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CAPITOLO PRIMO
L’ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO
SOMMARIO: 1. Individuazione dell’oggetto di indagine. 2. La
giuridicità dell’ordinamento sportivo. - 3. Individuazione dei soggetti:
a). Gli atleti. – b). Gli ausiliari. – c). I dirigenti sportivi. – d). Arbitri,
giudici e ufficiali di gara. – e). Tecnici, istruttori, allenatori e maestri. –
f). Le associazioni sportive. – g). Le società sportive. – h). Il Comitato
Olimpico Internazionale (C.I.O.). – i). Il C.O.N.I.;
1. Individuazione dell’oggetto di indagine.
Le problematiche giuridiche che interessano e caratterizzano il
mondo dello sport non sono di facile lettura se non si ha
presente, almeno sommariamente, il processo di trasformazione
che ha interessato il settore articolato essenzialmente attraverso
interventi normativi a distanza di circa trent’anni l’uno
dall’altro. La questione della responsabilità per danni da attività
sportiva, viene alla luce nel momento in cui si denuncia il modo
non lineare con cui la giurisprudenza propone l’approccio
relativo alla categoria della responsabilità sportiva, il quale
diviene fonte di oscillazioni ed equivoci, proprio perché muove
dal concetto di responsabilità in sé, che non pare per una sua
natura universale, suscettibile di adattamenti e diversificazioni
specialistiche, e non da quello di attività sportiva che è, invece,
ben all’altezza, per le ragioni che ne ispirano i contenuti e le
funzioni, di fornire elementi utili di specificità tecnica e
giuridica. Tale processo si è mosso dapprima nel tentativo di
rendere meno stridente il contrasto che caratterizza i rapporti tra
ordinamento sportivo e quello statale, cercando di incidere
soprattutto sui punti in cui tale contrasto rischiava di divenire
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incontrollabile, e poi nel tentativo di correlarsi con i principi
costituzionali, e sopratutto comunitari. Le linee guida dello
sport alla fine degli anni ’80, era per lo più proveniente dal
diritto privato, con la conseguente diversa posizione gerarchica
di vari soggetti operanti nell’ambito sportivo, in relazione ai
meccanismi di affiliazione federale e del tesseramento,
formalizzando gli aspetti del quadro entro cui si svolgeva il
rapporto tra professionista e associazione sportiva.
La L. 23/03/1991 n. 81 segna l’ingresso anche degli strumenti
tecnici del diritto amministrativo nella disciplina dello sport
professionistico, specificamente con riguardo agli aspetti
giuslavoristici: in particolare con la contrattazione collettiva,
con il cambiamento dell’assetto delle società
39
. Pertanto pare
necessario una breve riflessione sulla discipline giuridica che
ha accompagnato lo sport nella sua fase di maggior sviluppo e
sulla quale si innesta quella degli ultimi vent’anni. Occorre
premettere che nella disciplina anteriore alla L. ‘91/81, ha un
ruolo decisivo l’apporto giurisprudenziale, poichè, oltre alla
normativa citata e quella di cui alla L. 16/02/1942 n. 426,
integrata dalla legge istitutrice del CONI la n. 326/1947,
nonché dal D.P.R. 2/08/1974 n. 530 attuativo di tale disciplina,
non è rinvenibile alcuna disciplina normativa.
Da parte della giurisprudenza fu riconosciuta all’ordinamento
sportivo la natura di ordinamento originario, caratterizzato dalla
plurisoggettività, dall’organizzazione e dalla potestà normativa.
Fu altresì posto in evidenza la natura interstatuale di tale
ordinamento: la ricostruzione teorica del fenomeno sportivo è
stata effettuata con il ricorso alla teoria istituzionale, elaborata
per la prima volta in Italia da Santi Romano. Secondo tale
dottrina il concetto del diritto deve essere caratterizzato dai
seguenti elementi essenziali:
39
IL cambiamento è dovuto ad una modifica dell’assetto strutturale delle
società: si passerà da società semplici a società per azioni, il più della volte
quotate in borsa.
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a) deve ricondursi al concetto di società, nel duplice senso che
ciò che non supera la sfera individuale non è diritto (ubi ius ibi
societas) e che non c’è società senza che si manifesti in essa il
fenomeno giuridico (ubi societas ibi ius);
b) deve contenere l’idea dell’ordine sociale, nel senso che ogni
manifestazione sociale, in quanto tale, è ordinata almeno nei
confronti dei consoci;
c) deve consistere in un’organizzazione, la quale realizza
l’ordine sociale anche attraverso le norme da essa poste.
Quindi, il concetto necessario e sufficiente per rendere quello di
diritto, è il concetto di istituzione.
L’istituzione va intesa come “ogni ente o corpo sociale”, e la
sua essenza è espressa dalla parola “organizzazione”
40
.
Ma il disinteresse dello stato, verso il fenomeno sportivo, inteso
sia come luogo ove l’uomo trovava una sua ampia
manifestazione, ma anche come istituzione, capace di porre in
essere delle norme comportamentali ed autoregolatrici, aveva
offerto larghi spazi al c.d. mito della “autonomia” dello sport,
ossia dell’impenetrabilità dello stato nel settore sportivo, che
però era destinato a cadere presto, e ciò avvenne quando
cominciarono a confluire nello sport interessi di ordine
economico e gius-lavoristico che ricevevano tutela primaria e
irrinunciabile nell’ordinamento generale.
In soccorso giunse una sentenza della cassazione
41
, la cui
lettura è di grande interesse perchè dà un quadro normativo
quanto mai significativo del regime giuridico vigente
nell’ambito sportivo prima della L. ‘91/81. Il merito di tale
sentenza è di aver precorso i tempi dando un fondamento
giuridico a tutti gli istituti caratteristici del settore sportivo:
importantissima è la distinzione operata dalla sentenza fra
40
. Di Nella L. : “Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico”, Napoli,
1999.
41
Cass. 2/04/1963 n. 811, in Foro it.
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“sport” e “attività sportiva”
42
che determina il prefigurarsi della
responsabilità, in quest’ultima. Occorre allora domandarsi: cosa
si intende per sport?
In prima battuta, questa ha due eccezioni, una generale, l’altra
specifica. Con il primo significato si fa riferimento al fenomeno
sportivo, ossia allo sport in senso ampio, comprensivo della
totalità dei suoi aspetti:
- struttura organizzativa nazionale e internazionale,
- associazioni e società,
- atleti,
- pratica sportiva.
Con il secondo si fa invece riferimento allo sport in senso
stretto, ossia l’esercizio dell’attività sportiva.
Il fenomeno sportivo è dunque caratterizzato da una
molteplicità di profili. Questo comporta che, alla sua
regolamentazione, concorrono vari settori del diritto, come ad
esempio il civile, il penale, il commerciale, l’amministrativo.
Non vi è allora una omogeneità della materia regolata. È
opportuno dunque far riferimento alla risultante di tutte quelle
disposizioni dell’ordinamento, integrate dall’autonomia privata,
che disciplinano il fenomeno sportivo. L’attività e il fenomeno
sono momenti strettamente interdipendenti. Questa relazione è
però influenzata principalmente dall’attività, la quale
costituisce il nucleo del fenomeno. L’interrelazione tra attività e
fenomeno fa si che non si possa prescindere dall’analisi di
entrambi nello svolgimento della ricerca in materia. Dato che
l’attività è il cuore e la stessa ragion d’essere del fenomeno,
l’indagine deve partire da questa.
L’altro dato giuridicamente rilevante della sentenza è costituito
dall’inquadramento sportivo: è noto che il CONI attraverso le
Federazioni Sportive ad esso aderenti provvede ad inquadrare
42
Di Nella L.: “Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico”, Napoli,
1999.
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le associazioni sportiva
43
, affinché potessano essere
riconosciute nella comunità sportiva nazionale. A loro volta le
persone fisiche per poter esercitare l’attività sportiva , devono
ottenere il tesseramento: la concessione di quest’ultimo realizza
il riconoscimento del rapporto atleta- associazione detto più
propriamente “affiliazione federale”, la cui natura giuridica è
assimilabile ad una autorizzazione amministrativa. Essa però dà
vita anche a quel fenomeno chiamato “vincolo sportivo” che
legava indissolubilmente l’atleta alla associazione, limitando le
aspettative professionistiche e lavoristiche dell’atleta. È proprio
qui che si sente la maggior distanza della L.’91/81 sia della
legge “BOSMAN” del 1996, che del D.Lgs. 23/07/1999 n. 242
in quanto tutte mettono in evidenzia il disinteresse dello stato a
tutelare interessi legittimi degli atleti. Si può con certezza
affermare che la legge del ‘91/81 sia intervenuta in sostanza in
una materia priva di disciplina positiva. Quello che la legge in
esame ha maggiormente sottolineato è il fatto che ogni istituto,
anche il più abnorme , ogni prassi, anche la più ambigua aveva
trovato una sua collocazione in un sistema che approfittava del
totale disinteresse del legislatore, per dare comunque un assetto
funzionale agli interessi prevalenti nell’ambito sportivo, ossia:
“ il continuo miglioramento del risultato”
44
, concetto in nome
del quale si sono sacrificate le responsabilità tipiche e nascenti
di ogni rapporto.
43
Associazioni che oggi sono nella maggior parte dei casi società.
44
Attraverso l’ostacolo l’atleta interroga il valore della proprie qualità
fisiche e morali, del coraggio e dell’intelligenza che lo devono animare.
Questi mira ad attuare la performance in quanto la riuscita della prova si
trasforma in successo e in dimostrazione di valore. La performance deve
essere intesa come fenomeno soggettivo, come sforzo ininterrotto per
l’ottenimento della più elevata espressione delle proprie globali capacità
psico-fisiche, come tensione continua verso la migliore prestazione possibile
che fa trascendere ogni azione fisica trasformandola in gesto di valore
proiettato verso l’assoluto, quindi mai definito. Pertanto la preformance si
distingue anche dal record.
15
Il legislatore oggi più che mai, interviene , ipotizzando casi di
responsabilità, affinché il conseguimento dell’interesse sportivo
non prevarichi su gli interessi soggettivi e legittimi sia di coloro
che appartengono all’ordinamento sportivo sia dei terzi
45
. Negli
anni ’60 e ’70 si assiste alla massima diffusione, a tutti i livelli,
della pratica sportiva, permettendo allo sport di acquistare un
autonomo significato e rilievo socio-giuridico. Il notevole
rilievo così acquisito dal fenomeno ne ha determinato
l’assunzione di rilevanza costituzionale. Ciò segna il passaggio
dall’astenzionismo all’interventismo statale nel fenomeno
sportivo.
Con riguardo alla giustizia sportiva è opportuna qualche
annotazione di ordine generale. Da parte dei giuristi, piovono
sui meccanismi della giustizia sportiva accuse di parzialità e
inefficienza assai aspre, che tuttavia non sono riuscite a scalfire
la marmorea resistenza dell’organizzazione. Si deve dire subito
che molte delle critiche rivolte al sistema sono fondate. Ma va
anche detto che non tutte toccano il punto nodale del problema,
in quanto da molti sembra trascurarsi la necessità che
l’ordinamento sportivo debba tendere ad assicurare non
soltanto l’imparzialità e l’equità dei procedimenti, ma anche la
sua efficienza. Dovranno essere soddisfatte due diverse
esigenze: la prima di carattere funzionale, vale a dire che la
giustizia sportiva deve essere messa in grado di operare
celermente e, quando occorra, anche drasticamente; la seconda,
di carattere giuridico, con la quale si deve assicurare che con i
nuovi meccanismi si offrano a tutti i soggetti garanzia reali di
obbiettività, di imparzialità di giudizio, e ciò sia in sede di
istruttoria, sia in sede dibattimentale che in sede di
impugnativa.
Per quanto concerne il rapporto fra giustizia dello stato e
giustizia sportiva, ve da dire che lo sport presenta caratteri di
45
Di Nella L.: “Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico”, Napoli,
1999.
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interesse pubblico, ed è altrettanto vero che l’attività delle
federazioni sportive può essere sottoposta al sindacato
giurisdizionale, nel caso in cui dovesse risultare lesiva delle
posizioni giuridiche dei tesserati. La giurisprudenza ha ritenuto
che sono suscettibili di essere assoggettati al controllo
giurisdizionale dello stato, quegli atti delle federazioni che
incidono direttamente sull’interesse del cittadino a fare ingresso
e a permanere nell’ordinamento sportivo, mentre non lo sono
gli “interna corporis”, ossia quegli atti la cui rilevanza si
svolge tutta all’interno dell’ordinamento sportivo
46
. La suddetta
ripartizione nonostante abbia forti basi , in generale ritenute
accattabili, lascia alcune zone d’ombra, rispetto alle quali una
soluzione è meno vicina di quanto possa credersi e ci si
riferisce ad almeno due aspetti della materia tra loro collegati: il
46
Il fenomeno sportivo, date le sue dimensioni sociali, coinvolge
inevitabilmente interessi sia di natura pubblica,sia prettamente privati. Da
qui la necessità di cogliere entrambi i profili dello stesso. L’unitarietà del
fenomeno sociale e dell’ordinamento giuridico esige lo studio degli istituti
nei loro aspetti privatistici e pubblicistici. Infatti esistono istituti dove
prevalgono gli interessi dei singoli, ma è pur sempre presente l’interesse c.d.
della collettività e pubblico, ed istituti dove invece prevalente, in termini
quantitativi, è l’interesse della collettività che è pur sempre funzionalizzato,
nella sua intima essenza, alla ricerca degli interessi individuali ed essenziali
dei cittadini. Il fenomeno sportivo, il quale può essere considerato un istituto
giuridico, nelle sue varie manifestazioni individuali e collettive partecipa di
volta in volta dei caratteri di entrambe le categorie. Il suo studio deve
necessariamente essere svolto con metodo interdisciplinare tenendo
contemporaneamente presente che “Lo Stato moderno è caratterizzato non
da un rapporto tra cittadino e Stato dove l’uno è subordinato al potere, alla
sovranità e, talvolta, all’arbitrio dell’altro, ma dall’impegno
costituzionalmente garantito di realizzare l’interesse delle persone singole.
Suo compito è non tanto quello di imporre al cittadino un suo interesse
superiore quanto quello di realizzare la tutela dei diritti fondamentali e di
favorire il pieno sviluppo della persona (art. 2 e 3, com.2, cost.),
rimuovendo gli ostacoli che non rendono possibile la partecipazione di tutti
alla vita dello Stato”.
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primo riguarda la cd “clausola compromissoria”, il secondo i
provvedimenti disciplinari.
Il problema risiede sulla portata che deve essere attribuita alla
clausola compromissoria: esse, in sostanza, impone agli
aderenti alle federazioni, di sottoporre le controversie insorte
solo davanti agli organi della giustizia federale, precludendo
l’accesso alla giustizia statale se non previa autorizzazione
della federazione stessa. Ma è stato evidenziato come
tecnicamente la portata di tale impostazione non può superare i
limiti posti all’arbitrato irrituale, che l’ordinamento ammette
solo in relazione a controversie vertenti su diritti soggettivi,
pertanto, quando l’intervento autoritativo su di una posizione
soggettiva è inquadrabile in termini di lesione di interesse
legittimo, non può essere preclusa la giurisdizione del giudice
amministrativo.
Pertanto ai fini della responsabilità, se da un lato appare vero
che, nessuno potrebbe sostenere che al giudice statale possa
attribuirsi un sindacato di merito, prerogativa esclusiva degli
organi di giustizia sportiva, è altrettanto vero che, al giudice
statale potranno sottoporsi questioni rigorosamente attinenti ai
vizi del procedimento in senso stretto.
2. La giuridicità dell’ordinamento sportivo.
La questione della giuridicità dell’ordinamento sportivo ha
riscosso l’attenzione di numerosi studiosi e giuristi anche in
relazione alla più nota problematica della pluralità degli
ordinamenti
47
47
Fondamentale sul punto è una sentenza della Suprema Corte che raccoglie
e sintetizza in una lodevole e accurata motivazione, le prevalenti conclusioni
dei precedenti contributi dottrinali e giurisprudenziali: CASS., sez. III,
11/02/ 1978, n. 625. in Foro it., 1978, I, 862.
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.La maggior importanza sul piano sociale degli ordinamenti
diversi da quello statale nel nostro tempo, ha indotto la scienza
giuridica a superare il punto di vista statalistico e ad approdare
alla tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici, ossia della
socialità del diritto. Questi altri ordinamenti sociali, rispetto
all’ordinamento statale, sono solitamente considerati di due
tipi: “esterni” o “interni” ad esso.
Essi in quanto entrano in relazione con l’ordinamento statale o,
meglio, con un determinato ordinamento statale, sono interni a
quest’ultimo, sovrapponendo, in tutto o in parte, il proprio
ambito di validità - efficacia a quello dell’ordinamento statale.
Dal momento che quest’ultimo si pone come unitario ed
esclusivo, la pretesa di qualsiasi altro ordinamento di valere
non può non interferire, dovendosi collocare al suo interno.
Il punto di partenza e di riferimento rimane, perciò,
l’ordinamento statale, in rapporto al quale vanno considerati e
misurati tutti gli altri ordinamenti sociali. Gli ordinamenti
sociali sono, pertanto, da ritenersi giuridici, in quanto più o
meno bene organizzati, ma, comunque , sempre dotati di un
minimo d’organizzazione: insomma non è configurabile un
ordinamento senza alterità, senza dualità o molteplicità di
soggetti.
Infatti la soggettività o plurisoggettività è il primo presupposto
indispensabile di ogni ordinamento.
Il secondo presupposto dell’ordinamento giuridico è
rappresentato dalla normazione, dall’insieme di regole che
disciplinano la posizione, le situazioni, i rapporti, i
comportamenti, le attività, le competenze, le funzioni, dei
soggetti che lo compongono, ed è quindi la forma della materia
soggettiva
48
.
Il terzo momento logico è dato dall’organizzazione; esso è
necessario per concepire l’ordinamento in cui la normazione si
48
Non vi sono rapporti, attività o comportamenti giuridicamente rilevanti, se
non in ragione delle norme che li prevedono, li qualificano, e li disciplinano.
19
riflette sulla soggettività e la qualifica giuridicamente, con il
determinare i criteri di appartenenza alla comunità e la
posizione reciproca tra governanti e governati, la relazione
dialettica concreta di autorità e libertà.
Con riferimento all’ordinamento sportivo le opinioni erano
contrastanti. Sebbene l’orientamento prevalente, partendo dalla
teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, pur
considerando il fenomeno sportivo come derivante dal
principio di profanazione del diritto esclusivamente dello stato,
abbia subito considerato l’ordinamento sportivo come
ordinamento giuridico, tuttavia, non è mancato chi, per contro ,
abbia sostenuto l’assoluta agiuridicità dell’ordinamento
sportivo: essendo il fenomeno sportivo “nient’altro che un
complesso o un sistema di giochi” , non sarebbe stato “neppure
lontanamente configurabile alcuna interferenza e collisione tra
l’ordinamento giuridico statale e l’ordinamento tecnico
sportivo”, trattandosi di ordini “eterogenei situati su piani
differenti”.
Vi fu anche chi affermò la scarsa utilità del diritto in questo
settore della vita sociale, dominato dal principio del “ fair
play”. La dottrina dominante, comunque, ha individuato
nell’ordinamento sportivo i tratti caratteristici dell’ordinamento
giuridico, ossia la plurisoggettività, l’organizzazione, la
normazione. Correttamente è stato individuato il punto nodale
della questione nel passaggio dall’agonismo occasionale
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ovvero a programma limitato
50
all’agonismo professionale a
programma illimitato
51
. Nella prima ipotesi non si configurano
particolari problemi organizzativi ne dal punto di vista
49
Si usa il concetto di agonismo occasionale per indicare la partecipazione a
gare isolate e non collegate.
50
Si usa il concetto di agonismo a programma limitato per indicare la
partecipazione a gare collegate ma entro limiti di categoria e di territorio ben
definiti
51
Si usa il concetto di agonismo a programma illimitato per indicare la
partecipazione a gare collegate senza limiti di tempo e di spazio
20
dell’esecuzione degli esercizi, ne sotto l’aspetto
dell’organizzazione dei soggetti. Nell’agonismo a programma
illimitato, come più volte si vedrà, invece, in cui gli esercizi
sono eseguiti secondo un programma che collega formalmente i
diversi risultati, diventa necessario fissare delle regole scritte,
affinché non vi siano variazioni tali da rendere non compatibili
i risultati; si rendono altresì necessari meccanismi di controllo
nonché di accertamento e di archiviazione dei risultati stessi.
Occorre poi creare un apparato di organi, la cui funzione
dovrebbe essere quella di curare la redazione, l’aggiornamento
e l’ applicazione delle regole e che disciplinino la posizione
delle persone incaricate a provvedere a queste incombenze.
Occorre quindi prendere atto che l’ordinamento sportivo si
distingue, da un lato, dall’ordinamento giuridico statale e, al
allo stesso tempo, ha al suo interno una serie di differenti
categorie o, se si vuole, di ordinamenti giuridici particolari.
Risulta, infatti, evidente che gli elementi che costituiscono
l’ordinamento sportivo dell’agonismo occasionale sono diversi
da quelli che costituiscono quello a programma illimitato. In
quest’ultimo i soggetti sono molto più numerosi che nel primo.
Vi si comprendono gli arbitri, i giudici, i misuratori, i tecnici,
gli istruttori, gli allenatori, i medici, i giuristi, gli
amministratori, i dirigenti, gli spettatori, ecc...
Anche l’elemento della normazione presenta rilevanti
differenze: nell’agonismo a programma illimitato le norme
aumentano continuamente e si articolano in varie branche tra
cui quelle relative alla organizzazione delle gare, alla diffusione
e propaganda, agli impianti sportivi, alla istruzione tecnica, e
alla redazione e modificazione delle carte federali, alla
disciplina dei numerosi soggetti e delle istituzioni, al
finanziamento e alla gestione economica, alla giustizia sportiva,
alla medicina sportiva, ai rapporti con gli ordinamenti statali.
Tale complesso di regole, istituti, rapporti e posizioni
soggettive viene a comporre, in ogni specialità sportiva, un
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sistema autonomo e sovrano di valutazioni normative e, quindi,
un ordinamento giuridico particolare. Soltanto con
l’applicazione dell’ipotesi ordinamentale è possibile percepire
la peculiarità del fenomeno sportivo.
Ma in cosa consiste la peculiarità del fenomeno sportivo? Essa
consiste nel fatto che il fine essenziale e fondamentale degli
ordinamenti sportivi e dei loro soggetti è quello del
miglioramento continuo del risultato sportivo. Le
considerazioni che precedono portano ad affermare che
l’attività agonistica a programma illimitato presuppone
l’esistenza di regole e che tali regole costituiscano
l’ordinamento sportivo. Le medesime regole, dal contenuto
imperativo, fissano lo statuto degli atleti, definendo i loro
diritti, nonché i loro doveri, in occasione dello svolgimento
delle competizioni sportive. In altre parole, esse prescrivono,
sotto forma di comando e/o di divieto, un dato comportamento,
sebbene la giuridicità della regola sportiva non dipenda
solamente dalla sua dimensione imperativa, bensì, anche dal
suo grado di vincolatività, di modo che la sua osservanza venga
assicurata da un organo preposto a garantire la sua
applicazione.
In questa prospettiva la regola gel gioco acquista valenza
giuridica e fa sì che l’ordinamento sportivo disponga di un vero
e proprio apparato normativo. Gli ordinamenti sportivi possono
quindi considerarsi come un complesso di norme di natura
giuridica e, come si è visto, tale qualificazione deriva dal
presupposto essenziale per il quale gli elementi costitutivi degli
ordinamenti giuridici sono la normazione, una pluralità di
soggetti e l’organizzazione dei medesimi.
Non mancano però opinioni contrarie: infatti, altra corrente di
pensiero riconduce la dimensione giuridica della norma
sportiva nell’ambito del diritto statale e, pertanto, sostiene che
le regole sportive potrebbero considerarsi giuridiche solo a
seguito di un espresso riconoscimento dell’ Autorità
22
giurisdizionale dello Stato. In definitiva si può osservare che
due sono gli orientamenti dottrinali che, nell’ambito della teoria
generale del diritto, si contrappongono fra loro: la concezione
ordinamentale monistica, secondo la quale la regola sportiva
non può in alcun caso essere applicata in assenza di un
intervento del diritto statale, e adducono a sostegno di simile
impostazione la circostanza secondo la quale lo sportivo può
sempre adire l’Autorità giurisdizionale dello Stato per far
valere le proprie ragioni; e la concezione ordinamentale
pluralista, che invece evidenzia come non si possa negare
l’esistenza di un diritto sportivo e di un’organizzazione sportiva
che ,al pari di quella statale, è dotata di poteri normativi e
giudiziari finalizzati alla regolamentazione della attività
sportiva: pertanto afferma l’esistenza, accanto all’ordinamento
giuridico statale, di un ordinamento giuridico sportivo. In
questa prospettiva un auspicabile intervento legislativo
potrebbe, quindi, prevedere l’eventuale attribuzione in via
esclusiva agli organi della cd giustizia sportiva della tutela dei
diritti e degli interessi relativi allo svolgimento dell’attività
sportiva, ferma restando la esclusività della giurisdizione statale
per quanto attiene alla tutela delle situazioni giuridiche
soggettive che trovino la loro origine e il loro fondamento nelle
leggi e negli atti aventi forza di legge dello Stato.
Il rapporto tra ordinamento giuridico statale e ordinamento
giuridico sportivo è disciplinato dalla legge istitutiva del CONI,
ossia la L. 426/1942 e viene individuato nel riconoscimento del
secondo, autonomamente esistente, da parte del primo, il che
porta alla conclusione che non si tratta di creazione dal
momento che l’ordinamento sportivo è collegato
all’ordinamento giuridico internazionale da cui attinge la sua
fonte.
Il riconoscimento trova la sua ragionevole giustificazione
nell’interesse generale per il cui conseguimento è costituito
l’ordinamento giuridico sportivo, che rappresenta uno degli
23
interessi generali e costituzionalmente garantiti che lo Stato
persegue: pertanto lo Stato, al fine di perseguire il proprio
interesse, riconosce all’ordinamento sportivo, potestà
amministrativa e regolamentare nel settore sportivo. Ne deriva
che al di fuori della potestà regolamentare, l’ordinamento
giuridico sportivo non ha alcuna potestà normativa per
l’esistenza di una riserva di legge attinente ai rapporti
intersoggettivi privati, disciplinati dal codice civile e dalle leggi
speciali e dunque i regolamenti delle federazioni sportive, quale
fonte secondaria del diritto, nel rispetto della riserva di legge,
hanno efficacia solo ed esclusivamente all’interno
dell’ordinamento giuridico sportivo e non di quello statale.
Pertanto deve ritenersi prevalentemente che l’ordinamento
sportivo costituisca un vero e proprio ordinamento giuridico e
che il suo rapporto con l’ordinamento statale sia di
riconoscimento, in quanto attinge la sua fonte proprio da
quest’ultimo; si tratta dunque di ordinamenti complementari, il
cui legame è dato dai principi fondamentali che stanno alla
base.
3. Individuazione dei soggetti.
Il mondo dello sport appare popolato da una folla di
protagonisti, costituita non solo da persone fisiche e da enti
associativi, ma anche da altri centri di riferimento o figure
soggettive particolari. Sembra possa ribadirsi, la distinzione in
tre categorie di figure soggettive:
- le persone fisiche,
- gli enti associativi,
- altre figure eterogenee.
Tra le prime sono individuabili gli atleti, gli ausiliari sportivi, i
soggetti non tesserati; della seconda categoria fanno parte le
associazioni sportive, le federazioni sportive internazionali e
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nazionali, il C.I.O. ( comitato olimpico internazionale ) e a
livello nazionale il C.O.N.I.. Tra le figure eterogenee possono
ricomprendersi le case editrici, le società che gestiscono gli
impianti sportivi, etc…
La L. 23/03/1981 n. 91, all’articolo 2
52
recita: l’atleta
professionista è colui che consegue dall’attività sportiva i
mezzi del proprio sostentamento svolgendo, quindi, prestazioni
agonistiche con retribuzione. Per l’atleta professionista, il
primeggiare nelle competizioni sportive è importante
soprattutto perché rappresenta il mezzo per trarre da tale
attività il maggior vantaggio possibile e quindi, tenere più alta
la remunerazione della sua abituale occupazione. Gli ausiliari
sono coloro i quali con i loro interventi consentono delle
operazioni comuni all’attività sportiva. Gli ausiliari vanno
ovviamente distinti dai lavoratori; i primi, infatti, prestano la
loro attività al solo fine di collaborare al miglioramento del
risultato degli atleti, mentre i secondi hanno come fine soltanto
quello di migliorare la loro posizione economica. Tra gli
ausiliari vanno ascritti i dirigenti sportivi, gli arbitri, gli
ufficiali di gara: questi ultimi hanno compiti di accertamento e
compiti di decisione. Lo svolgimento dell’attività è
disciplinato dalle federazioni internazionali e nazionali che
hanno come fine la disciplina e la regolamentazione dei singoli
sport; ne consegue che le federazioni nazionali attuano sul
territorio nazionale le regole adottate a livello mondiale dalle
federazioni internazionali delle quali, comunque, quelle
federazioni fanno parte.
52
La legge n.91/1981 regola i rapporti tra società e sportivi professionisti.
Cass. 5/4/1993, n. 4063, in Foro. It., 1994.