2
Premessa
Spunto delle riflessioni presenti in questo studio è stata
l’esigenza di capire come sia intervenuta la nuova riforma L.
69/2009 nell’attuale processo civile, poiché con questo
approfondimento si cercherà di mettere in luce alcuni punti di
vista sul tema della brevità decisionale con cui il giudice arriva a
formare il proprio convincimento. Passando attraverso le varie
riforme e i vari aspetti problematici che avvolgono la nostra
giustizia abbiamo notato quanto sia sentita l’esigenza di una
giustizia efficace ma soprattutto rapida. Quando pensiamo
infatti alla giustizia italiana bisogna affermare che la nostra
situazione non è delle migliori, ma questo lo sapevamo già!
Quando ci rivolgiamo al nostro avvocato o intentiamo una
causa purtroppo sappiamo quando inizia ma non sappiamo
quando finisce! Questa esigenza di giustizia più rapida non
nasce con la nuova riforma anche se prova ad intraprendere
una nuova era: quella della giustizia veloce. Quest’obiettivo da
sempre inseguito da tutti i legislatori è stato sentito come un
dover uniformarsi agli altri paesi europei come quelli di common
3
law dove la giustizia trionfa in minor tempo dando così una
visione ottimistica anche dal punto di vista economico
1
. Ecco
dunque che il risvolto della riforma non sembra essere cosi
scontato come sembra bensì dovremmo leggerlo quale segnale
di rilancio, oltre che della giustizia stessa anche per l’immagine
del nostro ordinamento nella visione internazionale. Ma la
questione più importante a mio parere è: se oltre a chiedere un
adeguamento pratico della giustizia allo stile di vita della nostra società, nei
tempi processuali e nei mezzi informatici e nelle modalità di svolgimento del
processo, può un giudice formulare la propria verità senza rischiare di
cadere nell’illusione di una sentenza del momento che però
contenutisticamente parlando non porta giustizia?. Io da semplice
cittadina mi chiedo se, di fronte alla necessità cosi forte di
realizzare un processo più veloce, non si vada poi perdendo per
la strada il reale scopo del processo ossia l’accertamento dei
1
Dai dati raccolti dal centro studi di Confindustria in una relazione del 24 6 2011 emerge
chiaramente che chi decide di investire in un determinato paese anziché nel nostro, dove
per ottenere un decreto ingiuntivo ci vogliono 3 mesi in Francia in 15 giorni.
4
fatti e la verità processuale che a mio parere pone il quesito: un
giudice riesce ad accertare la verità processuale in un tempo cosi ridotto?
Il vero dramma sarebbe poi se per ogni processo concluso così
velocemente poi si debba di nuovo riaprire e ricominciare con
un aggravio di lavoro e risorse.
1.1. L’ART. 111 COST., 1° E 2° COMMA, QUALE NORMA VECCHIA
NEL CONTENUTO E NUOVA NELLA FUNZIONE
Voglio partire da un dato statistico recente: l’Italia si trova al
156° posto su 181 Paesi nel mondo per l’efficienza del sistema
giustizia
2
. Se riflettiamo, a prima vista, non ci sembra poi
allarmante ma se invece ci fermiamo, per un attimo, a
considerare che il nostro sistema è sorpassato da paesi quali:
Capo Verde, Repubblica centroafricana e Gabon, quel dato ci
appare oltre che deludente davvero scabroso dal momento in
cui siamo stati considerati nel mondo la “culla della civiltà” da
2
Così B. Dalia, “Giustizia: Italia agli ultimi posti al mondo per efficienza del sistema”, in
Il Sole 24Ore del 30 gennaio 2009
5
sempre.
Quello che mi sembra più illogico, a mio parere, è che le
riforme fatte fino ad oggi non abbiano mai preso sul serio il
nocciolo della questione, cioè l’enormità di cause che affollano i
nostri tribunali e soprattutto la durata dei processi che non
permettono di giungere in tempi brevi a soddisfare la nostra
domanda di giustizia. Allora non può sembrare strano chiedersi,
a riguardo, perché ci si preoccupa tanto dell’art 111 Cost.
appena riformato! E’ soltanto una risposta alla
“costituzionalizzazione del metodo inquisitorio”
3
o c’è di più?
Proprio dall’art. 111 Cost.
4
che enuncia le garanzie basilari del
3
“È indubbio che il nuovo art. 111 della Costituzione è nato in una prospettiva
penalistica. Il Parlamento ha inteso reagire alla “costituzionalizzazione” del metodo
inquisitorio, operata dalla sentenza n. 361/98 della Consulta sull’art. 513 C.P.P. mediante
il principio di non dispersione dei mezzi di prova, approvando una riforma al centro della
quale stanno i richiami alla giustizia del processo regolato dalla legge e al contraddittorio
nella formazione della prova.” Tratto da Vittorio Gaeta, “Prassi e orientamenti del giusto
processo civile.” di Vittorio Gaeta..
4
Ovvero al comma 1 :“la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge, “ e al comma 2 “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata[….]”.
6
processo in generale vogliamo partire, come per sottolineare
che la garanzie già precedentemente inserite nell’ art. 24 Cost.,
non siano poi cosi esplicite. Per alcuni autori sembra evidente
che tale precisazione sia inutile, come afferma Chiarloni,
conterrebbe solo una formula polemica, come a dire che tutti i
processi tenuti fino ad oggi fossero ingiusti
5
,mentre per altri
autori tale formula “giusto processo”, è un’ulteriore garanzia
dell’effettiva tutela dei diritti che non sempre si è estrapolata
cosi chiara ed esplicita dall’art. 24 Cost., come afferma invece
Trocker
6
. Dunque come interpretare? La chiave di lettura di
questo intervento, a mio parere sta nel mezzo esattamente se da
un lato le garanzie minime del giusto processo sono
riconducibili sullo sfondo del vecchio ma basilare art. 24 Cost.,
è pur vero che un articolo di ormai quasi 65 anni possa, anzi
debba, essere ritoccato e specificato a favore della chiarezza e
5
Chiarloni, “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile, in Il nuovo articolo 111 della
Costituzione e il giusto processo civile”, a cura di Civinini e Verardi, Milano, 2001, 13 ss.
6
Cosi Trocker, “Il nuovo articolo 111 della costituzione e il “giusto processo” in materia civile: profili
generali”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 381 ss., 383 ss.
7
semplicità proprio per far fronte all’esigenza di costruire un
nuovo modello procedimentale quello del “giusto processo”,
richiamato dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo. D’altronde quando si costruisce una casa si parte
proprio nel porre i pilastri fondamentali! Perciò mi trovo
d’accordo nell’affermazione del Vignera nel contestualizzare
tale articolo “avendo un contenuto totalmente (o quasi) vecchio, ha
non dimeno una funzione sicuramente nuova.”
7
1.2. NESSO DI CAUSALITÀ TRA UNA DECISIONE GIUSTA E
L ’ART.111 COST.
Cosa ha a che fare tutto ciò con la decisione della causa?
Proprio il fatto che il nuovo modello di processo, il “giusto
processo” appunto, deve avere un “carattere” equilibrato per
far si che la lentezza del processo non rischi di trasformare la
7
Tratto da “La garanzia costituzionale del giusto processo”, Giuseppe Vignera, documento n.
209/2010.
8
questione in una giustizia negata. Pertanto occorre che venga
rispettato il catalogo di diritti
8
posti all’interno di tale nozione,
perciò bisognerà definire le condizioni per aversi un giusto
processo :la parità di armi, il principio del contraddittorio e per
ultimo ma non meno importante, la durata ragionevole del
processo. Quello verso cui il legislatore aspira è un modello
processuale di qualità che attraverso questo intervento decisivo
cerca di discostarsi dai modelli procedenti più possibile
andando a rielaborare ciò che il passato ci ha tramandato
nell’eredità storica (l’oralità, il contraddittorio al centro del
processo, etc.) rielaborando e cercando di massimizzare quanto
più possibile sta alla base del processo ma non cancellando con
un colpo di spugna le dottrine precedenti ma solo
puntualizzando l’essenziale ai fini di un nuovo processo più
schematico e meno problematico rispetto al passato.
8
Inizialmente con l’intervento della l cost.23 novembre 1999,n.2 si è modificato l’art.
111 Cost. inserendo un nuovo comma 1°comma “ogni processo è regolato dalla legge”
ed un nuovo 2°comma “ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”
9
Brevemente possiamo vedere come sia collegato il nuovo
art. 111 a questa nuova funzione di “cartina torna sole”
iniziando proprio dal principio del contraddittorio che trova in
questo articolo un fondamento imprescindibile. Sul 2°comma ci
dovremmo soffermare per capire questo nesso di causalità “la
legge ne assicura la ragionevole durata”. Con tale norma il
legislatore vuole imporre uno dei punti che il nuovo processo
deve rispettare consentendogli di svolgere rapidamente l’iter
processuale e consentendo ai giudici il potere di dichiarare
incostituzionale ogni disposizione che comporti un iter
processuale più lungo, quegli inutili passaggi da un organo
all’altro oppure quelle formalità burocratiche che non
giustificano affatto l’interesse per la giustizia. Possiamo
interpretare a mio parere la norma non più come un semplice
“comando formale”
9
a cui conformarsi
10
e che sono sullo
9
Cit. tratta da “Il processo civile sistemi e problematiche volume 1, i soggetti e gli atti” Giappichelli
editore, Torino, di Carmine Punzi.
10
Mi riferisco all’art 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che attribuisce ai
cittadini il semplice diritto soggettivo, ma dalla cui lesione non discendono conseguenze
10
sfondo della nostra carta costituzionale ma un vero e proprio
dovere con tanto di “sanzione negativa”: il risarcimento del
danno in caso di grave lesione. Non ci sembrerà poi tanto
strana questa sanzione da parte dell’Unione Europea visto che
spesso e volentieri i nostri processi sono famosi per durare
anche 25- 30 anni. Ma a mio parere tale “catalogo” di diritti
non dovrebbe mai restare cosi a lungo privo di una revisione da
parte degli operatori del diritto, è necessario un tagliando una
tantum! Proprio per non restare indietro rispetto agli altri
ordinamenti e in virtù del nuovo panorama europeo che ci ha
portato a riscoprire quell’ atteggiamento “garantista”
11
proprio
dei precedenti studiosi del diritto ma da tempo superato e che
invece ci avrebbe aiutato soprattutto nel non confondere, in
lungaggini materiali, lo scopo centrale del processo: la sentenza
finale.
gravi e cosi recita:” Ognuno ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole”.
11
Tratto da rivista “Riflessioni su garantismi e garanzie”; Michele Taruffo.