I
INTRODUZIONE
Il presente elaborato è frutto di un’analisi ed un confronto sulle operazioni
straordinarie di fusione e conferimento. In particolare, i punti di vista trattati
spaziano dagli aspetti civilistici a quelli fiscali, passando per la fase operativa delle
operazioni, il tutto correlato dall’analisi degli articoli del codice civile e del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi. L’argomento della ricerca è particolarmente attuale,
in quanto, vista la situazione di instabilità dei mercati, le imprese cercano in ogni
modo di proseguire la propria attività e spesso i mezzi che esse dispongono non
sono sufficienti. Così pongono in essere meccanismi di aggregazione quali fusione e
conferimento che consentono alle imprese stesse di ampliarsi, innovarsi, penetrare
in nuovi mercati o uscire da altri non redditizi. Risulta perciò interessante dare uno
sguardo a come le due operazioni possono essere realizzate e quali motivi spingono
gli amministratori a proporle ed i soci ad accettarle.
A tal proposito, l’obiettivo dell’elaborato è proprio quello di confrontare queste due
operazioni per comprendere quali di esse convenga maggiormente in relazione al
caso specifico.
Per la stesura dell’elaborato, fondamentale importanza ha avuto la collaborazione
con gli amministratori di due società venete di non trascurabili dimensioni. Essi
hanno realizzato un’operazione di fusione per incorporazione nel 2011 e, grazie alla
loro disponibilità nel fornirne i bilanci e i documenti elaborati, è stato possibile
riportare concretamente tutti i passaggi procedurali attuati con i vari calcoli
connessi per la determinazione del risultato finale. Successivamente è stata simulata
un'operazione di conferimento sulla base dei dati delle stesse due società.
Scendendo nei dettagli, al primo capitolo viene illustrata la disciplina della fusione,
operazione che consente l’unificazione di patrimoni di società estranee tra loro o
legate da rapporti partecipativi. Vengono analizzati gli obiettivi e quello che si
riscontra con maggior frequenza è quello della crescita aziendale ma non sono da
escludere finalità legate a motivi economici. Successivamente si fornisce una
panoramica della normativa, analizzando tutti gli articoli del codice civile e,
correlato a ciò, si analizza nel dettaglio la procedura ordinaria e semplificata della
II
fusione, soffermandosi sui documenti centrali dell’operazione quali il progetto di
fusione, le relazioni di amministratori ed esperti, la situazione patrimoniale e l’atto
di fusione. Infine vengono esaminati gli aspetti fiscali, tematica che viene studiata
nei dettagli da chi vuole intraprendere un’operazione di fusione.
Nel secondo capitolo viene analizzato il conferimento. La struttura del capitolo è
pressoché identica a quella del precedente e ciò è voluto intenzionalmente per poter
confrontare con più chiarezza le due operazioni. Brevemente, anche qui vengono
analizzati gli obiettivi che, come si vedrà, sono all’incirca i medesimi di quelli della
fusione; si passa poi all’approfondimento degli aspetti normativi connessi alla
procedura di conferimento e allo sviluppo di tematiche particolari quali l’aumento
delegato, la relazione di stima, il controllo degli amministratori sulle valutazioni
effettuate dall’esperto e l’atto di conferimento. Infine, verranno illustrati i caratteri
fiscali legati a tale operazione, per certi versi molto simili a quelli della fusione.
Nel terzo capitolo, come sopra accennato, verrà espletato un caso di fusione per
incorporazione avvenuto tra due società non indipendenti nel corso del 2011.
Innanzitutto viene fornita l’indicazione della struttura delle società nonché delle
loro compagini sociali e successivamente si espongono passo dopo passo tutti gli
step procedurali che gli amministratori hanno seguito, riportando i documenti
centrali dell'operazione quali progetto di fusione, relazione degli amministratori,
verbale di assemblea dei soci e atto di fusione. Si passerà poi all'effettuazione dei
calcoli attraverso i quali si arriva al rapporto di cambio, elemento focale della
fusione ed alla determinazione delle differenze da annullamento e da concambio di
fusione. Verranno inoltre presentate le scritture contabili che le società dovranno
elaborare per arrivare al bilancio post-fusione. Infine verranno analizzati gli aspetti
fiscali in relazione al caso presentato. Successivamente, sulla base dei medesimi dati
utilizzati per l'appena vista operazione di fusione, verrà simulato il conferimento.
Verrà perciò, anche in tal caso, presentata tutta la fase procedurale, con la
ricostruzione di una perizia di stima. Si presenteranno i calcoli elaborati per la
determinazione del valore dell'aumento di capitale e della riserva sovrapprezzo
azioni, nonché le scritture contabili delle società conferente e conferitaria e le
relative situazioni patrimoniali post-operazione. Infine verranno analizzati gli
III
aspetti fiscali connessi alla procedura di conferimento presentata. L’obiettivo di tale
capitolo è quindi quello di studiare i risultati delle due diverse operazioni e per
facilitare ciò, si è deciso di prendere come base di calcolo appunto gli stessi dati.
Nel quarto ed ultimo capitolo invece si sono analizzati nel dettaglio i caratteri delle
due operazioni confrontandoli ed intrecciandoli tra loro. L’analisi inizia dalle
similitudini che le due operazioni hanno a proposito degli obiettivi: entrambe
possono essere messe in atto per raggiungere le medesime finalità. Si prosegue poi
con lo studio ed il confronto dell’ambito oggettivo e soggettivo ovvero
rispettivamente cosa può far parte dell’oggetto di fusioni e conferimento e quali
soggetti possono intraprendere dette operazioni. Successivamente vengono
comparate le procedure e le relative semplificazioni. Ancora, sfogliando i primi due
capitoli, ci si può rendere facilmente conto dell’importanza che ha l’intervento
dell’esperto chiamato a redigere la relazione di stima. La partecipazione di tale
soggetto nell’esecuzione delle due procedure è tanto fondamentale nel conferimento
quanto del tutto facoltativa, se non per rare eccezioni, nella fusione. Infine si è
voluto studiare le due operazioni anche sotto gli aspetti fiscali, arrivando alla
conclusione che esse risentono di aspetti molto simili sotto alcuni punti di vista
quali ad esempio il regime di neutralità fiscale e di aspetti del tutto contrari quali ad
esempio il riporto delle perdite, fattibile solo nella fusione.
Grazie a quest'elaborato, in conclusione, è possibile fornire un quadro delle due
operazioni di fusione e conferimento, confrontando le stesse sotto diverse ottiche,
così da farne risaltare le caratteristiche peculiari.
- 1 -
Capitolo I
LA FUSIONE
1.1. Gli aspetti generali e le finalità della fusione
La fusione è l’operazione mediante la quale due o più società uniscono i loro
patrimoni e le loro strutture organizzative diventando un unico organismo sociale.
Il nostro ordinamento prevede due modalità per attuare una fusione: per unione e
per incorporazione. Nella prima due o più società preesistenti vanno a fondersi per
dare vita ad un’altra società. Nella seconda una società già esistente, detta
incorporante, decide di assorbire una o più società, dette incorporande, andando
così ad integrare il suo patrimonio con quello delle società che vengono assorbite.
La fusione per unione comporta sempre l’emissione di azioni o quote del capitale
sociale della società risultante, essendo quest’ultima di nuova costituzione; la
fusione per incorporazione invece può perfezionarsi con o senza emissione di azioni
o quote da parte dell’incorporante.
Il corrispettivo utilizzato nell’operazione è rappresentato dalle azioni o quote della
società risultante o incorporante assegnate ai soci che apportano il patrimonio in
sostituzione di quelle precedentemente detenute nelle società fuse o incorporate.
Vi sono molte ragioni ed altrettanti obiettivi che spingono le imprese ad attuare un
processo di fusione, fra cui ad esempio quelli di crescita dimensionale, quelli a
carattere organizzativo o finanziario e quelli di convenienza economica
1
.
L’obiettivo che si riscontra con maggior frequenza è quello di crescita dimensionale,
in quanto permette sia di rafforzare la posizione di controllo nel settore in cui opera
l’azienda, sia di espandere l’attività in altri settori.
Nel primo caso si parla di strategie di concentrazione, le quali permettono, grazie a
fusioni tra aziende operanti nello stesso settore (c.d. orizzontali), di accrescere e
1
In riferimento agli obiettivi per i quali si decide di effettuare un’operazione di fusione si
veda R. Antifora, I. Cemerich, P. Decaminada, A. Fagarazzi, A. Mariani – Operazioni
straordinarie, pagg. 150 e ss., C. Corsi, P. Farinon – Le operazioni straordinarie d’impresa,
pagg. 122 e ss. e G. Barbara, A. Faienza, S. Pugliese, F. Salerno, C. Vanetti – Le operazioni
straordinarie, pagg. 173 e ss.
- 2 -
migliorare l’offerta. Queste fusioni possono essere utilizzate per l’eliminazione di
concorrenti.
Diverse sono le fusioni verticali e conglomerate, le quali rappresentano
operativamente strategie di diversificazione. Le prime hanno come protagoniste
aziende che operano in stadi produttivi contigui. Esse ottengono, mediante
l’operazione, un rafforzamento dell’autonomia dei settori in cui si opera che porta
ad una maggiore capacità di contrastare l’azione di altre imprese o il loro ingresso
nel mercato con un conseguente aumento di potere sul mercato stesso. Le fusioni
conglomerali, invece, sono quelle che vengono attuate da aziende che operano in
mercati completamente diversi. Una fusione simile è, in genere, rivolta all’ingresso
in nuovi mercati.
Le strategie sopra menzionate possono essere perseguite anche attraverso mezzi
diversi, ad esempio facendo ricorso alle risorse che l’azienda dispone o realizzando
appropriati investimenti. Nella realtà però accade raramente che singole imprese
siano dotate delle risorse necessarie, anche a causa dei continui mutamenti
economico-sociali. Ciò spinge le aziende a fare ricorso a risorse esterne, ossia ad
integrazioni con altre aziende che garantiscono il vantaggio di un risparmio di
risorse cui si affianca quello di un miglioramento dimensionale in tempi brevi. Di
contro, le fusioni comportano rischi notevoli. In primo luogo le aziende potrebbero
non riuscire a modificare le loro strutture organizzative o le loro politiche di
governo per introdurre un comune modo di pensare e in secondo luogo una
fusione, specie se realizzata da aziende operanti nello stesso settore, può comportare
una duplicazione di risorse provocando l’incapacità di sfruttare efficacemente le
stesse. E’, dunque, necessario avvertire che, dal punto di vista economico-aziendale,
una fusione è idonea al perseguimento degli obiettivi di crescita se e solo se le
aziende che vi prendono parte riescono a realizzare un coordinamento
organizzativo e ad evitare i possibili effetti di burocratizzazione e di scollamento.
Vi possono essere poi ragioni organizzative, in particolare quando a fondersi sono
società appartenenti al medesimo gruppo. Tali fusioni sono motivate dal bisogno di
realizzare un riassetto organizzativo o una ristrutturazione finanziaria. Ad ogni
modo la modalità prevalente nella pratica è quella dell’incorporazione della
- 3 -
controllata da parte della controllante, anche se non sono inesistenti le cosiddette
fusioni inverse ossia quelle in cui è la controllata ad incorporare la controllante.
In aggiunta vi possono concorrere motivazioni finanziarie, se la fusione ha lo scopo
di incorporare aziende dotate di forte liquidità, consentendo il rapido superamento
di situazioni di crisi o, al contrario, per occultare le perdite subite da alcune società
del gruppo e ripartirle su compagini sociali più ampie.
Possono, poi, concorrere ragioni di altra natura, ad esempio legate ad interessi degli
amministratori o dei gruppi di maggioranza delle società partecipanti
all’operazione.
Infine, è opportuno ricordare che un tempo si effettuavano operazioni di fusione al
solo fine di ottenere vantaggi fiscali. Ciò non è più possibile a seguito
dell’inasprimento di norme antielusive.
Concludendo, è utile distinguere tra fusioni omogenee, ovvero tra società dello
stesso tipo (fusioni tra società di persone o società di capitali) e fusioni eterogenee,
ovvero tra società di diverso tipo (società di persone e società di capitali).
1.2. I riferimenti normativi e la procedura
La fusione venne introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge n. 1472/42, la
quale restò in vigore fino al 1991, anno nel quale venne emanato il D.lgs. n. 22 del 16
gennaio 1991
2
. Tale decreto introdusse una disciplina nuova ed organica sull’istituto
della fusione
3
, in attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee n.
78/855 (c.d. Terza Direttiva) e n. 82/891 (c.d. Sesta Direttiva). Queste direttive
limitavano l’applicazione della normativa alle sole società per azioni, ma il
legislatore italiano ha preferito dettare una disciplina rivolta a tutti i tipi di società.
2
La normativa ante D.lgs. 22/1991 era piuttosto scarna e lacunosa sotto l’aspetto
dell’informazione a favore dei soci e dei terzi interessati all’operazione, in quanto non
prevedeva la predisposizione di documenti informativi a loro diretti, a parte la situazione
patrimoniale, disciplinata comunque in maniera insufficiente. Inoltre non forniva
disposizioni circa la nullità dell’atto di fusione, la retrodatazione o postdatazione degli
effetti, i soggetti ammessi all’operazione e molti altri argomenti.
3
La normativa del 1991 istituì più istituti per tutelare i soci, soprattutto quelli di minoranza,
e per la prima volta furono obbligatori il progetto di fusione, la relazione degli
amministratori e la relazione degli esperti.
- 4 -
Si citano testualmente le parole contenute nella relazione del Ministro di Grazia e
Giustizia al Decreto Legislativo n. 22/91: “Per quanto riguarda l'ambito di
operatività della disciplina in esame, l'art. 1 della III Direttiva fa riferimento alla sola
Società per azioni. Dato che la nostra tradizione legislativa è orientata nel senso di
una disciplina tendenzialmente generale della fusione delle società, di una
disciplina, cioè, applicabile in linea di principio a tutte le società,
indipendentemente dal "tipo", lo schema di legge delegata si attiene a quest'ultimo
criterio: si sono, infatti, incluse nel campo di applicazione delle disposizioni in tema
di fusione e di scissione la società a responsabilità limitata, nonché le società
personali”. Il decreto legislativo lasciò irrisolto il dilemma sulla natura
dell’operazione di fusione, i cui due filoni interpretativi si possono così delineare:
il filone tradizionale che individua nella fusione un fenomeno estintivo-
costitutivo di tipo successorio (a titolo universale o particolare);
il filone più recente che inquadra la scissione e la fusione fra le vicende
modificative dell'atto costitutivo delle società partecipanti all'operazione.
La teoria che può dirsi tuttora prevalente, configura la fusione come un fenomeno
successorio in cui la società risultante dalla fusione succede universalmente nei
rapporti giuridici facenti capo alle società incorporate o preesistenti che a loro volta
si estinguono. Alla base di questo filone vi è il tenore letterale dell'art. 2504 bis c.c. il
cui 1° comma recita: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante
assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”. La dottrina si dichiara a favore
di tale pensiero, così come la Corte di Cassazione.
Tale orientamento che ricollega la fusione ad un fenomeno successorio è stato
criticato da chi ritiene che il fondamento della fusione vada individuato nella
reciproca modificazione statutaria degli enti partecipanti. Secondo questa teoria, la
reale portata della fusione è quella di una modifica dell'atto costitutivo delle società
partecipanti all'operazione, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti sociali
nel nuovo assetto organizzativo deliberato dai soci. La fusione nasce, quindi, da un
atto di autonomia dell'assemblea dei soci che intende continuare l'attività con una
differente organizzazione. L'estinzione sarebbe così solo una conseguenza della
modificazione del suo contratto sociale e della sua organizzazione che, però,
- 5 -
continua secondo un diverso contratto e una diversa organizzazione nella società
risultante dalla fusione. La fusione sarebbe strutturalmente una modificazione
dell'atto costitutivo, la cui attuazione comporta il trasferimento di tutti i diritti e
degli obblighi della società fusa alla società risultante dalla fusione e ha come
conseguenza lo scioglimento del rapporto sociale. Solo in questo senso si può
parlare di estinzione della società
4
.
L’impianto normativo appena descritto fu poi modificato per effetto della riforma
del diritto societario operata con il D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, in attuazione
della Legge Delega n. 366 del 3 ottobre 2001, entrato in vigore il 1 gennaio 2004. La
Legge Delega 366/2001, nata dopo un lunghissimo periodo di gestazione, ha
consentito di innovare profondamente taluni principi giuridici nell’intento
dichiarato di snellire e semplificare le modalità funzionali delle strutture giuridiche
aziendali. All’art. 7 della Legge Delega 366 vengono dettati i principi e i criteri
direttivi a cui si dovrà rifare la riforma della disciplina della fusione e della
scissione. Essi sono:
a. semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le
società di capitali, delle direttive comunitarie;
b. disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle fusioni eterogenee;
c. disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni
di fusione e di scissione;
d. prevedere che le fusioni tra società, dove una delle quali abbia contratto debiti
per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di
acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli art.
2357 e 2357 quater del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di
fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'art.
2358 del codice civile.
Dopo un primo periodo di start-up, nel corso del quale sarebbero potute affiorare
lacune più o meno ampie delle novità introdotte, il legislatore ha provveduto
4
Hanno trattato e discusso i due filoni interpretativi vari testi e articoli, fra cui: R. Antifora, I.
Cemerich, P. Decaminada, A. Fagarazzi, A. Mariani, op. cit. pagg. 158 e ss.; F. Dezzani, L.
Dezzani, R. Santini – Operazioni straordinarie, pagg. 197 e ss.; M. Nicodemo – Le operazioni
straordinarie, pag. 199 e ss.
- 6 -
all’emanazione di due decreti correttivi: il D.lgs. 37 del 6 febbraio 2004 e il D.lgs. 310
del 28 dicembre 2004, i quali hanno posto fine alla fase sperimentale della riforma
societaria. Occorre subito dire che i nuovi decreti hanno eliminato alcune evidenti
sviste contenute nel D.lg. 6/2003 e hanno introdotto ulteriori precisazioni, evitando
così il protrarsi di dubbi e delle negative conseguenze che ad essi conseguono,
infatti, la nuova normativa è intervenuta sulla materia di fusioni ritoccando alcune
disposizioni normative senza però modificare il fondamento giuridico
dell’operazione introdotto dalle precedenti disposizioni del D.lgs. del 1991
5
.
Attualmente la normativa sulla fusione è contenuta in una sezione ad essa dedicata,
ovvero negli articoli dal 2501 al 2505 quater del codice civile.
Il legislatore non ha voluto fornire una definizione di fusione, limitandosi a stabilire,
all’art. 2501, le forme che l’operazione può assumere, ossia per unione o per
incorporazione.
Con la prima tipologia, le società partecipanti si uniscono, perdendo la loro
individualità, per dare vita ad un nuovo soggetto giuridico. I soci delle società che si
estinguono ottengono azioni o quote della società di nuova costituzione in cambio
delle azioni o quote delle società estinte, in misura equivalente a quella delle
partecipazioni precedentemente detenute, in base a quanto risultante dal rapporto
di cambio.
Con la seconda tipologia, invece, una società, detta incorporante, assorbe una o più
società dette incorporate. L’incorporante mantiene integralmente la propria
individualità mentre le società incorporate formalmente si estinguono. Anche in
questo caso i soci delle società incorporate si vedono sostituire le loro azioni o quote
con quelle della società incorporante. Nella realtà, accade molto facilmente, una
fusione per incorporazione nella quale la società incorporante detenga già tutte o la
maggior parte delle azioni o quote della società incorporata. Per tali situazioni, come
si vedrà nel corso del capitolo, è prevista una particolare disciplina che consente
delle semplificazioni e riduce alcuni adempimenti.
5
Per l’evoluzione della normativa si veda F. Dezzani, L. Dezzani, R. Santini, op. cit., pagg.
198 e ss.; G. Barbara, A. Faienza, S. Pugliese, F. Salerno, C. Vanetti, op. cit., pagg. 177 e ss.
- 7 -
In riferimento all’ambito soggettivo dell’operazione, il 2° comma dell’art. 2501 c.c.,
stabilisce che non possono prendere parte ad operazioni di fusione
6
le società in
liquidazione che abbiano avviato la procedura di distribuzione dell’attivo. In
secondo luogo, sono escluse le imprese individuali in quanto, anche se non
esplicitato, il codice parla costantemente di “società” facendole ritenere le uniche in
grado di attuare l’operazione. Le imprese individuali possono ottenere gli stessi
risultati tramite il conferimento. Non è altresì ammessa la fusione tra società
lucrative e società cooperative in quanto il legislatore non ammette l’unione tra
organizzazioni aventi cause diverse. Dubbia è l’ammissibilità della fusione con
società semplici o irregolari ma l’opinione prevalente si esprime positivamente in tal
senso, ammettendo quindi l’operazione per tali società.
Proseguendo con l’analisi della normativa, si trova, all’art. 2501 bis c.c., una forma
di fusione realizzata attraverso l’indebitamento. Si tratta dell’operazione di leverage
by out (LBO) la quale consente di ottenere il controllo di una società target da parte
di un’altra società, detta new company, appositamente creata dai soggetti interessati
ad ottenere il controllo. Solitamente le due società vanno successivamente a fondersi
o, in alternativa, una società incorpora l’altra. L’operazione, nel dettaglio, prende
avvio con la creazione della nuova società new company ( o NewCo), la quale andrà
ad acquisire azioni o quote della società target ricorrendo principalmente
all’indebitamento
7
.
Il forte ricorso all’indebitamento è possibile utilizzando le attività oggetto
dell’acquisizione e il flusso di cassa che l’investimento genererà in futuro e al
contempo richiede che l’azienda abbia certe caratteristiche, quali
8
:
management di provate capacità;
l’azienda deve generare consistenti e stabili cash flow per poter ripagare il
debito in tempi ragionevoli (3 – 7 anni);
la presenza di attività in bilancio non strategiche e quindi vendibili per ripagare
il debito;
6
Si veda M. Confalonieri - Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione
delle società, pagg. 98 e ss.
7
Si veda C. Corsi, P. Farinon, op. cit., pagg. 126 e ss.
8
Tratte da M. Confalonieri, op. cit., pagg. 101 e ss.
- 8 -
il settore di riferimento deve essere caratterizzato da una tecnologia stabile e
preferibilmente con attività non stagionale;
il posizionamento dell’impresa nel settore deve essere consolidato;
l’azienda non deve richiedere ulteriori investimenti tecnici altrimenti si va ad
aumentare l’indebitamento.
1.2.1. La procedura ordinaria di fusione
La disciplina civilistica conferisce all’operazione di fusione un iter piuttosto
complesso, caratterizzato da tempi di realizzazione piuttosto lunghi, rigidamente
determinati dalla legge. Si possono distinguere tre fasi, che in ordine cronologico si
possono così succedere
9
:
fase preliminare;
fase assembleare;
fase conclusiva.
La fase preliminare (o preparatoria) è quella maggiormente significativa per
l’operazione. Rientrano in questa fase la predisposizione, l’approvazione e la
pubblicazione del progetto di fusione, della situazione patrimoniale e della
relazione dell’organo amministrativo a cura degli amministratori delle società
partecipanti, i quali interagiscono per accordarsi sugli aspetti dell’operazione.
Inoltre in tale stadio rientra anche la predisposizione da parte di soggetti competenti
della relazione degli esperti. Il tutto si conclude con la redazione del progetto di
fusione, documento focale dell’operazione.
La fase assembleare si concretizza con l’assemblea dei soci di ciascuna società
partecipante, la quale andrà ad approvare, modificare o rigettare il progetto di
fusione ed al contempo, conferirà, se necessario, ad uno o più legali rappresentanti il
potere di sottoscrivere l’atto di fusione.
La fase conclusiva consiste nella redazione dell’atto di fusione e nel deposito dello
stesso nel Registro delle Imprese.
9
Tratto da G. Barbara, A. Faienza, S. Pugliese, F. Salerno, C. Vanetti, op. cit., pagg. 186 e ss.
- 9 -
Andando con ordine, il primo adempimento viene dettato dall’art. 2503 bis c.c. e
consiste nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso ai possessori di
obbligazioni convertibili, almeno novanta giorni prima dell’iscrizione del progetto.
Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, i soggetti interessati
potranno esercitare il diritto di conversione delle obbligazioni in azioni.
A questo punto è onere degli amministratori di tutte le società partecipanti redigere
congiuntamente un unico progetto di fusione, mentre l’organo amministrativo di
ogni società dovrà stendere una relazione che illustra e giustifica dal punto di vista
della società stessa la convenienza dell’operazione. Inoltre gli esperti sono tenuti
anch’essi a redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio.
Trascorsi novanta giorni dall’avviso di conversione, dovrà essere iscritto e
depositato il progetto di fusione al registro delle imprese dei luoghi dove hanno
sede le società partecipanti. Dalla data di iscrizione, dovranno passare altri trenta
giorni, salvo rinuncia unanime dei soci
10
, durante i quali i possessori di azioni o
quote delle società interessate possono valutare la convenienza dell’operazione e
manifestare il proprio consenso o dissenso. Il termine di 30 giorni viene ridotto alla
metà se alla fusione non partecipano società per azioni o cooperative per azioni. Il
legislatore non si è pronunciato su un termine massimo, ma la giurisprudenza
sembra aver fissato un limite di sei mesi
11
.
Oltre al registro delle imprese, il progetto deve restare depositato, nei trenta giorni
che precedono l’assemblea, salvo rinuncia unanime dei soci, anche presso le società
partecipanti all’operazione, assieme ad altri documenti descritti nell’art. 2501 septies
c.c., i quali possono essere così elencati:
il progetto di fusione;
la relazione dell’organo amministrativo;
la relazione degli esperti;
10
In dottrina è stato sollevato il problema circa il momento in cui la rinuncia dei soci debba
essere espressa. La questione sembra essersi risolta definitivamente affermando la necessità
che essa debba precedere l’assemblea, prima quindi del deposito. Nel caso essa intervenga
durante il deposito, sarà necessario che risulti da una dichiarazione scritta, diretta all’organo
amministrativo. Si veda G. Barbara, A. Faienza, S. Pugliese, F. Salerno, C. Vanetti, op. cit.,
pagg. 203 e ss.
11
Si veda la Massima dei Notai del triveneto, 1° pubblicazione, settembre 2004.
- 10 -
le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione;
i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti.
I soci hanno diritto di prendere visione di tutti i documenti.
Ai sensi dell’art. 2502 c.c., la fusione è decisa da ciascuna delle società partecipanti
in un’apposita assemblea straordinaria durante la quale i soci possono approvare,
modificare o rigettare il progetto di fusione. L’eventuale modifica, come afferma il
Tribunale di Milano
12
, è ammessa solo se la stessa non va ad incidere sui diritti dei
soci o dei terzi. Qualora le modifiche apportate al progetto, le quali devono essere
accettate e deliberate da tutte le società partecipanti, fossero tali da incidere sui
diritti dei soci o dei terzi, è necessario ripercorrere l’intera procedura. Lo stesso
articolo dispone, in relazione ai quorum assembleari, la maggioranza in base agli
utili per le società di persone e la maggioranza del capitale sociale per le società di
capitali. L’atto costitutivo o lo statuto possono comunque disporre diversamente.
I soci non favorevoli alla fusione possono esercitare il diritto di recesso, anche se
non è espressamente previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto della società. Il
diritto di recesso per i soci della società per azioni o in accomandita per azioni può
essere validamente esercitato quando l’operazione di fusione comporta
13
, a norma
dell’art. 2437 c.c.:
a. modifiche relative all’oggetto sociale;
b. trasformazione della società;
c. trasferimento della sede all’estero;
d. revoca dello stato di liquidazione;
e. eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dall’art. 2437, comma
2, o dallo statuto;
f. modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
g. modifica dello statuto in relazione ai diritti di voto o di partecipazione
14
.
12
Tribunale di Milano, 26 giugno 1997, in Società, p. 1090
13
Per approfondimenti si veda G. Barbara, A. Faienza, S. Pugliese, F. Salerno, C. Vanetti, op.
cit., pagg. 228 e ss.
14
Secondo la Massima L.A.9 del Comitato Notarile del Triveneto del settembre 2005 “in caso
di fusione o di scissione di S.p.A. è riconosciuto agli azionisti il diritto di recesso quando
l’operazione sia tale da importare un cambiamento significativo dell’attività della società, o
la sua trasformazione, o altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere”.
- 11 -
Nelle società a responsabilità limitata invece l’art. 2473 c.c. dispone che il socio
dissenziente può recedere “in ogni caso”.
Nelle società di persone, essendo venuta meno la necessità del consenso unanime
dei soci per la decisione in ordine alla fusione, il socio può recedere qualora non sia
d’accordo con la realizzazione dell’operazione straordinaria.
L’art. 2502 bis c.c., continuando l’analisi procedurale, evidenzia che i verbali di
decisione in ordine alla fusione delle società partecipanti, devono essere depositati
per l’iscrizione, nei trenta giorni successivi all’assemblea, ai registri delle imprese
territorialmente competenti, assieme a tutti i documenti previsti dal già citato art.
2501 septies c.c..
Una volta approvato il progetto di fusione, si dovrà redigere l’atto di fusione per
l’attuazione dell’operazione. Si dovranno però attendere sessanta giorni dalla data
in cui è stata effettuata l’ultima delle iscrizioni durante i quali, ai sensi dell’art. 2503
c.c., i creditori
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di ogni società partecipante possono fare opposizione alla fusione
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,
qualora la stessa vada a ledere dei loro interessi patrimoniali. L’articolo stesso indica
delle soluzioni per non attendere i sessanta giorni:
consenso unanime di tutti i creditori anteriori al deposito del progetto presso
il Registro delle Imprese;
pagamento dei creditori dissenzienti;
deposito delle somme relative ai creditori dissenzienti, presso una banca, con
la condizione che la relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c. sia stata redatta da
un’unica società di revisione la quale attesti che la situazione delle società
partecipanti è idonea e non richieda particolari garanzie per i creditori.
Una volta trascorsi sessanta giorni dalla data di iscrizione dell’ultimo verbale
assembleare, la fusione può essere attuata mediante la sua formalizzazione nell’atto
di fusione. L’atto deve essere depositato, a norma dell’art. 2504 c.c., presso i registri
delle imprese competenti in relazione alla sede delle società partecipanti, da parte
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Si tratta dei creditori anteriori l’iscrizione del progetto al registro delle imprese.
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Il tribunale può comunque, anche in presenza opposizione di uno o più creditori sociali,
disporre che la fusione abbia luogo, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizi per i
creditori o qualora la società partecipante alla fusione nei cui confronti è stata formulata
opposizione, presti idonee garanzie.
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del notaio o dell’organo amministrativo della società risultante o incorporante, nei
trenta giorni successivi alla sua stipula.
Tabella 1. La procedura ordinaria di fusione
Il progetto di fusione
Il progetto di fusione è il documento centrale della fusione nonché propedeutico ad
essa in quanto impegna le società a realizzare l’operazione, determinandone alcuni
aspetti rilevanti quali le motivazioni strategiche, organizzative, economiche ed
aziendali della fusione, il rapporto di concambio ed il nuovo assetto sociale in
termini di capitale e compagine sociali. Ai fini della presentazione di un valido
progetto è essenziale la fase che precede la progettazione di esso, nella quale i
rappresentanti delle società partecipanti concordano i dettagli di un’operazione che
andrà a modificarne l’organizzazione societaria. “Si tratta di un’attività di disclosure
fondamentale ai fini della successiva valutazione della proposta di fusione, che offra
una giustificazione completa dell’operazione, sotto tutti i profili, esplicativa delle
1 Avviso ai possessori di obbligazioni
convertibili
Almeno 90 giorni prima
dell’iscrizione del progetto
2 Esercizio del diritto di conversione Entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso
3 Deposito del progetto di fusione nei registri delle imprese
4 Deposito del progetto e degli altri documenti di cui all’art. 2501 septies c.c.
presso le sedi delle società partecipanti
5 Decisione di fusione mediante
approvazione del progetto da parte
dell’assemblea
Almeno 30 giorni dopo
l’iscrizione del progetto al
registro delle imprese
6 Deposito per iscrizione dei verbali
assembleari nei registri delle imprese
Nei 30 giorni successivi
all’assemblea
8 Atto di fusione Almeno 60 giorni dopo l’ultima
iscrizione prevista dal punto
precedente
9 Deposito dell’atto di fusione Nei 30 giorni successivi alla
stipula dell’atto