5
Introduzione
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Questo lavoro descrive la situazione variegata e complessa dell’evasione
fiscale e dell’economia sommersa in Italia, dove il fenomeno risulta avere una
particolare incidenza. Per la complessità dell’argomento è stato necessario, prima
di tutto, descrivere e definire in maniera approfondita e dettagliata cosa sia
l’evasione fiscale a livello generale, le sue molteplici forme e come esse si
manifestano nella vita di tutti i giorni; questa piaga infatti comporta notevoli
ripercussioni non solo nell’ambito strettamente economico-tributario ma anche
6
nel tessuto sociale e civico del Paese. Dopodiché il fenomeno è stato analizzato a
livello economico - teorico (secondo il modello di Allingham e Sandmo)
puntualizzando la trattazione sui molteplici metodi di quantificazione e stima,
diretti ed indiretti, dell’entità dell’economia sommersa che per sua stessa natura è
di difficile misurazione. Approfondita la parte generale sull’evasione fiscale,
descrivendo i suoi vari criteri di classificazione e misurazione, l’attenzione si
focalizza sulla specifica situazione italiana analizzando il fenomeno nella sua
portata, nella sua entità e nella sua intensità e quanto esso è variato nel corso del
tempo e ha inciso, ed incida, a livello settoriale e a livello territoriale: particolare
rilievo è stato dato, oltre alle caratteristiche economiche-statistiche, alle opinioni
e alle percezioni degli italiani su fenomeni complessi come l’economia sommersa
e il comportamento del contribuente di fronte alla possibilità di evadere.
Continuando la trattazione si è poi voluto lasciare un grande spazio alle
evoluzioni e alle trasformazioni del sistema tributario in Italia e come la
dicotomia reddito effettivo-reddito normale ne ha influenzato il dibattito e dunque
le modifiche, anche alla luce del fenomeno evasivo nel tentativo di combatterlo o
perlomeno, di arginarlo meglio. Infine sono descritti gli organi ed i mezzi
predisposti al contrasto degli illeciti economico-finanziari, con una panoramica su
alcune ipotesi di azione proposte, più o meno valide, per debellare - o almeno
tentare di farlo - l’evasione fiscale.
7
1 Evasione fiscal e: criteri di classificazione e
misurazione
1.1 Definizioni e tipologie
Nel senso comune
1
è considerato evasione fiscale qualsiasi
comportamento voluto e consapevole che comporti un valore economico
dell’imposta dovuta minore (o nullo) rispetto a quello previsto dal sistema fiscale.
Le forme di evasione più diffuse per chi possiede un’attività economica sono:
occultamento della filiera di produzione (omissione acquisti e fatturato), sotto-
dichiarazione del fatturato (dichiarazione corretta degli acquisti ma fatturato
sottovalutato) e sovra-dichiarazione dei costi (dichiarazione corretta del fatturato
ma acquisti sopravvalutati)
2
. Le imprese impegnate in attività sommerse possono
essere di tipo “ghost” (evasori totali, sconosciute alle istituzioni fiscali e del
lavoro) o di tipo “moonlight” (evasori parziali, operanti contemporaneamente sia
nel settore regolare sia in quello irregolare utilizzando lo stesso stock di
capitale)
3
. Una situazione diversa è invece quella del lavoratore dipendente
4
visto
1
Seguendo invece la definizione classica, mutuata dal diritto tributario, l’evasione fiscale “consiste
nell’occultare proventi o nel dedurre costi inesistenti” in modo tale da ottenere un illegittimo
risparmio d’imposta a danno dell’Erario dello Stato. R. Lupi, Diritto Tributario. Parte generale,
Milano, Giuffrè Editore, 2000, p. 125.
2
Cfr. ISTAT, Le nuove stime Istat dell’economia sommersa, in «Rapporto annuale 2000», Roma,
2001, pp. 100-101. Il reddito ottenuto nello svolgimento dell’attività economica è frutto della
differenza tra i ricavi e i costi sostenuti da essa dichiarati dallo stesso contribuente. Le imposte sono
ovviamente calcolate sulla base del reddito dichiarato. Cfr. Tuir - Testo Unico delle imposte sui
redditi - D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre
1986, in particolar modo l’art. 83.
3
Cfr. CENSIS Note & Commenti, Un Nuovo Ciclo di Sommerso. Supporto Conoscitivo ai Servizi per
l’Impiego, n. 7/8, CENSIS - Centro Studi Investimenti Sociali, Roma, 2005, pp. 23-28 e
http://www.lavoce.info/binary/la_voce/articoli/cache_pdf/EVASIONE-AL-CHIARO-DI-LUNA-
1940.pdf. L’impresa moonlighting può sfruttare per evadere, al contrario dell’impresa ghost, i benefici
legati alla produzione regolare (es. lista clienti-fornitori, sussidi, incentivi, accesso ai mercati
finanziari etc. etc.). Questo tipo di impresa può intraprendere attività irregolari sia nel contesto di
8
che l’evasione può esserci solo se il datore di lavoro non comunica il reddito in
tutto o in parte al fisco, o non dichiara l’esistenza di un rapporto di lavoro
(“lavoro nero”, conveniente al datore per evitare il pagamento dell’IRAP e dei
contributi)
5
. Per poter definire correttamente l’evasione fiscale è però necessario
partire dall’economia sommersa; secondo le ultime metodologie approvate per la
misurazione del PIL (SNA93, Nazioni Unite e SEC95, EUROSTAT)
6
, guardando
alle attività produttive “non direttamente osservate” (ENO, economia non
osservata), è stata effettuata una distinzione in quattro differenti tipologie:
1. economia illegale (produzione, distribuzione, possesso, vendita di
beni e servizi proibita per legge o attività teoricamente legali ma
svolte da un operatore non autorizzato)
2. economia informale (attività produttive legali svolte su piccola scala,
nelle quali il rapporto di lavoro è per lo più occasionale e basato su
relazioni personali/familiari in contrapposizione ai contratti formali;
queste particolari caratteristiche strutturali rendono molto difficoltosa
attività produttive di media dimensione (per lo più regolari, sfruttando il sommerso per guadagnare
extra-profitti) sia nel contesto di attività di piccola dimensione (usando la produzione regolare come
schermo per non subire controlli fiscali e al contempo guadagnando in massima parte nel sommerso).
Per maggiori dettagli cfr. C. Lucifora, Economia sommersa e lavoro nero, Bologna, Il Mulino, 2003,
capitoli I e II e G. Roma, L’economia sommersa, Bari, Editori Laterza, 2001, pp. 98 e ss.
4
Le imposte dovute, infatti, in questo caso sono trattenute alla fonte dal datore di lavoro, il quale
agisce come “sostituto d’imposta” del fisco al quale verserà le imposte in un momento successivo.
Cfr. art. 64, comma 1, D.P.R. 600/1973.
5
Cfr. A. Santoro, L’evasione fiscale. Quanto, come e perché, Bologna, Il Mulino, marzo 2010, pp. 12-
16 e C. Pascarella e S. Pisani, Il sommerso nelle stime dell’offerta, in «La nuova Contabilità
Nazionale, Atti del Seminario ISTAT 12-13 gennaio 2000», Roma, ISTAT, 2000.
6
Il SNA93 (System of National Account 93) è il sistema di contabilità nazionale pubblicato sotto la
guida delle Nazioni Unite, entrato in vigore nel febbraio 1994, dopo il periodo di revisione iniziato
nella metà degli anni ’80, che ha sostituito lo schema SNA del 1953; il SEC95 è il Sistema Europeo di
Contabilità Nazionale approvato con il regolamento del Consiglio Europeo n. 2223/96, in
armonizzazione con il SNA93. Cfr. ISTAT, Metodologie di Stima degli Aggregati di Contabilità
Nazionale a Prezzi Correnti, in «Metodi e Norme», n. 21, 2004; cfr. R. Zizza, Metodologie di stima
dell’economia sommersa: un’applicazione al caso italiano, in «Banca d’Italia, Temi di discussione
del Servizio Studi», numero 463, dicembre 2002 e OECD, Measuring the Non-Observed Economy. A
handbook, Parigi, OECD Publication Service, 2002.
9
l’osservazione statistica)
3. sommerso statistico (attività produttive legali non registrate causa
completa mancanza di informazioni nel sistema informatico di
raccolta dei dati statistici dovuta a mancata compilazione dei
questionari e dei moduli statistico-amministrativi e mancato
aggiornamento degli archivi delle imprese)
7
4. economia sommersa/sommerso economico (attività produttive legali
svolte o con violazioni delle norme fiscali, il c.d. “sommerso
d’impresa”, e/o con mancata osservanza della normativa
previdenziale e del lavoro, c.d. “sommerso di lavoro”)
8
. Una
componente rilevante del sommerso economico è, dunque,
rappresentata dal valore aggiunto non dichiarato e alla cui
7
Cfr. Agenzia delle entrate - Ufficio studi, Evasione fiscale e sommerso economico in Italia: fatti
stilizzati, differenze tra periodi e puzzle (a cura di Bruno Chiarini ed Elisabetta Marzano), Documenti
di discussione, 2007/1.
8
Per ottenere una stima dell’economia sommersa solitamente l’ISTAT procede in tre fasi: la prima
consiste in un confronto tra le informazioni fornite dalle imprese sulle proprie posizioni lavorative
regolarmente dichiarate e quelle date dalle famiglie sul numero di occupati, regolari e non regolari; la
differenza tra le due cifre è il numero degli occupati irregolari al quale viene sommata una stima del
lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri non residenti. Di questo numero di occupati l’ISTAT
calcola il valore aggiunto che essi produrrebbero se regolarmente denunciati: abbiamo così il valore
aggiunto sommerso da lavoro non regolare (nel 2008, 6,5% del PIL). La seconda fase dell’ISTAT è la
stima del valore aggiunto sommerso derivante da sotto-dichiarazione del fatturato e da sovra-
dichiarazione dei costi secondo il c.d. metodo Franz (nel 2008, circa il 9,8% del PIL) consistente nello
stimare l’evasione delle imprese confrontando il reddito pro capite percepito dai lavoratori
indipendenti (titolari, imprenditori e coadiuvanti familiari) con quello dei lavoratori dipendenti che
operano nella stessa attività con uguali competenze e orario di lavoro; assumendo che gli introiti del
lavoratore autonomo non siano mai inferiori alla media dei redditi dei dipendenti, se ciò non avviene,
la differenza tra i due redditi corrisponde al valore aggiunto sommerso derivante da sotto-
dichiarazione del fatturato e da sovra-dichiarazione dei costi. La terza fase si concretizza nella
“quadratura tra domanda e offerta”, un’operazione statistica valutata, nel 2008, 1,3% del PIL.
Cfr. ISTAT, La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali. Anni 2000-2004, in
«Conti Nazionali - Statistiche in breve», Roma, 14 dicembre 2006; cfr. ISTAT, La misura
dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali. Anni 2000-2006, in «Conti Nazionali -
Statistiche in breve», Roma, 18 gennaio 2008; cfr. ISTAT, La misura dell’economia sommersa
secondo le statistiche ufficiali. Anni 2000-2008, in «Conti Nazionali - Statistiche in breve», Roma, 13
luglio 2010;cfr. A. Santoro, L’evasione fiscale, cit., pp. 39-43; cfr. R. Zizza, op.cit. e A. Zuliani, Il
sommerso nelle stime di contabilità nazionale, in «Il Fisco», 1996.
10
produzione partecipano lavoratori non regolari
9
. Allo stato attuale il
PIL non comprende l’economia illegale mentre considera il
sommerso statistico, il sommerso economico e l’economia
informale
10
. La stima dell’economia sommersa, dunque, è un ottimo
indicatore dei flussi di ricchezza non dichiarati alle autorità fiscali
11
.
9
“Ai fini della misura del lavoro come fattore della produzione, il Sistema Europeo dei Conti (Sec95)
suggerisce di stimare l’insieme delle unità di lavoro. Quest’ultime sono pari al numero di posizioni
lavorative equivalenti a tempo pieno. L’insieme delle unità di lavoro è ottenuto dalla somma delle
posizioni lavorative a tempo pieno e delle posizioni lavorative a tempo parziale (principali e
secondarie) trasformate in unità a tempo pieno [Le posizioni lavorative a tempo pieno non subiscono
riduzioni, se non per effetto delle prestazioni lavorative a tempo ridotto da parte di lavoratori
momentaneamente collocati in cassa integrazione guadagni. Le posizioni lavorative a tempo parziale
(principali e secondarie) sono trasformate in unità di lavoro tramite coefficienti ottenuti dal rapporto
tra le ore effettivamente lavorate in una posizione lavorativa non a tempo pieno e le ore lavorate nella
stessa branca in una posizione a tempo pieno]. Nell’ambito dei conti nazionali si definiscono:
“regolari” le prestazioni lavorative registrate e osservabili dalle istituzioni fiscali-contributive e da
quelle statistiche e amministrative; “non regolari” le prestazioni lavorative che non rispettano la
normativa vigente in materia fiscale-contributiva, quindi non osservabili direttamente presso le
imprese, le istituzioni e le fonti amministrative. Rimangono escluse dalla stima tutte le diverse forme
d’irregolarità parziale (il cosiddetto lavoro grigio), in genere connesse al ridotto pagamento dei
contributi, alla pratica della retribuzione fuori busta, all’utilizzo irregolare di contratti di prestazione
d’opera". Gruppo di lavoro istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Economia
Sommersa e i Flussi Finanziari, Rapporto finale sull’attività, Roma, 14 luglio 2011, p. 10.
10
Cfr. ISTAT, La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali. Anni 2000-2006,
cit., pp. 2-3.
11
Si deve sottolineare però che “fra economia sommersa ed evasione fiscale rimangono differenze di
un certo rilievo. Queste differenze dipendono in parte da ragioni intrinseche alla metodologia di stima
e al concetto di economia sommersa, e in parte sono riconducibili al fatto […] che la base imponibile
delle diverse imposte non corrisponde semplicemente al reddito percepito o al valore dei beni e servizi
scambiati” ed inoltre si deve considerare l’importante differenza tra le due principali componenti
dell’economia sommersa, l’utilizzo del lavoro irregolare e la sotto-dichiarazione del fatturato e sovra-
dichiarazione dei costi. “Queste componenti sono entrambe legate all’evasione fiscale, ma in misura
diversa. In particolare, la sottodichiarazione del fatturato e la sovradichiarazione dei costi incidono
direttamente sulla base imponibile e riducono le imposte pagate. Diverso è l’impatto del lavoro
irregolare che, pur comportando un’evasione fiscale e contributiva, riduce anche i costi deducibili dal
datore di lavoro”. A. Santoro, L’evasione fiscale, cit., pp. 42-43.
11
Figura numero 1
12
Figura numero 2
13
Fonte Figura numero 1, numero 2 e numero 3: http://www.cisl.it/sito-
studi.nsf/27fd1865a632116ac125702d00361040/d3060d0c677daa84c12573fb0044774c/$FILE/Mar%
C3%A8%20Chiarini.pdf, pp. 49-51.
14
1.1.1 Elusione fiscale
L’evasione fiscale è anche il mancato rispetto e violazione delle regole
stabilite dal fisco senza che sussista un vero e proprio occultamento della
ricchezza; queste regole, talvolta troppo specifiche, provocano una difficile
identificazione del confine tra evasione fiscale e legittimo risparmio fiscale
12
. È
nata così la categoria giuridica dell’elusione fiscale
13
, che comprende
comportamenti (solitamente un negozio giuridico) in sé leciti ma ispirati a un
rispetto puramente formale delle norme e aventi lo scopo esclusivo di ottenere un
risparmio fiscale e di aggirare i principi generali del sistema tributario
14
. Il
fenomeno dell’elusione si differenzia in maniera sostanziale dall’abuso di diritto
in quanto la disciplina legale della prestazione tributaria è, a priori, non
compatibile con il concetto di autonomia privata contrattuale, regolata nel diritto
civile dall’art. 1322 del Codice Civile
15
; per questo in Italia esiste una specifica
norma antielusiva contenuta nell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. La fattispecie
prevista da tale norma giuridica antielusiva fa riferimento ad un fenomeno
qualificabile come illecito presentando le seguenti tre componenti previste:
• l'assenza di valide ragioni economiche ed avere come unico movente
12
Per questo negli anni è andata sviluppandosi sempre di più la pratica, da parte del contribuente, del
Tax planning volta ad ottimizzare il carico fiscale, muovendosi nell'ambito della legalità e godendo
delle opportunità contenute nelle normative fiscali, sotto la consulenza di professionisti esperti in
materia. Cfr. M. Meazza, La famiglia scopre il «tax planning». Possibile pianificare l’utilizzo degli
sconti per massimizzare i vantaggi, in «Il Sole 24 Ore», p. 4, 31 dicembre 2004.
13
“Comportamento voluto (effettivamente tenuto e pertanto non simulato), non vietato a priori
dall’ordinamento ma consistente nell’impiego abnorme di un istituto consentito, al fine di conseguire
un risparmio d’imposta”. Il fenomeno in questione ha dunque caratteristiche molto diverse da quelle
dell’economia sommersa. A. Fantozzi, Il Diritto Tributario, Torino, UTET, 2003, p. 159.
14
“È il caso di istituti giuridici inseriti nell’ordinamento con un certo fine economico a cui è associato
un trattamento favorevole, utilizzati dai contribuenti solo per risparmiare sulle imposte, senza alcun
interesse per quei fini, e quindi in modo del tutto strumentale”. A. Santoro, L’evasione fiscale, cit., p. 18.
15
Cfr. R. Lupi, Diritto Tributario. Parte generale, cit., pp. 123-130.
15
il risparmio d’imposta;
• comportamento che risulta anormale rispetto a quelli che vengono, di
norma, adottati nelle medesime condizioni;
• il conseguimento di un risparmio d’imposta né previsto né consentito
dal legislatore
16
.
1.1.2 Paradisi fiscali
“Nel 1929 la Camera dei Lords britannica fu chiamata a decidere sulla
giurisdizione fiscale applicabile a una compagnia i cui dirigenti si riunivano
regolarmente all’estero, formulò la prima volta il principio secondo cui le regole
fiscali applicabili ad una società possono essere diverse da quelle applicabili agli
altri aspetti della gestione (costituzione, assemblee, rapporti con i soci). È
presumibilmente l’enunciazione di questo principio di separazione tra regole di
diritto commerciale e regole di diritto tributario che segna l’inizio dei “paradisi
fiscali” come li intendiamo oggi”
17
. I paradisi fiscali, che danno dunque vita a una
forma di elusione fiscale internazionale
18
, non possiedono una definizione
accettata universalmente. La Ong Tax Justice Network (TJN), formata da
16
Ricapitolando, le caratteristiche individuate caratterizzanti l’elusione sono: un elemento soggettivo
(intento unico o prevalente di ottenere un risparmio d’imposta), un elemento oggettivo (anormalità e
atipicità dei processi scelti e piena sostituibilità di essi con i procedimenti previsti dalle norme ritenute
eluse) e il risultato raggiunto (un risparmio d’imposta non consentito o previsto dal legislatore, né
esplicitamente né implicitamente). Per saperne di più cfr. R. Lupi, Elusione come strumentalizzazione
delle regole fiscali, in «Rassegna Tributaria» numero 2, 1994; cfr. A. Contrino, Elusione fiscale,
evasione e strumenti di contrasto, Milano, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 1996 e S.
Cipollina, La legge civile e la legge fiscale. Il problema dell’elusione fiscale, Padova, Cedam, 1992.
17
A. Santoro, L’evasione fiscale, cit., p. 48.
18
Per maggiori informazioni su questo fenomeno in Italia e sulle tecniche di contrasto relative cfr. D.
Pitaro, Le disposizioni italiane di contrasto all’elusione fiscale internazionale, in «Banca d’Italia.
Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale», n. 65, Roma, Centro stampa della Banca
d’Italia, luglio 2009.
16
contabili, economisti e giuristi
19
, fissa alcune condizioni necessarie: la
separazione tra il luogo di svolgimento dell’attività e la residenza fiscale e la
segretezza (alle società sono richieste solo i nomi e i recapiti dei dirigenti e dei
maggiori azionisti senza alcuna verifica sull’effettività delle cariche svolte
favorendo, così, l’utilizzo di “prestanome”). I paesi che offrono livelli di
tassazione ridotta o nulla, in modo praticamente generalizzato, e dotati delle due
caratteristiche sopra descritte (separazione e segretezza), possono essere
considerati paradisi fiscali
20
.
“Se vogliamo fare una classificazione dei paradisi fiscali, possiamo
distinguere le seguenti categorie:
• Pure Tax Haven: non impone tasse oppure solo una o più di valore
nominale e garantisce l'assoluto segreto bancario, non scambiando
informazioni con altri stati;
• No Taxation on Foreign Income: è tassato solo il reddito prodotto
internamente;
• Low Taxation: modesta tassazione fiscale sul reddito ovunque generato;
• Special Taxation: Paesi dal regime fiscale impositivo paragonabile a
quello dei Paesi considerati a tassazione normale, ma che permettono la
costituzione di società particolarmente flessibili.
L'elenco dei paradisi fiscali, o Paesi con regime fiscale privilegiato, è
lungo. In particolari condizioni, possono creare quella che l’OCSE, nel rapporto
19
http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcatart=103&lang=1
20
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf.
17
Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, definisce concorrenza
fiscale dannosa. Secondo lo schema indicato dall'organizzazione, i punti chiave
che permettono di individuare un regime fiscale dannoso sono i seguenti:
• imposizione fiscale bassa o prossima allo zero;
• sistema "ring fenced", cioè tassazione con ampia disparità tra i redditi
generati all'interno o all'esterno;
• assenza di trasparenza delle transazioni effettuate;
• mancanza di scambio d'informazioni con altri paesi;
• elevata capacità di attrarre società aventi come unico scopo quello di
occultare movimenti di capitale”
21
.
A causa dei consistenti costi di organizzazione e di gestione richiesti lo
sfruttamento dei paradisi fiscali è possibile, quasi esclusivamente
22
, solo per
21
http://www.paradisi-fiscali.com/content/89-Paradiso-Fiscale. Per maggiori informazioni cfr. OECD,
Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, OECD Publication Service, Parigi, 1998. Di
seguito l’elenco dei 41 paesi (giurisdizioni o territori) ritenuti paradisi fiscali dall’OCSE nel 2011:
Andorra, Anguilla (Territorio della Gran Bretagna), Antigua e Barbuda, Antille Olandesi (Olanda),
Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda, Cipro, Dominica, Gibilterra (Territorio della Gran
Bretagna), Grenada, Guernsey/Sark/Alderney, Isole del Canale (Dipendenze della Corona britannica),
Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook (Nuova Zelanda), Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche
(Territorio della Gran Bretagna), Isole Vergini Statunitensi (Territorio degli Stati Uniti), Jersey, Isole
del Canale (Dipendenza della Corona britannica), Liberia, Liechtenstein, Maldive, Malta, Mauritius,
Montserrat (Territorio della Gran Bretagna), Nauru, Niue (Nuova Zelanda), Panama, Principato di
Monaco, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Seychelles,
Tonga, Turks e Caicos (Territorio della Gran Bretagna), Vanuatu. Per ulteriori informazioni cfr.
OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Statement of
Outcomes, 4
th
Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes, OECD Publication Service, Parigi, 25-26 ottobre 2011; cfr. OECD, OECD progress report.
A progress report on the jurisdictions surveyed by the OEDC Global Forum in implementing the
internationally agreed tax standard, OECD Publication Service, Parigi, 2011; cfr. OECD, The Global
Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Information Brief, OECD
Publication Service, Parigi, 16 aprile 2012 e http://www.eoi-tax.org.
22
Non si deve dimenticare che i paradisi fiscali sono massicciamente usati dalle attività criminali per
riciclare il proprio denaro. Cfr. D. Paolini, Lotta al riciclaggio, nel mirino finiscono i «paradisi
fiscali», in «Avvenire», p. 10, 16 marzo 1999; cfr. L. Gargano, Di Pietro: contro il riciclaggio di
denaro vanno boicottati i «paradisi» fiscali. Intervista al Ministro Di Pietro, in «Il Giornale di
Sicilia», p. 10, 27 ottobre 2006 e G. Di Feo, Solo la mafia non va in crisi. Colloquio con il
18
grandi imprese e multinazionali
23
, permettendo però loro di diminuire o azzerare
le imposte pagate
24
.
1.2 Un problema per la società
Oltre a rappresentare una palese violazione dell’articolo 53 della
Costituzione, l’evasione fiscale, in tutte le sue forme, esercita notevoli
ripercussioni dal punto di vista economico e sociale. Gli effetti
25
più rilevanti
sono i seguenti:
• conseguenze macroeconomiche rilevanti: il pareggio del bilancio pubblico
è reso più difficile a causa di entrate fiscali di gran lunga inferiori a quelle
attese. Inoltre l’evasione fiscale mina alla base l’efficienza sociale della
Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, in «L’Espresso», pp. 77-78, 17 novembre 2011.
23
Un importante studio del GAO (Government Accountability Office), riferito al 2007, condotto su
100 grandi imprese statunitensi dimostra che 83 di queste hanno sussidiarie in paesi considerati
paradisi fiscali e 74 di loro hanno relazioni contrattuali con il governo federale. Cfr. GAO, Report to
Congressional Requesters. INTERNATIONAL TAXATION Large U.S. Corporations and Federal
Contractors with Subsidiaries in Jurisdictions Listed as Tax Havens or Financial Privacy
Jurisdictions, Washington, DC, Dicembre 2008, pp. 4-5.
24
Il tema dei paradisi fiscali è comunque solo l’apice di un problema molto più ampio nato con la
libera circolazione dei capitali e il conseguente sfruttamento delle differenti tassazioni che vigono tra i
diversi paesi; questa situazione ha portato a pratiche come l’“arbitraggio fiscale internazionale”, da
parte delle multinazionali che operano in diversi paesi fiscalmente differenti tramite le società del
proprio gruppo, consistente nel far si che i ricavi siano attribuiti a società che risiedono in paesi a
bassa tassazione e, al contrario, i costi alle società fiscalmente risiedenti nei paesi a tassazione più
elevata. Un'altra pratica molto frequente è il “transfer pricing” che sfrutta le transazioni tra le società
del medesimo gruppo multinazionale per ridurre il carico fiscale complessivo del gruppo; per limitare
questo fenomeno l’OCSE ha sostenuto il “principio della lunghezza del braccio (arm’s length
principle) ” secondo il quale le transazioni interne al gruppo dovrebbero avvenire allo stesso prezzo
praticato dove il bene viene venduto sul mercato. Cfr. A. Santoro, L’evasione fiscale, cit., pp. 51-52 e
OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD
Publication Service, Parigi, 2010, capitolo I. Un altro importante fenomeno, a livello comunitario, è
quello delle “frodi carosello”: in questo caso viene sfruttato il “principio di destinazione” (per il quale
le merci esportate da un paese all’altro sono esenti da imposte) e il tempo che intercorre fra
l’operazione di importazione e il pagamento dell’IVA. Per maggiori informazioni cfr. I. Caraccioli, Le
“frodi carosello” in materia di I.V.A., Consiglio Nazionale Forense Scuola Superiore
Dell’avvocatura, IV Congresso nazionale di aggiornamento professionale, Roma, 21 marzo 2009 e A.
Iorio, Più tutela contro le frodi carosello, in «Il Sole 24 Ore», 4 maggio 2011, p. 36.
25
Cfr. R. Zizza, op.cit., pp. 11-12.