3
1. INTRODUZIONE
Competizione e concorrenza, nel mercato comunitario, rappresentano
punti strategici
1
per la politica economica che guarda alla crescita.
Già il trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea
escludeva la libertà agli imprenditori di decidere unilateralmente di
alterare le condizioni del mercato. Dunque, in linea di principio,
risultano incompatibili con le politiche economiche di competizione e
concorrenza ogni tipo di provvedimento statale di aiuto a favore di talune
imprese che sia capace di falsare la concorrenza o generare alterazioni
negli scambi commerciali fra gli Stati membri.
Il perché è di facile intuizione se si pensa che una competizione tra
imprese sostenute dagli Stati ed imprese che invece contano soltanto
sulle proprie risorse sarebbe di fatto “ sleale “
2
, con gravi ripercussioni
sul sistema economico generale. Inoltre la politica comunitaria mira ad
una concorrenza il più possibile ad armi pari; ne deriva che tutti gli aiuti
di Stato dovrebbero essere vietati.
Di controparte, però, resta il fatto che attraverso le agevolazioni gli
Stati perseguono politiche sociali ed economiche
3
riconosciute a livello
comunitario. Pertanto, sarebbe sia incoerente e sia illegittimo, non
prevedendo il Trattato nessuna competenza esclusiva dell’Unione a
riguardo, privare gli Stati membri in modo assoluto di intervenire sui
mercati nazionali ovviamente nei limiti in cui questi non alterino la
concorrenza.
1
Ciò si evince dagli artt. 3, lett. g) e 4 del Trattato
2
Essendo gli aiuti pagati con denaro pubblico, si è spesso sottolineata la slealtà di una concorrenza
che si esplica tra imprese finanziate dai contribuenti e imprese che invece si auto-finanziano. Cfr. la
XVII Rel. pol. eco., Lussemburgo, 1988, p.13; Sir. Leon Brittan , European competition policy.
Keeping the playing-field level, Brassey’s, London, 1992, p.5
3
Per esempio: promozione dello sviluppo industriale e regionale, tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale, la riduzione o la gestione dei conflitti sociali e il sostegno ai livelli di
occupazione.
4
Il problema centrale è dunque quello di indirizzare correttamente le
iniziative nazionali di aiuti verso l’obbiettivo comunitario di “
promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di
occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile “
sancito dall’articolo 2 comma 1 del Trattato sull’Unione Europea.
Proprio per tener conto di dette esigenze contrapposte, la disciplina
sugli aiuti di Stato all’interno del Trattato si caratterizza per una generale
dichiarazione d’incompatibilità, la quale si concretizza in un divieto
delle misure che falsino la concorrenza o alterino gli scambi comunitari;
tale rigore è tuttavia temperato dal fatto di essere enunciato da una
norma condizionata ovvero che ammette deroghe per quegli aiuti il cui
impatto sulla concorrenza e sugli scambi sia irrilevante
4
oppure per
quegli aiuti che siano corrispondenti all’interesse generale Comunitario
5
.
Il bilanciamento tra il divieto alle concessioni di aiuti e le deroghe a
tale divieto, come si vedrà meglio in seguito, è affidato alla
Commissione, la quale è abilitata dal Consiglio ad emanare
provvedimenti di deroga, ed ad esplicare le funzioni di controllo in
quest’ ambito, definendo così una politica concorrenziale.
Nel presente lavoro si è cercato di dare una esaustiva disanima
dell’intera disciplina sugli aiuti di Stato, muovendosi attraverso l’intero
disposto degli artt. 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea, la copiosa giurisprudenza ad opera della Corte di
giustizia e i numerosi Regolamenti della Commissione.
4
Cfr. le deroghe contemplate all’art. 107 TFUE par. 2.
5
Cfr. le deroghe contemplate all’art. 107 TFUE par. 3.
5
2. LA NOZIONE DI AIUTO DI STATO
L’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
chiarisce inequivocabilmente che sono incompatibili con il mercato
interno gli aiuti di stato che incidano sugli scambi tra Paesi membri e/o
falsino la concorrenza, ma non è possibile rintracciare nessuna
definizione della nozione di aiuto all’interno dei Trattati.
Tale genericità nell’indicazione di questo concetto ha dato
l’opportunità alle autorità di comprendere nella nozione di aiuto
comportamenti tra loro molto differenti e disomogenei; per esempio
muovendoci dalla più classica forma di aiuto quale è la sovvenzione
6
,
sono considerati aiuti di Stato “ ogni meccanismo tale da assicurare ad
una ad una specifica impresa, o ad un determinato settore, un vantaggio
od un beneficio gratuito la cui provenienza ed i cui costi siano
sopportati dal settore pubblico “
7
(prestiti a tasso agevolato
8
, garanzie
sui prestiti o sui debiti
9
, sgravi fiscali
10
, agevolazioni nei pagamenti
11
, e
altre) ovvero tutti gli “ interventi i quali, in varie forme allevino gli oneri
che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di
conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la
stessa natura e producono identici effetti “
12
.
6
Cfr. Corte giust. 15 marzo 1994, Banco exterior de Espana, punto 13; 17 giugno 1999, causa C-
295/97, Piaggio, in Racc., p. I-3735, punto 34.
7
Cfr. M. Orlandi, La disciplina degli aiuti di Stato, in Il Diritto Privato dell’ Unione Europea, Tomo
II, (a cura di A. Tizzano), GIAMPICHELLI editore – Torino - 2006
8
Cfr. Corte giust. 14 febbraio 1990, Boussac, punto 41; 29 aprile 1999, causa C-342/96, Spagna
contro Commissione, p. I-2459, punto 41. Alcune volte la valutazione dei prestiti alle imprese viene
effettuata sulla base del differenziale tra il tasso d’interesse normalmente praticato sul mercato e
quello effettivamente pagato che costituisce l’aiuto (cfr. Corte giust. 13 luglio 1988, causa 102/87,
Francia contro Commissione, p. 4067, punto 29), oppure quando le possibilità di solvenza
dell’impresa si affievoliscono è da ritenere che l’intero prestito sia qualificabile come sovvenzione
(cfr. Tribunale I grado 30 aprile 1998, Citiflyer express, punto 56)
9
Cfr. Corte giust. 17 giugno 1999, Piaggio punto 41
10
Cfr. Corte giust. 15 marzo 1994, Banco exterior de Espana, punto 14
11
Cfr. Corte giust. 29 giugno 1999, causa C-256/97, DM Transport, punto 22
12
Così Corte giust. 23 febbraio 1961, causa 30/59, De gezamenlijke Steenkolenmijnem, p. 3.
6
Nel sistema comunitario vengono considerati gli aiuti non attraverso
le modalità di erogazione
13
e nemmeno secondo le finalità o lo scopo per
i quali sono predisposti, bensì dagli effetti che ne scaturiscono.
Dunque, affinché un’ aiuto di Stato venga considerato come tale,
devono sussistere, e poter essere dimostrati, i seguenti requisiti:
1. la misura deve comportare un aiuto, ovvero un vantaggio per il
suo beneficiario;
2. l’intervento deve essere effettuato dallo Stato o mediante risorse
statali;
3. il beneficiario deve essere un’impresa;
4. la misura di aiuto non deve avere “portata generale” ma
carattere “selettivo”.
Tuttavia la presenza di questi requisiti non basta affinché l’aiuto
rientri nel divieto di cui all’art. 107 TFUE par. 1; devono sussistere
anche le condizioni sulla concorrenza e sugli scambi
14
come già
accennato.
Detti requisiti inoltre, ai fini dell’accertamento, sono da intendersi
come “cumulativi” nel senso che se uno o più di essi non è accertato non
sarà possibile applicare l’art 107, e al contrario, quando tutti sono
verificati, non vi sarà più nessuna possibilità, né per la Commissione, né
per i giudici nazionali, di sottrarre la fattispecie alla disciplina qui in
esame.
2.1. Il Vantaggio
Per valutare se un misura Statale comporti la concessione di un aiuto,
si deve innanzi tutto accertare se essa conferisca o meno un vantaggio
13
L’aiuto più essere disposto con Legge, atto amministrativo, ma anche in forma privatistica.
14
Vedi il capitolo successivo.
7
ponendo così un’impresa o talune imprese in una posizione diversa e più
favorevole rispetto a quella dei suoi concorrenti
15
.
Ai fini dell’inquadramento nella dottrina in esame per vantaggio
s’intende un beneficio economico di cui l’impresa non potrebbe
usufruire nelle normali condizioni di mercato e che sia scaturito da
qualsiasi intervento dello Stato, sotto qualsiasi forma, che sia atto a
favorire direttamente o indirettamente talune imprese o talune
produzioni. Si potrebbe realizzare, per esempio, attraverso un
trasferimento di fondi (intervento diretto) che allevi gli oneri di bilancio,
oppure nell’imposizione di nuovi oneri a carico dei concorrenti
(intervento indiretto).
In ogni caso la Corte ha sottolineato che, per rientrare nella nozione
di aiuto, una misura debba produrre effetti favorevoli sul bilancio
dell’impresa
16
.
2.2. L’origine dell’aiuto
All’articolo 107 TFUE è inequivocabilmente enunciato che sono
vietati “ gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali “ e
cioè che l’attore della prestazione deve essere lo Stato e che l’aiuto deve
essere per lui un onere, sia quando sono direttamente concessi sia
quando indirettamente sono concessi mediante risorse statali.
Gli aiuti direttamente concessi possono essere: sovvenzioni, prestiti,
partecipazioni al capitale d’impresa, oppure, posticipati ed eventuali, le
prestazioni di garanzie.
17
In altri casi si può trattare di un mancato
introito come uno sgravio fiscale.
15
Cfr. Corte giust. 26 settembre 1996, Francia contro Commissione, punto 24.
16
Cfr. Corte giust. 23 febbraio 1961, De gezamenlijke Steenkolenmijnem, cit.; 2 luglio 1974, Assegni
familiari per l’industria tessile, punto 27.
17
Cfr. Corte giust. 1 dicembre 1998, Ecotrade, punto 43; 17 giugno 1999, Piaggio, punto 35.
8
Inoltre, la giurisprudenza afferma che “ la sovvenzione non deve
essere finanziata necessariamente col denaro dello Stato perché si tratti
di una sovvenzione Statale “
18
. L’apparente contrasto nei due enunciati
non appare strano se si pensi che lo Stato potrebbe favorire un’impresa
anche per il tramite di enti pubblici o privati
19
, oppure per mezzo delle
amministrazioni locali
20
.
2.3. Il destinatario dell’aiuto
Risulta chiaro leggendo l’articolo 107 TFUE paragrafo 1 che
destinatarie degli aiuti sono le imprese, pertanto non sono classificabili
come aiuti le agevolazioni ai consumatori, enti di ricerca o di
beneficenza.
Dunque risulta rilevante il significato che acquista la nozione
d’impresa in ambito comunitario dovendo abbandonare quello
considerato dalle legislazioni nazionali. A tale scopo possiamo
considerare impresa: “ ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un'attività economica “
21
. Per contro non si rileva
nulla a proposito che si tratti un’impresa pubblica o privata
22
.
18
Così Corte giust. 22 marzo 1977, Steinike und Weinling, punto 22; 30 gennaio 1985, causa 290/83,
Crédit agricole, p. 439, punto 14.
19
Viene considerato aiuto mediante risorse statali, quello erogato da un impresa la cui partecipazione
statale al capitale d’impresa sia sufficiente per il controllo o che in altro modo sia assoggettata al
amministrazione pubblica.
20
Più precisamente dipende dal concetto di unitarietà del concetto di Stato.
21
Cfr. GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, Allegato 1, DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE,
PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE , art. 1 parg. ,
Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese,.
22
Restano esclusi dall’applicazione dell’art. 170 TFUE i casi di cui all’art 106 TFUE par. 2