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INTRODUZIONE
Il credito documentario è uno strumento di pagamento utilizzato nell’ambito
della compravendita internazionale di merci. Questa operazione consiste
nell’impegno inderogabile assunto da una banca, su ordine del compratore, ad
effettuare una certa prestazione a favore del venditore, contro presentazione dei
documenti richiesti, i quali devono rispettare le disposizioni indicate nel credito
stesso e essere presentati entro un preciso termine. Il fine di questa operazione
bancaria è di impedire sia al compratore, che al venditore, di dover affrontare il
rischio di un eventuale inadempimento contrattuale della controparte; il venditore
avrà così la garanzia della banca, che se rispetterà tutte le condizioni del credito,
riceverà la prestazione stabilita, viceversa, il compratore, avrà la certezza che la
banca incaricata pagherà il beneficiario solo in caso di presentazione dei
documenti conformi.
In questo elaborato esporremo inizialmente le funzioni e gli scopi
dell’operazione di credito documentario e individueremo le caratteristiche, le
tipologie, le modalità di utilizzo, i soggetti presenti, le norme e gli usi che
regolamentano questa operazione. Una volta delineate le funzioni e le peculiarità
del credito documentario, analizzeremo il procedimento in cui si articola questo
complesso strumento, suddividendo la procedura in diverse fasi per comprendere
al meglio ogni singolo atto all’interno del contesto generale.
Una volta definito il credito documentario e il suo procedimento, ci
soffermeremo sui documenti che devono necessariamente essere presenti perché
questa operazione possa avvenire correttamente, focalizzando la nostra
attenzione sulla polizza di carico marittima, uno dei documenti di maggiore
rilevanza presenti in questa operazione. Oltre alla documentazione, che questo
strumento di pagamento richiede, verrà esaminato minuziosamente il ruolo che la
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banca ricopre nell’operazione di credito documentario, le sue funzioni, i suoi
compiti e la modulistica adottata in questo particolare contesto.
In conclusione esamineremo il ruolo e la funzione delle NUU (Norme e Usi
Uniformi relativi ai crediti documentari), regole che disciplinano l’operazione di
credito documentario, elencando i 39 articoli dell’ultima pubblicazione, la n. 600,
entrata in vigore il 1° luglio 2007, soffermandoci sulle maggiori innovazioni che
questa ha apportato rispetto alla precedente (pubblicazione n. 500).
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-CAPITOLO 1-
IL CREDITO DOCUMENTARIO:
PROFILI GENERALI
1.1 Rischi ed esigenze nel commercio internazionale
di merci e i vantaggi del credito documentario
La proliferazione degli scambi economici mondiali e la maggior sicurezza che
viene richiesta nelle operazioni commerciali internazionali, sicurezza tendente ad
eliminare il più possibile il rischio derivante dall’avere rapporti d’affari con
contraenti di paesi diversi, ha sviluppato, negli ultimi anni, l’uso del credito
documentario.
Grandi quantità di merci vengono ordinate da compratori di tutti i Paesi del
mondo, per poi essere vendute e spedite utilizzando le nuove e sempre più
efficaci possibilità offerte dalla logistica e dal trasporto via aerea, via marittima,
via ferroviaria, a mezzo camion o attraverso gli operatori del trasporto
multimodale.
L’aumento dei volumi delle merci scambiate a livello internazionale ha portato
ad un incremento dei rischi, sia per chi compra che per chi vende, accrescendo
sempre di più l’esigenza per gli importatori e per gli esportatori di sentirsi
rassicurati nell’attività di compravendita .
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Questo ha portato, alla ricerca del mezzo più sicuro per conseguire il pagamento
delle proprie forniture da una parte e per assicurarsi il ritiro della merce ordinata
dall’altra . Chi vende proporrà delle clausole che lo rassicurino circa l’incasso del
proprio credito. Chi invece acquista, si preoccuperà di avere la liquidità per
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Di Meo A., (2007), Il credito documentario, Ipsoa, Milano.
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effettuare il relativo pagamento, cercando di posticiparlo rispetto alla consegna
della merce o alla prestazione del servizio. Mentre il compratore cercherà di
assicurarsi il rispetto dell’ordine d’acquisto, per il venditore, ciò che conta
maggiormente è che il pagamento della fornitura del bene avvenga secondo i
termini concordati contrattualmente.
Le finalità delle parti in una transazione commerciale possono così essere
riassunte.
Per il compratore:
Riscuotere la merce secondo le quantità, la qualità, i tempi, i modi e
nel luogo concordato contrattualmente.
Non versare l’importo al venditore fino a che lo stesso non abbia
rispettato in modo corretto le sue obbligazioni.
Differire il pagamento il più a lungo possibile rispetto al ritiro della
merce.
Per il venditore:
Consegnare la merce ordinata nei tempi pattuiti.
Individuare soluzioni che assicurino l’incasso del corrispettivo della
fornitura.
Incassare l’importo totale del credito vantato nei confronti del
compratore e nella moneta contrattuale.
Avere la liquidità necessaria per sviluppare altri affari commerciali.
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La difficoltà di trovare un accordo tra le esigenze e gli obiettivi del venditore e
del compratore ha spinto la comunità internazionale a ricercare soluzioni
alternative al bonifico bancario in via anticipata o in via posticipata rispetto
all’esecuzione della fornitura. C’è quindi la necessità di offrire al venditore
un’adeguata garanzia di presa in consegna e pagamento della merce da parte del
compratore fin dal momento in cui viene ricevuto l’ordine di acquisto, in modo
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Di Meo A., (2007), Il credito documentario, Ipsoa, Milano.
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che nulla possa più indurre lo stesso compratore a non dare corso al proprio
impegno, come potrebbe succedere, ad esempio, nel caso di ribasso del prezzo
che non renda più conveniente l’acquisto come convenuto in contratto. Al tempo
stesso è necessario garantire il compratore contro eventuali inadempienze della
controparte, quali, ad esempio, la consegna di merce non conforme agli accordi o
la consegna di merce in ritardo rispetto ai termini pattuiti.
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Il credito documentario risponde alle esigenze di assicurarsi dai rischi sopra
descritti, garantendo al venditore il pagamento della fornitura contro
presentazione dei documenti dimostrativi della stessa e al compratore di pagare la
merce ordinata soltanto quando la fornitura sia stata eseguita.
Se le condizioni di un contratto di compravendita prevedono il pagamento contro
credito documentario, il compratore dovrà incaricare la propria banca di aprire un
credito documentario a favore del venditore. Quando questo viene fatto e il
venditore riceve la notifica che è stato aperto il credito documentario a suo
favore, avrà la certezza che il pagamento sarà effettuato da una parte neutrale,
ovvero indipendente dal compratore, non appena il venditore stesso avrà
provveduto alla fornitura della merce, alla trasmissione alla banca dei documenti
prescritti e all’adempimento delle altre condizioni previste nel credito. Da parte
sua, il compratore avrà la sicurezza che l’importo del credito documentario sarà
messo a disposizione del venditore soltanto nel momento in cui quest’ultimo avrà
soddisfatto le condizioni indicate nel credito stesso.
Il credito documentario rappresenta quindi uno strumento di pagamento che
svolge l’importante funzione di congiunzione, necessaria per superare i
tradizionali ostacoli spazio temporali e per fornire ad ambo le parti quelle
rassicurazioni circa il rischio di mancato pagamento (per il venditore) e di non
ritiro della merce per il compratore.
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www.inftube.com, Il ruolo della banca nei crediti documentari.
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Di Meo A., (2007), Il credito documentario, Ipsoa, Milano.
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La banca svolge una funzione di affidabilità di estrema importanza tra le parti.
Da un lato, essa libera l’importo destinato all’operazione soltanto dopo che le
condizioni del credito documentario sono state scrupolosamente rispettate.
Dall’altro canto si impegna a rappresentare l’ordinante nel mandato da
quest’ultimo conferito, che implica il raggiungimento degli interessi del
beneficiario (venditore) ed il rispetto degli obblighi risultanti nel mandato
assunto nei confronti dell’ordinante. La banca quindi, nel ruolo di intermediario
creditizio, infonde fiducia ai contraenti in quanto sostituisce, a vantaggio e a
maggior sicurezza dell’esportatore, la propria solvibilità a quella
dell’importatore. Grazie all’intervento di un istituto di credito quindi, il credito
documentario, garantisce le parti del contratto attraverso l’assunzione da parte
della banca di un’obbligazione autonoma rispetto al rapporto commerciale
esistente da parte di un soggetto terzo. Si può concludere dunque osservando che
i compiti svolti dalle banche in un operazione di credito documentario, quale
funzione fiduciaria, economica e di consulenza, ergono la banca stessa a soggetto
insostituibile dell’operazione.
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Riassumendo si può affermare che i vantaggi offerti da questo strumento sono,
per il venditore, la certezza di pagamento nei termini, all’atto della presentazione
di tutti i documenti richiesti, secondo le modalità stabilite, e la possibilità di
programmare la produzione potendo predisporre la merce solo dopo che gli sia
stata notificata l’apertura del credito. Infatti, producendo la documentazione
pattuita il venditore beneficia di un impegno bancario autonomo ad eseguire la
prestazione di pagamento.
Per quanto attiene al compratore, invece, la sicurezza garantita consiste
principalmente nella certezza che la banca, nella sua qualità di soggetto delegato
professionalmente qualificato, effettui il pagamento solo successivamente alla
spedizione della merce, dopo aver verificato la conformità dei documenti a
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www.inftube.com, Il ruolo della banca nei crediti documentari.
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quanto pattuito nell’apertura del credito documentario. Và sottolineato come la
valutazione di conformità eseguita dalla banca fornisca ampie garanzie riguardo
alla regolarità della fornitura da parte del vettore.
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1.2 Descrizione generale del credito documentario
1.2.1 Funzione
Il credito documentario è un vincolo inderogabile assunto da un istituto di
credito, su ordine del compratore, ad effettuare una certa prestazione a favore di
un beneficiario, contro presentazione, entro un preciso termine, dei documenti
richiesti conformi alle condizioni indicate nel credito stesso.
Il servizio svolto dalla banca a favore del beneficiario può consistere:
Nel pagamento di una somma, a vista o a scadenza (se è previsto un
pagamento differito).
Nell’accettazione di cambiali tratte pagabili a vista o a scadenza.
Nella negoziazione di cambiali tratte o documenti.
Il credito documentario è senza dubbio la forma di pagamento che tutela
maggiormente sia il venditore che il compratore riuscendo a soddisfare le
rispettive esigenze, offrendo, in particolare, all’impresa che vende all’estero, le
maggiori sicurezze circa il pagamento della fornitura.
Il venditore, infatti, se presenta i documenti richiesti dal credito secondo le
modalità ed i tempi previsti, è sicuro di ricevere quanto dovuto. L’impegno a
pagare, infatti, viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto ed
autonomo e non è soggetto ad alcuna eccezione o azione da parte del compratore,
il quale, ha la certezza che la banca pagherà solo dopo aver verificato la
correttezza dei documenti.
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Cargniel E., “La compravendita internazionale di merci con pagamento tramite banca e il ruolo della
polizza di carico nel moderno credito documentario”, Rivista diritto dei trasporti 2010, pp. 581-617.
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È importante rimarcare il fatto che il credito documentario si basa esclusivamente
su documenti e non su merci o altre prestazioni che costituiscono l'oggetto
dell'operazione commerciale.
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Riassumendo possiamo quindi porre l’accento sulla funzione bilaterale che
svolge il credito documentario. Per quanto riguarda il venditore: elimina il
rischio che la merce ordinata e spedita non venga ritirata dal compratore,
rassicura il venditore stesso sull’incasso del proprio credito, evita che
l’acquirente possa ostacolare il pagamento e dà la possibilità al cedente di
predisporre la merce solo se sussistono le condizioni precedentemente elencate.
Per quanto concerne l’acquirente: evita che quest’ultimo debba pagare prima che
la merce sia spedita, rassicura il compratore stesso sulla ricezione della merce
ordinata nei tempi e nei modi concordati contrattualmente e inoltre migliora la
sua liquidità finanziaria grazie a un possibile finanziamento bancario.
1.2.2 Caratteristiche
Il credito documentario possiede tre caratteristiche fondamentali che sono:
l’astrattezza, l’autonomia e il formalismo.
L’astrattezza ci indica come tutte le parti del credito documentario debbano
basarsi solo ed esclusivamente sui documenti e non sulle merci da essi
rappresentate o descritte, così come il rispetto delle condizioni contrattuali debba
essere verificato solo attraverso l’analisi dei documenti stessi.
Questa modalità di pagamento delle merci è caratterizzata inoltre dall’autonomia,
come si può notare infatti, questa operazione è separata e distinta dal contratto
commerciale sottostante, gli obblighi delle banche intervenute quindi non
possono essere annullati o modificati con riferimento a rapporti contrattuali o
extracontrattuali estranei al credito stesso.
Come ultima caratteristica, il credito documentario, si distingue per il suo
formalismo. L’esame di conformità deve essere esclusivamente formale con
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Di Meo A., (2007), Il credito documentario, Ipsoa, Milano.
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esclusione di ogni giudizio sull’efficacia, veridicità o portata dei documenti
esaminati. E’ importante rimarcare che onde evitare truffe e falsificazioni, è
necessario che l’esame, venga fatto con professionalità e soprattutto in buona
fede.
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1.2.3 Le differenti nature giuridiche
Esistono differenti teorie che si sono succedute circa la natura giuridica del
credito documentario. Qui di seguito sono elencate le tre teorie che ancora si
contendono la sua natura giuridica: la delegazione cumulativa passiva, il mandato
senza rappresentanza e il negozio plurilaterale del diritto consuetudinario.
La disciplina della delegazione cumulativa passiva si può riassumere affermando
che se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso
il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che
il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Tuttavia il creditore che ha
accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non
ha richiesto al delegato l’adempimento.
La seconda natura giuridica candidata a rappresentare il credito documentario è
quella del mandato senza rappresentanza. Si definisce come mandato il contratto
col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto
dell’altra. Il fatto che il mandato però, sia senza rappresentanza, fa si che il
mandatario, che agisce in proprio nome, acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti da atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del
mandato, di conseguenza i terzi non hanno alcun rapporto diretto con il
mandante.
L’ultima natura giuridica proposta è quella del negozio plurilaterale tipico nel
diritto consuetudinario. Questa è una delle più recenti interpretazioni dottrinali,
con la quale, il credito documentario, viene considerato un contratto regolato
dalla “lex mercatoria”. Questa tesi tiene indubbiamente conto delle reali esigenze
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Giampieri A., (1993), Il credito documentario: profili di autonomia e causalità, Cedam, Padova.