3
Introduzione
Gli azionisti di una società percorrono diverse vie per massimizzare il
ritorno economico del proprio investimento.
Uno degli strumenti più utili al conseguimento dei loro interessi è la
stipula di un accordo, ossia un’intesa attraverso cui si fissano anzitempo
quelle che devono essere le condotte da tenere all’interno di un
determinato ambiente, nel nostro caso della società.
Gli accordi presi dagli azionisti all’interno del tessuto organizzativo
hanno ricevuto molta attenzione dalla prassi aziendale, a tal punto da
diventare dei validi mezzi attraverso cui i soci riescono ad incidere
positivamente su questioni rilevanti attinenti la società, come la
stabilizzazione degli assetti proprietari e del governo societario.
L’efficacia e l’efficienza di queste intese, inoltre, hanno fatto sì che, in
poco tempo, si moltiplicassero all’interno della vita societaria, per questo
oggi si parla di patti parasociali.
I contratti parasociali sono negozi giuridici con cui i soci stipulanti
riescono a dare maggior peso a decisioni e scelte aziendali a loro
favorevoli, in cambio di restrizioni poste ai diritti incorporati nella
partecipazione sociale detenuta.
Il nostro ordinamento giuridico, in un primo momento, non ha inteso
fornire una definizione precisa al patto parasociale.
La mancata formalizzazione di una disciplina codicistica aprì, in effetti,
in passato ad una lunga discussione dottrinale e giurisprudenziale in
riferimento alla loro validità. Questa, in verità, è durata più di
sessant’anni, anche se per alcuni studiosi la questione è addirittura
antecedente alla nascita del Codice Civile del 1942.
Introduzione
4
Il legislatore ha per molto tempo mantenuto il silenzio in materia di
sindacato azionario, demandando alla Giurisprudenza il compito di
sancirne, di volta in volta, le regole entro cui questi potessero essere
accettati.
Le tesi prese ad esame sono state le più disparate e tutte sostenute da
assunti estremamente forti e contemporaneamente contrastanti tra di
loro: ad orientamenti ostili circa la loro liceità, infatti, si
contrapponevano posizioni pian piano sempre più aperte ad una loro
legittimazione.
Le discussioni dureranno fino al loro primo concreto riconoscimento
giuridico, avutosi con il Testo Unico della Finanza adottato in attuazione
della Riforma Draghi del 1998.
Questa disposizione normativa ha come primo obiettivo quello di
accrescere la trasparenza all’interno del mercato finanziario, a tutela dei
risparmiatori e degli investitori. Tale per cui sancisce una disciplina ad
hoc per i sindacati azionari stipulati all’interno di società quotate.
A questa regolamentazione farà poi seguito la Riforma Del Diritto
Societario, grazie alla quale si riuscirà a fornire una regolamentazione
anche a quegli accordi stipulati nelle società non quotate.
Si parlerà, tuttavia, al riguardo dei patti parasociali, di una riforma
limitata, perché delude le aspettative che si erano create attorno alla sua
attuazione. Nulla, infatti, verrà aggiunto rispetto a quanto già prescritto
per le società quotate nel Testo Unico della Finanza, in relazione alla
durata e al regime di pubblicità dei sindacati azionari.
Sin dal passato, come abbiamo detto, i contratti parasociali, seppur
nell’ombra della liceità, hanno rappresentato pratici strumenti attraverso
cui dare seguito all’azione sociale. Questa utilità ne ha favorito la
Introduzione
5
proliferazione, tant’è che si è giunti ad una loro classificazione, ancor
prima di una loro regolamentazione.
Le fattispecie di accordo di primaria importanza sviluppatosi nelle
società, in ragione del loro numero e della loro capacità di incidere sulla
vita societaria, sono i Sindacati di voto, i Sindacati di Blocco e i
Sindacati di Gestione. Questi rappresenteranno i primi sindacati azionari
ad essere destinatari di una disciplina regolamentare e, quindi, ad essere
ritenuti validi dal nostro ordinamento giuridico.
Il riconoscimento di liceità di queste particolari tipologie di accordo,
darà, in seguito, a suddetto istituto, forte considerazione a tal punto che
si parlerà di veri e propri strumenti di corporate governance.
La legittimazione, inoltre, ha permesso il proliferarsi di tante altre varietà
di accordi, altrettanto consoni allo svolgimento dell’azione sociale. Di
questi, però, alcuni sono stati ritenuti invalidi dal legislatore, perché
contrarie a norme imperative.
Al riguardo delle norme regolamentari è necessario, per ultimo,
sottolineare quanto sia stato importante accostare ai tradizionali
strumenti di analisi delle norme giuridiche, quelli di natura economica.
Nei paesi di civil law, in effetti, le disposizioni normative sono
fortemente ancorate agli ideali di giustizia e moralità. Questo
orientamento porta ad ignorare in modo assoluto qualsiasi concetto
attinente a temi diversi, come ad esempio quelli concernente l’efficienza
economica. Tuttavia, questo modello di base, fortemente radicato nella
stragrande maggioranza dei paesi industrializzati, ha nel corso del tempo
subito una notevole trasformazione. Una disposizione normativa od una
sua interpretazione non dovrà tenere conto soltanto della scelta giusta in
termini legali, ma in maggior misura dell’efficienza economica che da
Introduzione
6
essa scaturisce. Ciò posto, bisogna spiegare che perseguire l’efficienza
economica in ambito finanziario, oggi, significa fare in modo che i
prezzi dei titoli quotati in un mercato regolamentato riflettono in ogni
istante le informazioni disponibili al loro riguardo. L’efficienza dei
mercati finanziari è, quindi, strettamente legata all’informazione.
Il legislatore, in ragione di ciò, col passare degli anni, ha inteso
incrementare la trasparenza delle attività compiute nel mercato
borsistico, allo scopo di evitare effetti discorsivi legate alle asimmetrie
informative. Questa finalità tra l’altro rappresenta il fondamento logico
alla base della disciplina contenuta nel Testo Unico della Finanza e nel
Codici Civile, rispettivamente in attuazione della Riforma Draghi del
1998 e della Riforma del Diritto Societario del 2003.
Con riguardo ai patti parasociali, il legislatore ha voluto rendere chiaro al
mercato, oltre i soggetti che effettivamente detengono della proprietà
della società, anche i rapporti intercorrenti tra questi soggetti. In
particolare, le nuove disposizioni normative pongono norme specifiche
alla trasparenza dei patti parasociali, affinché ogni investitore possa
effettuare le proprie scelte di investimento nella piena consapevolezza
della compagine proprietaria.
Una svolta decisiva nell’ambito della trasparenza societaria si ha con le
Direttive OPA e “Market Abuse”, il cui recepimento segnerà la spinta
attraverso cui il nostro ordinamento giuridico si indirizza in maniera
decisiva verso un sistema finanziario più stabile ed integro, nel tentativo
di fornire agli investitori ed ai risparmiatori, che operano nel mercato
una più ampia tutela lungo gli interessi perseguiti.
7
CAPITOLO I
“IL CONFINE DI VALIDITA’ DEI SINDACATI
AZIONARI”
SOMMARIO: 1.1 La definizione di patto parasociale - 1.1.1 Il patto parasociale tra
efficacia reale ed obbligatoria - 1.1.2 Descrizione funzione di un sindacato azionario
- 1.1.3 Distinzione tra patto parasociale e contratto sociale - 1.1.4 Natura giuridica
dei patti - 1.2 I patti parasociali tra legittimazione ed illiceità giurisprudenziale -
1.2.1 La posizione della giurisprudenza - 1.3 L’evoluzione legislativa dei patti
parasociali - 1.3.1 I primi interventi legislativi a favore dei sindacati azionari - 1.3.2
La Legge Antitrust - 1.3.3 La Legge Draghi - 1.3.4 Ulteriori interventi legislativi: la
Riforma del Diritto Societario, la Direttiva OPA e la Direttiva Market Abuse
1.1 La definizione di Patto Parasociale
Il patto parasociale è un contratto atipico
1
a forma libera tra due o più
soci, stipulato al di fuori dell’atto costitutivo e dello statuto, volto a
disciplinare preventivamente il modo in cui regolare l’organizzazione e
la gestione di una società di capitali. Esso opera su un terreno esterno a
1
Cass. Civ., sez. I, sentenza del 5 marzo 2008, n. 5963, in Riv. not., 2009, 2, 460: “I patti di
sindacato sono accordi atipici volti a disciplinare, tra i soci contraenti ed in via meramente
obbligatoria, con conseguenze meramente risarcitorie, i rapporti interni fra di essi; il
vincolo che ne discende opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello
dell'organizzazione sociale, sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la
circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio
del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto
funzionamento dell'organo assembleare o la formazione del capitale, poiché al socio non è
impedito di scegliere il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un
certo esito della votazione assembleare o proprio atto negoziale prevalga sul rischio di
dover rispondere dell'inadempimento del patto”.
Il confine di validità dei sindacati azionari
8
quello della società, in quanto coinvolgendo i soli soci paciscenti, non
produce effetti sulla restante compagine sociale, da ciò, dunque, il loro
carattere parasociale
2
.
Lo scopo che si vuole perseguire con questa particolare pattuizione è
quello di dare un indirizzo comune e condiviso alle attività
imprenditoriali dei soci aderenti.
Sebbene, la pratica societaria abbia fatto ampiamente utilizzo di simili
accordi come strumenti atti a controllare il rapporto sociale, il
legislatore, dopo il silenzio nella codificazione del 1942
3
, ha rinviato per
molto tempo una disciplina ad hoc, obbligando gli interpreti del diritto a
sopperire in vario modo al vuoto normativo.
I patti parasociali nel passato sono stati al centro di accesi dibattiti, sia in
Dottrina che in Giurisprudenza, prima di ricevere una loro
regolamentazione specifica all’interno del codice civile e del Testo
Unico della Finanza. In particolare, i sindacati di voto e di blocco che,
rappresentano l’espressione più significativa di questa fattispecie di
contratti, sono stati oggetto di discussione già dagli anni ‘20 in merito
alla loro capacità di incidere sul rapporto sociale e agli effetti che gli
stessi eventualmente cagionano sugli altri soci od anche su terzi.
Giorgio Oppo, uno dei più grandi giuristi italiani, nel suo primo
importante lavoro sull’argomento, definiva i sindacati azionari come
“quelle convenzioni con cui i soci od alcuni di essi attuano un rapporto
2
Tribunale di Torino, ordinanza del 30 marzo 2003, n. 1435, in Gius. Civ., 2003: “il patto
parasociale può essere stipulato non solo tra soci, ma anche tra un socio ed un terzo.
Eccezion fatta per i non soci, legittimati all’esercizio del diritto di voto in qualità di
usufruttuari o creditori pignoratizi”;
3
Relazione al Codice Civile del 1942, n. 972: “la molteplicità delle situazioni di cui si
sarebbe dovuto tener conto ha sconsigliato, invece, un intervento legislativo in materia di
sindacati azionari. Ma di fronte a questi sindacati si è dovuto considerare che
l’apprezzamento dipende molto dall’esame delle situazioni concrete e spetta quindi più al
giudice che al legislatore”.
Il confine di validità dei sindacati azionari
9
difforme o complementare rispetto a quello previsto dall’atto costitutivo
o dallo statuto della società”
4
.
Secondo l’autore, i contratti parasociali sono da sempre molto diffusi
nelle attività sociali come integrazione alle norme di legge e allo statuto
della società. Questa particolare fattispecie di intesa non trae la sua
esistenza da una apposito regolamento disciplinativo, bensì da contratti
autonomi stipulati tra soggetti al di fuori del tessuto societario.
La nozione che ci fornisce l’illustre autore abbraccia una notevole
varietà di accordi, dal contenuto vario e complesso, tale per cui è
estremamente difficile ricavarne un nozione unitaria valida per ogni tipo
di accordo. Le difficoltà circa la definizione di una nozione omogenea di
sindacato azionario viene ostacolata dalla vasta eterogeneità di contenuto
e funzione che gli stessi atti ricomprendono al loro interno, senza contare
che l’autonomia negoziale dei soci molto spesso ha portato questi alla
previsione di innumerevoli variabili applicative al suo interno.
Oppo, volendo chiarire la nozione di contratto parasociale, ha inteso
distinguerli in funzione della diversa incidenza, che sul piano degli
effetti, essi possono esercitare all’interno della vita societaria sui soci e
sulla società stessa.
Il contenuto di tale pregevole lavoro rappresenterà in futuro un punto di
riferimento importante per la dottrina che, sulla base di questi studi,
riuscirà a delineare ulteriormente i confini della nozione di patto
parasociale, al fine di accorpare le sue svariate manifestazioni con criteri
omogenei di valutazione.
4
Si veda OPPO G., Contratti parasociali, Milano, Vallardi, 1942, in Diritto delle Società,
Scritti giuridici, II, Padova, 1992, 4, nel quale si sancisce che: “il contratto parasociale è un
peculiare fenomeno della pratica societaria di integrazione e, talora, di superamento del
regolamento legale e statutario dei rapporti sociali con vincoli individualmente assunti dai
soci, fra di loro o anche verso la società”.
Il confine di validità dei sindacati azionari
10
L’ autore individua tre tipologie di sindacati azionari
5
:
Accordi volti a fornire alla società in cui essi vengono stipulati
vantaggi specifici a carico dei soci (come ad esempio i patti con i
quali i parasoci si impegnano ad effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli previsti in sede di costituzione della società);
Contratti che limitano la loro azione ed i loro effetti ai soli soci
aderenti, determinando per i restanti soci e la società solo un
eventuale danno di mero fatto (come ad esempio i patti attraverso
cui i soci paciscenti concordano una distribuzione degli utili );
Convenzioni atte ad influenzare la vita e l’azione della società, o
addirittura capace di invadere la sfera giuridica dei diritti della
società e la competenza dei suoi organi, sostituendo a questi ultimi
singoli soci o la loro somma in veste extrasociale.
Quest’ultimo gruppo di pattuizioni, ossia gli accordi capaci di
influenzare il rapporto sociale, è stato ampiamente criticato da parte
rilevante della dottrina. La sua attuazione secondo numerosi studiosi
causerebbe una violazione di norme imperative del diritto societario, da
cui si può desumere un problema di legittimità del contratto. Al contrario
delle prime due fattispecie di patto parasociale, che si limitano a
produrre un vantaggio patrimoniale nella società in cui essi sono redatti,
infatti, questa terza categoria pone seri problemi di liceità societaria.
L’impostazione della dottrina ritiene che i sindacati azionari, che
5
OPPO G., Contratti parasociali, Milano 1992.
Il confine di validità dei sindacati azionari
11
abbiano un’incidenza sulla vita economica della società, non possono in
alcun modo produrre effetti per la stessa, restando del tutto priva di
influenza sul piano giuridico
6
. Secondo questo orientamento, quindi, non
esistono ragioni per prendere in considerazione il modo in cui i patti
parasociali possono incidere sul rapporto sociale, in quanto questi
accordi e le norme prescrittive, che ne disciplinano l’attuazione, risultano
del tutto estranee al regolamento della società di capitali. Per tale motivo,
nel corso del tempo, l’orientamento dottrinale ha inteso semplificare la
classificazione fornita da Oppo.
Numerosi studiosi mossi dall’idea che le pattuizioni siano irrilevanti per
la società, in quanto diretti a regolare esclusivamente gli interessi
individuali dei soci paciscenti, distinguono i contratti parasociali in due
tipologie:
patti parasociali collaterali si concretizzano in atti di disposizione
dei diritti dei soci. Sono particolarmente utilizzati nella pratica
societaria per definire anzitempo l’attività sociale, attraverso
vincoli aggiuntivi, diversi e non contrastanti da quelli già previsti
dalla legge e dallo statuto di una società (come ad esempio il patto
di non alienazione delle azioni);
patti parasociali complementari con i quali i soci disciplinano la
loro azione all’interno della società, sono accordi volti a
predeterminare a carico degli aderenti l’obbligo di compiere in
6
SANTONI G., I patti parasociali, Napoli, 1985: “I soci con i patti parasociali perseguono
interessi individuali, i quali non sono in grado di influenzare il normale andamento della
vita societaria prevista dalla legge e dall’atto costitutivo ”. L’autore, in netto contrasto con
Oppo, riesamina la fattispecie di patto parasociale ed individua solo due categorie di patti:
patti collaterali e patti complementari.
Il confine di validità dei sindacati azionari
12
favore della società prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già
previste dallo statuto.
Gli sforzi dottrinali, volti ad inquadrare in maniera unitaria e uniforme i
contratti parasociali, come già prima accennato, sembrano trovare il
proprio limite nella notevole varietà di struttura, di funzione e di
contenuto degli stessi.
Ciascuna classificazione fa leva su una caratteristica rilevante e
sicuramente apprezzabile che si può legare al patto parasociale; tuttavia,
non risulta essere di particolare utilità la ricerca e/o l’individuazione di
un criterio equo per far ciò. Il problema dell’interprete, infatti, non è
tanto quello di trovare un criterio giusto per distinguere i patti, quanto
piuttosto quello di verificarne la loro liceità caso per caso,
individuandone, volta per volta, la prescrizione normativa applicabile.
I singoli contratti possono essere in contrasto con norme prescrittive, o
con l’interesse sociale e per questo motivo ritenuti nulli dalla disciplina.
Tale per cui, la dottrina ha spostato l’attenzione su un più modesto, ma
proficuo, compito: definire regole su cui valutare la validità di queste
particolare fattispecie di accordi. Ciò posto, appaiono preferibili quelle
definizioni che rifiutano una rigida classificazione dei sindacati azionari
e che, invece, includono nella mera discussione dell’argomento tutti quei
accordi, convenzioni e pattuizioni che vengono a realizzarsi tra i soci o
tra gruppi di essi. Da quanto detto, si può definire il patto parasociale,
stipulato tra i soci di una società di capitale, un contratto separato,
autonomo e indipendente dal contratto sociale redatto al momento della
costituzione della società o nel corso della sua vita, attraverso cui
disporre preventivamente dei diritti dei soci, al fine di dare uno specifico
indirizzo alle attività e all’azione della società.
Il confine di validità dei sindacati azionari
13
Altrettanto significativo è il contributo offerto da Francesco Galgano, un
altro importante studioso in materia di diritto. Alla luce di questa vasta
varietà di accordi, l’autore ha ritenuto conveniente fornire una
definizione più generica di patto: “pattuizioni attraverso cui i soci
dispongono preventivamente le modalità di esercizio dei diritti sociali
forniti loro dall’atto costitutivo o dalla legge”
7
.
Un’altra definizione, ancora più ampia, è proposta da Gian Franco
Campobasso, il quale ha definito i patti parasociali quali accordi
attraverso cui i soci aderenti disciplinano fuori dal tessuto societario il
loro comportamento nella società e verso la società
8
.
La giurisprudenza, nelle poche pronunce in cui sembra aver delineato
una nozione generale di patto parasociale, non si discosta molto
dall’impostazione dottrinale, definendolo come “la convinzione che
sorge o si svolge al di fuori della organizzazione ufficiale della società e
deriva da un regolamento cui la società è estranea e che ad essa è in
opponibile”
9
.
In tempi più recenti, la stessa giurisprudenza ha inteso aggiornare la
nozione di patto parasociale, definendolo “quale accordo volto a
vincolare esclusivamente i soci paciscenti e non anche la società, che è
rispetto alla pattuizione, terza”
10
. Secondo questa orientamento, il
7
GALGANO F., GENGHINI R., Il nuovo diritto societario, 3°ed., I, Padova, 2006, 86: “i
soci di una società dispongono, per separato contratto, dei diritti che derivano loro dall’atto
costitutivo, impegnandosi reciprocamente ad esercitarli in modo predeterminato”;
8
CAMPOBASSO G. F., Diritto Commerciale, II, in Diritto delle società, Torino, 1999, 47:
“regolano al di fuori dell’atto costitutivo il loro comportamento nella società e verso la
società”;
9
Cass. civ., sentenza del 23 Aprile 1969, n. 1290, in Giust. Civ., 1969, I, 1699, I, 1695 ss.,
ivi spec., 1699;
10
Tribunale di Milano, ordinanza del 6 Marzo 2006, in Giust. Civ. a Milano, 2006, 3, 22,
secondo cui “il patto parasociale vincola, per definizione, esclusivamente i soci contraenti e
non anche la società che è, rispetto al patto stesso, terza”.
Il confine di validità dei sindacati azionari
14
sindacato azionario è un contratto atipico, attraverso cui i soci aderenti
concordano preventivamente il modo in cui dovranno esercitare il loro
diritto di voto in assemblea, su un terreno esterno alla società di cui
fanno parte.
Altrettanto importante è la pronuncia del tribunale di Milano nel verbale
di udienza redatto in occasione di un procedimento penale del 12 maggio
2001, in cui i patti parasociali sono stati definiti accordi mediante i quali
i soci od alcuni di essi regolano i rapporti, in maniera “difforme o
complementare, rispetto a quello previsto dallo statuto o dall’atto
costitutivo o dallo statuto”
11
.
Dall’analisi svolta, si può, dunque, concludere affermando che il
sindacato azionario è un accordo redatto tra i soci al di fuori del contesto
societario, per disciplinare uno o più profili concernenti l’esecuzione del
rapporto sociale.
1.1.1 Il patto parasociale tra efficacia reale ed efficacia obbligatoria
Malgrado, l’introduzione di una disciplina ad hoc in tema di sindacati
azionari (artt. 122 e 123 del T.U.F.), è attuale la discussione concernente
le conseguenze legate all’inadempimento dei vincoli pattizi da parte dei
soci paciscenti. Il dibattito dottrinale, in particolare si concentra sulle
possibili reazioni che i parasoci rispettosi del patto possono porre in
essere a tutela dei propri interessi. Al riguardo, seguendo diversi
orientamenti si è ritenuto possibile concedere al parasocio adempiente ai
11
Tribunale di Milano, pronuncia del 12 maggio 2011, n. 191, in Giust. Pen., 2011.