4
2. CONFIGURAZIONE GIURIDICA
La c.d. donazione obnuziale o propter nuptias, per il semplice fatto di essere
contemplata sistematicamente in una apposita disposizione di legge (art. 785 c.c.),
rappresenta una figura tipica.
Come afferma la stessa rubrica dell’articolo è anzitutto una donazione
2
.
E’ agevole, infatti, comprendere come il segmento di disciplina specifico e diverso
3
rispetto a quello della donazione tipica comunque consente di inquadrare la
donazione obnuziale all’interno del genus più ampio di donazione: la causa, quale
elemento essenziale del contratto, resta quella donativa di cui all’art. 769 c.c.
4
.
Valgono, allora, anche per la donazione obnuziale, in via generale e di
approssimazione, tutte le norme
5
e le relative problematiche teorico-pratiche dirette a
un corretto inquadramento giuridico, non solo in termini causali, del negozio
donativo.
Sgombrato il campo da possibili dubbi, bisogna andare a porre l’attenzione su quegli
elementi di disciplina della donazione obnuziale che espressamente derogano o sono
tacitamente incompatibili con la disciplina generale della donazione.
Fondamento politico della introduzione nell’ordinamento della donazione obnuziale
risiede plausibilmente nel principio del favor matrimonii in base al quale il
legislatore è favorevole a che le nascenti famiglie godessero di un apporto
economico così da incrementare indirettamente la loro unità, la coesione nel gruppo e
facilitarle nel superamento di quelle difficoltà economiche che soprattutto le unioni
2
Cfr Corte Costituzionale 6 dicembre 1958 n. 73
3
Lo stesso discorso vale per le donazioni modali (art. 793) e rimuneratorie (art. 770)
4
“Una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo
diritto o assumendo verso la stessa un obbligazione”.
5
Es.: la forma pubblica ad substantiam e la soggezione a collazione e a riduzione.
5
tra i giovani incontrano. Tale ratio legis è possibile desumerla dalla stessa relazione
preliminare al progetto del codice civile del 1942
6
.
Vengono proprio giustificate in virtù del principio del favor matrimonii tutte le
maggiori peculiarità della disciplina della donazione obnuziale, a partire dalla sua
discussa modalità di perfezionamento fino alla sua irrevocabilità per causa
d’ingratitudine né per sopravvenienza di figli ex art. 805 c.c., passando per il
mancato obbligo per il donatario di prestare gli alimenti (art. 437).
Di diverso avviso è una parte – minoritaria, ma non meno autorevole - della dottrina
7
secondo cui la donazione obnuziale, oltre a non determinare alcun particolare regime
durante il matrimonio non ha la funzione di assicurare le basi patrimoniali della
nuova famiglia; questo può essere l’intento pratico delle parti, il quale però sfugge
alla considerazione giuridica: nessun principio o disposizione è stabilita per
assicurare tale funzione. Inoltre l’esclusione della revoca e dell’obbligo alimentare
deriva semplicemente da una velata funzione onerosa della donazione obnuziale – al
pari della donazione rimuneratoria -, ma da queste deroghe non si può certo ricavare
che l’istituto sia a protezione della consistenza patrimoniale della famiglia, giacché la
legge non pone alcun limite circa la destinazione del bene e la libera e assoluta
disponibilità di esso in seguito all’acquisto del donativo.
Addirittura - sempre per tale dottrina - le deroghe sono stabilite dalla legge per dare
una giustificazione della sopravvivenza di una figura quale residuo storico di antiche
costumanze tramontate da tempo. Tuttavia si comprende come, in linea di fatto, la
donazione – al pari della (abrogata) costituzione di dote – possa sospingere il
matrimonio, poiché non ha effetto se il matrimonio non è contratto e la minaccia
6
Sebbene in modo meno netto, già la relazione al codice civile del 1865 (art. 1062) contemplava una
norma analoga a quella attuale. Cfr Cassazione 22 ottobre 1988 n. 5731.
7
Biondi, Le donazioni, in Tratt.dir.civ.ita., 1961, pagg. 786 ss.
6
della caduta può essere efficace incentivo a non venire meno al progettato
matrimonio. Si ripete però: sono elementi di fatto che non informano la legge.
2.1 Il ruolo funzionale del matrimonio
Come già detto, la donazione obnuziale è indubbiamente donazione e le deroghe
previste dalla legge non ne alterano la natura.
La sua particolarità, in termini funzionali, risiede nella subordinazione degli effetti ad
un “determinato e futuro matrimonio”: occorre allora precisare il valore giuridico e
la portata di quest’ultimo elemento con la consapevolezza che non si tratta di un
problema teorico, ma di una certa rilevanza pratica perché permette di accertare
quale sia la disciplina applicabile.
La teoria della presupposizione, intesa come condizione non svolta, - è dato costante
in dottrina - non giova: la presupposizione significa condizione latente e non svolta,
mentre nel caso presente nulla è di latente o non svolto, posto che la legge subordina
esplicitamente l’effetto alla celebrazione del matrimonio.
A) …condicio iuris
Si è configurata la donazione come sotto la condicio iuris della conclusione del
matrimonio. Tale qualificazione sembrerebbe essere più convincente per una parte
della dottrina
8
, secondo la quale non è necessario che il matrimonio sia dal
disponente previsto o implicitamente inteso quale evento condizionante la donazione
stessa poichè all’art. 785 è richiesto soltanto che la donazione sia fatta in riguardo di
8
Cfr. per tutti Bonilini, op. cit.; Basini, La donazione obnuziale; Funaioli, La donazione; Labriola, La
donazione; Tedeschi, Rapporti patrimoniali tra coniugi.
7
un determinato futuro matrimonio, dopo di che il meccanismo condizionale discende
dalla legge e non dalla volontà del disponente
9
.
Se il matrimonio opera quale condicio iuris – ovviamente non retroattiva con effetti
attributivi ex nunc - non si applicherà la disciplina della condizione volontaria, e
cioè: se tra il momento della perfezione del negozio e la celebrazione del matrimonio
il donante ha disposto del bene in favore di un terzo, l’acquisto del terzo resta salvo
ed il donatario può solo agire nei confronti del donante per l’evizione ai sensi del n.
2) dell’art. 797 c.c.
10
.
Ancora sullo stesso filone logico: la peculiarità della fattispecie e del regime non
legittima la qualificazione del matrimonio quale condizione volontaria e, in
particolare, consiglia di emanciparsene vista la sicura irretroattività degli effetti
giuridici che si producono in conseguenza del matrimonio, quale risulta dal tenore
letterale del 1 comma art. 785 (la donazione obnuziale “non produce effetto finchè
non segue il matrimonio”). Gli effetti traslativi e obbligatori – a seconda del
contenuto dell’atto – si producono ex nunc al momento della celebrazione del
matrimonio. Prima di allora il donatario non è titolare nemmeno di un’aspettativa che
gli consente di compiere atti conservativi. Deve però considerarsi che il
perfezionamento (con atto unilaterale o comunque bilaterale
11
) della donazione
implica l’esclusione della revocabilità o della recedibilità ad nutum da parte del
donante; in tal senso deve riconoscersi che dalla donazione già discende un vincolo a
suo carico: quello di attendere la celebrazione del matrimonio senza pregiudicare gli
effetti della donazione pur che sorga al riguardo, prima del matrimonio, un relativo
9
Secondo Cassazione 22 ottobre 1988 n. 5731: “..omissis…è la disciplina normativa e non la volontà
delle parti a subordinare l’efficacia della donazione alla celebrazione del matrimonio”
10
Così Carnevali, Donazione (diritto civile), p. 313
11
Vedi paragrafo 3
8
diritto del donatario. Così, se il matrimonio sarà celebrato e il donante abbia alienato
medio tempore il bene, ne sarà responsabile nei confronti del donatario il quale
diverrà titolare di un diritto di credito risarcitorio contro il donante
12
; Ciò esclude
comunque che possa propriamente parlarsi di effetti obbligatori immediatamente
conseguenti all’atto di donazione
13
.
B) …condicio facti
La considerazione che l’effetto è subordinato ad un avvenimento futuro ed incerto,
qual è indubbiamente il previsto matrimonio, induce a configurare tale fatto come
vera condizione, la quale, sebbene richiesta dalla legge, non cesserebbe di essere una
condicio facti. Per sostenere la qualificazione di condicio facti si afferma che la
subordinazione degli effetti della donazione alla celebrazione del matrimonio è frutto
della volontà delle parti – e non della legge - libere così di volerla come di non
volerla affatto, ponendo in essere una donazione pura e semplice. Infatti, la
donazione obnuziale non è destinata organicamente a sostenere i pesi del
matrimonio, quindi il matrimonio non inerisce alla causa del negozio, come avviene
per le convenzioni essenzialmente matrimoniali
14
; il fine di favorire un determinato
matrimonio costituisce null’altro che un motivo, sia pure apprezzabile non dando vita
ad una donazione diversa da quella tipica
15
.
Ragionando in termini di condicio facti, al pari di una condizione sospensiva
16
, ne
discende la tutelabilità dell’aspettativa in cui si trova il donatario nella situazione di
12
Palazzo, I contratti di donazione, in Trattato dei contratti, cit. p. 334
13
Contra Pechinunno, Il contratto di donazione.
14
Queste vengono comunemente ripartite in comunione convenzionale, atto di costituzione del fondo
patrimoniale e atto di scelta del regime di separazione dei beni.
15
Cit. Torrente, op. cit., p. 558; dello stesso parere Messineo, Tratt. Dir.civ. e comm.; Capozzi,
Successioni e donazioni
16
Quando la celebrazione dipende non solo dalla volontà del donatario ma anche del terzo (altro
nubendo) si configura una condizione mista. Non si può obiettare che la conclusione del matrimonio
sia condizione meramente potestativa, giacché contrarre matrimonio non è atto indifferente: se si