INTRODUZIONE
Oggetto di questo lavoro sono due istituti di particolare rilevanza nel
contesto sportivo: il tesseramento e lo svincolo dell'atleta.
L'atleta è il soggetto indispensabile di tutto il sistema sportivo poiché senza
un individuo che pratichi l'attività sportiva non potrebbe esistere l'attività
stessa. Il tesseramento diviene così atto di fondamentale importanza perché
rappresenta la porta di ingresso nel mondo dello sport. L'individuo che si
tessera presso una società sportiva diviene, in virtù del tesseramento, atleta
e, in tal modo, stimola l'esistenza dell'ordinamento sportivo. Per tale ragione
l'istituto del tesseramento e l'istituto dello svincolo sono da ritenersi di
primaria importanza e sono stati scelti come oggetto del presente studio.
Tali istituti sono fonte di numerosi dibattiti, all'interno e all'esterno del
mondo sportivo, poiché pongono interessanti questioni giuridiche.
Il vincolo che si crea in seguito al tesseramento è, infatti, origine di dubbi di
legittimità costituzionale e, allo stesso modo, forti sono le critiche in merito
all'istituto dello svincolo e alle difficili modalità di esercizio dello stesso.
Attraverso un'analisi dell'ordinamento sportivo si vedrà il difficile percorso
di accettazione della caratteristica di giuridicità dell'ambito sportivo.
L'esame del fenomeno sportivo da un punto di vista giuridico-ordinamentale
1
si è, infatti, tradizionalmente scontrata con l'idea statalistica e totalitaria del
diritto. Accettata l'idea che il diritto non è necessariamente una forza che
deriva solo dallo Stato ma che può giungere anche da altre fonti si vedrà, nel
primo capitolo, come l'idea di pluralismo giuridico è stata accolta e le
caratteristiche di giuridicità del mondo sportivo riconosciute. Dopo una
valutazione dei limiti che incontra l'ordinamento giuridico sportivo, la
limitazione derivante dall'ordinamento giuridico statale e quella derivante
dall'ordinamento giuridico sportivo internazionale, si calerà la disciplina
sportiva all'interno del diritto comunitario per valutarne i rapporti. Tra le
diverse pronunce in materia, si vedrà infatti che gli organi di giustizia
comunitaria a partire dagli anni '70 si sono interessati all'esercizio
dell'attività sportiva, particolare attenzione si porrà a quella probabilmente
più conosciuta: la pronuncia Bosman. Detta pronuncia sarà analizzata in più
punti del seguente lavoro; si vedranno gli effetti sportivi e non sportivi della
stessa e si introdurrà la differenza fra due tipologie di atleta, il professionista
e il dilettante. Tale differenza tornerà utile quando, nell'ultimo capitolo, si
analizzerà l'istituto dello svincolo.
Abbandonata la parte puramente introduttiva del settoriale ordinamento
giuridico sportivo rappresentata dal primo capitolo si giungerà, nel secondo,
a trattare dell'atto tesseramento. Nella suddetta parte del lavoro si offrirà una
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disamina della funzione dell'istituto e delle problematiche di qualificazione
dell'atto, che sarà valutato sia come atto pubblico sia come atto privato, e si
indicherà infine quella che si ritiene essere la corretta natura giuridica
dell'istituto.
In seguito si concentrerà l'attenzione sul vincolo che si instaura fra atleta e
società, valutandone la natura giuridica e illustrando i problemi di legittimità
costituzionale che investono tale legame.
Il lavoro si concluderà, come già detto, con l'istituto dello scioglimento del
vincolo; mettendo in luce le difficoltà di esercizio e i conseguenti dubbi di
legittimità di una disciplina palesemente ostativa al diritto di recesso.
L'instaurazione del vincolo e lo scioglimento dello stesso rappresentano i
momenti di principale frizione tra le esigenze del mondo sportivo e la tutela
dell'atleta. Si scontrano, infatti, in tali situazioni necessità opposte: da un
lato l'esigenza societaria di difendere i propri equilibri e la propria
competitività lasciando intatto il parco atleti e dall'altro il diritto del singolo
al libero esercizio dell'attività sportiva.
Un capitolo sarà dedicato esclusivamente al particolare caso di tesseramento
di atleta minorenne. In questo speciale caso di vincolo, infatti, i problemi
giuridici normalmente riscontrabili in materia vengono amplificati dalle
particolari difficoltà legate alla minore età dell'atleta vincolato. Il
3
tesseramento minorile, si vedrà difatti, offre interessanti spunti di riflessione
giuridica in ambito di esercizio della potestà genitoriale e dell'istituto della
rappresentanza legale. Concentrandosi soprattutto su una valutazione del
problema della firma sulla richiesta di tesseramento, firma che si vedrà non
è posta dall'atleta ma dal genitore o da chi ne fa le veci, si analizzerà un
legame che si instaura per richiesta di un soggetto terzo.
La scelta dell'oggetto di studio vuole essere strumentale ad una
evidenziazione della situazione in cui versano gli atleti nel nostro
ordinamento. Si ritiene, infatti, e lo si vuole porre in luce sin da ora che
sovente l'attuale disciplina giuridica sul tesseramento e sullo svincolo è da
ostacolo al libero esercizio dell'attività agonistica. Molto spesso gli atleti
subiscono, su un piano personale e sportivo, le conseguenze di tale
disciplina. Gli sportivi, non riuscendo ad ottenere il nullaosta societario o
pronunce giurisdizionali favorevoli alla rottura del vincolo, restano legati ad
una società sportiva fino alla scadenza prestabilita e ciò si ritiene essere
palesemente contrario all'ideologia sportiva. L'impossibilità di sciogliere il
legame significa la costrizione a trascorrere l'intero periodo di miglior
efficienza nell'attività sportiva presso la medesima società non per amor di
maglia ma per obbligo; si vedrà in seguito che il vincolo abbraccia
solitamente proprio l'apice della capacità sportiva. Sovente si incontrano
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giocatori che vorrebbero mutare società, per le più varie ragioni, ma che non
possono farlo. In questi casi gli atleti, la maggior parte delle volte molto
giovani, abbandonano l'attività sportiva. Ogni volta che ciò accade lo sport
subisce una sconfitta; l'attività sportiva deve sempre essere stimolata e mai
ostacolata. Sopra ogni altro interesse in gioco si dovrebbe tutelare l'attività
sportiva in sé ma, purtroppo, ciò accade sempre più raramente.
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CAPITOLO I
L'ORDINAMENTO SPORTIVO
1. Configurabilità dell'ordinamento giuridico sportivo.
L'analisi del fenomeno sportivo da un punto di vista giuridico-ordinamentale
si è tradizionalmente scontrata con la concezione statalistica e totalitaria del
diritto.
Un diritto, inteso come forza, che si irradia esclusivamente dallo Stato.
Tale teoria, infatti, riconosce come ordinamento giuridico esclusivamente
quello statale e quello internazionale; qualsiasi altra situazione
potenzialmente classificabile come “ordinamento” è, secondo i fautori della
teoria statalistica, in realtà una pertinenza dell'ordinamento giuridico statale.
La concezione statalistica del diritto subì un duro colpo grazie alla ormai
celeberrima teoria istituzionalistica di Santi Romano
1
.
L'autorevole giurista, affermando che lo Stato non è il solo ordinamento
giuridico esistente ma piuttosto un ordinamento tra gli altri, respinge la
concezione di Stato come solo detentore del Diritto.
A fondamento della sua tesi presenta un'analisi della società medievale
come società profondamente separata in varie comunità tendenzialmente
indipendenti; in questo contesto la pluralità degli ordinamenti è palese.
1 S. ROMANO, “L'ordinamento giuridico”, Firenze, 1946
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Il legame “diritto-Stato” non è più percepito come una relazione necessaria
poiché si fa strada l'idea che, mentre il diritto è definibile senza ricorrere al
concetto di Stato, l'inverso non è possibile vale a dire, non è concepibile uno
Stato senza diritto.
Il diritto inizia così ad essere una forza che si può irradiare anche da fonti
diverse da quella Statale. Queste altre fonti rappresentano degli ordinamenti
giuridici diversi dallo Stato.
A tale conclusione, il giurista palermitano, giunge partendo dal presupposto
che dove vi è un ente sociale esiste un ordinamento giuridico; ne
“L'ordinamento giuridico” l'autore fa coincidere il concetto di ordinamento
con quello di istituzione
2
. Egli sostiene che ogni volta in cui si ravvisa la
presenza di un insieme di soggetti organizzati in strutture predefinite e retti
da regole certe è possibile configurare un ordinamento giuridico.
Partendo da tale assunto, la nozione di ordinamento come esclusivo insieme
di norme diviene insufficiente. L'ordinamento, prima di essere norma che
regola i rapporti sociali, è organizzazione della società e di conseguenza
regola tutti i rapporti astrattamente e potenzialmente immaginabili nella
società stessa.
Vengono individuati tre requisiti essenziali per poter parlare di ordinamento
2 Al riguardo appare particolarmente incisiva l'espressione di S. Romano: “L'istituzione è
un ordinamento giuridico” in S. ROMANO, “L'ordinamento giuridico”, Firenze, 1946,
p. 41.
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giuridico:
a) società;
b) normazione;
c) ordine sociale.
La conseguenza diretta di accettare la definizione di ordinamento giuridico
come istituzione è di accogliere pienamente il pluralismo giuridico, poiché
all'interno di uno Stato vi possono sempre essere più istituzioni e dunque più
ordinamenti giuridici.
La teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici, elaborata da S.
Romano, fu accolta da buona parte della dottrina.
In particolare, vi furono autori
3
che sottolinearono la divisione degli
ordinamenti giuridici in due categorie:
– ordinamenti esprimenti interessi diffusi
– ordinamenti esprimenti interessi settoriali.
Questi ultimi, seppur autonomi funzionalmente, non possono essere
autosufficienti poiché sono soggetti alle regole organizzative dei primi.
Il Cesarini Sforza
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, sposata in pieno la teoria del pluralismo degli
ordinamenti giuridici, inserì fra questi il mondo dello sport, classificandolo
come un ordinamento giuridico esprimente interessi settoriali, connotato dal
3 Si veda CASSESE, “Istituzione: un concetto ormai inutile” in Politiche del Diritto,
1979; CESARINI SFORZA, “La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto
sportivo” in Foro Italiano, 1933, I, vol. 58, fasc.18, p.1381.
4 Ibidem
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carattere dell'autonomia ma non dell'autosufficienza e quindi
necessariamente in collegamento con un ordinamento giuridico ad interessi
collettivi.
Un autore come il Giannini
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precisò inoltre quelle che, a suo parere, erano le
caratteristiche di tale ordinamento sportivo; sottolineando la plurisoggettività
del mondo dello sport data la necessaria presenza di un numero di persone
vincolate al rispetto di determinate norme: atleti, professionisti e dilettanti.
Ma anche tutti coloro che, non classificabili come atleti, producono servizi
per lo svolgimento delle attività sportive: allenatori, medici sportivi,
dirigenti, arbitri, ufficiali di gara, ecc.
L'esistenza di una normazione propria dell'ordinamento sportivo come
ordinamento diverso dallo statale è cosa di cui la prassi giuridica è ormai
certa. In particolare, il Giannini individuava tre zone:
a) zona retta solo da norme del diritto statale;
b) zona retta solo da norme del diritto sportivo;
c) zona mista, retta da norme di entrambi i diritti.
E' quest'ultima zona a creare possibili contrasti normativi ed è politica
comune di entrambi gli ordinamenti ridurre al minimo la zona mista onde
evitare concorso di norme sulla medesima fattispecie.
5 M.S. GIANNINI, “Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi” in Riv. Dir.
dello Sport, 1949, n 1-2, pp. 10 ss.
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Dal punto di vista dell'ordinamento statale, i conflitti hanno ovviamente una
soluzione obbligata, ossia quella conforme al diritto statale. Lo Stato, infatti,
in quanto ordinamento sovrano non potrebbe rinunciare a far valere la
propria sovranità.
I casi in cui possono sorgere conflitti tra i due ordinamenti sono vari, ad
esempio: a) uno stesso fatto è definito giuridicamente in modo differente
dalla norma sportiva e da quella statale; b) la norma sportiva e quella statale
qualificano allo stesso modo il fatto ma ne fanno derivare conseguenze
giuridiche diverse; c) la norma sportiva e quella statale prevedono la
medesima qualifica giuridica e le stesse conseguenze per il fatto ma offrono
misure giuridiche differenti per la tutela del diritto.
Ed infine, per l'ultima caratteristica essenziale per la qualificazione di un
ordinamento giuridico vale a dire “l'ordine sociale”, si spiegava che
l'organizzazione sportiva è un complesso proteso al raggiungimento di un
fine particolare, non deciso dall'ordinamento statale ma sorto per volontà di
un gruppo sociale, il quale si è creato una propria organizzazione ed ha
stabilito un proprio corpus di regole.
Il mondo dello sport, dunque, presenta tutti gli elementi necessari per essere
promosso a “ordinamento giuridico”.
La configurabilità del mondo sportivo come vero e proprio ordinamento
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giuridico è stata definitivamente sancita a livello nazionale tramite fonte
legislativa nel 2003.
Nell'agosto di quell'anno, infatti, il Governo emanò un decreto-legge
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recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva con l'obiettivo di
porre rimedio alla situazione di crisi creatasi nei rapporti fra giustizia
ordinaria e sportiva. Tale decreto, conosciuto anche come “Decreto Salva
Calcio” poiché era proprio nel settore calcistico che aveva avuto origine la
crisi, fu poi convertito in legge in ottobre.
Il Decreto-legge n° 220 e la successiva legge di conversione n° 280 del
2003 riconoscono ufficialmente l'autonomia dell'ordinamento sportivo
nazionale e si impegnano a favorirla
7
.
Si è così giunti ad avere un ordinamento sportivo di tipo giuridico che si
trova all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale. In virtù della L.
280/2003 l'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, autonomo, non è
più posta in discussione ma, pur riconoscendone l'autonomia, continua a non
godere dell'autosufficienza
8
.
6 D.L. 220/2003 convertito in L. 280/2003.
7 La volontà del legislatore di dare un riconoscimento all'ordinamento si evince con
chiarezza dall'art. 1, comma 1 della L. 280/2003, dove si sancisce che: “La Repubblica
riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale
articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato
Olimpico Internazionale.”
8 Recentemente la Corte Costituzionale è stata chiamata a risolvere un dubbio di
legittimità costituzionale di alcune disposizione della L. 280/2003 in relazione agli artt.
24, 103 e 113 della C.I. In questa occasione la Corte ha ribadito che i rapporti tra
ordinamento sportivo e ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio
dell'autonomia ma, laddove vi siano situazioni giuridiche soggettive connesse con il
mondo dello sport però rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, allora tale
autonomia subisce una deroga. Per una più completa visione della questione in fatto e in
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