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Capitolo Primo
L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E LA RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE: PROFILI EVOLUTIVI
1.1. L’accertamento tributario. – 1.2. La riscossione delle imposte. – 1.3. I motivi di recessione del
ruolo come mezzo di riscossione delle imposte.
1.1. Natura e funzione dell’accertamento tributario
Oltre alla dottrina anche la Corte costituzionale contribuisce alle elaborazioni
teoriche sull’attuazione del tributo, in quanto già dalle prime sentenze
1
attribuisce
portata immediatamente vincolante e giuridicamente determinata all’art. 53 Cost.,
riferendo il principio della capacità contributiva al presupposto di fatto del tributo,
ovvero riferendo l’espressione “capacità contributiva” alla “capacità economica”
2
.
In questo modo il principio di capacità contributiva si pone, per il legislatore,
quale limite e criterio non soltanto nella creazione ma anche nell’applicazione del
tributo.
Il collegamento, tra il principio di capacità contributiva e presupposto del tributo,
ha consentito agli studi sull’accertamento di aprire un nuovo scenario fondato
sulla distinzione tra la fase di accertamento del fatto-presupposto e la fase di
riscossione del tributo
3
.
Con l’attuale fiscalità analitico-contabile il pagamento dei tributi,ovvero obblighi
ed obbligazioni di pagamento nonché obblighi di ritenuta d’acconto e d’imposta,
si collocano in tempi diversi e per lo più anticipati rispetto al verificarsi del
1
Si veda C. cost. 45/1964 dove viene stabilito che: “Per capacità contributiva si deve intendere
l’idoneità economica del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta”.
Conseguentemente l’art. 53 assume la nuova dimensione di norma precettiva superando la
precedente interpretazione della C. Cass, con sent. N.844/1954,dalla quale era considerata norma
programmatica.
2
In questo senso, seppure con diverse sfumature: S. LA ROSA, Principi di diritto tributario,
Torino, 2006, p.12; A. FEDELE, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, p.22
3
Cfr. S. LA ROSA, La riscossione delle imposte, in Enc. Giur. Treccani, 2000.
6
presupposto. Queste fattispecie, che rispondono all’esigenza fondamentale di
avvicinare il momento della riscossione al verificarsi del fatto-presupposto, sono
collocate dalla dottrina più recente nella fase della riscossione; al contrario, alla
fase di accertamento è stato attribuito l’insieme degli atti e dei fatti la cui
funzione, procedimentalizzata, è quella di individuare nell’an e nel quantum il
presupposto del tributo
4
.
In quest’ottica, l’oggetto dell’accertamento si configura come l’identificazione
delle dimensioni qualitative e quantitative del presupposto, riconosciute attraverso
l’autodeterminazione dei tributi da parte del contribuente per tramite della
dichiarazione; sottoposta, quest’ultima, a tutte quelle attività di controllo,
istruttorie e di verifica anche d’ufficio.
Il procedimento di accertamento e il suo atto finale (avviso di accertamento o di
rettifica o accertamento d’ufficio) attengono dunque all’individuazione della
capacità contributiva manifestata dal presupposto di fatto. Infatti, individuata la
capacità contributiva espressa in termini qualitativi (risoluzioni delle questioni di
fatto e di diritto) e quantitativi (determinazione della base imponibile), risulta
automatica la determinazione del debito d’imposta in quanto è richiesta
semplicemente l’applicazione dell’aliquota
5
.
L’accertamento tributario risulterebbe allora estraneo all’obbligazione tributaria e
al rapporto giuridico d’imposta che si collocano, invece, sul versante della
riscossione, derivando da fatti ed atti collocati dalla legge anche in posizione
anticipata o successiva al verificarsi del presupposto
6
.
Pertanto si potrebbe affermare che il profilo autoritativo esistente nella fase di
accertamento è finalizzato ad assicurare la conformità del tributo alla capacità
contributiva manifestata dal presupposto; diversamente, invece, il profilo
autoritativo nella fase della riscossione è finalizzato all’operatività di meccanismi
4
A. FANTOZZI, I rapporti tra fisco e contribuente nella nuova prospettiva dell’accertamento
tributario, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, 216; A. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino, 2005.
5
A. FANTOZZI, Accertamento tributario, in Enciclopedia giuridica Treccani, 2006.
6
Ciò consente di eliminare ogni problematica legata alla tradizionale distinzione tra tributi con e
senza accertamento. Vedi: CAPACCIOLI, Accertamento tributario, in Riv. Dir fin., 1966, I, 3 ss.; A.
FANTOZZI, Accertamento tributario, in Enciclopedia giuridica Treccani, 2006.
7
automatici di liquidazione con l’applicazione dell’aliquota alla ricchezza
imponibile e di meccanismi di riscossione dell’imposta così determinata
7
.
Coordinando opportunamente le due fasi, dell’accertamento e della riscossione, ne
consegue che l’una è preordinata all’altra, ma solo nel senso che l’intera fase
dell’accertamento, contrassegnata dall’effetto d’accertamento definitivo, è
preordinata a quella della riscossione. Tuttavia esisterebbe fondamentalmente
autonomia d’effetti fra i singoli atti della riscossione e i singoli atti
dell’accertamento per il seguente ordine di ragioni: la riscossione può precedere la
fase d’accertamento; le vicende dell’accertamento non intaccano l’efficacia degli
atti della riscossione una volta che siano intervenuti; la liquidazione del tributo
può dar luogo ad una lite autonoma il cui esito legittima altri atti di riscossione
oltre a quelli già posti, ovvero il rimborso delle somme già riscosse
8
.
Ciò consente di tenere ben distinti l’accertamento, quale fase diretta a controllare i
comportamenti imposti dalla legge al contribuente e finalizzata alla corretta
applicazione del tributo
9
,dalla fase di riscossione che sembra essere circoscritta a
meccanismi automatici di liquidazione e di riscossione dell’imposta così
determinata.
Tale differenziazione potrebbe coadiuvare l’individuazione della funzione assunta
dal nuovo avviso di accertamento introdotto dalla novella del 2010 all’art. 29 del
D.lgs. n. 78 che, contenendo in esso la formula esecutiva, pone in essere anche
funzioni che sono, in base a quanto esposto, proprie della riscossione. Tuttavia,
per cogliere più adeguatamente la funzione assunta dall’avviso di accertamento
7
A. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino, 2005.
8
E. DE MITA, Le iscrizioni a ruolo nelle imposte sui redditi, Milano, 1979.
9
L’accertamento inteso come fase diretta a controllare il contribuente non si pone in antitesi a
quella precedentemente esposta in quanto essa, pur ridimensionando la portata del momento
dell’accertamento rispetto ad altri momenti dell’attività amministrativa (quali controlli, ispezioni,
indagini etc…) di applicazione del tributo,non si sottrae, comunque, alla rilevanza del fondamento
costituzionale del prelievo. Invero, controllare il rispetto di ciascuna singola disposizione equivale
ad accertare ciascun tassello di cui si compone la capacità contributiva prevista dal tributo; in
questo senso dire che l’attività di accertamento determina il presupposto del tributo, o dire invece
che essa controlla e sanziona i singoli adempimenti posti a presidio della sua attuazione, equivale
ad esprimere il medesimo concetto con termini diversi. Si veda A. FANTOZZI, Accertamento
tributario, in Enciclopedia giuridica Treccani, 2006. Relativamente all’ accertamento inteso come
fase diretta a controllare i comportamenti imposti dalla legge al contribuente cfr. A. FANTOZZI, I
rapporti fra Fisco e contribuente nella nuova prospettiva dell’accertamento tributario, in Riv. Dir.
Fin., 1984, I, 216; L. PERRONE, Evoluzione e prospettive dell’accertamento tributario, in Riv. Dir.
Fin., 1982, I, 79; M. BASILAVECCHIA, Funzione di accertamento tributario e funzione repressiva: i
nuovi equilibri della strumentalità alla sussidiarietà, in Dir. Prat. Trib., 2005, I, 3.
8
“esecutivo” ex D.L. 78/2010, vista la duplicità di funzioni che pare caratterizzarlo
e il relativo ambito di applicazione, è opportuno discorrere della riscossione delle
imposte.
1.2. La riscossione delle imposte
In passato l’attività amministrativa di riscossione dell’imposta diretta era
disciplinata differentemente da quella dell’imposte indirette.
Per quanto riguarda le imposte indirette veniva adottato il sistema della c.d.
riscossione diretta, che consisteva nel porre in essere tutti gli atti necessari al fine
dell’acquisizione (anche coattiva) delle imposte ad opera degli stessi Uffici
finanziari; il procedimento esattivo
10
, che veniva da essi seguito, si fondava su un
atto, l’ingiunzione fiscale, che cumulava in sé le funzioni del titolo esecutivo e del
precetto.
Per le imposte dirette, invece, era adottato il sistema della c.d. riscossione
delegata, che consisteva nell’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione
finanziaria, c.d. agenti della riscossione, il compito di procedere, anche
coattivamente, alla riscossione delle imposte. In tale sistema, agli Uffici finanziari
era riservato unicamente il compito di predisporre periodicamente degli elenchi,
denominati ruoli di riscossione, indicanti i contribuenti da escutere e le
corrispondenti somme da riscuotere.
11
I rapporti che legavano gli Uffici finanziari agli agenti della riscossione erano
caratterizzati da: l’obbligo, per il secondo, di versare comunque all’Ente
impositore
12
, alle scadenze prefissate, l’intero ammontare delle somme da
riscuotere dai contribuenti, salvo l’eventuale rimborso per quegli importi, c.d.
quote inesigibili, la cui riscossione fosse stata, secondo l’Amministrazione,
obiettivamente impossibile; il riconoscimento, allo stesso agente della riscossione,
del diritto ad un compenso, c.d. aggio di riscossione, sulla base di una percentuale
calcolata in base all’ammontare delle sole somme riscosse.
10
Regolato dal R.D. n. 639/1910.
11
S. LA ROSA, Riscossione delle imposte, in Enc. Giur., 2000.
12
Quindi, anche quando le somme non fossero state riscosse, cioè quando la riscossione non fosse
andata a buon fine. Trattasi del principio del c.d. non riscosso per riscosso.
9
Questa bipartizione nelle modalità di riscossione delle imposte è stata
progressivamente superata a favore di una generalizzazione dell’ambito di
operatività del sistema della riscossione delegata
13
ad opera dell’art. 17, 1
o
co.,
del D.P.R. n. 46/1999
14
.
1.2.1. I motivi di recessione del ruolo come mezzo di riscossione
delle imposte dirette
Alla luce di quanto precedentemente esposto, la riscossione delle imposte sembra
ruotare intorno all’obbligo del contribuente di versare spontaneamente le somme
dovute, con la conseguenza che la Pubblica amministrazione dovrà intervenire con
i propri atti se e nelle sole ipotesi in cui il contribuente non abbia puntualmente
osservato gli obblighi che la legge pone a suo carico
15
. Pertanto, qualora il
contribuente osservi puntualmente gli obblighi formali e sostanziali che la legge
pone a suo carico, lo Sato si limiterà ad acquisire le somme che gli sono dovute
senza che a tal fine sia necessaria l’emanazione di un qualsiasi atto o
provvedimento dell’amministrazione finanziaria.
È interessante constatare, infatti, che nell’affidare al contribuente il compito di
applicare il tributo e alla tendenza del legislatore a trasferire dall’amministrazione
13
Il D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 266/2005, ha previsto la soppressione del sistema di
affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, attribuendo le funzioni relative
alla riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate che le esercita per il tramite di “Equitalia
S.p.A.” partecipata per il 51 per cento dall’Agenzia delle Entrate e per il 49 per cento dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale.
14
Va ricordato che l’art. 17, 3
o
co. Del D. lgs. n. 112/1999, così come modificato dall’art. 2, 3
o
co.,
del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006, prevede che l’aggio sia
posto a carico del debitore nella misura massima del 5% delle somme iscritte a ruolo e, per la
restante parte, a carico dell’ente creditore in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica
della cartella; ovvero integralmente a carico del debitore ove il pagamento avvenga oltre tale
termine.
15
Con tali espressioni non si fa riferimento al potere di costituire l’obbligazione tributaria o
comunque l’obbligo di pagare il tributo, bensì più specificamente si fa riferimento al potere
attribuito all’amministrazione finanziaria di perseguire la tutela dell’interesse pubblico alla corretta
applicazione del tributo.
10
al contribuente i compiti relativi alla riscossione si rinviene una possibile traccia
del carattere recessivo del ruolo come mezzo di riscossione
16
.
La ricognizione dei dati del diritto positivo confermerebbe che l’iscrizione a ruolo
occupa una posizione marginale. Se si tiene conto di questa realtà, la scomparsa
del ruolo, come strumento di riscossione delle imposte, appare come la
conclusione naturale di un processo evolutivo la cui fase iniziale è stata
probabilmente la legge Visentini. Invero, la fine dell’istituto delle iscrizioni
provvisorie avrebbe significato per il ruolo l’inizio della fine, in quanto gli
avrebbe impedito di continuare ad assolvere a quella che, storicamente, è stata la
sua funzione preminente: assicurare cioè allo Stato, in virtù del suo automatico
riprodursi di anno in anno, un gettito periodico, costante e uniforme di entrate
17
.
A tali considerazioni di carattere teorico si possono aggiungere altre più
prettamente pratiche.
L’iscrizione a ruolo presuppone necessariamente non solo l’esaurimento del
periodo d’imposta ma anche la scadenza del termine per la presentazione della
dichiarazione, nonché un ulteriore lasso temporale occorrente per la liquidazione
del tributo da parte dell’ufficio, previo esame della dichiarazione medesima. Ciò
comporta un danno alla finanza nella misura in cui subisce un ritardo nella
percezione dei tributi e, infine, specularmente, si profila una disparità di
trattamento fra i contribuenti che pagano in base al ruolo, quindi dopo un notevole
lasso di tempo rispetto al momento in cui si era verificato il presupposto, e coloro
che subiscono il prelievo per il tramite della ritenuta alla fonte operata dal
sostituto d’imposta contestualmente all’erogazione del reddito
18
. Riflessioni,
queste ultime, che assumerebbero maggiore pregnanza se altresì si considerasse
che, nei periodi di rapido deprezzamento della moneta, ogni ritardo nel pagamento
16
Cfr. P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, 2007, Milano; A. FANTOZZI, Il diritto tributario,
Torino, 2005.
17
Solitamente il ruolo si considera sorto come mezzo di riscossione delle imposte sulle c.d. rendite
fondiarie e tali imposte presentavano come caratteristiche l’applicazione sul reddito medio,
ordinario e continuativo (quindi su un reddito tendenzialmente costante) nella misura in cui tale
reddito risultava dai libri catastali. Il ruolo di riscossione, in questa prospettiva, non era molto di
più di un documento nel quale si trascrivevano le rendite catastali ai fini dell’applicazione delle
aliquote d’imposta; in tal senso A. F. BASCIU, Verso la scomparsa del ruolo esattoriale, in Riv.
Dir. Fin. Sc. Fin., 1983, I, 465.
18
Cfr. P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, 2007, Milano; A. FEDELE, Appunti dalle lezioni di
diritto tributario, 2005; A. FANTOZZI, Il diritto tributario, 2005, Torino.
11
del tributo si potrebbe tradurre in una riduzione d’imposta per i paganti in base a
ruolo e, ancora specularmente, in un aggravio di costi per l’Erario.
Ulteriori difficoltà connesse all’iscrizione a ruolo riguarderebbero la tempistica
della consegna dei ruoli e delle notificazioni delle cartelle e degli avvisi di mora,
che non erano scanditi da termini decadenziali. La conseguenza era che il
contribuente veniva informato, direttamente con la cartella di pagamento, di una
correzione formale della dichiarazione, che determinava un suo debito per
imposta, interessi e sanzioni, dopo un lasso di tempo che poteva superare i dieci
anni dalla presentazione della dichiarazione, la stessa che era stata oggetto di
correzione. Ciò determinava una tutela deficitaria per il contribuente, la cui
conseguenza è stata una pronuncia della Corte Costituzionale la quale, con la sent.
n. 280 del 2005,dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001,
n. 193, nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza,
entro il quale il concessionario doveva notificare al contribuente la cartella di
pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600,per violazione del diritto di difesa, ex art 24 Cost., in quanto la
normativa lasciava il contribuente, a tempo indefinito, esposto alle pretese del
fisco. Con tale sentenza il giudice delle leggi indicava al legislatore modi e tempi
di una rapida modifica normativa, in cui la previsione di termini decadenziali
doveva riguardare la notificazione dell’atto riproduttivo dell’iscrizione a ruolo e
doveva essere ancorata, nella sua decorrenza, a fatti precisi, quali non erano i
momenti che caratterizzavano la consegna dei ruoli dagli uffici al concessionario
della riscossione. La strada da seguire per ottemperare alla sentenza 280/2005
della C. cost. era obbligata, e venne immediatamente percorsa in sede di
conversione in legge del d.l. n. 106 del 2005. Nonostante l’intervento riparatore
della Corte Costituzionale sembra, da un lato, illuminate la sentenza della Corte
Costituzionale che ha espresso, seppur implicitamente, l’inadeguatezza del
modello del ruolo/titolo esecutivo e rilevanti, dall’altro lato, le conseguenti
problematiche di carattere sistematico che la novella del 2005 apportava
19
.
19
Si veda, relativamente alle implicazioni sistematiche della novella del 2005 in particolare, M.
BASILAVECCHIA, Il ruolo e la cartella di pagamento: profili evolutivi della riscossione dei tributi,