1
Capitolo primo
I PROFILI GENERALI
1. TUTELA DELLA LIBERTA’ PERSONALE E DOMICILIARE
Le libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione consistono nella
pretesa a un comportamento omissivo dello Stato e, ben per questo, si
pongono come diritti soggettivi, protetti in via immediata e diretta
dall’ordinamento giuridico e pienamente azionabili nei confronti dei
pubblici poteri.
Le garanzie che la Carta costituzionale appresta alle libertà
negative consistono in ciò che le loro limitazioni da parte delle
pubbliche autorità possono essere adottate non a discrezione o ad
arbitrio di chi detiene il potere politico, bensì nei soli casi e modi
previsti dalla legge o in seguito ad un provvedimento motivato della
autorità giudiziaria, ed è la stessa Costituzione che indica
2
espressamente i motivi per i quali l’esercizio di alcuni diritti di libertà
può essere limitato
1
.
A riguardo va precisato che le limitazioni delle libertà
costituzionalmente garantite in tanto sono ammesse nel nostro
ordinamento in quanto siano dirette ad assicurare il rispetto reciproco
delle varie sfere di autonomia private e la pacifica convivenza dei
consociati.
Tanto premesso in via generale, in ambito processuale penale le
suindicate limitazioni incidono prevalentemente sui principi di libertà
personale e di domicilio.
I principi fondamentali della tutela della libertà personale fissati
dall’art.13 Cost. riguardano qualsiasi forma restrittiva della libertà
della persona fisicamente intesa, come la detenzione, l’ispezione, la
perquisizione, consentiti nei casi e modi espressamente previsti dalla
legge e solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria
2
. Quest’ultima
condizione può essere peraltro disattesa dall’autorità di pubblica
sicurezza nei soli casi eccezionali di necessità e urgenza,
tassativamente indicati dalla legge. Al riguardo la giurisprudenza della
1
CHIAVARIO, Libertà: III) Libertà personale – dir. Proc. Pen., in Enc. Giur. Treccani, vol. XIX, Roma,
1990, p.4 s.
2
BESSONE, FERRANDO, voce Persona fisica (diritto privato), in Enc. Dir., Vol. XXXXIII, Giuffrè,
Milano, 1986, p.201.
3
Corte Costituzionale
3
ha ritenuto che l’urgenza non è caratterizzata
dall’impossibilità di chiedere e ottenere il provvedimento preventivo
dell’autorità giudiziaria, bensì dalla inopportunità di questo in
situazioni idonee a esporre a grave pericolo la sicurezza e l’ordine
sociale
4
. I principi fondamentali di tutela dell’inviolabilità del
domicilio, proiezione della libertà personale, sono sanciti dall’art.14
Cost., che recepisce per espresso richiamo la normativa dell’art.13
Cost. La tutela qui attiene all’ispezione, perquisizione, sequestro, che
sono autorizzati nei casi e modi tassativamente indicati dalle legge e
solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Da quanto sopra, emerge che l’inviolabilità del domicilio è
tutelata con le medesime garanzie costituzionali previste per
l’inviolabilità della persona, in quanto articolazione dell’originario
diritto dell’uomo alla propria libertà. Tali garanzie si evidenziano in
primo luogo nella prescrizione generale e tassativa della riserva di
legge,in quanto solo attraverso un atto di legislazione è possibile
stabilire i casi e i modi per eseguire ispezioni, perquisizioni o
sequestri; è la legge che deve determinare i casi in cui la libertà
domiciliare può essere sacrificata per fini di giustizia.
3
Corte Cost., sent. n. 173 del 19 giugno 1974, in Giur. Cost., 1974, p.1753.
4
BRANCA, Problemi interpretativi della libertà di domicilio nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale, in Giur. Cost., 1974, p.2698.
4
Dall’avere la Costituzione affidato all’autorità giudiziaria il
potere di emanare l’atto di ispezione, perquisizione o sequestro
emerge l’ulteriore garanzia della riserva di giurisdizione, poiché non
può che essere un giudice nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali
ad emanare provvedimenti di intromissioni nel domicilio altrui. Ma
non basta: occorre in proposito un “atto motivato dell’autorità
giudiziaria”.
La motivazione, ossia la enunciazione delle ragioni poste a base
dell’atto stesso, è chiaramente un ulteriore elemento di tutela, perché
obbliga l’organo che emana l’ordine a dare congruamente conto dei
presupposti di fatto e di diritto la cui considerazione impedisce
provvedimenti ingiustificati e ne consente il riscontro di legittimità in
sede di gravame
5
.
Tuttavia nei soli casi previsti dal terzo comma dell’art.14 queste
garanzie possono venir meno, avendo il legislatore un più ampio
potere discrezionale che gli consente di prevedere la possibilità per le
pubbliche autorità di penetrare nell’altrui domicilio anche senza un
ordine motivato dell’autorità giudiziaria. Ma non solo tale facoltà è
data limitatamente ai motivi di sanità e incolumità pubblica o per fini
5
GIOCOLI NACCI, LOIODICE, Materiali di ricerca su libertà e autonomie, Cacucci, Bari, 2006,
p.61s.
5
economici e fiscali, quanto essa è esercitabile unicamente attraverso
“leggi speciali” e per ammettere “accertamenti e ispezioni”: quindi
permane una riserva di legge con l’aggiunta che deve trattarsi di legge
speciale e sono predeterminati anche gli specifici fini che possono
consentire un intervento repressivo senza controllo giudiziario.
Da queste garanzie normative è poi facilmente desumibile in
sede interpretativa il principio della inutilizzabilità delle prove
raccolte senza il rispetto delle regole e dei limiti sanciti dalla
Costituzione. La stessa Corte Costituzionale
6
ha d’altronde escluso
che a carico dell’imputato possano valere come prove elementi assunti
illegittimamente, e tale principio può assurgere a carattere generale,
valido anche per il caso di inosservanza delle prescrizioni
costituzionali sui mezzi probatori da assumere in località di domicilio.
2. MEZZI DI PROVA E MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
“Prova” è un vocabolo di impiego non univoco nel lessico sia
legislativo che giurisprudenziale e dottrinale.
6
Corte cost., sent. n. 34 del 6 aprile 1973, in Giur. Cost., 1973, p.316 s.
6
Il codice italiano di procedura penale offre una tipologia
abbastanza articolata di strumenti probatori, la cui messa in opera è
finalizzata a consentire al giudice di disporre dei dati sui quali fondare
le decisioni che egli deve prendere.
La distinzione che il codice propone, e sulla quale è costruita
l’articolazione del libro III, è quella tra “mezzi di prova” e “mezzi di
ricerca della prova”.
Secondo la Relazione al progetto preliminare del codice , la
distinzione starebbe nel fatto che i mezzi di prova “si caratterizzano
per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze direttamente utilizzabili
per la decisione. Al contrario i mezzi di ricerca della prova non sono
di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose
materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria.
L’ispezione mette capo ad un indizio, così come la
perquisizione ed il sequestro possono condurre all’apprensione di una
res sulla quale si può fondare il convincimento del giudice. In maniera
analoga opera l’intercettazione telefonica che consente di venire a
conoscenza di dichiarazioni rilevanti per il processo”
7
.
Non è, in verità, un distinguo convincente perché sembra
collocato, ora, sul fronte dell’immediatezza dell’impiego da parte del
7
Rel. Prog. Prel. C.p.p., in Gazzetta Uff., 24-10-1988, Serie Generale, Suppl. ord. N. 250.
7
giudice, ora, sul fronte dell’efficacia dimostrativa, dove gli elementi
emersi tramite i mezzi di ricerca appaiono degradati a meri indizi.
Piuttosto, un distinguo potrebbe collocarsi nel fatto che,
attraversi i mezzi di prova, si sa in anticipo che l’elemento da
acquisire è rilevante per il tema della verifica; mentre, nell’altra
categoria, prevale la ricerca del dato, mediante l’acquisizione di
tracce, cose o dichiarazioni che potrebbero rivelarsi neutre per
l’accertamento del tema
8
. Dal punto di vista procedimentale, invece, la
differenza appare più marcata: i “mezzi di ricerca della prova” sono
mezzi probatori la cui utile operatività si basa per lo più sulla
“sorpresa”, e quindi hanno come sede di impiego pratico la fase delle
indagini preliminari. Ciò non esclude peraltro che possano essere
proficuamente impiegati anche in situazioni in cui il loro destinatario
sia messo sull’avviso grazie alla conoscenza del procedimento in
corso, così che si prestano anche ad un uso fuori di situazioni a
“sorpresa” e persino oltre le indagini preliminari. Si faccia il caso del
sequestro quando si ha ragione di ritenere che una persona conservi
ancora “il corpo del reato o cose pertinenti al reato” (art.253 c.p.p.)
9
.
8
SERVI, Premesse sulla prova penale, in Trattato di procedura penale, diretto da SPANGHER ,II
Prove e misure cautelari, a cura di SCALFATI , I, Le prove, UTET, Torino, 2009, p.58.
9
DOMINIONI, CORSO, GAITO, SPANGHER, DEAN, GARUTI, MAZZA, Procedura Penale, Giappichelli,
Torino, 2010, p. 235.
8
I “mezzi di prova” garantiscono un legame di immediatezza tra
la fonte e il giudice, il quale ammette la prova e percepisce il dato
istruttorio nel momento in cui si forma. Inoltre il contributo delle parti
è necessario alla genesi degli elementi da valutare: anche se
l’adozione dei “mezzi di prova” non presuppone necessariamente il
dibattimento o l’incidente probatorio, dov’è massima l’esperienza del
contradditorio, essa può collocarsi, con un più basso livello dialettico,
anche nell’ambito dell’udienza preliminare o del giudizio
abbreviato
10
.
In ogni caso i “mezzi di ricerca della prova” non presentano una
struttura unitaria come i “mezzi di prova”, struttura che, pertanto, va
ricostruita per ogni loro singola figura.
3. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA: L’ATTUALE
SISTEMA LEGISLATIVO
La disciplina dei “mezzi di ricerca della prova” , contenuta nel Libro
II, Titolo III del codice di procedura penale, modella atti che sono
destinati principalmente ad essere compiuti nella fase delle indagini
10
SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALA’, Diritto processuale penale, Vol. I, Giuffrè,
Milano, 2004, p. 322.
9
preliminari: già il fatto che si tratti per lo più di atti a “sorpresa” fa sì
che essi trovino in questa fase il momento più propizio per il loro
compimento. Il codice, infatti, si limita a designare tali atti,
rinviandone la disciplina a quella contenuta nel Libro III, Titolo II. La
quale opera, alla stessa stregua, per ogni altra fase del procedimento.
11
Il corpus normativo dedicato ai mezzi di ricerca della prova ha
subito recenti modifiche ad opera della L. 18.3.2008, n.48 con cui il
legislatore ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di
Budapest sulla criminalità informatica del 23.11.2001.
Se sul fronte del diritto penale sostanziale si è preferito
procedere con l’introduzione di nuove fattispecie incriminatici, sul
diverso fronte processuale penale si è optato per la tecnica di
novellazione di norme già esistenti e attinenti un tema cruciale, nella
lotta alla criminalità informatica, quale è quello della prova su cui
inevitabilmente impatta l’accresciuto uso delle tecnologie
informatiche
12
. Concentrandosi su questa tematica, sono state
modificate alcune regole relative, ad esempio, alle modalità di
conservazione dei dati originali rinvenuti a seguito di perquisizioni e
sequestri; ai rapporti con i fornitori di servizi informatici, telematici e
11
DOMINIONI, CORSO, GAITO, SPANGHER, DEAN, GARUTI, MAZZA, Procedura penale,
Giappichelli, Torino, 2010, p. 233.
12
CHIAVARIO, Diritto processuale penale, profilo istituzionale, UTET, Torino, 2006, p. 302.
10
di telecomunicazioni o, ancora, al sequestro della corrispondenza in
forma elettronica o inoltrata per via telematica.
Prima della L. 48 del 2008, l’ispezione, la perquisizione e il
sequestro di un sistema o di un supporto informatico ricevevano nella
prassi un inquadramento giuridico che la legge medesima ha ripudiato.
Alcuni inquirenti pretendevano di trattare il sequestro di computer
come mezzo atipico di ricerca della prova, quindi lo ritenevano
svincolato dalle regole e, soprattutto, dal contraddittorio. Altri
inquirenti pretendevano di utilizzare il mezzo tipico del sequestro ma
operavano come si trattasse di sequestrare un documento cartaceo
senza alcuna cautela ulteriore. La legge n. 48 ha ricondotto nell’alveo
dei mezzi tipici di ricerca della prova la perquisizione, l’ispezione ed
il sequestro di ogni sistema o supporto informatico: ormai non si può
più parlare di mezzi atipici, tutto è ricondotto alla tipicità con
opportuni adeguamenti
13
.
La legge n.48 ha altresì introdotto, per i mezzi di ricerca della
prova informatica, cinque garanzie fondamentali:
13
TONINI, Manuale di procedura penale; Giuffrè, Milano, 2010, p. 366 -367.