6
INTRODUZIONE
Le perquisizioni sono mezzi di ricerca della prova che possono essere disposti in
qualsiasi fase del procedimento penale. Tuttavia la fase in cui con maggiore frequenza si
ricorre a tale strumento è senza dubbio, quella delle indagini preliminari: è in tale fase, infatti,
che l’atto esplica tutta la sua potenziale utilità.
Si tratta di uno strumento fondamentale per gli organi inquirenti perché consente di
acquisire elementi di prova “materiali” concernenti la commissione di un reato esplicando il
proprio contributo probatorio verso una duplice direzione: da un lato, come atto utile ad
indirizzare l’attività di indagine; dall’altro, in quanto atto non ripetibile, come strumento di
prova, utilizzabile ai fini del giudizio. La circostanza di essere un atto tipico della fase delle
indagini preliminari e di poter essere utilizzato ai fini della decisione dibattimentale rende la
perquisizione un atto delicato dal punto di vista dei diritti del destinatario. La fase delle
indagini è connotata infatti, da una posizione di preminenza del pubblico ministero, il quale
gode della facoltà di scegliere la strategia inquirente. Egli, in particolare, si muove lungo i
binari di una logica volta alla ricostruzione del concreto fatto di reato. Si parla al riguardo
dell’unidirezionalità delle attività del pubblico ministero, per alludere a tale profilo, cioè
dell’essere il pubblico ministero il dominus della fase delle indagine preliminare. Il che non
desta alcuna perplessità ove si consideri che la fase delle indagini preliminari è, almeno per
regola generale fine a sé stessa, nel senso che è strumentale a raccogliere il materiale
probatorio necessario a maturare la decisione circa l’esercizio o meno dell’azione penale.
Ma le perquisizioni, così come gli altri mezzi di ricerca della prova, scavalcano la
barriera della separazione tra le fasi del procedimento, permettendo di acquisire elementi
direttamente utilizzabili dal giudice del dibattimento ai fini del giudizio. E’ questa la
peculiarità di fondo di tali mezzi di ricerca della prova, quella di poter esplicare la loro
potenziale valenza probatoria al di fuori della fase in cui viene prodotta.
A ciò si aggiunga il carattere coercitivo della perquisizione, in quanto attività che può
essere compiuta a prescindere dalla volontà del suo destinatario. Pur non presentando il
carattere dell’insidiosità -tipico invece dell’intercettazioni telefoniche, le quali vengono
compiute all’insaputa del destinatario- indubbiamente essa costituisce un mezzo notevolmente
7
invasivo della libertà personale e domiciliare, secondo per intensità solo alle misure cautelari
personali.
Il carattere dell’invasività è stato ben individuato dal Costituente, il quale agli artt. 13
e 14 Cost., ha inserito le perquisizioni fra gli atti che violano la libertà personale. In quanto
lesiva di un diritto umano fondamentale, la perquisizione è stata subordinata ad una duplice
riserva: di legge e di giurisdizione. Una scelta che ha destato perplessità fra alcuni
costituzionalisti, ad avviso dei quali avrebbe potuto essere sufficiente, anche la sola
previsione della riserva di legge, come previsto per i trattamenti sanitari obbligatori
1
.
Tuttavia, in sede di Assemblea costituente si è ritenuta prevalente la necessità di garantire la
duplice riserva in considerazione dei diritti che si vanno ad intaccare, incidenti sulla libertà
personale intesa anche nella sua accezione morale.
Lo scopo della tesi esaminata è quello di ribadire che il principio di legalità è valido in
ogni fase del procedimento, a prescindere del contesto in cui l’atto si inserisce: anche la fase
delle indagini preliminari è una parte del procedimento e in quanto tale subordinata a delle
precise regole. Il conoscere giudiziario non è privo di limiti: in quanto estrinsecazione di un
potere non è certamente equiparabile ad un mero conoscere intellettivo. L’attività
investigativa in quanto finalizzata alla ricostruzione dei fatti di reato deve avvenire entro
determinati limiti, espressione di diritti ed interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
2
. Nell’esecuzione delle perquisizioni, in quanto estrinsecazione di un potere coercitivo che si
compie in genere nella fase preliminare, molto delicata sotto il profilo dei diritti umani, è di
vitale importanza il rispetto delle regole procedimentali proprie di uno “Stato di diritto”.
Ci si trova di fronte ad un’imprescindibile necessità di tutela posta non solo a presidio
del destinatario della ricerca coattiva, ma di un interesse molto più alto e nobile, costituito dal
carattere della risposta dello Stato alla commissione di un reato. Assicurare una standard di
garanzie ad un individuo che si presume abbia commesso un reato è il traguardo di civiltà a
cui dovrebbe ambire ogni società moderna. Per lo Stato significa reagire ad un fatto di reato in
forma “legittima” e “giusta” secondo la maggioranza dei consociati, scevra da qualsiasi forma
di abuso. Attraverso il rispetto delle norme di procedura nella ricerca delle prove, lo “Stato di
1
BARBERA, principi costituzionali della libertà personale, ed. giuffrè, 1967, p. 102-103.
2
NOBILI, la nuova procedura penale, lezioni agli studenti, ed. clueb, 1989, p. 114.
8
diritto” esercita una funzione pedagogica nei confronti degli altri consociati. “E se non si
pensa agli errori e agli eventuali arbìtri, a che serve allora la procedura penale?”
3
.
La tesi analizza i limiti posti dalla disciplina della Costituzione e del codice di
procedura penale all’esecuzione della perquisizione e come tali limiti siano stati a volte,
“minacciati” dalle legislazioni speciali, le quali nell’“ansia” di inseguire le cosiddette
emergenze, poco si sono curate di rispettare il progetto complessivo e hanno finito spesso per
creare eccezioni o veri e propri sottosistemi, se non addirittura per intaccare direttamente tale
progetto
4
. Analizzata la disciplina legale delle perquisizioni, si è infine affrontato il tema
della loro valenza probatoria nelle dinamiche del giudizio dibattimentale.
3
NOBILI, la nuova procedura penale, lezioni agli studenti, ed. clueb, 1989, p. 371.
4
FRIGO, le nuove anomalie intaccano l’ edificio in restauro, in guida al diritto, 2001, n. 42, p. 93.
9
CAPITOLO 1
I DIRITTI DI LIBERTA’ DELLA PERSONA NEL QUADRO DELLA DISCIPLINA
COSTITUZIONALE
SOMMARIO: 1. -Libertà personale e perquisizione. 2. -Libertà del domicilio e perquisizione
3. -Presunzione di non colpevolezza e finalità della perquisizione. 4. -I principi sanciti dalle
fonti internazionali.
1. Libertà personale e perquisizione.
Per ciò che concerne il tema delle perquisizioni, siano esse personali o domiciliari,
occorre iniziare l’analisi partendo dal testo Costituzionale, considerando che gli articoli 13 e
14 vengono considerati le Grundnormen della disciplina positiva delle perquisizioni
5
. La
Costituzione riconosce la libertà personale come diritto fondamentale dell’individuo. L’art.
13, comma 1 Cost. recita così: “la libertà personale è inviolabile”. La collocazione stessa
dell’articolo, all’inizio del titolo dedicato alle libertà civili, conferisce risalto all’enunciazione
di tale solenne principio. Infatti prima della stesura del testo costituzionale l’ideologia fascista
nei rapporti fra Stato e individuo conferiva, in ogni caso prevalenza agli interessi collettivi
impersonati dallo Stato, rispetto a quelli –eventualmente in contrasto- dei singoli individui. In
realtà, lo scopo del codice di procedura del 1930 era proprio quello di eliminare la
conflittualità, fomentata dalle dottrine demo-liberali, fra l’interesse dello Stato e quello dei
singoli individui
6
. La Costituzione repubblicana delineò, per la prima volta, nella nostra
esperienza legislativa, un quadro delle garanzie dell’imputato sufficientemente articolato e
inserito in una più ampia tutela dei diritti inviolabili della persona e determinò, quindi, una
svolta nella legislazione e nella giurisprudenza in ordine alla tutela delle libertà del cittadino
contro pericoli di abusi da parte dell’autorità
7
. L'art. 13 Cost., nel dichiarare inviolabile la
libertà personale, si riferisce in primo luogo alla libertà della persona in senso stretto, come
risulta dalle esemplificazioni del secondo comma: detenzione, ispezione, perquisizione.
5
Così si esprime BELLANTONI, voce Perquisizione, in Enc. Giuridica Treccani, vol. XXIII; Roma.
6
RICCIO, DE CARO, MAROTTA, Principi costituzionali e riforma della procedura penale, ed. scientifiche
italiane, 1991, p. 225.
7
SCAGLIONE, Le perquisizioni nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, Padova, 1987, p. 31.
10
Trattasi, quindi, di quel diritto che trae la sua denominazione tradizionale dall'habeas corpus
8
inerente essenzialmente alla libertà della persona in senso fisico. La Costituzione elenca
alcune forme di limitazione della libertà personale, quali l’arresto, la carcerazione preventiva,
la detenzione, l’ispezione e la perquisizione. Tale elenco, come è stato evidenziato dalla Corte
Costituzionale, non è da considerarsi tassativo, ma esemplificativo, dal momento che lo stesso
comma prevede altre forme di restrizione della libertà, fermi i divieti di ogni forma di
violenza fisica e morale sulla persona che vi è sottoposta (art.13 comma 4 Cost.), e di
trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 comma 3 Cost.),nonché il rispetto della
persona umana (art. 32 comma 2 Cost.)
9
. Il comma 2 dell’art. 13 Cost. detta delle precise
prescrizioni garantistiche introducendo una duplice riserva, di legge, e di giurisdizione: “non è
ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge”. Abbiamo già visto, in sede di introduzione, gli acuti dubbi
sollevati dalla dottrina
10
in relazione alla necessità di una duplice riserva di legge e di
giurisdizione, e sulle cause che giustificano una tale ponderazione. La stessa Corte
Costituzionale, ha fornito una interpretazione non sempre univoca del concetto di limitazione
della libertà personale. La Consulta, abbracciando, dapprima una visione restrittiva delle
anzidette limitazioni, ha preso in considerazione solo quelle che comportavano una
limitazione in senso fisico della libertà, e successivamente ha aderito ad visione via via più
ampia, fino a ricomprendere qualsiasi forma di limitazione, anche se congiunta con una
finalità di assistenza, che comporti “quella mortificazione della dignità dell’uomo che si
verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro
dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale”. Il canone di discernimento
introdotto dalla Consulta fa leva sulla distinzione fra la semplice imperatività di un comando,
e la ben più gravosa possibilità di imporlo coercitivamente
11
: dal momento che la coercizione
implica una situazione di soggezione nel colpito, si tratta di una limitazione della libertà
personale, sottoposta a tutto il ventaglio di garanzie previste dalla Costituzione. Il successivo
terzo comma del testo Costituzionale introduce delle eccezioni alla regola della riserva
8
C. Costituz., sent. 21 giugno 1960, n.45.
9
SCAPARONE, Elementi di procedura penale. I principi costituzionali. Ed. Giuffrè, 1999.
10
BARBERA A. I Principi costituzionali della libertà personale, Ed. Giuffrè, 1967, p. 102.
11
Corte costit., sent. 10 aprile 2001, n.105.
11
giurisdizionale: “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”. In realtà
non si tratta di una vera eccezione, ma semplicemente di un differimento dell’intervento
dell’autorità giudiziaria, giustificato da situazioni d’urgenza e necessità, requisiti la cui
sussistenza deve essere verificata successivamente dalla stessa autorità, in sede di convalida.
Il nucleo garantistico delle norme in esame sta proprio nell’individuazione del meccanismo
“regola-eccezione” sul quale si costruisce il rapporto tra la tutela e le possibili restrizioni della
libertà personale
12
. La dottrina più attenta ha sottolineato il carattere di questa duplice riserva:
la riserva di legge ha carattere assoluto, con le conseguenze che ne derivano sul piano della
necessaria tassatività, e del divieto di applicazione analogica. La riserva di giurisdizione,
invece è stata ritenuta “relativa”, oltre che suscettibile di essere posticipata al ricorrere dei
requisiti di necessità ed urgenza
13
, fermo restando l’obbligo di motivazione. Il comma 3
dell’art. 13 Cost., prevede la possibilità di differire l’intervento dell’autorità giudiziaria in casi
eccezionali, espressamente previsti dalla legge e salvo che siano caratterizzati dalla
sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. Al ricorrere simultaneo di tali circostanze,
l’autorità di pubblica sicurezza, può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, la quale, deve convalidarli nelle
successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
La Carta costituzionale parla genericamente dell’autorità di pubblica sicurezza, senza
indicare i criteri che conducono all’individuazione dei soggetti idonei ad assumere i
provvedimenti provvisori. In linea di prima approssimazione, si può cogliere la tendenza della
dottrina a circoscrivere il numero dei soggetti idonei ad assumere una tale iniziativa. La
dottrina, in particolare si interroga sulla qualifica che deve possedere il pubblico funzionario
appartenente all’autorità di pubblica sicurezza, per assumere una legittima iniziativa circa
l’adozione di un provvedimento di perquisizione, seppure con efficacia provvisoria. Si
richiede in tali situazioni che a procedere alla perquisizioni sia in genere un ufficiale di polizia
12
FELICIONI, le ispezioni e le perquisizioni, in Aa. Vv., trattato di procedura penale, a cura di Ubertis-Voena,
XV, ed. Giuffrè, 2004, p. 43.
13
così la definisce SCAPARONE, in elementi di diritto penale, Ed. Giuffrè, 1999, p. 138 e seg.
12
giudiziaria
14
, salvo i casi di pericolo che potrebbero derivare dal ritardo dell’esecuzione. Ma
la questione è tutt’altro che risolta, e verrà approfondita nel capitolo 3, dedicato ai soggetti
della perquisizione.
2.Libertà del domicilio e perquisizione.
L’articolo 14 Cost. si occupa della libertà di domicilio. Attraverso il riconoscimento
del diritto di libertà domiciliare si tutela un bene che rappresenta la “proiezione spaziale”
degli stessi valori e interessi che stanno alla base della pretesa alla libertà personale
15
. Da
questo assetto normativo deriva, che, essendo il domicilio la proiezione spaziale della
persona, la tutela dell’inviolabilità del medesimo va oltre la tutela di un ambito territoriale; è
invece, la tutela di uno spazio spirituale necessario al respiro della persona umana, e pertanto,
alla sua autenticità
16
. Il diritto, così come avviene per la libertà personale, viene qualificato
come inviolabile; e sulla medesima articolazione sono inseriti nel suo secondo comma le
possibili forme intrusive che possono essere eseguite: queste sono di tre tipi, riconducibili a
“ispezioni o perquisizioni o sequestri”. Ma a differenza di quanto previsto in materia di libertà
personale, che ammette altre forme di restrizioni della libertà stessa, qui non è prevista alcuna
norma di apertura verso altre modalità restrittive, per cui la dottrina prevalente considera tale
elenco tassativo. C’e’ da dire, comunque che il nostro ordinamento prevede anche altre forme
intrusive della privacy del domicilio: si pensi ad esempio alle videoregistrazioni di immagini
in luoghi di privata dimora. La stessa Corte Costituzionale ha criticato il presunto carattere
chiuso della violazione di cui si tratta: in una sentenza
17
ha stabilito il necessario carattere
“aperto” delle restrizioni alla libertà domiciliare, derivante dalla circostanza che “gli atti
elencati all’art. 14 comma 2, esaurivano le forme di limitazione dell’inviolabilità del
domicilio storicamente radicate e positivamente disciplinate all’epoca della redazione della
Carta, non potendo evidentemente il Costituente tener conto di forme intrusive divenute
attuali solo per effetto dei progressi tecnici successivi”. La Corte costituzionale ha poi
14
FELICIONI, le ispezioni e le perquisizioni, in Aa. Vv., trattato di procedura penale, a cura di Ubertis-Voena,
XV, ed. Giuffrè, 2004, p. 282.
15
BARBERA, Principi costituzionali della libertà personale, ed.Giuffrè, 1967, p. 104.
16
PISANI, la tutela penale della “riservatezza”:aspetti processuali, in Riv. It. dir. e proc. pen., 1967, p.788.
17
Sent. Corte Cost. n.135/2002.
13
segnalato come, ragionando diversamente, si sarebbe giunti alla conclusione di garantire la
libertà domiciliare ancora più intensamente della stessa libertà personale, della quale, al
contrario, la prima costituirebbe “espressione in un certo senso, sotto ordinata”.
Il secondo e il terzo comma dell’articolo 14 Cost. prevedono che nel domicilio “ non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti
e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali”. Secondo parte della dottrina, ne deriva l’assoluta identità per ciò
che riguarda la disciplina costituzionale, fra la perquisizione domiciliare e quella personale,
essendo entrambe sottoposte alla duplice riserva di legge e di giurisdizione , nonché
all’obbligo di motivazione
18
. Ma tale equiparazione è tutt’altro che scontata: come sostiene
altra parte della dottrina, infatti, la parificazione di disciplina costituzionale, dovrebbe indurre
a ritenere impugnabili anche i provvedimenti che dispongono o convalidano ispezioni,
perquisizioni e sequestri nel domicilio, così come è previsto in riferimento al provvedimento
limitativo della libertà personale, che ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost. è ricorribile per
cassazione
19
. Nulla del genere è invece previsto circa la possibilità di presentare un ricorso
contro un provvedimento limitativo della libertà domiciliare. Per questa parte della dottrina, il
rinvio operato dall’art.14 Cost. attiene solo al tema delle garanzie e non coinvolge anche il
tema dell’impugnabilità dei provvedimenti che intaccano la libertà domiciliare. Infatti, in base
al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, e del conseguente divieto di applicazione
analogica, non si può parlare di una totale equiparazione. Il comma 3 dell’art.14 Cost. prevede
la possibilità di derogare alla disciplina generale solo ed esclusivamente alle “ispezioni e agli
accertamenti”, che hanno delle precise finalità, tassative, quali la tutela della “sanità,
dell’incolumità pubblica, o a fini economici e fiscali” e purché siano regolati da leggi speciali.
Nel caso specifico si può evitare il rispetto della regola sulla riserva di giurisdizione.
D’altronde, la Corte costituzionale sottolinea la “semplice natura ricognitiva di dette
immissioni”
20
, che esula da ogni apprezzamento discrezionale relativo alle qualità morali
18
Così si esprime BALDUCCI, in enciclopedia Treccani,ed. Giuffrè, 1983, alla voce “perquisizione”.
19
FELICIONI, le ispezioni e le perquisizioni, in Aa. Vv., trattato di procedura penale, a cura di Ubertis-Voena,
XV, ed. Giuffrè, 2004, p. 282, p. 51.
20
Sent. C. costituz. n.88 del 1987.
14
delle persone che vi sono sottoposte .
Si tratta dunque di una attività di mera indagine, di
osservazione, che esclude i poteri di coercizione. L’aspetto garantistico previsto dalla
Costituzione, attraverso il riconoscimento della duplice riserva (assoluta) di legge e di
giurisdizione (relativa) è inderogabile per ciò che riguarda le perquisizioni del domicilio,
considerata inviolabile. Purtroppo però la norma non risolve il problema dell’individuazione
del concetto di domicilio. La dottrina ha dunque cercato di elaborare il concetto di domicilio
in via sistematica, alla luce degli altri rami del diritto.
Partendo dal codice civile, che fornisce del domicilio una nozione specifica,
coincidente, secondo l’art. 43 c.c. con “il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale
dei suoi affari o interessi”. Nel diritto civile, come si sa, il concetto di domicilio fa riferimento
all’attività professionale della persona e non appare idoneo ad essere utilizzato in ambito
processual-penalistico. L’art. 43 c.c. ci fornisce anche la definizione di residenza, come il
luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Concetto fin troppo riduttivo ai fini della nostra
definizione. Dall’esame dei lavori preparatori della Costituzione si ricava come il costituente
pensasse al domicilio come sfera spaziale della persona, da tutelare in termini diversi e più
ampi sia del concetto civile, sia di quello desumibile dal codice penale allora vigente
(abitazione o altro luogo di privata dimora da cui il soggetto ha diritto di escludere
legittimamente i terzi). La stessa interpretazione data dalla giurisprudenza della disciplina
penalistica di riferimento ( domicilio non solo come privata dimora, ma come ogni altro luogo
di cui si disponga a titolo privato per lo svolgimento di attività diverse da quelle legate
all’intimità domestica), seppure contestata in dottrina, ha finito per produrre una sostanziale
coincidenza tra norme penalistiche e norme costituzionali, sì che l’accennata disputa appare
oggi aver perso molto del rilievo di un tempo
21
. In realtà la disputa è ancora attualissima,
come emerge da una recente pronuncia della Corte di cassazione del 2006. L’argomento
tuttavia sarà ripreso più avanti, nel capitolo riguardante l’ oggetto della perquisizione.
3. Presunzione di non colpevolezza e finalità della perquisizione.
Nell’inevitabile conflitto tra individuo e autorità cui da sempre si assiste nel processo penale,
la presunzione di non colpevolezza si pone come elemento di correzione, che ha la funzione
21
così CARETTI, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, ed.Utet, 1990, voce “domicilio”.
15
di riequilibrare uno stato di fatto sfavorevole all’imputato
22
. L’art. 27 Cost. parla di
presunzione di “di non colpevolezza”, anziché di “innocenza”. Secondo alcuni autori
23
, da
tale scelta linguistica trapelerebbe un’adesione meno forte al principio in questione, che lascia
uno spazio giustificativo alla configgente previsione della carcerazione preventiva, altrimenti
incoerente nei confronti di un soggetto che si presume innocente. Secondo altri giuristi
24
tale
escamotage linguistico, lungi dal risolvere l’anzidetta contraddizione, non avrebbe altra
funzione se non quella di introdurre il principio di innocenza, in chiave negativa.
L’interpretazione corrente oggi conferisce alla norma in questione un duplice valore: come
regola di trattamento dell’imputato e come regola di giudizio
25
. La “regola di trattamento” si
riferisce alla condizione dell’imputato nel corso del processo e, in particolare, alla sua libertà
personale: l’imputato va trattato, tendenzialmente, come non colpevole. La “regola di
giudizio” è attinente al settore delle prove e della decisione sul fatto: nel momento
dell’acquisizione e della valutazione del materiale probatorio, la presunzione deve essere
superata per verificare l’ipotesi dell’ accusa. La dottrina ha sottolineato il carattere
strumentale dell’art. 27 Cost., rispetto all’art. 13 Cost. Il necessario coordinamento fra i detti
articoli imponeva al legislatore di prevedere delle modalità di trattamento dell’imputato
coerenti con la proclamazione del principio di non colpevolezza; imponeva la necessità che vi
fossero degli indizi di colpevolezza precisi, oggettivamente verificabili, tali da giustificare
l’uso dello strumento limitativo della libertà personale come extrema ratio, solo qualora
particolari esigenze processuali lo avessero giustificato
26
. Abbiamo visto come l’art.13 Cost.,
prevede genericamente “altre forme di limitazioni della libertà personale”, ma non prevede
nulla quanto ai suoi presupposti. La funzione di raccordo dell’art. 27 Cost. è quella di
escludere che la limitazione della libertà personale possa basarsi solo ed esclusivamente su un
giudizio anticipato di colpevolezza
27
.
22
NOBILI, La disciplina costituzionale del processo, ed.1976, p. 251 e seg.
23
SCAPARONE, in elementi di diritto penale, ed. Giuffrè, 1999, p.132. Da vedere anche PISANI, in libertà
personale e processo, 1974, p. 7/8.
24
ILLUMINATI, La presunzione d’ innocenza, ed. Zanichelli, 1978, p. 35.
25
NOBILI, la disciplina costituzionale del processo, ed. 1976, p. 261.
26
RICCIO, DE CARO, MAROTTA, principi costituzionali e riforma della procedura penale, ed. scientifiche
italiane, 1991, p. 77.
27
Così si esprime AMODIO, la tutela della libertà personale dell’ imputato nella convenzione europea dei
diritti dell’ uomo, in riv. ital. di dir. e proc. pen., 1967, p. 862.