5
Infatti, il rapporto di cambio anche nel passato ha occupato
la scena del dibattito almeno per tre motivi:
a) sia per la difficoltà di stabilire l’esatta misura in modo che ne
risultino immutate le partecipazioni proporzionali dei soci al
patrimonio sociale;
b) sia per il naturale contrasto di interessi tra i soci delle società
fondende;
c) sia per il pericolo che attraverso la determinazione di esso, si
perpetrino sostanziali espropriazioni a danno dei soci in
genere e delle minoranze in particolare.
Sulla base di tale premessa, continuando nella trattazione,
si parlerà di congruità del rapporto di cambio e di un’adeguata e
corretta informazione preventiva dei soci, spesso di minoranza, e
dei terzi, affinché questi non risultino fortemente pregiudicati da
un incongruo rapporto di cambio o dalla fusione ; soffermandosi,
anche sulla nuova posizione che i creditori avranno dopo la
fusione e dei meccanismi stabiliti dalla legge per la loro tutela.
In conclusione, tale analisi affronterà il problema della
sindacabilità del rapporto di cambio, stabilendo quali sono i
limiti a cui l’autorità giudiziaria dovrà attenersi, riconoscendo
agli amministratori una certa discrezionalità tecnica nella
determinazione dello stesso e sottolineando non solo la loro
6
responsabilità , ma anche quella di sindaci ed esperti di fronte ad
un incongruo rapporto di cambio.
7
CAPITOLO I
NOZIONE, NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE
GENERALI DELL’ISTITUTO .
SOMMARIO: 1.Fonti legislative civilistiche e tributarie -1.1.1. Diritto civile -1.1.2.
Legislazione tributaria -2. La fusione come vicenda modificativa dell’atto costitutivo -3.
Limiti della fusione -4. Procedimento di fusione -1.4.1 Progetto di fusione -1.4.2. Delibera
di fusione -1.4.3. Atto di fusione -5. Effetti della fusione -6. Tutela dei creditori sociali e
degli obbligazionisti -7.Invalidità della fusione.
1. Fonti legislative civilistiche e tributarie.
Per avere un primo quadro dell’ambito di operatività della
fusione, è necessario iniziare dall’analisi del dato normativo,
composto essenzialmente da due gruppi di norme: quelle
contenute nel diritto civile e la legislazione tributaria.
8
1.1.1 Diritto civile
Il diritto civile regola l’istituto della fusione attraverso gli
art.2501,2502,2503,2504; con il testo introdotto dal d.lgs. 16-1-
1991, n.22, con il quale è stata data attuazione alla terza direttiva
CEE in materia societaria, il legislatore italiano ha finalmente
colmato una grossa lacuna del nostro ordinamento; infatti, i
quattro articoli che disciplinavano le operazioni di fusione erano
troppo scarni per poter reggere all’impatto dell’attuale sistema
economico-societario; la profonda revisione dell’ordinamento
civilistico delle fusioni indica un tentativo da parte del
legislatore, di recupero degli enormi ritardi accumulati nel
recepimento della normativa comunitaria
1
. L’attuale normativa
ha significativamente modificato la disciplina del procedimento
di fusione, ma ha lasciato sostanzialmente immutati l’ambito di
applicazione ed i caratteri dell’istituto.
Con l’art. 2501 sia il legislatore europeo che quello
nazionale hanno voluto garantire e tutelare gli interessi e i diritti
1
CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Utet, Torino, 1997, p. 550; TANTINI,
commento art. 2501 e segg., in Comm. cod. civ. , a cura di Cendon, lib. V, Utet,
Torino, 1991; La III Direttiva CEE, 9 ottobre 1978, n.855, pubblicata, tra gli altri,
in Giur. comm., 1979, I, p.141 e segg.
9
dei soci e dei terzi, in modo tale da assicurare ai soci delle società
partecipanti alla fusione, nonché ai terzi un’informazione
adeguata e quanto più possibile obbiettiva; in quest’ottica il
legislatore nazionale , in ossequio con quello comunitario, prima
ha disciplinato analiticamente le procedure da seguire
nell’attuazione della fusione, poi ha dato particolare rilievo alle
forme di pubblicità che debbono essere adempiute.
Con l’inserimento dell’art.2501-bis, in forza del disposto
dell’art.3, d.lgs. 16-1-1991, n.22, viene chiarita una delle
questioni su cui, in passato, si era maggiormente dibattuto:
l’obbligatorietà o meno del progetto di fusione. Con la novella
apportata dal d.lgs. 22/91 il progetto di fusione diviene
obbligatorio, acquisendo un’importantissima funzione
informativa per soci e terzi sulle modalità e i contenuti
dell’operazione; garantita dagli obblighi di iscrizione nel registro
delle imprese e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con l’art.2501-ter introdotto dall’art.4 del d.lgs. 22/91,
viene fissato il momento temporale a cui deve riferirsi la
situazione patrimoniale, risolvendo così molte diatribe sorte nel
passato soprattutto sui contenuti della stessa. Importante è la
possibilità che la situazione patrimoniale possa essere sostituita
dal bilancio dell’ultimo esercizio, a patto che questa rispetti le
10
caratteristiche, contabili e descrittive tese a fornire soprattutto ai
terzi una descrizione veritiera e corretta.
Nell’art.2501-quater introdotto dall’art.5 del d.lgs.22/91,
viene sancito l’obbligo per gli amministratori delle società
partecipanti alla fusione di redigere una relazione che illustri e
giustifichi il progetto di fusione e il rapporto di cambio; l’obbligo
di tale relazione deve essere interpretato alla luce del’art.2501-bis
, dell’art.2501-ter e dell’art.2501-quinquies . Il combinato di
queste tre norme mette in evidenza la ratio del legislatore
europeo nell’elaborazione delle direttive n.78/855 e n.82/891
attuate dal d.lgs.22/91 per tutelare soci e terzi, assicurandogli una
completa e veritiera informazione.
Gli art. 2502 e 2502-bis, introdotti dagli art. 8-9 del d.lgs.
22/91, vengono da un lato a sostituire la vecchia norma, dall’altro
disciplinano il deposito e l’iscrizione della deliberazione di
fusione evidenziando le fasi e gli obblighi.
L’art.2503, viene introdotto dall’art.10 del d.lgs. 22/91 in
sostituzione alla vecchia norma ha portato una serie di modifiche,
le più significative sono rappresentate dall’abbreviazione dei
termini per presentare opposizione e il riconoscimento della
legittimazione attiva all’opposizione solo a quei creditori che
siano tali al momento della pubblicazione del progetto di fusione.
11
L’art 2503-bis, risolve una questione che aveva sollevato
numerose dispute dottrinali nel precedente regime normativo,
infatti, si riconosce anche agli obbligazionisti la facoltà di
presentare opposizione alla delibera di fusione ai sensi
dell’art.2503, eccezion fatta per il caso in cui la delibera di
fusione non sia stata approvata anche dall’assemblea degli
obbligazionisti.
Con gli art. dal 2504 al 2504-sexies c.c. introdotti dagli art.
dal 12 al 17 del d.lgs. 22/91, viene disciplinato l’atto di fusione,
la sua forma, gli obblighi per l’iscrizione nel registro delle
imprese, l’eventuale pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, gli effetti ed i conseguenti divieti di assegnazione di
quote o azioni; questi sono molto importanti perché vengono a
modificare completamente il vecchio testo dell’art.2504 c.c
2
.
2
TANTINI, Commento art. 2501 e segg., in Comm. cod. civ. , a cura di Cendon, cit.
12
1.1.2 Legislazione tributaria.
La fusione è essenzialmente una complessa operazione di
riorganizzazione di organismi societari. Questa natura è
esplicitamente riconosciuta dalle stesse note ministeriali
illustrative della bozza del T.U. delle imposte sui redditi del d.p.r.
917/1986, nelle quali l’amministrazione sottolinea con vigore
l’interconnessione fra neutralità fiscale delle fusioni, che la
normativa tributaria aspira a garantire, e il suo carattere di
operazione attinente alla struttura organizzativa, e non alla
gestione delle aziende coinvolte, e perciò il suo collocarsi in un
momento logicamente antecedente alla produzione del reddito. Il
principio della neutralità fiscale delle fusioni si presenta pertanto
come il riflesso , la trasposizione in quel particolare settore
dell’ordinamento che è la legislazione tributaria
3
. Per questo
motivo non è sufficiente indicare nella fusione un operazione
neutra in quanto inidonea, in sé e per sé, a produrre redditi o
perdite fiscalmente rilevanti; tale espressione è corretta ma
riduttiva , la fusione è difatti, un’operazione molto complessa che
coinvolge tutti gli elementi personali e patrimoniali delle società
partecipanti, cosicché se è normale l’assenza di effetti rilevanti
13
sotto il profilo fiscale, è altresì possibile che dalle fusione,
possano scaturire conseguenza anche di una certa entità sul piano
impositivo
4
. Il principio di neutralità va inteso quindi soprattutto
quale criterio guida nella stesura e nell’interpretazione della
disciplina fiscale delle fusioni, che non imponga l’accertamento
di materia imponibile laddove questo non emerga, ma al
contempo, non si astenga da una corretta tassazione dei
presupposti d’imposta che eventualmente dalla fusione traessero
origine. La regolamentazione delle conseguenze della fusione
nell’ambito delle imposte reddituali è attualmente contenuta
nell’art.123 del T.U. delle imposte sui redditi. Il 1° comma di
questo articolo afferma quanto già stabilito dal art.16 d.p.r.
598/1973, cioè che la fusione tra più società non costituisce
realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei
beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e
all’avviamento. La dottrina non ha omesso di far rilevare come a
tale enunciato normativo debba essere attribuito un valore
meramente esplicativo, in quanto l’assenza di simili effetti
reddituali non è tanto da riallacciare a questa disposizione, ma
piuttosto al fatto che la fusione in sé e per sé considerata non
3
ZIZZO, voce Fusione e trasformazione di società nel diritto tributario, in Dig.
disc. priv., sez. comm., VI, Utet, Torino, 1991, p.330.
4
FERRI, voce Fusione di società, in Enc. giur. , XIV, Treccani, Roma, 1989, p. 2.
14
determina il venir in essere di alcuno dei presupposti di
imponibilità delle plusvalenze, come di detraibilità delle
minusvalenze, contemplati dalla legislazione in relazione ai beni
delle società partecipanti
5
.
5
ZIZZO, voce Fusione e trasformazione di società nel diritto tributario, in Dig.
disc. priv., sez. comm., cit., p. 333; TANTINI,Commento art. 2501 e segg., in Comm.
cod. civ. , a cura di Cendon, cit.
15
2. La fusione come vicenda modificativa dell’atto
costitutivo delle società partecipanti.
Le esigenze di un assetto produttivo adeguato alla
complessità dello sviluppo tecnologico, le economie di scala che
una maggiore dimensione dall'impresa consente di realizzare,
nonché le migliori possibilità di successo nel mercato e di
conquista di più solide posizioni concorrenziali inducono a
concentrare gli investimenti in iniziative unitarie. Queste esi-
genze, però, raramente si realizzano mediante la creazione di
organismi produttivi di grandi dimensioni; trovano più sovente
sbocco nella crescita di imprese già esistenti, mediante
l'incremento dei mezzi finanziari nell'ambito della medesima
struttura produttiva, ovvero mediante l'unificazione o la
compenetrazione di due o più imprese già esistenti.
La tendenza alla ricerca di livelli quantitativamente più
elevati di dimensioni dell'impresa, sulla quale spetta agli studiosi
di altre discipline (economisti. aziendalisti, sociologi) esprimere
giudizi, è un dato che il legislatore incoraggia talvolta con
agevolazioni fiscali, sul presupposto che essa sia giovevole
all'economia nazionale.
16
Questa scelta di politica legislativa viene poi utilizzata con
notevole frequenza, piuttosto che per realizzare le esigenze
produttive ed economiche sopra segnalate, unicamente per
conseguire risparmi di imposte, come accade quando un'impresa
con utile incorpora un'impresa che ha subito perdite negli esercizi
precedenti, potendo così realizzare un risultato complessivo
sottratto alla tassazione fino a concorrenza delle perdite
dell’impresa incorporata. Anche sé questa funzione è stata oggi
ridimensionata con l’art.123 del T.U. delle imposte sui redditi
approvato con d.p.r. 917/1986. In questo quadro sommariamente
descritto si inserisce il fenomeno della fusione
1
.
La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola;
essa ha luogo «mediante la costituzione di una società nuova, o
mediante l'incorporazione in una società di una o più altre» (art.
2501). Nel primo caso, quando due o più società danno vita ad
un'unica società nuova si ha la fusione in senso stretto, nel
secondo caso si ha la fusione per incorporazione di una o più
società in un'altra già esistente , che è la più diffusa nella pratica,
la fusione può avere luogo sia fra società dello stesso tipo, allora
si avrà la fusione omogenea, sia fra società di tipo diverso, allora
1
DI SABATO, Manuale delle società, Utet, Torino, 1995, p. 756; SCARDULLA, La
trasformazione e la fusione di società , Giuffrè , Milano, 1989, p. 309; SERRA-
SPOLIDORO, Fusioni e scissioni di società, Giappichelli, Torino, 1994, p. 1.
17
avremo la fusione eterogenea. La fusione fra società eterogenee
implica anche la trasformazione di una o più delle società che si
fondano, incontrando gli stessi limiti della trasformazione; in
particolare si deve escludere la fusione di una società cooperativa
con una società lucrativa; inoltre in caso di fusione eterogenea, i
soci assenti o dissenzienti avranno diritto di recesso (art.2437),
diritto che invece non è riconosciuto in caso di fusione
omogenea
2
.
Secondo l'opinione tradizionale, la fusione attua una
successione universale della società che risulta da essa in tutti i
rapporti giuridici delle società che vi partecipano, nel primo caso,
o delle società che sono incorporate, nel secondo: queste, per
effetto della fusione, si estinguono. Ma la ricostruzione della
natura giuridica della fusione come una successione universale
tra enti, caratterizzata dalla creazione-estinzione dei soggetti
giuridici che vi concorrono, è stata sottoposta a critiche
convincenti
3
. Sul piano normativo, infatti, la fusione non è più
2
Quest’ultima regola subisce oggi un’eccezione: il diritto di recesso è, infatti,
riconosciuto ai soli soci dissenzienti di una società con azioni quotate in borsa
quando la società risultante dalla fusione, pur essendo una s.p.a., non abbia azioni
quotate in borsa: CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., p.558; Trib. Venezia, 18
marzo 1966, in Riv. dir. comm., 1967, II, p. 538.
3
DI SABATO, Manuale delle società, cit., p.758; SANTAGATA, La fusione tra
società, Napoli, 1964, p.16 ; FERRI, Le società, Utet, Torino, 1985, p.931;
FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 1999, p.881;
COTTINO, Diritto commerciale, Cedam, Padova, 1994, p.752; GALGANO, Diritto
commerciale, Zanichelli, Bologna, 1997, p.437 ; SCARDULLA, La trasformazione e
la fusione, cit.,p.315.
18
considerata come causa di scioglimento della società (art. 189 n.
7 cod. comm.), ma è disciplinata dal codice vigente come una
modificazione degli atti costitutivi delle società partecipanti.
Questa modificazione, non è reputata neppure fra le più
gravi, dato che per la deliberazione di essa è richiesta, in seconda
convocazione, la maggioranza prescritta in via generale per l'as-
semblea straordinaria, e non quella più elevata prescritta per il
cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo
scioglimento anticipato, ecc. (art. 2369, co. 4°).
Quanto alla sostanza del fenomeno, il richiamo alla
vicenda successoria non è pertinente, perché la fusione è
caratterizzata dalla modificazione o concentrazione di due o più
organismi produttivi ai fini della continuazione dell'attività
economica nella forma unitaria: unificazione, che investe non
solo i patrimoni delle società partecipanti, ma anche le stesse
strutture organizzative.