“presenza sfacciata
1
” in ordinamenti giuridici civili .
Responsabilità oggettiva, ovverosia una responsabilità
imputabile ad un fatto slegato dalla propria sfera personale.
Può sembrare romanzesco ricordando un libro.
Uno dei più grandi romanzi di ogni tempo, “Der Prozess” di
Franz Kafka sembra fatto apposta per spiegare che cosa sia la
responsabilità oggettiva, il povero Josef. K viene accusato,
processato, imprigionato ed infine giustiziato senza avere
nessuna colpa, o almeno il lettore si trova innanzi un impianto
narrativo che fa credere questo
2
. Il caso del 2049 per alcuni
potrebbe essere un riflesso di questo schema kafkiano dove
qualcuno viene condannato senza colpa, (seppur ad una
responsabilità civile, ma sempre condanna è
3
). Ancora più
grottesca può apparire la situazione se si legge nell’ottica
sistematica del titolo IX “dei Fatti Illeciti“ del libro IV dove al
2043 si sancisce il principio che qualunque fatto doloso o
colposo obbliga l’autore a risarcire il danno.
Alla radice di questa norma c’è una scelta di carattere storico (e
se si vuole anche ideologico) ed irrituale dalla fine del secolo
scorso. L’epoca non è scelta arbitrariamente, ma anzi è
connotata da due fattori particolarmente coincidenti con
l’evolvere della responsabilità civile e del sistema che prende
forma. Da un lato abbiamo la rivoluzione industriale, che proprio
1
La “presenza sfacciata” è un inciso di Bellini La Responsabilità Propria Traslata ed
Oggettiva Arch. Civ. 11, 1989, cit p.66.
2
L’ossessione di Franz Kafka era le legge, e la sua disumana funzione ad argine del
disordine, come non si può ricordare l’immortale racconto Dinanzi alla Legge dove in
alcuni brani si scorge il delirante tentativo di scoprire perché “tutti sono portati verso la
legge” nonostante “..in ogni stanza ci sono guardiani più potenti di me..” Racconti
Newton Compt 1993, cit.p.112
3
E’ categorica la nostra Costituzione nell’escludere la responsabilità oggettiva in diritto
penale, l’articolo 27 “la responsabilità penale è personale”.
2
in quel periodo trova piena affermazione in Italia, e richiede che
si continui ad applicare il tradizionale dogma della colpa;
dall’altro lato le prime organizzazioni sindacali, sono la ragione
primaria dell’introduzione di norme eccezionali per gli infortuni,
e quindi promotrici delle prime eccezioni al principio “nessuna
responsabilità senza colpa”.
Cosicché la colpa non rappresenta sempre un criterio
soddisfacente di responsabilità civile e la responsabilità
oggettiva per determinati settori può essere una non
disprezzabile alternativa. Va comunque fatto un chiarimento
riguardo alla responsabilità oggettiva di cui stiamo per parlare
brevemente.
Non tutte le responsabilità oggettive possono essere identiche,
non tutte sono rinunciabili, e non tutte sono riconducibili al
rango infame della responsabilità oggettiva di quella che
sembra travolgere i personaggi dei racconti di Franz Kafka o
anche nel più piccolo di quelle esistenziali ed impalpabili dei
romanzi di Guido Morselli e Carlo Emilio Gadda.
1
O ancora, non
tutte possono essere imparentabili con la responsabilità
oggettiva tipica di alcuni regimi non democratici in cui un
sistema giuridico fondato sul criterio di imputazione della
responsabilità oggettiva può servire come arma di gestione del
potere.
Parlare di responsabilità oggettiva in un contesto interpretativo
e dispositivo come quello italiano non deve, quindi, fuorviare.
1
Basti pensare alla responsabilità “esistenziale” oggettiva cui vanno incontro i
protagonisti delle opere di Morselli “Dissipatio H.G” (Adelphi 1999) e di Gadda “La
Cognizione del Dolore” (ristampa Garzanti 1998)
3
Le regole interpretative che conducono alla responsabilità
oggettiva involgono un giudizio di opportunità, che ha ad
oggetto l’utilità sociale del comportamento del danneggiato e
l’utilità sociale delle attività d’impresa. Per esempio l’analisi del
criterio imputativi del 2049 è tutto un programma.
Per il 2049 ci sono infatti da fare diverse premesse, innanzitutto
l’istituto in discorso appartiene alla tipologia delle responsabilità
cosiddette vicarie o per fatto altrui, ossia figure complesse nelle
quali un soggetto è chiamato a rispondere di un fatto illecito
compiuto da un altro soggetto, sulla base di un rapporto
preesistente che intercorre fra loro
1
e tale rapporto ovviamente
non esclude che i soggetti conoscano l’eventuale rischio a cui si
sottopongono. Il datore di lavoro sa che assumendo il
dipendente potrebbe un domani rispondere di un danno
compiuto dal proprio dipendente anche per semplice culpa in
eligendo.
Su questo però ci sono ancora da fare diverse annotazioni.
Oggi ci si trova alla revisione di alcuni principi che potremmo
definire “tradizionali” in tema di responsabilità civile in
generale
2
.
E’ molto sentita in questo periodo la tendenza a passare da un
sistema di responsabilità per colpa ad uno senza colpa. Il già
citato 2043 c.c. non è già da tempo la massima a cui gli altri
1
Pizzetti Responsabilità Civile del Datore di Lavoro, Occasionalità Necessaria e Stato
Soggettivo del Danneggiato Danno e Responsabilità 4/1999 ,cit. p.429
2
I primi a rivedere i principi in tema di responsabilità civile sul fatto che sarebbe potuta
essere una responsabilità senza colpa in alcune disposizioni del codice sono stati
Trimarchi Rischio e Responsabilità Oggettiva Milano 1961, Scognamiglio voce Illecito in
Novissimo Digesto Italiano VII, Torino 1972, P.Schlesinger L’Ingiustizia nel Danno
dell’Illecito Civile Milano 1960 , Sacco L’Ingiustizia di cui all’art 2043 c.c. in Foro Padano
1960,I, 1420.
4
articoli fanno da contro-altare. Ormai sono la maggioranza
quegli articolo che con le loro eccezioni pongono come nel caso
del 2049 il criterio di imputazione su altro (per esempio la
subordinazione) e non sulla mera colpa.
Ecco dunque come possono emergere delle situazioni
facilmente avvicinabili alla responsabilità oggettiva. Ma il motivo
non è propriamente ideologico, neanche di carattere teorico,
anzi vi sono buone ragioni di carattere pratico che spingono a
prendere certe direzioni interpretative.
Nella responsabilità oggettiva i criteri di imputazione servono
ad accertare il soggetto su cui debba cadere la responsabilità e
di conseguenza colui su cui ricadrà il peso del risarcimento,
indipendentemente dal fatto che lui sia anche autore materiale
del fatto lesivo, e non sarà sufficiente un adeguato sistema
sociale di prevenzione, non basterà un alto investimento in
prevenzione per evitare l’imputazione salvo manchi
completamente il nesso eziologico (ma su questo dopo).
Insomma la responsabilità oggettiva può a che essere utile alle
vittime del danno perché potrebbe far ricadere il peso del
risarcimento su un soggetto economicamente in grado di
sopportare il peso .
Inoltre secondo alcuni nel caso del 2049 c.c. rispondere senza
avere una colpa è una tautologia per affermare comunque un
minimo di principio di colpevolezza: una colpa comunque
esiste, un fondamento di responsabilità va comunque
riscontrato sotto un aspetto diverso da quello usuale. Anzi si
5
parla di un requisito di “generica equità”
1
alla base di questa
responsabilità; chi trae vantaggio da una situazione risponde
anche degli svantaggi.
Quindi, notiamo che non c’è niente di kafkiano, il nostro
sistema legislativo potrà essere una silva tassiana inestricabile,
ma è pur sempre all’origo un dibattito parlamentare, o una
necessità di stampo costituzionale e/o sociale. Ci troviamo di
fronte a scelte politiche contingenti alla situazione sia in
previsione sia in cambiamento (vedremo che il 2049 è una di
queste disposizioni che maggiormente nel tempo ha trovato
diversità di interpretazioni). La necessità che all’interno di un
sistema legislativo calibrato sulla costituzione vengano tutelati i
diritti dei più deboli e quindi delle vittime del danno come anche
di quei domestici e commessi di cui si parla nell’articolo 2049
del codice civile, è normale.
Ma accanto al profilo che emerge dalla norma c’è anche il
profilo di assicurare alle vittime del danneggiamento una sfera
satisfattiva quanto più ampia possibile e non solo un mero
riconoscimento della loro lesione.
Una responsabilità oggettiva ed indiretta dunque non sempre è
un assurdo kafkiano. Non potrà essere l’optimum, ma un primo
passo verso la risoluzione del problema in tema di risarcimento
ex danno altrui e responsabilità propria.
Lo “sdoganamento” dell’imputazione oggettiva è stato opera di
fior di giuristi e non solo un’analisi moderna ed attuale alla luce
delle impostazioni welfaristiche. Trimarchi, Comporti, Rodotà,
1
Trabucchi “Istituzioni di Diritto Civile” Padova 1978 cit. p.216
6
Scognamiglio e tanti altri ammettono una responsabilità ex
2049 c.c. che ha evidenti caratteri obbiettivi.
Come è noto il principio “nessuna responsabilità senza colpa”
era generalmente accettato nella cultura giuridica del secolo
scorso: le regole che attuavano un principio diverso o venivano
“camuffate” a mezzo finzioni e ricondotte alla colpa, oppure
venivano considerate come vecchi ruderi pericolanti di un diritto
primitivo. Ma i nuovi orientamenti hanno permesso una nuova
visione che ha lasciato a colui che subiva il danno una
possibilità in più di rifarsi del danneggiamento subito.
Eppure oggi paia emergano nuove tendenze e nuove
motivazioni che sembrano propendere ad un ritorno all’idea di
ancorare l’imputazione a soli elementi non oggettivi e
specificatamente legati al criterio principe della responsabilità
civile: la colpa. Un ritorno al passato ? Al vecchio motto
“nessuna responsabilità senza colpa”
1
(massima antica e
prestigiosa)
2
? Da alcuni dettati giurisprudenziali il problema
sembra porsi, ma è solo forse un eccesso di zelo della
giurisprudenza
3
Eppure non sembrano lontani i tempi nei quali si diceva che la
vis lesiva di un evento era intesa come procedente da una
1
Fra i sostenitori del principio Chironi La Colpa nel Diritto Civile Odierno. Colpa
extracontrattuale-Colpa contrattuale,II, Torino, 1903-1906, p.219 ss. E 264 e ss.
Citazione tratta da “Quaderni della Rassegna di Diritto Civile diretta da Pietro Perlingieri
“Responsabilità Oggettiva e Causalità Flessibile”, A.Violante ESI 1999.
2
“Ohne Shuld keine Verantwortlichkeit fur die That d.h. keine Verplificthung zum
Shadenersatz „ nella formulazione dello Jhering (Das Shuldmoment in romischen
Privatrecht, in Vermischte Schriften juristichen Inhalts ,Aalen, 1968, p.199) è un principio
rimasto spesso ad un livello formale.
3
La giurisprudenza in alcuni dettati sostiene ancora la presunzione assoluta di colpa in
eligendo vel in vigilando (Cass.Pen 16 ottobre 1984 IV sezione parla di colpa presunta,
mentre il Trib. Monza 3 settembre 1988 parla di “dovere di vigilanza e di controllo in virtù
del rapporto professionale che lega istruttore e centro ” riferendosi alla responsabilità di
un centro sportivo verso gli iscritti ad un corso di tennis).
7
cerchia o ambito di cui è centro il committente; proprio quel
committente di cui fa parola il codice civile in una
configurazione che ben può essere presa a base (in una
visione quanto più possibile legata all’analisi della realtà sociale
ed economica) di una giurisprudenza volta a stabilire i limiti ed il
presupposto di una responsabilità come qualcuno l’ ha
chiamata -non si sa fino a che punto provocatoriamente-
imprenditoriale.
1
Oggi fra sostenitori dell’una e l’altra sponda predomina come
appena su riferito, la dottrina a favore di una responsabilità
oggettiva ex 2049, ma configurata in schemi ben precisi e
soprattutto con una serie di limitazioni che possano ridurre il
ricorso esasperato ad una responsabilità basata unicamente
sulla causalità tout-court.
Quindi chi dice che la legge accolla la responsabilità
indipendentemente da qualsiasi negligenza nella scelta del
dipendente ( la tradizionale culpa in eligendo) o dalla vigilanza
nella sua attività ( culpa in vigilando) non esalta un’arcaica
responsabilità oggettiva. Bensì esclusivamente la necessità
della riparazione del danno, in quanto a tutela dei terzi sembra
più giusto addossare il rischio delle attività dei dipendenti al
soggetto che di quelle attività si avvale, le organizza e ne
conserva benefici.
Il fondamento della responsabilità civile non può non essere
che l’uomo, l’elemento reintegrativo essere al di sopra quello
repressivo che pure conserva innegabili aspetti di carattere
1
Maiorca Enciclopedia del Diritto, voce Responsabilità Milano 1988
8
preventivo.
1
Non fa eccezione a questo dunque, nemmeno le
disposizioni dell’articolo in analisi, istituto certamente posto al
centro di un certo dibattito come tutti gli istituti della
responsabilità civile e come tutti messo in discussione negli
anni settanta ed ottanta.
Non era difficile trovare qualcuno che parlasse di declino
inarrestabile della responsabilità civile a causa dei sistemi di
compensazione sociale gravanti su organi pubblici, espressive
della collettività e non di un altro soggetto privato
2
. Ma con la
crisi dello stato sociale la responsabilità civile torna alla ribalta
ed un nuovo effetto espansivo la riguarda, non più solo come
riparatoria, ma anche in funzione di monito sociale, svolgendo
quasi un ruolo di supplenza dei canali classici amministrativi e
penali. Ma in questa nuova funzione possono derivarsi limiti
intrinseci dovuti alla sua natura economica più che preventiva.
Insomma rappresenta imprescindibile dall’analisi di ogni aspetto
ed istituto della sistema-responsabilità del nostro codice e della
nostra legislazione in generale il fatto che un sistema di
responsabilità sia fatto ad immagine e somiglianza dell’utente.
1
Scrive Franzoni Dei fatti illeciti, in Commentario al Codice Civile,Scialoja-Branca.
Obbligazioni sub art.2043:”Lo scopo principale delle regole della responsabilità civile non
può essere se non quello di garantire alle vittime il risarcimento alla lesione subita…”
2
Le soluzioni alternative alla crisi della responsabilità furono numerose, si segnalarono
un sistema misto di origine anglosassone (Fleming, The Law of Torts, Sidney, 1983) nel
quale assieme ad una sicurezza sociale affidata al pubblico contava sulla coesistenza
della responsabilità civile intesa come un plus di garanzia (Castronovo, Alle Origini della
Fuga dal Codice, in Jus, 20 ss, 1980), poi ci fu un sistema di carattere welfaristico, ossia
una razionale compensazione sul modello degli infortuni sul lavoro, tecniche di sicurezza
sociale gestite da organi amministrativi con il pagamento diretto dei danni in certi settori
(Gaeta, Infortuni sul Lavoro e Responsabilità Civile, Napoli, 1986). Di certo si segnalò
come soluzione ardita quella del sistema neo-zelandese adottato nel 1974 dove la
sostituzione dell’autorità amministrativa era alla responsabilità civile era totale
(Henderson, The New Zealand Accident Compensation Reform, in University of Chicago
Law Review ,1981,XLVIII, 781 ss.).
9
Questo quindi si ritiene quanto meno auspicabile, laddove il
ritorno al sistema della tradizione che esalta l’individuo e non
trascura i valori della persona (Atiyah)
1
sia un nuovo obiettivo
dell’interprete-giurista.
La responsabilità oggettiva allora possa anche far emergere un
volto umano che assicuri il più ampio livello di tutela alla
comunità ed il lavoratore essere non solo un semplice
meccanismo del sistema in cui il suo danno sia risarcito da chi
lo ha controllato bene o non lo ha scelto con cura come se
fosse un oggetto. Ecco allora la sfida dell’interprete: rendere il
lavoratore un uomo libero, come diceva Marx il lavoratore deve
essere una persona libera che possa disporre a suo talento
della sua forza lavoro.
2
1
Atiyah Accidents, Compensations and the Law” Londra 1970.
2
Marx “Il Capitale” Reprint ed. cit p.126.
10
CAPITOLO I
DALLE ORIGINI DELLA RESPONSABILITA’ AI PROBLEMI
ATTUALI LEGATI AL 2049 C.C. PROFILO STORICO E
COMPARATO DELLA NORMA. FUNZIONE DELL’ISTITUTO.
- Le origini
- Funzione Sociale dell’articolo 2049 c.c
- Cenni sul problema generale dell’imputazione in tema di
responsabilità per fatto altrui
- Funzione Macroeconomica del 2049 c.c
- Interrogativi alla luce della situazione attuale
Le origini
Non è nuova la visione di obbligazioni nascenti da fatto illecito
altrui o comunque slegati da un proprio comportamento e
volontà, né si presenta come un passo ulteriore dello stato
liberale verso uno sociale. Già a Roma c’era un detto. Cuius
commoda eius incommoda, colui il quale gode di un vantaggio ,
in dipendenza ad esempio del possesso di una cosa , deve
11
anche subirne gli svantaggi. E’ un principio di alto umanesimo,
un brocardo latino (altro noto è “Commodum eius esse debet,
cuius periculum est, il vantaggio deve essere di chi ha il peso)
che non ha storia breve e recente. Cosa significa ? Significa
che i Romani già conoscevano il giudizio di responsabilità ed
ancora di più. I Romani avevano nelle loro Dodici Tavole scritti
chiarissimi principi che ancora oggi destano discordie
interpretative e dottrinali. Il nostro stesso legislatore del 1942
nella delineazione della disciplina dei fatti illeciti presenta
ancora fattispecie ben note ai Romani. L’art. 2052 (“Il
proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo
ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia
che fosse sotto sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito”) ha un apparato simile all’actio
de pauperie che scattava in seguito ai danni(pauperies)
compiuti dai pecudes (le fiere da gregge) in seguito a
comportamenti spontanei ed innaturali (contra naturam) dei
pecudes. Tale azione spettava al danneggiato contro il
proprietario delle bestie. Il convenuto poteva o risarcire il danno
o dare a nossa l’animale. Per alcuni questa azione si
presentava all’epoca proprio come un caso di responsabilità
oggettiva senza colpa, una responsabilità che si addossava al
domininus dell’animale che si addossava per il fatto in sé di
esserne il proprietario.
1
Curiosa e più chiara appare l’insorgenza di Obligationes quasi
ex delicto a capo di habitator, dominus, exercitator navis,
1
Bonfante Istituzioni di Diritto Romano p.527 sgg. ;Marrone Istituzioni di Diritto Romano
p.538; Cordero Riflessioni sugli articoli 2052 e 2054 codice civile (Giur. It. 195, I,2,239 e
sgg.).
12
caupo, stabularius, sia che l’evento dannoso, il furto o la
situazione di pericolo fossero loro imputabili si che no; e quindi
anche nel caso fossero imputabili a familiari, servi, dipendenti
ospiti e persino passeggeri o avventori. I Romani ammettevano
una sorta di responsabilità oggettiva senza colpa (come
vedremo oggi in casi analoghi si ammette). Ancora più curioso
è però il tentativo di ancorare al dominus una colpa in eligendo
imputando ad essi una scelta non sufficientemente accorta dei
propri collaboratori oppure la culpa in vigilando per cui si imputa
al dominus di non aver sorvegliato con adeguata cura i propri
servi ed i propri dipendenti.
1
Guarda caso il 2049 del nostro codice civile riprende il wesen
lessicale delle Dodici Tavole (dominus - padrone) affermando
testuale :I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni
arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi
nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Ovviamente
si è arrivati a questa definizione del codice tramite numerosi
passaggi e non un volo pindarico dal diritto romano pretorio a
quello del legislatore del 1942.
Per esempio prima della formulazione della norma su trascritta
ci sono state formulazioni similari nel Code Napoleon, il 1384
del code civil, ma certamente su tutto il vecchio 1153 ,4°
comma del vecchio codice civile abrogato del 1865
2
. Il 2049
ancora presenta un apparato lessicale di certo arcaico ed in un
1
D. 4.9.7.4(Ulp.18 ad ed.), 44.7.5.6 (Gai 2 aureourum), I 4.5.3 .
2
E ancora prima della codificazione francese già Pothier (Traité des Obligations, I,n.121)
sosteneva fossero responsabili i dominus “anche nel caso in cui non fosse stato in loro
potere impedire il delitto”.
13
certo senso anche offensivo verso determinate categorie di
lavoratori dipendenti.
Ma l’uso di una terminologia non certamente attuale serve ad
escludere che la relazione idonea a fondare la responsabilità si
identifichi con uno o più rapporti giuridici tipici. “Si tratta di un
rapporto peculiare dell’art.2049 per il quale si suole parlare di
preposizione, e i cui caratteri, e la ricorrenza in concreto, vanno
desunti dall’interno della fattispecie di responsabilità.”
1
Certamente risulta apprezzabile questa puntualizzazione sulla
forma dell’articolo, ma non si può nascondere l’insufficienza di
un particolare genere di responsabilità che presenta miriadi di
sfaccettature che oramai comprendono al loro interno una
molteplicità enorme di sfere di tutela.
La ratio della norma ha, infatti, una plurisecolare tradizione in
tutte le esperienze giuridiche
2
, ma solo di recente ha visto
l’estrapolazione di un principio di responsabilità oggettiva
dell’impresa per eventuali danni causati nel processo
produttivo. In questa ottica si rinviene sulla classica definizione
di giudizio di responsabilità che si presenta come il
trasferimento del costo di un danno da un soggetto che lo ha
subito ad un altro soggetto attraverso l’imputazione di
un’obbligazione e tramite l’ausilio di criteri d’imputazione
normativamente consolidati (dolo, colpa o responsabilità
oggettiva).
1
Salvi, voce:Responsabilità Extracontrattuale cit.p.1241 Enciclopedia del Diritto, Milano
1985.
2
Galoppini La Responsabilità dei Padroni e Committenti, Iin
Riv.trim.dir.proc.civ,1968,1206 ss.
14
Il perché del seguente istituto non è certo spiegabile tramite la
semplice funzione di compensazione alla quale tende, ma non
aderisce del tutto.
Ci sono tante altre funzioni che col tempo aumentano e si
rendono più sofisticate:controllo sociale, interesse generale
prevenzione, rischio d’impresa, garanzia ed addirittura profili
che sembravano definitivamente superati nel diritto moderno
(come quelli della punizione o del rendere giustizia)
1
.
Quindi si comprende benissimo che ci si trova innanzi ad un
processo in continua evoluzione e diversificazione, dai
sostenitori dei sistemi di compensazione a quelli del
rimaneggiamento delle regole aquiliane (basti pensare
all’”invenzione” della nostra giurisprudenza del danno
biologico).
1
Di Majo La Tutela Civile dei Diritti Milano 1987, Corsaro L’Imputazione del Fatto Illecito,
Milano 1969
15