti, finanziatori e altri creditori che
non sono in grado di ottenere direttamente le informazioni necessarie per prendere
decisioni riguardanti le risorse da fornire all’entità e per valutare se gli organi di
governance hanno utilizzato in maniera efficace ed efficiente le risorse fornite
59
”.
Le tre caratteristiche essenziali di una reporting entity possono quindi riassumersi
in:
1. svolgimento attuale o futuro di attività economiche;
2. attività economiche distinguibili in maniera oggettiva da quelle di altre entità
e dall’ambiente economico in cui opera l’entità;
3. l’informativa finanziaria riguardante le attività economiche dell’entità ha la
potenzialità di essere utile per gli attuali e potenziali azionisti, finanziatori e
altri creditori.
59
“A reporting entity is a circumscribed area of economic activities whose financial information
has the potential to be useful to existing and potential equity investors, lenders and other creditors
who cannot directly obtain the information they need in making decisions about providing
resources to the entity and in assessing whether the management and the governing board of that
entity have made efficient and effective use of the resources provided”. IASB-FASB, Exposure
Draft March 2010 - The Reporting Entity.
41
Tali caratteristiche sono importanti ma non essenziali ai fini dell’identificazione di
una reporting entity.
Inoltre il Board sostiene che una parte di un'entità potrebbe qualificarsi come
reporting entity se le attività economiche di quella parte si possono
oggettivamente distinguere dal resto della entità e le informazioni finanziarie su
quella porzione di entità è potenzialmente utile per le decisioni in merito
all'erogazione di risorse per quella parte dell’entità. Ad esempio, un potenziale
investitore azionario potrebbe essere interessato principalmente a una succursale o
divisione di un’entità.
60
Infine il Board introduce una novità che rivoluziona l’oggetto del financial
reporting. Si precisa, infatti, che l’esistenza di una struttura legale non è di per sØ
determinante ai fini dell’esistenza di una reporting entity
61
. E’ invece rilevante il
mero svolgimento di attività economiche. L’applicazione di tale principio
potrebbe portare alla conclusione che anche una parte di un’entità legale sia
considerabile come una reporting entity ai fini della reportistica di bilancio. Si
pensi, ad esempio, al caso di una divisione di una legal entity quando le attività
economiche svolte nella stessa possono essere oggettivamente distinte dalle altre
attività svolte nell’entità legale, alle diverse ASA in cui un’entità può essere
scomposta. Per altro verso, un’entità legale potrebbe non essere ritenuta come una
reporting entity, quando le relative attività economiche sono così integrate con le
60
“A portion of an entity could qualify as a reporting entity if the economic activities of that
portion can be distinguished objectively from the rest of the entity and financial information about
that portion of the entity has the potential to be useful in making decisions about providing
resources to that portion of the entity. For example, a potential equity investor could be
considering a purchase of a branch or division of an entity.” IASB-FASB Exposure Draft March
2010 - The Reporting Entity.
61
“reporting entities should not be limited to legal entities but should be described as a
circumscribed area of business activity of interest to present and potential equity investors lenders
and other capital providers.” IASB-FASB Exposure Draft March 2010 - The Reporting Entity.
42
attività economiche di un’altra entità che non possono essere distinte in maniera
oggettiva; in tale circostanza la reporting entity sarà costituita da entrambe le
entità legali.
Dall’analisi delle comment letters all’Explosure Draft pervenute al Board,
risultano le preoccupazioni e le implicazioni che il nuovo concetto di reporting
entity introduce.
Molti respondents
62
generalmente confermano la descrizione di reporting entity
così come proposta dal Board. In particolare si richiedono chiarimenti sia sulle
caratteristiche principali da monitorare per identificare una parte di un’entità
complessiva, sia sulle problematiche che si possono presentare nelle giurisdizioni
in cui la reporting entity corrisponde alla legal entity.
Inoltre, stabilito che una divisione aziendale, un segmento operativo o una Cash
Generating Unit possono rappresentare una reporting entity, resta da capire se vi è
l’obbligo di redigere un bilancio separato per ogni entità individuata nonostante
sia già presentato dall’entità complessiva.
Alla luce di questa problematica alcuni respondents dissentono dalla definizione
di reporting entity proposta dal Board soprattutto per gli elevati costi da sostenere
per redigere tanti bilanci quante sono le reporting entity individuate.
“Qualifying a portion of an entity as a reporting entity is appropriate only if the
Board requires it to produce a separate report. It is difficult to think the benefit
would exceed the cost of implementing another layer of reporting at the standard
62
I respondents sono i principali lettori dei documenti emanati dal FASB ossia società di
consulenza, società private e istituti contabili internazionali ai quali il FASB invia i documenti
emanati per ricevere commenti sull’argomento proposto. Si tratta di un processo decisionale aperto
che permette una notevole interazione tra il Board e i suoi componenti. Questa interazione assume
molte forme. Una parte importante della suddetta interazione è rappresentata dalle Comment
Letters. Per leggere tutte le comment letters si consulti il sito del FASB, Comment letters to
Conceptual Framework Reporting Entity.
43
level”. Secondo il parere di uno degli intervistati
63
, redigere un bilancio che ha ad
oggetto una parte di un’entità è appropriato solo se il Board lo richiede altrimenti i
costi superano di gran lunga o i benefici ottenibili da una reportistica a piø livelli.
“Instead of qualifying a portion of an entity as a reporting entity, I recommend the
Board to make changes to the existing segment reporting at the standard level so
that it provides more relevant information for decision makers about the
allocation of resources to that portion of the entity”. Si dovrebbe, dunque,
modificare la disciplina del segment reporting affinchØ dia agli utilizzatori del
bilancio un’informazione piø dettagliata.
Sulla base di quanto argomentato poc’anzi, è possibile rinvenire all’importanza
dell’informativa che le società diversificate devono presentare riguardo i settori
operativi in cui operano, siano essi settori di attività o settori geografici. ¨
evidente che il concetto di reportable segment rientra pienamente in quello di
reporting entity e quindi il lavoro di convergenza avviato da FASB e IASB
coinvolge anche la segment disclosure dal punto di vista della sua utilità ai diversi
lettori del bilancio.
In particolare ciò che preme rilevare è il superamento della visione unitaria del
bilancio così come narrato dai diversi autori della letteratura aziendale.
La dottrina economico-aziendale italiana ha, nel corso degli anni, individuato lo
stretto legame che sussiste tra le finalità del bilancio e le corrispondenti modalità
di formazione. L’affermazione di questo legame ha costituito solida base per
segnalare come prassi da evitare, quelle che prevedevano il ricorso alla
molteplicità dei fini ispiratori del bilancio. In tal senso, già il Ceccherelli giudicò
63
Comment letter to the Explosure Draft Conceptual Framework “Reporting Entity” n. 6.
44
negativamente il comportamento seguito in numerose prassi aziendali giungendo
a dichiarare come “non si possono attribuire al bilancio illimitate possibilità
dimostrative”.
64
Diversa è la posizione di Ferrero, secondo il quale “tanti potrebbero essere i
modelli teorici di bilancio quanti i raggruppamenti di obbiettivi diversi ma
accomunabili sul piano della loro compatibilità. Si tratterà poi di vedere se tutti i
modelli costruiti potranno acquisire pregio anche sul piano delle concrete
applicazioni, come basi concettuali di ragionamento”.
65
A proposito dei bilanci concreti Ferrero nel 1991 ribadiva che la loro redazione “è
vincolata non ad un fine unico, ben determinato, bensì ad una pluralità di obiettivi,
per conciliare i quali il compromesso è via obbligata.
66
In definitiva, Giovanni Ferrero, preso atto che il bilancio di esercizio destinato alla
pubblicazione è volto a soddisfare le esigenze informative di numerose categorie
di soggetti interessati alla dinamica aziendale, e, quindi, non può mai essere un
bilancio puro (un «bilancio astratto»), ritiene che si debba individuare un sistema
di fini compatibili alla base della redazione di tale documento.
Anche Amodeo recitava: “¨ universalmente noto … che il bilancio di esercizio
non può rispondere, in un’unica struttura, ad esigenze diverse”.
67
Dalla lettura dei passi dei principali Autori della dottrina economico-aziendalista
si evince che l’esigenza di superare il limite dell’unicità del bilancio era già insita
64
CECCHERELLI A., Il linguaggio dei bilanci, Le Monnier, Firenze, Prima Edizione, 1939, p. 14.
65
FERRERO G., La formazione del bilancio d’esercizio nella dottrina e nella pratica
amministrativa: unicità del bilancio e pluralità di obiettivi, unitarietà del bilancio e unicità delle
connesse valutazioni, in Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese, GiuffrØ, Milano,
1981, pag. 7.
66
FERRERO G., I complementari principi della chiarezza, della verità e della correttezza nella
redazione del bilancio d’esercizio, GiuffrØ, Milano, 1991, pag. 33.
67
AMODEO D., Il bilancio della società per azioni come strumento di informazione, in Rivista dei
Dottori Commercialisti, 1970, p. 878.
45
nel riconoscere la pluralità dei destinatari delle informazioni contenute nello
stesso.
Con l’introduzione del nuovo concetto di reporting entity si supera tale limite
permettendo ai diversi capital providers di monitorare l’andamento dell’entità, o
parte della stessa al quale ha conferito risorse finanziarie.
1.4. La suddivisione nello spazio dell’unitaria contemporaneità della
gestione: il segment reporting
Al di là delle definizioni teoriche enunciate dalla dottrina di settore il bilancio di
esercizio rappresenta l’elemento informativo principale con il quale
l’organizzazione (azienda o altro) comunica ai propri stakeholder e alla società nel
suo complesso. Nel corso del capitolo abbiamo enunciato le diverse esigenze
informative degli utilizzatori del bilancio. Si vuole ricordare, in questa sede, il
percorso compiuto dal bilancio, considerato in precedenza mero strumento di
controllo interno fino ad arrivare ad essenziale documento di reportistica esterna.
La considerazione dell’esigenza di soddisfare tutte le richieste informative degli
stakeholder ha portato la dottrina economico-aziendalista a teorizzare la necessità
di stilare una pluralità di bilanci di esercizio
68
. Infatti, senza specificare i fini,
ossia le conoscenze che dal bilancio si vogliono trarre, non è possibile comporre o
interpretare alcun bilancio
69
. Gino Zappa sottolineava come “secondo il mutare
68
CAPALDO P., Bilancio d’esercizio e informazione esterna, in Bilancio di esercizio e
amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida, GiuffrØ, Milano, 1981, p. 355.
69
ONIDA P., Bilancio d’esercizio nelle imprese, cit., p. 4.
46
dello scopo che si vuol raggiungere … uno stesso insieme di elementi può
razionalmente essere valutato in diverse misure
70
”
Anche Amaduzzi sostiene lo stesso concetto: “Se il bilancio di esercizio può
perseguire tanti fini, per quanti possono essere gli interessi semplici o i gruppi di
interessi che lo ispirano, ne discende che esso va disintegrato, differenziato
71
”.
Lo stesso autore lapidariamente conclude con la seguente frase: “La plurivalenza
del bilancio non esiste”.
Alle precedenti considerazioni risultano concordi quelle di Amodeo ove precisa
come “uno degli scopi principali del bilancio di esercizio, si riconosce,
generalmente, nell’informare numerose e svariate categorie di persone circa lo
“stato” dell’impresa societaria e il suo andamento
72
”.
Quanto richiamato nelle precedenti riflessioni costituisce testimonianza evidente
di come la dottrina economico-aziendale italiana abbia nel corso degli anni
individuato lo stretto legame che sussiste tra le finalità del bilancio e le
corrispondenti modalità di formazione. L’affermazione di questo legame ha
costituito solida base per segnalare il superamento della pluralità dei bilanci e il
sostenimento della teoria dell’unicità del bilancio.
Tale teoria è sostenuta in virtø del bilancio come strumento per conoscere, nel
modo piø aderente alla realtà economica dell’impresa, il risultato economico di
periodo e il correlato capitale di funzionamento. Lo scopo del bilancio di esercizio
viene pertanto generalmente inteso nella contestuale e complementare
70
ZAPPA G., La determinazione del Reddito nelle imprese commerciali, Anonima Libraria
Italiana, Roma, 1920, p. 24.
71
AMADUZZI A., Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell’impresa (1949), in Studi di
Economia Aziendale, Edizioni Kappa, Roma, 1995, p. 433. Si veda anche CECCHERELLI A., Il
linguaggio dei bilanci, Le Monnier, Firenze, Prima Edizione, 1939, p. 12
72
AMODEO D., Il bilancio della società per azioni come strumento di informazione, in Rivista dei
Dottori Commercialisti, 1970, pag. 875.
47
determinazione e rappresentazione del capitale di funzionamento e del reddito di
uno specifico periodo amministrativo.
L’unicità del bilancio sta ad indicare che tale documento deve trovar fondamento
in un unitario contesto di criteri e, al tempo stesso, incorpora una pluralità di
prospetti, rapporti e relazioni che rielaborano ed integrano, per specifici fini
conoscitivi, i valori di stato patrimoniale e di conto economiche le informazioni
della nota integrativa
73
.
Vista l’importanza informativa propria di ogni bilancio e la necessità di
interpretare i dati e le informazioni in esso contenuti, il legislatore modifica
continuamente la normativa al fine di rendere il bilancio di esercizio uno
strumento oggettivo e rappresentativo della realtà organizzativa in questione.
La regolamentazione del bilancio si articola su diversi livelli che hanno compiti e
applicazioni diverse a seconda del contesto; a livello nazionale, la base normativa
è costituita dagli articoli del codice civile che disciplinano la redazione del
bilancio di esercizio nelle società di capitali (art. 2423-2435 bis c.c.). Le attuali
norme civilistiche, però, rappresentano l’applicazione nel nostro Paese della
legislazione comunitaria ed in particolar modo della direttiva IV dell’allora CEE e
delle seguenti direttive sul tema.
Sempre a livello nazionale, un importante lavoro di interpretazione e di
regolamentazione viene svolto dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che,
attraverso l’emanazione di propri principi contabili, contribuiscono alla
formazione del quadro normativo di riferimento.
73
FERRERO G., Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Scritti in onore di Pietro
Onida, GiuffrØ, Milano, 1981, p. 5 e ss.