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Capitolo secondo
L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
In base all’attuale quadro costituzionale, il Servizio sanitario è articolato secondo
diversi livelli di responsabilità e di governo: allo Stato spetta il compito di garantire a
tutti i cittadini il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., assicurando i livelli essenziali
delle prestazioni sul territorio nazionale,
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mentre le Regioni cono competenti in materia
di regolamentazione e organizzazione dei servizi e delle attività destinate a rendere
effettiva la tutela di tale diritto e nella definizione dei criteri di finanziamento delle Asl
e delle Aziende ospedaliere, nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello
Stato.
Il SSN risulta, dunque, composto da diversi enti ed organi che concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute. In particolare, a livello centrale
operano: il Ministero della Salute, il Consiglio Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore
di Sanità, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, l’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana del farmaco e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, titolari di funzioni di programmazione, indirizzo e
controllo sulle attività svolte nel settore sanitario; le Regioni, invece, gestiscono e
garantiscono l’erogazione delle prestazioni attraverso strutture operative quali le Asl e
le Aziende ospedaliere.
97
96
La Costituzione riserva al legislatore statale la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, ex art.117,
co. 2, lett. m), Cost..
97
Sull’organizzazione del SSN, cfr. R. MANFRELLOTTI - M. PLUTINO, Profili dell’organizzazione
sanitaria tra centralismo e regionalizzazione: prospettive di riforma, in Il diritto alla salute alle soglie del
terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico, L. CHIEFFI (a cura di), cit.; N.
AICARDI, La sanità, cit.; C.E. GALLO, Organizzazione sanitaria e diritto alla salute, in Profili attuali
del diritto alla salute, C.E. GALLO - B. PEZZINI (a cura di), Giuffrè, 1998; P. SANTINELLO, Sanità
pubblica, cit.
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2.1 PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO
2.1.1 Il Ministero della Salute
Il Ministero della Salute è l’organo centrale del SSN. La legge 3 agosto 2001 n. 317,
scorporandolo dal Ministero del Welfare e abbandonando definitivamente la
denominazione di “Ministero della Sanità”, gli attribuisce “le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario
nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e
sicurezza degli alimenti”.
Il legislatore ha istituito il Ministero della Sanità nel 1958, attribuendo ad esso tutte le
competenze in materia di salute fino ad allora esercitate dall’Alto Commissario per
l’Igiene e la Sanità Pubblica e da altre amministrazioni operanti nel settore. Il ruolo
dell’amministrazione centrale è ridimensionato con l’avvio del decentramento
amministrativo, iniziato con il D.P.R. n. 4 del 1972, emanato in attuazione della legge
istitutiva delle Regioni, n. 281 del 1970, e con la delega a queste ultime di alcune
rilevanti funzioni in materia sanitaria, precedentemente spettanti agli organi periferici
dello Stato. La Riforma del 1978, a sua volta, ridisegna l’organizzazione del comparto
sanitario, incidendo parzialmente sulle competenze statali, mentre il d.lgs. 266 del 1993
riordina il Ministero della Salute e introduce, tra l’altro, l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, con funzioni prettamente tecniche.
Il processo di decentramento amministrativo continua con il d.lgs. n. 112 del 1998 che,
in attuazione della l. n. 59/1997, conferisce alle Regioni la totalità delle funzioni e dei
compiti amministrativi afferenti alla Salute, facendo salve le competenze riservate allo
Stato in via residuale.
Più in generale, la riforma della P.A. introdotta dalle leggi Bassanini ha realizzato un
imponente passaggio di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni e agli enti
locali, il che ha comportato l’esigenza di riorganizzare l’amministrazione centrale al
fine di adeguarla alle competenze rimaste allo Stato e di rendere più efficace l’azione
dell’Esecutivo e della pubblica amministrazione. Il legislatore del 1997 mostra di essere
consapevole di tale necessità allorché, all’art. 11 della prima legge Bassanini, delega al
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Governo l’emanazione di uno o più decreti legislativi diretti, fra l’altro, a
“razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri, attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri”. Il principale
strumento di attuazione dell’art. 11, secondo i criteri direttivi fissati dalla stessa legge, è
il d.lgs. 300 del 1999, che razionalizza la distribuzione delle residue competenze statali
fra i vari Ministeri e fra questi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il riordino
dell’Amministrazione statale ha riguardato, oltre la ristrutturazione interna dei ministeri,
la consacrazione di nuovi modelli organizzatori, quali le Agenzie di diritto pubblico,
chiamate ad esercitare funzioni tecniche prima spettanti all’amministrazione centrale.
Si tratta, quindi, di una riforma volta al superamento del c.d. “modello ministeriale”, in
base al quale ogni ramo dell’amministrazione è configurato come apparato servente del
governo e posto alle dipendenze del Ministro, che ne risponde in Parlamento ai sensi
dell’art. 95 Cost.
Per quanto concerne, in particolare, il settore sanitario, esso è ristrutturato dal d.lgs.
300/1999, che accorpa il Ministero della Sanità a quello del Lavoro e della Previdenza
Sociale e crea il Ministero del Welfare, competente anche in materia di lavoro e di
previdenza.
Con l. n. 317/2001, infine, il legislatore ha reso istituzionalmente autonomo il Ministero
della Sanità, ora denominato “Ministero della Salute”, rispetto a quello del lavoro e
delle politiche sociali.
Attualmente, per effetto del d.P.R. 28 marzo 2003, n. 129, modificato da ultimo dal
d.P.R. 14 marzo 2006, n. 189, il Ministero della Salute risulta articolato in quattro
Dipartimenti, quali: il Dipartimento della qualità, il Dipartimento dell'innovazione, il
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria e il Dipartimento della prevenzione.
Tali strutture, individuate allo scopo di assicurare un esercizio organico e integrato delle
funzioni attribuite al Ministero e di rispondere adeguatamente alle esigenze di tutela e
promozione della salute dei cittadini, sono titolari dei “compiti finali concernenti grandi
aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di
indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti
stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie
ed umane ad essi attribuite”.
A capo di ogni dipartimento vi è un dirigente generale, il
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quale svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, le c.d. Direzioni generali, al fine
di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione, ed è responsabile dei
risultati complessivamente raggiungi dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli
indirizzi del Ministro.
98
2.1.2 Gli organi consultivi del Ministero della Salute
L'organizzazione del Ministero della Salute presuppone la presenza di alcuni organi
consultivi, la cui funzione è quella di mettere a disposizione dell’amministrazione
centrale il maggior numero possibile di informazioni tecniche afferenti le problematiche
tipiche dell’universo sanitario. La funzione di tali organismi è, pertanto, quella di
coadiuvare il Ministero nello svolgimento della propria attività, fornendo il necessario
intervento di supporto tecnico e scientifico in merito a specifici e dettagliati argomenti,
attraverso pareri di natura facoltativa, obbligatoria o vincolante.
99
Gli organi che assistono l’amministrazione centrale, sono: la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Consiglio Superiore
della Sanità, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza sul Lavoro.
La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome è
istituita dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per rispondere all’esigenza di individuare
98
Le Direzioni generali, sono unità operative cui è affidata la funzione di accertamento e ispezione in tutte
le materie che rientrano nella propria sfera di competenza, lo svolgimento dell’istruttoria per
l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministero, e il compimento di tutte le
attività funzionali all’adozione di eventuali provvedimenti d'urgenza. Sullo sviluppo e sull’articolazione
del modello dipartimentale, si rinvia a G. D’AURIA, La nuova geografia dei ministeri, in La riforma dei
ministeri, AA.VV., in Giornale di diritto amministrativo, 2000, 1.
99
Quanto ai pareri facoltativi, il Ministero non è obbligato a richiederli, mentre se si tratta di pareri
obbligatori l’amministrazione centrale ha il dovere di acquisire la valutazione dell’organo richiesto, anche
se può discostarsene indicando adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto a non tenerne conto. Altro
discorso vale per i pareri vincolanti, che il Ministero deve tenere in debita considerazione. Il peso
specifico degli organi consultivi, dunque, può essere misurato in riferimento alla natura del parere
espresso e al grado di vincolatività dello stesso.
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una “sede per un rapporto permanente tra le regioni e gli organi centrali dello Stato e per
una partecipazione delle Regioni all'elaborazione delle linee di politica generale di tutto
lo Stato-ordinamento”.
100
Tale organismo, infatti, è chiamato a svolgere funzioni di informazione, consultazione e
raccordo con gli indirizzi politici generali direttamente incidenti sulle specifiche
attribuzioni delle Regioni.
In quanto strumento di attuazione della cooperazione tra le istituzioni,
101
la Conferenza
permanente è tenuta a rendere ai soggetti richiedenti pareri obbligatori non vincolanti, in
materia di definizione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, di
elaborazione dei programmi globali di prevenzione, di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria e di programmazione del fabbisogno
del personale sanitario necessario alle esigenze del SSN.
II Consiglio Superiore di Sanità rappresenta la struttura consultiva tecnico-scientifica e
di proposta del Ministero della Salute.
Esso esamina tutti i fatti riguardanti la Salute pubblica, propone studi, indagini e
inchieste su avvenimenti di rilevante interesse sanitario, ed elabora proposte in tema di
standard costruttivi e organizzativi per l’edificazione delle strutture ospedaliere. Inoltre,
è competente ad esprimere pareri, facoltativi se richiesti dal Ministro e obbligatori nelle
materie contemplate dal d.lgs. n. 266/93.
102
Il Consiglio dura in carica tre anni ed è composto da cinquanta componenti di chiara
fama tecnico-scientifica, nominati dal Ministro della Salute, e da alcuni componenti di
diritto, quali: i Dirigenti generali preposti ai Dipartimenti e Servizi del Ministero della
salute, il Presidente dell’Istituto superiore di sanità, il Presidente dell’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e il Direttore dell’Agenzia nazionale per i
100
La Conferenza è deputata a svolgere quei compiti di carattere politico-consultivo precedentemente
assegnati al Consiglio Sanitario Nazionale, a suo tempo istituito dalla legge n. 833/78 e poi soppresso dal
d.lgs. 266/1993 che ha provveduto a riordinare il Ministero della sanità.
101
Sul tema della leale collaborazione tra istituzioni in materia di assistenza sanitaria, vedi Corte Cost.,
sentenza n. 116 del 1994
102
Tali materie riguardano: i regolamenti e le convenzioni che interessano la Salute pubblica, gli elenchi
delle lavorazioni e dei coloranti nocivi, la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri per le
donne e per i fanciulli, nonché le norme igieniche del lavoro, le modificazioni da introdursi sugli elenchi
degli stupefacenti e il diniego e la revoca delle specialità medicinali.
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servizi sanitari regionali.
L’Istituto Superiore di Sanità, a sua volta, è il principale organo tecnico-scientifico del
Servizio sanitario nazionale, e, ai fini della promozione e tutela della salute pubblica,
svolge attività di ricerca e sperimentazione in materia sanitaria, di consulenza a favore
del Ministro della Salute, del Governo e delle Regioni, di formazione, perfezionamento
e aggiornamento del personale del SNN, e di sorveglianza e controllo sulle
caratteristiche di vaccini, farmaci, dispositivi medici, prodotti destinati ad una
alimentazione particolare e presidi chimico-diagnostici.
Sebbene incardinato strutturalmente all'interno del Ministero della Salute, l’Istituto è un
ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile,
e si struttura in Dipartimenti, Centri nazionali e Servizi tecnico-scientifici.
103
L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, infine, svolge attività
tecnico-scientifica a favore di tutti i soggetti del SSN, ed è un ente di diritto pubblico,
dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale
e tecnica, con funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, formazione e
informazione, consulenza e assistenza in materia di prevenzione degli infortuni,
sicurezza e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
104
103
I Dipartimenti sono unità funzionali a forte connotazione tecnica, alle quali viene demandata la
gestione e lo sviluppo dell’attività di ricerca, di controllo, di consulenza e formazione. I Centri nazionali
hanno il compito di favorire le relazioni interdipartimentali, svolgendo attività di ricerca nel quadro della
programmazione e in funzione degli obiettivi che l’Istituto è chiamato e realizzare. I Servizi tecnico-
scientifici, infine, compiono attività strumentali a quella dell'Istituto in precisi settori.
104
In particolare, l’Istituto promuove e svolge programmi di studio e ricerca in collaborazione con le
altre strutture del SSN, con l’Istituto superiore di sanità, con enti pubblici e privati di elevata rilevanza
tecnico-scientifica, con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con le Aziende ospedaliere;
partecipa a progetti di attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza e alla tutela della
salute negli ambienti di vita e di lavoro; espleta funzioni di controllo nelle materie di propria competenza,
anche ai fini del controllo di qualità delle prestazioni rese nel campo della sicurezza sul lavoro, su richiesta
del Ministro della Salute o delle regioni; fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri
e alle regioni nelle materie di propria competenza, collabora con il Ministero della salute all’elaborazione
e attuazione della programmazione sanitaria e scientifica e presta consulenza al Governo e alle regioni per
la formazione dei piani sanitari; effettua, per organismi pubblici e privati, attività di formazione,
perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e
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2.1.3 Le strutture ausiliarie del governo della Salute: l’Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali e l’Agenzia Italiana del Farmaco
La categoria delle Agenzie pubbliche è introdotta dal legislatore degli anni Novanta
nell’ambito di un più generale processo di razionalizzazione dell’amministrazione
statale finalizzato al superamento del tradizionale modello ministeriale per dare una
maggiore efficienza all’Esecutivo e alla pubblica amministrazione in generale.
In questa opera di modernizzazione, ha avuto un ruolo centrale il fenomeno della c.d.
agencification, consistente della disarticolazione dell’amministrazione per Ministeri a
beneficio di una nuova modalità organizzativa ispirata dall’idea-guida della distinzione
tra apparati ministeriali più snelli che debbono essere responsabili solo
dell’elaborazione delle politiche, e Agenzie dotate di forte autonomia operativa,
incaricate di svolgere le attività esecutive, in base a precisi standard di rendimento e con
diretta responsabilità nei confronti del Ministero di riferimento.
105
Tale processo ha il suo culmine nella già citata legge delega 59/1997 e nel successivo
decreto legislativo 300/1999. Tra i principi direttivi indicati dalla prima legge Bassanini
ai fini di uno snellimento dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dei Ministeri, l’art. 12 include il compito di “ridisegnare le strutture di primo livello,
anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento
autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di
criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità” e di “eliminare le duplicazioni
organizzative e funzionali, sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse,
sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione
o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti”.
In attuazione di queste disposizioni, il legislatore delegato ha proceduto ad una
riduzione del numero dei Ministeri, attraverso la fusione o la soppressione di alcuni di
essi, e all’introduzione di dieci nuove Agenzie di diritto pubblico. Tali strutture sono
chiamate a svolgere, a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle
tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, in particolare al personale del SSN e ad altri
organismi operanti nel settore; svolge, infine, attività di consulenza, informazione, formazione e
assistenza alle imprese.
105
E. ONGARO, Le agenzie pubbliche, modelli istituzionali e organizzativi, Rubbettino, 2006
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regionali e locali, alcune attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale
prima esercitate dai Ministeri e dagli enti pubblici, alleggerendo il carico di lavoro di
questi ultimi.
La figura dell’Agenzia pubblica è ispirata a modelli gestionali privatistici ed improntata
a criteri di efficacia ed efficienza. Essa gode di piena autonomia operativa,
organizzativa, regolamentare e contabile, nell’ambito, però, degli indirizzi politici
generali e degli obiettivi fissati dai Ministri rispettivamente competenti. Si tratta, quindi,
di enti statali autonomi rispetto alla struttura ministeriale, ma pur sempre riconducibili
alla responsabilità di un Ministro che esercita su di essi poteri di indirizzo e controllo.
Ferma restando la soggezione ai controlli ministeriali sulle attività svolte, e della Corte
dei Conti sulle spese effettuate, la relativa autonomia delle Agenzie dall’Esecutivo è
giustificata dalla natura tecnica delle funzioni loro attribuite con riguardo a specifiche
aree di intervento. Al fine di garantire un efficace esercizio di tali funzioni, i
componenti degli organi di vertice sono nominati dal governo tra persone di chiara fama
e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa, nonché di
riconosciuta esperienza nello specifico settore d’azione dell’Agenzia.
Nella letteratura di derivazione anglosassone si è affermato un idealtipo di Agenzia
basato su uno schema denominato tripod model, o “modello del treppiedi”, in quanto si
basa sulla contemporanea presenza di tre elementi: disaggregazione strutturale,
autonomia e contrattualizzazione, che insieme costituiscono le tre “gambe” su cui si
regge il modello.
106
In tale prospettiva, mentre il Ministero, o l’Assessorato, a seconda del livello di governo
cui si fa riferimento, è responsabile di formulare le politiche e gli obiettivi strategici,
l’Agenzia dovrebbe caratterizzarsi per essere disaggregata dall’organizzazione
ministeriale e responsabile delle operations, per essere dotata di alta autonomia
manageriale e di grandi margini di libertà nella gestione delle risorse finanziarie,
organizzative e umane necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati, e per il
fatto di regolare i rapporti con il Ministero attraverso forme di contrattualizzazione.
106
E. ONGARO, Le agenzie pubbliche, modelli istituzionali e organizzativi, cit.
59
Altra parte della letteratura internazionale, però, ritiene che tale modello non abbia un
solido fondamento empirico e non rappresenti che una circoscritta, seppur nient’affatto
trascurabile, porzione del mondo delle agenzie. Esso può quindi essere utilmente
utilizzato come strumento analitico ma non come modello prescrittivo al quale tutte le
agenzie dovrebbero aderire, in quanto non appare esservi alcuna tendenza necessaria,
essendo il fenomeno delle agenzie è molto più vario e complesso di quanto supposto da
una certa letteratura.
Il caso italiano rafforza quest’ultima posizione, infatti le Agenzie non corrispondono al
suddetto idealtipo: spesso manca del tutto il pilastro del performance contract, in
qualche altro caso, invece, le Agenzie si occupano anche di formulare politiche e
godono di un certo grado di autonomia strategica, che è invece esclusa nello schema
concettuale del tripod model.
Per quanto concerne, in particolare, il settore sanitario, il d.lgs. 266 del 1993 ha
modificato l’organizzazione del Ministero della Salute e ha istituito l’Agenzia per i
Servizi Sanitari Regionali, riconoscendole personalità giuridica e sottoponendola alla
vigilanza ministeriale.
L’Agenzia è dotata di personalità di diritto pubblico ed è chiamata a svolgere i suoi
compiti in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, tenuto conto degli
indirizzi forniti dalla Conferenza Unificata.
107
Essa assume un ruolo di raccordo tra il
centro e il sistema periferico e garantisce supporto e consulenza alle Regioni e alle
Province autonome, consentendo loro di svolgere adeguatamente i propri compiti
istituzionali in materia sanitaria e favorendo l’uniformità dell’offerta di prestazioni
sanitarie sul territorio nazionale.
Il regolamento di funzionamento dell’Agenzia, divenuto operativo con l’adozione del
decreto interministeriale del 13 maggio 2001, individua l’attività dell’ente
suddividendola in alcune aree tematiche.
108
107
La Conferenza Unificata, disciplinata dal d. lgs. 281/1997, è composta dalla Conferenza Stato-Regioni
e dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Essa mira a favorire la cooperazione tra l’attività dello
Stato e il sistema delle Autonomie nelle materie di comune interesse.
108
Spetta all’Agenzia il monitoraggio della spesa sanitaria e l’acquisizione di informazioni puntuali e
tempestive sul suo andamento, da valutarsi in relazione alla qualità delle prestazioni rese dalle singole
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L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è un organismo di diritto pubblico di recente
formazione, istituito con la legge 326 del 2003, sebbene la sua individuazione
normativa risalga al citato d.lgs. 226/1993.
L’Agenzia svolge la propria attività uniformandosi agli indirizzi del Ministero della
Salute, che esercita su di essa uno stretto controllo, ed è tenuta ad operare secondo i
principi di legalità, imparzialità e trasparenza e nel rispetto dei criteri di efficienza,
efficacia ed economicità.
Nell’esecuzione dei suoi compiti, l’AIFA deve coordinarsi con le Regioni, l’Istituto
Superiore di Sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le
Associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche e, più in generale, con tutti i
soggetti operanti nei settori della produzione e distribuzione dei farmaci.
La ratio dell’istituzione dell’Agenzia risiede nell’esigenza di garantire a tutti i cittadini
il diritto alla tutela della salute attraverso una diversa e innovativa politica del farmaco,
assicurando in modo pieno ed effettivo l’interesse del malato e i livelli essenziali di
assistenza farmaceutica su tutto il territorio.
109
Regioni, e il compito di coadiuvare il Ministero della salute nella definizione dei livelli essenziali di
assistenza e di contribuire all’organizzazione e al buon funzionamento dei servizi sanitari sul territorio.
Essa, inoltre, interviene anche nel processo di accreditamento delle strutture sanitarie, soprattutto fornendo
supporto operativo a regioni e province autonome, cui compete la regolamentazione e gestione di tale
processo, ed alla Commissione nazionale per l’accreditamento e la qualità, che svolge una funzione
di monitoraggio e di valutazione delle modalità attuative. La qualità e l’accreditamento rappresentano i
punti nodali su cui si fonda l’erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private,
allo scopo di elevarne lo standard qualitativo e di renderle sempre più idonee a soddisfare il bisogno di
salute espresso dal cittadino-utente. L’Agenzia ha poi l’incarico di diffondere le informazioni sulle
sperimentazioni e le innovazioni gestionali e sui risultati ottenuti da tali esperienze realizzate dalle diverse
istituzioni, allo scopo di consentire la divulgazione delle relative conoscenze e del corrispondente know
how funzionale allo sviluppo del SNN. Per diffondere i principali elaborati predisposti dall’Agenzia
relativamente alla propria attività istituzionale, essa ricorre ad una serie di strumenti, quali: la rivista
bimestrale “Monitor-Elementi di analisi e osservazione del sistema salute”, il sito internet, l’attività di
comunicazione e di ufficio stampa, la redazione di testi sui progetti di ricerca, articoli e interventi.
109
L’AIFA si propone, in particolare, di garantire l’unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d’intesa
con le Regioni, di svolgere compiti di alta consulenza tecnica in materia di farmaco nei confronti del
Governo e della Conferenza permanente, di facilitare l’accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci orfani e
per le malattie rare, di promuovere l’impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, di favorire gli
investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico in Italia, e, infine, di rafforzare i rapporti con le
Agenzie degli altri Paesi, con l’Agenzia Europea per la valutazione dei medicinali e con gli altri organismi
internazionali.