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INTRODUZIONE
Inizialmente, l’argomento di questo lavoro doveva essere un altro: doveva consistere,
infatti, nell’analisi della legislazione sui rifiuti e delle nuove normative, in continua
evoluzione, sul tema SISTRI e la tracciabilità dei rifiuti.
Provvedendo però alla ricerca del materiale sui rifiuti, mi sono imbattuta
frequentemente in testi, articoli e normative sull’attività di traffico illecito di rifiuti, e mi
sono resa conto di voler approfondire questo particolare aspetto, poiché interessata
all’aspetto penale che esso inevitabilmente coinvolge.
La mia ricerca verte sull’analisi dell’argomento seguendo tre grandi filoni: il primo
capitolo infatti riguarda quegli elementi di base che concernono la tutela dell’ambiente,
come ad esempio la sua evoluzione, il fenomeno delle ecomafie e il ruolo che alcune
direttive europee, e in generale tutto il panorama dell’Unione Europea ha avuto ed ha
tutt’ora nella materia.
Si passa poi ad analizzare in concreto l’articolo 260 del Testo Unico Ambientale: grazie
alla dottrina e alla numerosa giurisprudenza in materia, ho avuto la possibilità di poter
approfondire ogni aspetto della normativa e di capire gli elementi e la strada che hanno
portato all’adozione del decreto legislativo 152/2006 dopo vari tentativi di dare
omogeneità ad una materia per niente semplice, anzi, piuttosto ostica. Verranno inoltre
riportati alcuni dati e alcune riflessioni molto interessanti da fonti quali Legambiente
sulla situazione dei rifiuti, del loro traffico illegale e dell’inquinamento presenti in Italia.
La terza parte ho ritenuto opportuno dedicarla ad elementi “accessori”, ovvero i profili
procedurali che stanno attorno all’art. 260: si tratta delle intercettazioni ambientali,
visive, delle perquisizioni e i sequestri, argomento peraltro di grande attualità e che
suscita sempre accesi dibattiti, anche per i problemi che essi possono arrecare alla
privacy e alla riservatezza delle persone.
Si tratta di un argomento, come si vedrà, saturo di complicazioni, come ad esempio la
sovra legislazione (e quindi la confusione che essa genera), l’aspetto delle sanzioni che
tutt’oggi non risulta definito, il recepimento delle direttive comunitarie da parte della
legislazione interna, il quale peraltro non sempre è riuscito rispettando a pieno le linee
indicate, le differenti e talvolta opposte opinioni della dottrina riguardo ogni aspetto
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della norma, gli aspetti pro e contro dell’adozione di misure quali registrazioni e
intercettazioni, il crescente e preoccupante fenomeno dell’ecomafia.
Inoltre, un altro grave problema che affligge questo settore è la carenza di controlli, la
quale contribuisce e facilita la commissione di reati già poco puniti e già previsti in
modo poco organico.
Seppur consiste nell’unico delitto della legislazione penale ambientale, il reato di
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è ritenuto insufficiente a proteggere il
bene ambiente nelle sempre maggiori aggressione che lo riguardano.
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Capitolo I
ELEMENTI ALLA BASE DEL REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
1.1 Ambiente: definizioni e introduzione alla sua tutela
L’esigenza di tutelare l’ambiente è nata in tempi abbastanza recenti, anche se i
primissimi cenni furono introdotti, seppur in modo vago, già in epoca romana (con una
regolamentazione delle emissioni nell’atmosfera), in epoca medievale (con il divieto di
inquinamento dei pozzi e la previsione di pene piuttosto barbare), fino a giungere al
1700
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, dove l’obiettivo è quello di migliorare l’ecosistema e ai primi anni del
novecento, in cui non si avverte molto questo bisogno di protezione dell’ambiente, dal
momento che l’inquinamento è visto come conseguenza necessaria della nascente
rivoluzione industriale, sebbene erano comunque previste sanzioni per chi ad esempio
ometteva di denunciare l’inquinamento delle acque da parte di terzi. Quindi, la
“questione ambientale” è presente fin dall’antichità, così come l’esigenza di tutelare il
paesaggio sanzionando i trasgressori e il forte rapporto che lega uomo e ambiente.
Al pari di altri Paesi, in Italia la questione ambientale è esplosa a partire dalla seconda
metà degli anni ’70, quando si cerca di ampliare la legislazione a tutela degli elementi
fondamentali come l’acqua, l’aria, il suolo. Quindi solo più di recente la salvaguardia
dell’ambiente diventa un’idea diffusa e condivisa, arrivando a imporre sanzioni penali.
La materia ambientale è, però, l’unica per la quale si è dubitato di più su un preciso
aspetto: se il diritto penale fosse il mezzo più idoneo a sanzionare e quindi proteggere i
beni in questione, o se fosse preferibile un sistema risarcitorio e/o ripristinatorio. A
questo proposito si arriva alla conclusione che qualsiasi esclusione dell’ambito di
applicazione del diritto penale non è convincente, e perciò anche in materia ambientale
non si può e non è corretto impedirne l’applicazione.
Sino all’entrata in vigore del d. lgs. 152/2006 non esiste nel nostro ordinamento alcuna
definizione del concetto di ambiente, e anche oggi la materia è trattata in modo piuttosto
parziale.
1
A. ESER , La tutela penale dell’ambiente in Germania – Studi e documenti, anno 1989, pag. 232-233
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L’oggetto di tutela nel corpus generalis del diritto penale non è assolutamente di facile
individuazione.
La tutela dell’ambiente diventa una priorità per il legislatore italiano, che infatti nella
Costituzione del 1948 inserisce l’articolo 9, che recita “La Repubblica tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”: la giurisprudenza della
Corte Costituzionale riconosce alla nozione di paesaggio un significato sempre più
vicino a quello di ambiente. A questo articolo viene attribuita la funzione di “protezione
di un valore estetico-culturale relativo alle bellezze paesaggistiche (…); la Costituzione
accomuna la tutela del paesaggio a quella del patrimonio storico e artistico e detta il suo
precetto (…) ai fini di proteggere e migliorare i beni culturali suddetti”.
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Il legislatore nella Costituzione inserisce anche un riferimento nell’articolo 117, comma
2, lettera s): “Lo Stato ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie: (…) tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. La riforma del 2001 contribuisce a
dare copertura costituzionale alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, proprio grazie
all’art. 117, il quale stabilisce che le regioni hanno diverse attribuzioni e facoltà, che
non si estendono tuttavia al punto di conferire alle Regioni (anziché allo Stato) ogni
decisione in materia.
L’art. 32 fa un esplicito richiamo invece alla salute, dicendo che “la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; a questo
proposito la Corte Costituzionale, nel 1983, sentenzia che la tutela della salute implica
la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di
vita e di lavoro.
Allo stesso tempo, la materia viene presa in considerazione anche in innumerevoli
Convenzioni internazionali, ovvero nelle fonti dell’Unione Europea; numerosissime
anche le direttive europee a riguardo, nonché le decisioni della Commissione ed i
regolamenti;
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in essi, la Comunità fa trasparire il suo principio secondo il quale
l’ambiente sarebbe strettamente legato ai diritti umani, e perciò regolamentato in modo
simile.
2
Corte Costituzionale, sentenza n. 239 del 1982
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Per citarne solo alcuni: direttiva 2008/99/CE del Parlamento, decisione Commissione CE 2008/763,
decisione Commissione CE 2008/312, regolamento n. 1418/2007, regolamento n. 801/2007/CE,
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, Convenzione americana sui diritti umani del
1988, Convenzione di Aarhus del 1998.
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Negli ultimi anni, soprattutto a partire da un decennio fa circa, la normativa ambientale
risulta dipendere molto da fattispecie giuridiche complesse, con principi dotati di
diversa efficacia e ricavati da più livelli ordinamentali: non solo quello italiano ed
europeo, ma anche globale.
Oltre a questa estensione “verticale”, vi è anche un’espansione “orizzontale”
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: infatti, se
agli inizi il diritto ambientale riguardava solamente alcuni e ben specifici settori, oggi
non esiste attività umana o fenomeno che sfugga a qualche norma ambientale: dalla
normativa antinquinamento alla difesa del suolo, dalla protezione della natura allo
sviluppo delle energie rinnovabili, ecc.
A questo proposito, si può affermare che lo sviluppo della società e dell’attività umana
si ponga in netto contrasto con la tutela dell’ambiente. Difatti, il paradosso dell’età
moderna è proprio questo: lo sviluppo scientifico e i nuovi strumenti tecnici, che
aiutano a dominare i fenomeni naturali, hanno recato nuovi rischi e maggiori pericoli
connessi proprio all’utilizzo di nuove sostanze e all’applicazione di nuove tecnologie.
Fra i nuovi rischi “da innovazione”
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vi è senza dubbio la tecnologia emergente riguardo
all’inquinamento dell’acqua, al riciclaggio dei rifiuti, in generale al moltiplicarsi dei
comportamenti incidenti negativamente sulle condizioni ambientali.
Si possono distinguere due concezioni dell’ambiente, una ecocentrica (o biocentrica) e
una antropocentrica; quella ecocentrica attribuisce un valore fondamentale all’ambiente
e alla biosfera, considerandoli meritevoli di tutela indipendentemente dal benessere
umano, mentre la visione antropocentrica muove dall’esigenza di tutela della salute
umana, ponendo appunto l’essere umano alla base del rapporto tra ambiente e uomo e
valutando in primis i suoi bisogni.
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Nel nostro Paese vi è ampio dibattito circa la decisione se ricondurre l’ambiente in
questa o in quella visione, però sono numerosi i riferimenti normativi che fanno pensare
all’adozione dell’ipotesi antropocentrica. Infatti, nella legislazione italiana vi sono
spesso dei riferimenti alla “salute dell’uomo”, all’”interesse della collettività”,
all’”esigenza di tutela della salute e dell’uomo”, soprattutto nella Costituzione. La
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Espressione utilizzata da F. FONDERICO in Diritto dell’ambiente, seconda edizione, pag. 321
5
A. AMATO, V. MUSCATIELLO, R. NITTI, R. ROSSI, V. TRIGGIANI, Diritto penale dell’ambiente,
anno 2006, pag.24
6
P. MANTINI, Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente, in “Rivista giuridica
dell’ambiente”, vol. 2, anno 2006