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PREMESSA
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di delineare ed esaminare la disciplina dei
conferimenti in natura nelle società per azioni, soprattutto in sede di costituzione della
stessa. La disciplina normativa è stata oggetto di due modifiche comunitarie nell’arco
dell’ultimo trentennio: la direttiva 77\91 CEE, e la piø recente, la 2006\68 CEE.
Trattandosi di materia comunitaria, ho colto l’occasione per poter effettuare un confronto
tra il nostro ordinamento e quello spagnolo; per tali motivazioni la mia attività di ricerca non
si è fermata nel sistema bibliotecario dell’Ateneo di Cagliari, ma si è estesa anche presso
l’ Universidad de l’educatión a distancia (UNED)
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di Madrid. Attraverso tale opportunità di
lavoro ho avuto modo di reperire il materiale necessario all’elaborazione di questo
progetto; potendo, così, tracciare la regolamentazione spagnola dei conferimenti in natura,
e verificare come il legislatore spagnolo ha recepito la direttiva rispetto a quello italiano.
Il lavoro si divide in tre capitoli: il primo relativo alla nozione di conferimento all’interno del
contratto sociale e al problema della conferibilità. Vedremo principalmente come le dottrine
comunitarie tentano di attribuire una nozione al concetto di conferimento, nozione legata
alle due funzioni principali del capitale sociale: quella garantistica, e quella produttivistica.
Il secondo capitolo tratterà della prima direttiva che ha inciso sulla materia: la Direttiva
n.77\91 CEE, intervento comunitario che cerca di dettare una disciplina sulla
composizione qualitativa del capitale, superando le posizioni dottrinali esaminate nel
capitolo precedente. Vedremo come i legislatori recepiscono le modifiche della
disposizione comunitaria.
Il terzo e ultimo capitolo ha come oggetto il procedimento di valutazione previsto dalle
normative di riferimento; qui entra in gioco la direttiva 2006\68 CEE, anch’essa argomento
principale del presente lavoro. Analizzeremo come i legislatori hanno accolto nei loro
ordinamenti i mutamenti previsti dal legislatore comunitario in tale materia.
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Grazie all’esperienza Erasmus Studio effettuata nella città di Madrid.
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CAPITOLO I: LA NOZIONE DI CONFERIMENTO ALL’INTERNO DEL
CONTRATTO SOCIALE E IL PROBLEMA DELLA CONFERIBILITA’
SOMMARIO. 1. Il processo comunitario di armonizzazione del diritto societario in tema di conferimenti in
natura. – 1.1 Le due direttive comunitarie che hanno inciso sulla materia. - 1.2 La scelta dello strumento
di armonizzazione. - 1.3 Risultato del confronto della disciplina italiana e quella spagnola. - 2. Sistema
normativo di riferimento italiano e spagnolo. – 3. Il conferimento all’interno della Società per azioni:
nozione, natura e titolo. - 3.1. Nozione di conferimento. - 3.2. Ruolo del conferimento all’interno del
contratto sociale e del patrimonio sociale. - 3.3. La natura dell’atto di conferimento. - 3.4.Conferimento a
titolo di proprietà e questioni sull’ammissibilità del conferimento a titolo di godimento. - 4. Tesi dottrinali
sulla conferibilità in relazione alla funzione del capitale sociale e primi cenni della II DIRETTIVA CEE. -
4.1. Prima tesi: funzione- garantistica del capitale. - 4.2. Seconda tesi: funzione-produttivistica del
capitale. - 4.3. Terza tesi: funzione mista del capitale. - 4.4. La conferibilità alla luce della II direttiva CEE:
cenni e rinvio.
1 Il processo comunitario di armonizzazione del diritto societario in
tema di conferimenti in natura.
1.1. Le due direttive comunitarie che hanno inciso sulla materia
Le direttive che hanno maggiormente inciso sulla materia nell’ultimo trentennio, e che
saranno oggetto principale del presente lavoro, sono la direttiva n. 77\91 CEE e la piø
recente, la n. 2006\68 CEE.
La prima, ha come obiettivo primario quello di prevedere una disciplina uniforme volta
all’esatta formazione del capitale sociale ed assicurare l’effettività e l’equivalenza minima
della protezione degli azionisti e dei creditori sociali, salvaguardando, quindi, il capitale nel
momento costitutivo e durante la vita societaria. In Italia, la direttiva viene recepita
attraverso il D.p.r. n.30 del 10 febbraio 1986, in Spagna attraverso la TRLSA (Testo
Refundido de la Ley de la Sociedad Anonima) n. 1569 del 1989.(
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)
La Direttiva 77\91 è oggetto di trattazione del secondo capitolo, essa introduce una serie
di norme volte a definire la composizione qualitativa e quantitativa del capitale sociale.
Partendo dalla prima, vedremo come vengono recepiti gli art 7 e 9 di essa. Il primo
introduce due novità: il requisito della suscettibilità economica, e il divieto dei conferimenti
di opera e servizi, e viene disciplinato dall’art 2342 c.c. in Italia, e art 38 TRLSA in
Spagna. Avremo modo di analizzare le varie posizioni dottrinali assunte in merito alla
nozione del requisito della suscettibilità economica, recepito in maniera diversa dagli
ordinamenti; e le posizioni dottrinali che tentano di individuare la ragione per cui il
legislatore comunitario ha deciso di escludere i conferimenti d’opera e servizi dal novero
delle entità conferibili nelle società per azioni, ratio che si evince dallo stesso iter
legislativo che ha segnato l’art 7. In questo senso, si superano le tesi dottrinali legate alla
funzione del capitale, oggetto del primo capitolo, che tentano di dare una definizione del
possibile oggetto di conferimento. L’intento del legislatore comunitario, è quello, infatti, di
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Sono queste le normative di riferimento dell’intero progetto. In Italia si fa riferimento alle
disposizioni del codice civile modificato dalle normative di recepimento. In Spagna, oltre al TRLSA,
si richiameranno anche le disposizione del Registro Mercantil (RRM), ossia il Registro delle
Imprese spagnolo. Trattasi di norme regolamentarie che vanno ad aggiungersi alle disposizioni
della legge TRLSA, e le disposizioni del codigo civil, codice civile spagnolo.
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attribuire una nozione comunitaria di conferimento, inteso come bene suscettibile di
essere conferito nella società per consentirne l’attività; intento volto proprio ad
oltrepassare le posizioni dottrinali sulla nozione di conferimento che tratteremo nel primo
capitolo, e che hanno impegnato i vari ordinamenti per molti anni prima dell’intervento
comunitario in materia.
Per quanto riguarda l’’art 9, esso prevede che la liberazione delle azioni emesse in
contropartita dei conferimenti in natura, dovrà avvenire in un termine scelto da ogni Stato
membro, purchè non superi il limite di 5 anni. Davanti a questa scelta gli ordinamenti si
comportano in maniera diversa: da una parte l’Italia propende per la liberazione integrale
immediata, liberazione che deve avvenire pertanto al momento dell’attuazione del
conferimento, disciplinato sempre dall’art 2342 c.c. La Spagna, invece, preferisce adottare
il tempo massimo di 5 anni: l’art 40.2 TRLSA disciplina così il conferimento c.d. ‘differito’, e
vedremo di cosa si tratta.
Possiamo dire che tale direttiva comunitaria introduce delle basi per disciplinare la
composizione qualitativa del capitale; pertanto nel corso del lavoro passeremo ad
esaminare anche la composizione quantitativa di esso: l’ultimo capitolo è dedicato al
procedimento di valutazione. La valutazione del conferimento come requisito legale è una
costante in tutti gli ordinamenti giuridici, conseguenza di una adeguatezza della natura del
conferimento alla controprestazione di titoli, la cui misura della sua partecipazione al
capitale si realizza per il suo valore nominale. Essa richiede un procedimento dettagliato
sia per la peculiarità e pluralità dei beni che possono formare oggetto di conferimento, sia
per l’esigenza dell’effettività e integrità del capitale sociale. Procedimento disciplinato dagli
art 2343 c.c. e 38 TRLSA. Le disposizioni prevedono una particolare procedura che vede
come protagonista un soggetto terzo e indipendente rispetto alla società, l’esperto, cui
viene affidato il compito di effettuare la valutazione dei beni oggetto di conferimento.
Avremo modo di notare le differenze significative di tale fase: dalla procedura di nomina
dell’esperto, alla fase successiva di verifica della valutazione affidata agli organi sociali.
L’esperto nominato effettua il suo compito di valutazione attraverso la redazione di una
relazione di stima: approfondiremo il contenuto di essa e i criteri di valutazione che
l’incaricato utilizza per portare a termine la sua mansione. E’ in questa parte della materia
che entra in gioco la Direttiva 2006\68 CEE che, modificando la Direttiva 77\91 CEE, si
pone come obiettivo quello di apportare talune semplificazioni al fine di promuovere
l’efficienza e la competitività delle Imprese senza ridurre le tutele cui beneficiano gli
azionisti ed i creditori. La ratio del legislatore è quello di una generale semplificazione, e di
considerare di fatto superflua una ulteriore valutazione dell’esperto indipendente in
presenza di alcune circostanze terze in grado di garantire in qualche modo il valore
obiettivo e certo del bene. In tale ottica l’art 10-bis della direttiva introduce alcuni casi di
esclusione della relazione di stima, si parla pertanto di sistemi alternativi che si affiancano
al procedimento ordinario disciplinato dagli art. 2343 c.c. e 38 TRLSA. Analizzeremo come
i legislatori nazionali si comportano di fronte a questi metodi alternativi di valutazione del
bene, metodi oggi disciplinati e recepiti negli art. 2343-ter e quater c.c. in Italia, e art. 38-
bis e ter in Spagna.
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1.2 La scelta dello strumento di armonizzazione.
Siamo a conoscenza del fatto che attraverso l’integrazione Europea, il legislatore
comunitario, attraverso i suoi interventi, cerca di dettare una disciplina di armonizzazione
degli ordinamenti Europei. Questi interventi avvengono con una serie di atti che vincolano
totalmente o parzialmente gli Stati membri. La scelta dello strumento idoneo a conseguire
l’obiettivo, dipende dalla complessità e dal contenuto della materia. Se il legislatore
comunitario intende fissare l’obiettivo e gli strumenti per conseguirlo, utilizza il
Regolamento, atto vincolante a efficacia diretta, che trova applicazione immediata negli
Stati membri, senza la necessità di una normativa di recepimento. Se la materia è
ulteriormente complessa, e\o il legislatore comunitario vuole indicare solo gli obiettivi
primari della materia, utilizza lo strumento della Direttiva. Quest’ultimo è il nostro caso: la
disciplina dei conferimenti è una materia particolare e complessa, che tocca anche la
materia del capitale sociale e della struttura societaria, che difficilmente può essere
disciplinata da un Regolamento. Ecco che il legislatore utilizza la Direttiva; con questa
fissa gli obiettivi della materia, lasciando agli Stati ampi margini di discrezionalità sulla
scelta dei mezzi per conseguire tali obiettivi. Attraverso la Direttiva 77\91 CEE, il
legislatore fissa l’obiettivo di prevedere una disciplina uniforme volta all’esatta formazione
del capitale sociale ed assicurare l’effettività e l’equivalenza minima della protezione degli
azionisti e dei creditori sociali, salvaguardando, quindi, il capitale nel momento costitutivo
e durante la vita societaria.. Lo stesso dicasi per la Direttiva 2006\68 CEE che,
modificando la Direttiva 77\91 CEE, si pone come obiettivo quello di apportare talune
semplificazioni al fine di promuovere l’efficienza e la competitività delle Imprese senza
ridurre le tutele cui beneficiano gli azionisti ed i creditori. Obiettivi che verranno conseguiti
dagli ordinamenti spagnoli e italiani con le normative di recepimento che analizzeremo.
L’intento del legislatore è quello di armonizzare sempre e comunque gli ordinamenti
nazionali, ma attraverso uno strumento che pone dei fini principali, cui gli stati membri
dovranno perseguire attraverso le normative di recepimento, scegliendo gli strumenti e i
mezzi con discrezionalità. In tal senso il legislatore comunitario non subentra direttamente
e in maniera dettagliata su materie che necessitano invece di un intervento nazionale, a
causa della complessità della struttura.
1.3 Risultato del confronto della disciplina italiana e quella spagnola.
Nel corso del lavoro vedremo come la disciplina italiana e quella spagnola presentano
soltanto delle piccole differenze ma alquanto interessanti; discrepanze relative al
recepimento delle normative comunitarie.
Tali diversità legislative, possono riassumersi in tre punti principali: la prima riguarda il
recepimento della Direttiva 77\91 CEE, riguardante l’art 9 della stessa. Questa norma
prevede che la liberazione delle azioni emesse in contropartita dei conferimenti in natura,
dovrà avvenire in un termine scelto da ogni Stato membro, purchè non superi il limite di 5
anni. Davanti a questa scelta l’Italia propende per la liberazione integrale immediata,
liberazione che deve avvenire pertanto al momento dell’attuazione del conferimento,
disciplinato sempre dall’art 2342 c.c. La Spagna, invece, preferisce adottare il tempo
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massimo di 5 anni: l’art 40.2 TRLSA disciplina così il conferimento c.d. ‘differito’, e
vedremo di cosa si tratta.
La seconda discrepanza riguarda il recepimento dei sistemi alternativi al procedimento di
valutazione introdotti dalla Direttiva 2006\68 CEE, oggetto del terzo capitolo. La
disposizione comunitaria prevede tre casi in cui la relazione dell’esperto può essere
omessa, e sono:
-Conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario, se il valore ad
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale è pari o inferiore al prezzo
medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piø mercati regolamentati nei sei
mesi precedenti il conferimento;
-Conferimento di beni o crediti il cui valore sia pari o inferiore al ‘fair value’ iscritto nel
bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento, a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non
esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;
-Conferimento di beni o crediti il cui valore sia pari o inferiore al valore risultante da una
valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e
conforme ai principi generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di
conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua
il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il
controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e
comprovata professionalità.
Queste tre fattispecie vengono recepite integralmente dall’ordinamento italiano attraverso
il d.lgs n.142\2008, ai sensi dell’art 2343-ter introdotto dallo stesso decreto. Noteremo che
in Spagna, invece, verranno recepite solo la prima e la terza fattispecie di esclusione.
Questo perchØ, come vedremo, il legislatore spagnolo aveva già previsto in precedenza
queste due fattispecie, e con tale Direttiva va a confermare quanto già previsto, senza
occuparsi di aggiungere alla disciplina la seconda fattispecie.
La terza difformità di disciplina riguarda la fase della revisione della relazione di stima,
fase successiva al procedimento di relazione dell’esperto. In italia tale fase vede come
protagonisti gli amministratori della società: questi infatti hanno il compito di revisionare la
valutazione fatta ad opera dell’esperto. Il nostro legislatore, una volta affidato il compito di
valutazione ad un soggetto terzo ed estraneo alla società, sceglie di affidare la revisione
della relazione ad un organo sociale interno. Scelta non accettata dal legislatore spagnolo:
la fase di revisione ad opera degli organi sociali non esiste in tale ordinamento. Il partner
europeo preferisce affidare totalmente la stima del conferimento ad un soggetto terzo ed
indipendente, in quanto lo considera il modo piø idoneo per conseguire una valutazione
certa ed attendibile dell’oggetto\bene che andrà a far parte della società. Analizzeremo
come il ruolo degli amministratori nelle società spagnole ‘riemerge’ nella fase di verifica
successiva introdotto dalla Direttiva 2006\68 CEE, in maniera piuttosto marginale.
Queste sono le principali differenze normative colte nell’analisi di tale materie, ma avremo
modo di vedere che sussistono ulteriori, seppur lievi, differenze di disciplina tra i due
ordinamenti.
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2. Sistema normativo di riferimento italiano e spagnolo.
Nel nostro ordinamento, prima dell’entrata in vigore del codice civile la disciplina base era
prevista dal codice civile del 1865 e dal codice di commercio del 1882; nel primo l’art 1698
c.c. ammetteva genericamente il socio a conferire “ o denaro, o altri beni, o la propria
industria”. Mentre il codice di commercio, nel dettare le norme sulla forma del contratto di
società (artt. 88 e 89), prevedeva la possibilità del conferimento di denaro, di credito o di
altri beni, sia per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, sia per le
anonime (oggi società per azioni). Per queste ultime all’art 131 introduceva l’obbligo della
sottoscrizione integrale del capitale sociale anteriormente alla costituzione della società,
articolo che faceva da pendent all’art 134, secondo cui l’assemblea generale costitutiva
approvasse “il valore di cose mobili o immobili conferite, se determinato, oppure
nominasse uno o piø periti per accertarne il giusto prezzo”. Nonostante la genericità di tali
disposizioni, la dottrina non avvertiva problemi di conferibilità, e ammetteva che l’apporto
potesse consistere in ogni cosa o prestazione avente un valore d’uso e di scambio;
l’argomento relativo a ciò che può essere conferito nelle società per azioni sarà
ampiamente trattato nel proseguio di questo capitolo.
Il legislatore del 1942 incorpora i due codici in un unico testo, dedicando ai conferimenti
nelle società per azioni la sezione IV del Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.
La normativa odierna di riferimento si trova pertanto negli articoli 2342 e seguenti. Quelli
che a noi interessano maggiormente per la trattazione del seguente lavoro, sono l’art 2342
rubricato in ‘conferimenti’, in cui prescrive l’indicazione dei conferimenti in natura nell’atto
costitutivo, e l’art.2343 sulla ‘Stima dei conferimenti di beni in natura e crediti’, che si
occupa del procedimento di valutazione degli stessi, affidato ora a un esperto
indipendente, e non piø all’assemblea costituente come avveniva nel codice di commercio
abrogato. La materia è stato oggetto di recenti modifiche, due per la precisione, dovute
all’adattamento della normativa italiana a quella comunitaria. La prima di queste è la
riforma avvenuta nel 1986 per dare attuazione alla II direttiva in materia societaria
n.77/91/CEE. Il D.p.r. n.30 del 10 febbraio 1986 modifica l’art. 2342 in 2 punti: al 3°
comma introduce la statuizione secondo cui le azioni corrispondenti ai conferimenti in
natura devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione; e all’ultimo
comma inserisce il divieto di conferire prestazioni d’opera o di servizi. Queste sono le
innovazioni principali della II direttiva, che sarà oggetto di trattazione del 2° capitolo.
L’altra importante modifica che incide sull’assetto normativo dei conferimenti in natura è
stata introdotta dal d. lgs. n.142/2008 che ha attuato la direttiva 2006/68/CEE, e riguarda
la valutazione dei conferimenti. Il decreto introduce l’art 2343-ter c.c. ; esso stabilisce che
la relazione di stima prevista dall’art. 2343 non è richiesta nei casi in cui il conferimento
abbia un determinato oggetto, cioè si tratti di “valori mobiliari ovvero strumenti del mercato
monetario, e il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale sopraprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati
negoziati su uno o piø mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento”.
Oppure si tratti di “ beni il cui valore equo è determinato da un bilancio di esercizio o una
relazione di stima preesistente alla data del conferimento”. La disposizione consente di
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omettere quella relazione di stima introdotta dal legislatore del 1942, in queste particolari
ipotesi, ma l’argomento verrà ampiamente approfondito nel 3° capitolo del presente lavoro
Il sistema normativo spagnolo è invece caratterizzato dalla sussistenza della LSA, la Ley
de la Sociedad anonima (società per azioni spagnola), che disciplina in maniera
dettagliata le società e perciò anche i conferimenti in natura. Tale normativa prevale su
quelle che sono le disposizioni del codice civile (codigo civil) e del codice di commercio
(codigo de comercio) tutt’ora vigente in Spagna (in Italia come abbiamo visto il codice
civile del ’42 ha incorporato in sØ il codice di commercio del 1882); a queste possiamo
aggiungere anche le norme del RRM (Regolamento del Registro Mercantil, ossia il
Registro delle Imprese spagnolo), che disciplinano il momento costitutivo della società. Le
disposizioni dei codici sono quindi tutt’oggi vigenti, possiamo ricordare in questo ambito
l’art. 1665 c.c e art. 116 cod. com. che definiscono il contratto sociale come la messa in
comune tra due o piø persone di denaro, beni e industria. Il codice di commercio inoltre
dedica il libro 2° alle società anonime, ma le sue disp osizioni si applicano solo in caso di
lacune della LSA, è a quest’ultima che si deve far maggiormente riferimento quando
parliamo di conferimenti. La prima LSA risale al 17 Luglio del 1951, essa consisteva in un
complesso di circa 300 articoli, e i conferimenti trovavano regolamentazione agli art. 31 e
seguenti. La legge è stata oggi parzialmente modificata dalla TRLSA (Testo Refundido de
la Ley de la Sociedad Anonima) n. 1569 del 1989; e troviamo la disciplina dei conferimenti
negli artt. 36 e seguenti. La TRLSA, a cui faremo essenzialmente riferimento per la
trattazione dell’argomento, è stata emanata per adattare la LSA alla II direttiva europea:
l’art. 36 (‘Objeto y titulo de aportacion’), stabilisce che potranno essere oggetto di
conferimento solo i beni o diritti patrimoniali suscettibili di valutazione economica,
escludendo i conferimenti d’opera e servizi, riproduce in maniera fedele l’art. 7 della II
direttiva che esige un capitale sociale formato da beni e diritti patrimoniali suscettibili di
valutazione economica; anche l’art. 38 (‘Aportaciones no dineraria. Informe’), stabilendo
che gli apporti in natura saranno oggetto di stima redatta da uno o piø esperti designati dal
Registro Mercantil, riprende l’art. 10 della direttiva, che affida la valutazione ad esperti
indipendenti rispetto alla società. In tal contesto possiamo menzionare l’art. 133 RRM,
esso dispone che nell’atto costitutivo della società si descrivono i beni e diritti oggetto del
conferimento, il titolo del conferimento e il valore di ognuno di essi, e la relativa stima
dovrà essere incorporata nello stesso.
La relazione di stima (il c.d. ‘informe’) affidata ad un terzo indipendente è una novità nel
diritto spagnolo in quanto l’art. 32 LSA del 1951 consentiva la valutazione ai promotori e
soci fondatori della società, la verifica di essa era invece affidata agli amministratori dopo
la costituzione, e solo in caso di contestazione tra i primi e gli amministratori era possibile
nominare un soggetto terzo.
Anche la disciplina normativa spagnola è stata oggetto di modifiche a seguito della
direttiva 2006\68\CEE, attuata mediante la Ley 3 del 3 aprile 2009, recante disposizioni
sulle modifiche strutturali della società. La legge introduce gli art. 38 bis/ter/quater e
riguarda i casi in cui la relazione di stima dei conferimenti può essere omessa, che sono:
- conferimento di valori mobiliari quotati in borsa e strumenti del mercato monetario;
-beni che sono stati oggetto di valutazione da parte di un esperto professionista
indipendente, nei tre mesi precedenti alla costituzione;
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Nel corso dell’opera analizzeremo in maniera piø approfondita la questione.
In conclusione possiamo dire che è questo il complesso normativo relativo ai conferimenti
cui faremo riferimento: lavoreremo infatti sulle disposizioni del codice civile (art 2342 e ss)
per quanto riguarda l’ordinamento italiano, e gli art. 36 e seguenti della TRLSA, per quanto
riguarda l’ordinamento spagnolo, a quest’ultime si aggiungono le disposizioni del codigo
civil, codigo di comercio e RRM che troveremo nel corso della trattazione.