INTRODUZIONE
Questo lavoro mira a svolgere una trattazione del concorso esterno nell’associazione mafiosa, uno
dei più discussi e travagliati istituti del panorama legislativo italiano.
Un reato, quello suddetto, nato letteralmente dalla giurisprudenza, sulla scorta di necessità
contingenti e a causa della mancanza di figure normative ad hoc all’interno del codice penale. I
reati di associazione mafiosa hanno visto accrescere la loro pericolosità negli anni e troppo spesso il
timore provocato da questi nella società ha portato alla necessità di introdurre nell’ordinamento
tecniche repressive assai forti e spesso non supportate da una ferrea teorica del reato. Il concorso
esterno in associazione mafiosa è uno degli esempi più lampanti della risposta data a questa
situazione di emergenza, in quanto i confini di tale figura di reato e le differenza con fattispecie già
presenti all’interno del nostro codice penale, sono avvolti da profonda incertezza. Quello che ci si
propone, dunque, è di valutare anche dal punto vista storico, le evoluzioni giurisprudenziali e
dottrinali di una figura di reato tanto discussa, ma assolutamente necessaria in una società come
quella odierna, caratterizzata da una mafia che si è modificata nel tempo diventando una vera e
propria impresa che ha tentacoli nella maggior parte degli ambiti economici, politici e del mercato.
L’excursus dell’evoluzione giurisprudenziale, storica e dottrinale in merito al tema del concorso
esterno in associazione mafiosa, dovrebbe consentire di evidenziare i punti di forza di questa figura
delittuosa, qualora vi siano, per valutare la possibilità (e l’ utilità) della determinazione, da parte del
legislatore, di una nuova fattispecie di reato che la riguardi da inserirsi all’interno del codice penale.
Il dibattito dottrinale che si espresso riguardo il concorso esterno in associazione mafiosa è assai
vario e ha dato vita a una infinita querelle che non si è ancora placata, soprattutto relativamente
all’utilità che una tale figura delittuosa possa avere all’interno del nostro ordinamento, molti
sostenendo, infatti, che un’adeguata interpretazione della norme di favoreggiamento già esistenti,
potrebbero risolvere il problema di punibilità molto meglio che la lettura del combinato disposto
delle norme sul concorso di persone nel reato e dell’associazione mafiosa. La tesi opposta,
chiaramente, si affanna a chiarire che una fattispecie apposita sia necessaria onde evitare di lasciare
incolmabili lacune che eviterebbero la punibilità di tutta una serie di condotte di contiguità che, ad
oggi, sono la fonte più proficua dei guadagni e della ricchezza delle associazioni malavitose.
Al fine di affrontare il discorso su una figura delittuosa tanto complessa, è stato opportuno iniziare
con un excursus degli elementi necessari per la configurazione del concorso esterno in associazione,
ossia con la valutazione di tutti gli elementi basilari che riguardano il concorso di persone del reato
come costruito dal nostro legislatore nel codice Rocco, al fine di valutare fino a che punto le norme
relative al concorso possano essere combinate con quelle di parte speciale che riguardano
l’associazione per delinquere e l’associazione mafiosa per creare una fattispecie autonoma di reato.
Per una visione d’insieme, dunque, occorre valutare anche le norme di parte speciale che riguardino
l’associazione per delinquere e soprattutto l’innesto del legislatore del 1982 che ha dato vita alla
fattispecie di associazione mafiosa.
Il concorso esterno ha illustri antenati già nel Sedicesimo secolo
1
, i reati d’altronde, nascono dalla
contingente necessità di reprimere determinate condotte e il fenomeno del banditismo, prima
dell’associazionismo, era caratterizzato da fenomeni di fiancheggiamento non indifferenti, davanti
ai quali lo Stato non poteva rimanere inerte. Interessante è valutare il cambiamento nella
repressione da parte dei legislatori che si sono susseguiti, dettato chiaramente anche dal
cambiamento delle necessità che si presentavano al modificarsi di tali figure delittuose.
All’excursus storico non può che seguire quello giurisprudenziale, poiché la stessa Corte di
Cassazione si è trovata ad avere posizioni assai differenti tra loro nel corso degli anni che hanno
reso la valutazione della figura delittuosa in esame ancora più difficile da delinearsi, poiché i
contributi della suprema corte assai poco spesso si sono rivelati esaustivi, principalmente rispetto ad
alcuni elementi cardine del reato quale il dolo o gli elementi probatori (tra le varie pronunce
riportate di particolare interesse è risultata la sentenza Mannino). E’ proprio su tali dubbi che si è
maggiormente espressa la dottrina, non è pertanto possibile trascurare tutte le posizioni di
quest’ultima, siano essere contrarie, favorevoli alla configurabilità di tale fattispecie o si staglino su
di una posizione mediana.
La difficoltà che incontra il legislatore nel dover redigere un’apposita norma che riguardi il
concorso esterno in associazione mafiosa, è dovuta anche dalla necessità di superare alcuni dei più
cocenti dubbi della dottrina che riguardano la rispondenza di una tale figura a norme costituzionali.
Più volte, infatti, si è sottolineata la violazione da parte di una figura delittuosa costruita come il
concorso esterno, di alcuni dei più importanti principi costituzionali quali quello di uguaglianza, di
determinatezza e personalità della responsabilità penale. E’ opportuno, dunque valutare le critiche
che sono state mosse in questo senso e cercare di comprendere fino a che punto possano essere
ritenute valide.
E’ a questo punto, doverosa un’analisi delle proposte di riforma che sono state presentate nel corso
delle legislature che si sono susseguite fino a quella attuale, non tralasciando le ipotesi dottrinali che
sono state palesate al fine di coadiuvare il lavoro del legislatore qualora dovesse decidere di
adoperarsi per costruire una adeguata fattispecie del codice penale che riguardi esclusivamente il
concorso esterno in associazione mafiosa.
1
Si fa riferimento alle Prammatiche emanate dagli stati milanesi, Pontificio, dalla Repubblica Veneziana e da quella
genovese) per colpire la receptatio come reato collusivo a quello del banditismo
Per poter considerare adeguatamente quanto possa essere utile una nuova fattispecie di reato,
occorre addentrarsi anche nel concreto delle ipotesi criminologiche che possano riguardarlo, nelle
condotte che possano essere tacciate di tale reato. Pertanto si farà una valutazione di alcune
condotte tipiche di contiguità alle associazioni mafiose, principalmente in ambito economico e
politico, considerando la giurisprudenza a riguardo e valutando se la mancanza di una figura di
reato quale il concorso esterno in associazione mafiosa possa portare a gravi ed effettive lacune di
punibilità.
La parte più interessante del lavoro, si soffermerà, invece, su un’analisi di diritto comparato che
riguarderà i maggiori Paesi Europei e alcuni Paesi di common law, nonché alcune azioni comuni
dell’Unione Europea e proposte internazionali. Si sottolineeranno eventuali somiglianze e
differenze nella considerazione delle condotte di contiguità alle organizzazioni criminose che sono
sintomatiche della modalità di risposta dei singoli ordinamenti alla criminalità organizzata, non
essendo questo un problema che si è presentato allo stesso momento e allo stesso modo per tutti i
Paesi europei e d’oltre oceano.
CAPITOLO I
IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
Sommario: 1. Il concorso di persone; 1.1 Elementi costitutivi; 1.2 circostanze aggravanti; 1.3
Circostanze attenuanti; 1.4 Comunicabilità ai concorrenti delle circostanze e cause di esclusione
della pena; 1.5 Cooperazione colposa; 1.6 Concorso in reato omissivo e nelle contravvenzioni; 1.7
Il reato anomalo; 1.8 Il concorso nel reato proprio;
1. Il concorso di persone
L’attuale codice penale disciplina il concorso all’interno del Libro I, al titolo IV, con gli art. 110 e
ss. La scelta fatta nel 1930 fu estremamente innovativa rispetto al precedente codice Zanardelli, il
quale aveva adottato un tipo di configurazione differenziata
2
.
Infatti, due sono i modelli di disciplina relativi al concorso di persona nel reato, tra i quali il
legislatore avrebbe potuto scegliere: uno unitario e uno, appunto, differenziato. Quest’ultimo
prevede la valutazione diversificata dell’apporto dei vari concorrenti, così il codice Zanardelli
considerava una partecipazione primaria e una secondaria, per poi distinguere ulteriormente tra
quella materiale e quella morale. Il trattamento sanzionatorio risultava, pertanto, diversificato,
poiché coloro che si macchiavano di una partecipazione “secondaria” (denominata, nel concorso
materiale, “complicità”), dovevano sottostare ad una pena nettamente meno gravosa
3
.
Il modello unitario, invece, non prevede distinzione alcuna tra le condotte dei vari concorrenti,
poiché viene dato spazio al mero fattore eziologico: tenuto, cioè, conto dell’evento verificatosi, tutte
le condizioni che abbiano determinato l’accadimento, sono considerate causa di esso
4
.
L’art. 110 c.p. recita, infatti: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse
soggiace alla pena per questo stabilita(…)”. Tale scelta fu, senza dubbio, dovuta anche alla
mancanza di confini netti tra le condotte delle varie figure previste dal codice precedente, il che
comportava un’arbitrarietà eccessiva da parte di chi era chiamato a riconoscerle per giudicarle
5
.
2
Attualmente ancora usata ad es. in Germania, ma comunque non del tutto assente in Italia, dato il tenore degli
art.111, 112, 113 cpv, 114, 116 cpv, 117 c.p.
3
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2008
4
BERTOROTTA, Concorso eventuale e reati associativi, in Riv. It. di dir. proc. pen. 1998, p. 1273
5
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2007
E’ doveroso dire, comunque, che la mancata definizione, all’interno del codice, di cosa
specificamente si intenda per concorso di persona nel reato, ha dato voce a cori di dottrine e pareri,
rendendo tale argomento, uno dei più caldi e spinosi della teoria del reato
6
.
Varie sono state, infatti, le teorie costruite per dare a tale fattispecie un adeguato fondamento
giuridico, in modo da spiegare il passaggio dalla fattispecie monosoggettiva a quella concorsuale.
Ad esempio, la teoria dell’accessorietà prevede che, la condotta del partecipe, sia punibile solo nel
momento in cui “acceda” all’azione principale, sussumibile, questa, nella fattispecie indicata dalla
norma di parte speciale
7
. All’interno di questa stessa scuola di pensiero, poi, si sono ramificate
ulteriori varianti: si è discusso, infatti, se per la punibilità del concorrente, occorresse che la
condotta principale fosse punibile in concreto, o bastasse una condotta obiettivamente antigiuridica
(indipendente, cioè, dalla punibilità dell’ agente principale). Tale teoria sembra non spiegare,
inoltre, come potrebbe giustificarsi la punibilità dell’extraneus che commetta un reato proprio (in
cui cioè l’agente può essere il solo intraneus), né quid juris nel caso di reati in cui non può dirsi
esistente un’azione principale (reati ad esecuzione frazionata).
Non si può, tuttavia, dire che quelli palesati siano problemi insormontabili; al dubbio rispetto al
reato proprio si è risposto, infatti, che l’art. 117 c.p., relativo al mutamento del titolo del reato per
alcuni dei concorrenti, nulla dice circa la possibilità di commissione del reato proprio anche da parte
dell’extraneus, pertanto, per una soluzione adeguata, occorrerà riferirsi alle singole norme di parte
speciale. Quanto al dubbio relativo ai reati ad esecuzione frazionata, la soluzione presentata è quella
della complementarietà reciproca: tutte le condotte, non essendo tipiche, “accederanno” le une alle
altre.
8
Tuttavia, anche per rispondere agli interrogativi lasciati dalla teoria dell’accessorietà, fu elaborata
quella della cosiddetta fattispecie plurisoggettiva eventuale, per la quale, dalla lettura in combinato
disposto dell’art. 110 c.p. e della singola fattispecie di parte speciale, nascerebbe una nuova
condotta tipica a sé stante
9
, concorsuale, che sarà termine di riferimento in base al quale valutare la
tipicità del fatto di reato. Anche questa costruzione ha però portato a non pochi dubbi interpretativi,
soprattutto si è parlato di un suo eccessivo concettualismo che non permetterebbe una effettiva
individuazione delle fattispecie che possano definirsi tipiche rispetto a quella concorsuale
10
. Perché,
infatti, le disposizioni della parte generale del codice siano applicabili ai reati sanzionati all’interno
6
PATERNITI, voce Concorso di persona nel reato, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 2010
7
Teoria di matrice tedesca, in cui è visibile il legame con il modello differenziato della punibilità delle condotte.
8
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2007
9
COCO, Partecipazione in reato associativo, in Giust. Pen. 1995, p. 609
10
DE LIGUORI, Concorso eventuale e reati associativi, in Cass. Pen. 1989, p.36
dei successivi libri, occorre verificare se la normativa generale contenga “i principi essenziali alla
struttura degli istituti da trasferirsi nella specifica sede normativa”
11
L’ultima teorica presentata, è stata ulteriormente modificata dalla teoria delle fattispecie
plurisoggettive differenziate, per la quale, le condotte ottenute dal combinato disposto dell’art. 110
c.p. con le norme di parte speciale, sarebbero tante quante i concorrenti e si differenzierebbero tra
loro, proprio in base alla situazione psicologica degli stessi e ad alcuni elementi esteriori
soggettivi.
12
Quale che sia la teoria più funzionale o accreditata, resta, come già affermato, la mancanza di una
esplicita espressione del legislatore a riguardo, il che comporta il necessario impegno di
giurisprudenza e dottrina. Sicuramente, può dirsi che la disciplina del concorso criminoso svolge
una funzione “estensiva” dell’ordinamento mediante l’accessorietà delle condotte atipiche rispetto
a quella principale dell’autore.
13
Pedrazzi sosteneva: “basta procedere con metodo, quando si tratta
di giudicare un caso di concorso: prima preoccuparsi di dare un nomen juris a tutte le condotte
concorrenti, aiutandosi con lo strumento della qualificazione indiretta; quindi passare
all’individuazione della pena, sgombra la mente da pregiudizi: dimenticando per quale via si è
giunti a qualificare in egual modo le diverse condotte”.
14
1.1 Elementi costitutivi
Affinché si possa parlare di concorso di persone in un reato, è necessaria la presenza di una
pluralità di soggetti che commettano lo stesso fatto delittuoso. Non è il caso di soffermarsi
ulteriormente su questo punto, se non per chiarire quanto espressamente sancito dall’art. 112 c.p.
u.c., secondo il quale: “gli aggravamenti di pena (…) si applicano anche se taluno dei partecipi al
fatto non è imputabile o non è punibile”. Se letto in combinato disposto con il seguente art. 119
primo comma (“le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono
concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono), porta a
11
TENCATI, Fiancheggiamento e partecipazione in art. 416 bis c.p.,in Riv. Pen. 1994, p.1117
12
Pertanto è stato sostenuto che dovrebbe parlarsi di reati di concorso più che di concorso di persone nel reato
(GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2009)
13
MORSELLI, op. cit.
14
PEDRAZZI, il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952
comprendere come, per il nostro legislatore, la punibilità del concorso non dipende da quella di
taluni concorrenti.
Corollario di questo assunto è che non risulta accoglibile la tesi per cui non sussisterebbe concorso:
- in caso di errore dovuto ad altrui inganno (art. 48 c.p.), - in caso di violenza o coazione (art. 46
c.p.) - qualora vi sia uno stato di incapacità appositamente creato per determinare altri a commettere
reato (art. 86 c.p.) - qualora un soggetto abbia portato persona non imputabile o non punibile a
commettere reato ( art. 111 c.p.)
15
. La tesi sopra citata (che non ammetterebbe concorso nelle
ipotesi descritte), è detta “dell’autore mediato” ed è sostenuta da coloro i quali ritengono necessaria
l’imputabilità del soggetto, perché esso sia considerato nel novero dei concorrenti, così esso sarà
“strumento passivo” se fosse un incapace, e “strumento doloso” in tutti gli altri casi
16
. In base a tale
costruzione
17
, quando uno dei concorrenti è un soggetto incapace ed è da altri indotto a commettere
l’azione, nessuno porrebbe in essere l’azione tipica, pertanto nessuno sarebbe punibile. Ecco perché
si è usata la figura dell’autore mediato, così che il soggetto che induce altri a compiere il reato possa
essere perseguito, se non per concorso, almeno sulla base della fattispecie di parte speciale.
E’ una costruzione che certamente funziona nel sistema tedesco, data per esso la necessità della
tipizzazione delle condotte concorsuali, ma che non potrebbe essere utilizzata nel nostro
ordinamento.
18
Oltre che dalla esplicita previsione, come detto sopra, del combinato disposto degli art. 112 e 119
c.p., tale tesi è avversata anche da motivazioni puramente logiche, poiché l’incapace non sempre è
privo di coscienza al punto da potersi definire “passivo”, e il concetto di “strumento doloso” è una
contraddizione in termini, in quanto sarebbe riferito a soggetti prosciolti o proscioglibili per
mancanza, appunto, di dolo.
Altro requisito fondamentale perché si realizzi un concorso di persone punibile, è la commissione
di un fatto oggettivo di reato. Ciò non vuol dire che ciascuno dei concorrenti deve compiere
completamente il fatto, ma è sufficiente la partecipazione alla commissione. E’ inoltre bastevole che
si compiano atti univoci, idonei e diretti a commettere un delitto, che si scavalchi, cioè, la soglia del
tentativo.
L’art. 115 c.p. pone, invece, specifici limiti di punibilità, poiché esclude l’ipotesi di concorso in
caso di accordo cui non segua la messa in atto del fatto e di istigazione se questa non è accolta. Tali
15
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale,Parte generale, Milano, 2008
16
Per una trattazione più esaustiva, si veda RICCIO, L’autore mediato, Napoli, 1939
17
Tale teorica (detta dell’accessorietà estrema) è di matrice tedesca, ed è corollario della teoria in base alla quale,
almeno uno dei concorrenti, deve porre in essere una condotta tipica corrispondente alla norma di parte speciale, cui
devono accedere le altre condotte.
18
GAROFOLI, op. cit.
ipotesi saranno perseguibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge (sulla base di quanto
espressamente sancito dall’incipit dello stesso articolo) e quindi nelle ipotesi in cui la rilevanza
dell’accordo è prevista dalla lettera della singola norma
19
.
Veniamo ora ad un’altra componente fondamentale del concorso, ossia il necessario contributo di
ciascun concorrente. Tale contributo occorre sia esternamente apprezzabile, e potrà essere
materiale (quindi un apporto effettivo al compimento di uno o più atti del reato) o morale (in questo
caso l’apporto sarà psicologico).
20
In caso di concorso materiale si suole distinguere tra le due figure di autore (ovvero colui che pone
in essere l’azione tipica di reato, come chi sottrae la cosa nel reato di furto; nel caso in cui ve ne sia
più d’uno, si parlerà di coautori) e di partecipe (ossia colui la cui azione non sarebbe sussumibile
nella fattispecie di parte speciale, ma che contribuisce comunque alla commissione del reato).
E’ proprio rispetto alla punibilità del partecipe che si è sollevata la querelle della dottrina, dalla
quale sono state proposte ipotesi, le più svariate. Si è, infatti, sostenuto che il partecipe dovrebbe
porre in essere, perché la sua condotta risulti punibile, un’azione che sia condicio sine qua non
rispetto alla commissione del reato (teoria condizionalistica). Tale teoria è dai più ritenuta
estremamente restringente, poiché lascerebbe oltre il limine della punibilità una innumerevole serie
di fattispecie.
21
Altra parte della dottrina era invece dell’idea che la condotta del partecipe avrebbe integrato il reato,
qualora fosse stata anche semplicemente agevolatrice del fatto tipico (teoria della causalità
agevolatrice). Anche in questo caso resterebbero tuttavia escluse alcune fattispecie: un esempio
potrebbe essere quello del palo inattivo che abbia finito per rendere più difficoltosa la commissione
del reato per aver attirato l’attenzione dei passanti, nell’esempio appena descritto, infatti, se ex ante
la condotta del palo poteva sembrare agevolatrice, non lo è stata effettivamente in base ad una
valutazione ex post, pertanto quid juris in questo caso?
Assai poco credito ha, invece, riscosso la teoria della prognosi postuma, la quale riteneva bastevole
per la punibilità del partecipe, una condotta di questi che fosse stata ritenuta agevolatrice
dell’azione principale, anche solo in base ad una valutazione ex ante
22
. Tale teoria è stata ritenuta
di nessuna utilità in una fattispecie di reato come quella concorsuale, che prevede un’azione portata
19
GROSSO, Accordo elettorale e concorso esterno, in Foro It. 1996, p.121
20
GAROFOLI, op. cit
21
Caso di scuola è la fornitura della chiave di una cassaforte da parte di un complice, dopo che la stessa era
stata sottoposta a trapanatura (FIANDACA-MUSCO,Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2007)
22
Il sostegno normativo di tale posizione, era ritenuto essere l’art. 56 c.p., il quale fa riferimento agli “atti idonei” per la
configurabilità del tentativo, pertanto esso sarebbe, si sosteneva, un’ipotesi di non necessarietà del legame della
condotta con l’evento ai fini della punibilità.