5
adesso divenuti 41, ed ufficialmente altri quattro hanno effettuato la
loro candidatura
2
. E� un�Organizzazione Internazionale di Stati
Europei che opera in tutte le maggiori aree della vita Europea,
come: cultura, governo, eccetto la difesa, espressamente esclusa
dall�articolo 1 (d) dello Statuto del Consiglio.
Qualsiasi Stato Europeo pu� divenirne un membro, a condizione
che �sia disposto e capace�
3
ad accettare i principi del diritto e a
garantire a chiunque, sotto la sua giurisdizione, il godimento dei
diritti umani e delle libert� fondamentali. Il Consiglio d�Europa �
l�unico Organo Internazionale che pone il rispetto per la
Democrazia, come presupposto per entrare. Un requisito simile, per
esempio, non � richiesto per divenire membro delle Nazioni Unite o
del Commonwealth. Il preambolo dello Statuto del Consiglio,
dichiara che � un�organizzazione basata sulla giustizia e sulla
cooperazione internazionale. L�articolo 1 dello Statuto, prevede che
lo scopo del Consiglio d�Europa, sia di raggiungere una maggior
unit� tra i membri, con l�intenzione di promuovere e tutelare ideali e
principi comuni. Questi ideali comuni, sono identificati nel
Preambolo, come: �libert� individuali�, �libert� politiche�, �il ruolo
del diritto� e la �Democrazia�. Possiamo cos� notare tre scopi
fondamentali del Consiglio: per primo, proteggere e rafforzare il
pluralismo democratico e i diritti umani; secondo, cercare soluzioni
ai problemi sociali; terzo, promuovere una genuina identit� culturale
2
Vedere in �Human Rights � An Agenda for the 21
st
Century� 1999, edited by Angela
Hagarty e Siobhan Leonard, �History, development and classification�, pag. 1-11.
3
Statuto del Consiglio d�Europa, Capitolo II, articolo 4.
6
europea
4
. E� per questo, che il Consiglio opera come mezzo di
cooperazione legale in diverse aree della vita europea, dagli affari
sociali ed economici, sanit�, educazione, sport, ambiente, Governi
locali e regionali, e logicamente: diritti umani. Gli obiettivi del
Consiglio d�Europa, sono oggi cos� pertinenti, come lo erano
cinquanta anni fa quando l�organizzazione fu creata.
Dopo i grandi cambiamenti che sono intervenuti nell�Europa
Centro-Orientale, alla fine degli anni ottanta, il Consiglio d�Europa
ha ridisegnato i punti chiave necessari per stabilire nuovi rapporti
con gli Stati che cercavano di instaurare la Democrazia ed il rispetto
dei diritti umani
5
. Il cammino che conduce alla Democrazia ed al
pieno rispetto dei diritti umani � lungo e disseminato di difficolt�.
La situazione attuale in Europa, mostra come questi obiettivi siano
difficili da raggiungere
6
, basta ricordare il conflitto nella ex-
Jugoslavia, il riaccendersi dell�intolleranza, del razzismo,
dell�antisemitismo e della xenophobia, e questi sono solo alcuni
esempi dei problemi che affliggono l�Europa di oggi. Il Consiglio
continua, lo stesso, nella sua opera di tradurre in realt� �l�idea di
Democrazia�, una democrazia che riposi sul rispetto dei diritti
umani. Con questi sforzi, il Consiglio cerca di rendere tali diritti
universalmente riconosciuti, incoraggiando tutti gli Stati membri a
creare e a rispettare le stesse norme, nell�interesse dei cittadini,
4
Vedere �Capire l�Europa, storia delle istituzioni e politiche della Comunit� Europea� di
Sergio Arzen, Garzanti editore, 1983.
5
Vedere �European Civil Liberties and European Convention on Human Rights: a
comparative study� pag. 1-4, edited by C.A. Gearty.
6
Vedere Capitolo II �Mettere in ordine la �Casa Europa�: lotta�..�, pag. 56 � 66.
7
indipendentemente dall�origine. La popolazione d�Europa deve
poter godere di tutti i diritti civili, politici, economici, sociali e
culturali, ed il Consiglio cerca appunto di promuoverli e di
proteggerli nel loro insieme, perch� formano un tutto indivisibile.
Il Consiglio d�Europa
7
svolge queste attivit� con varie strutture,
caratterizzate da meccanismi e mezzi differenti. Alcune sono
politiche: Il Comitato dei Ministri, che � l�organo di decisione del
Consiglio e ne orienta l�azione; i Comitati di esperti governativi,
che assicurano lo svolgimento delle attivit� loro assegnate dal
Comitato dei Ministri, elaborando raccomandazioni, risoluzioni,
convenzioni ed altri strumenti giuridici e non; l�Assemblea
Parlamentare, che � l�autorit� deliberante del Consiglio d�Europa, e
riunisce i rappresentanti dei Parlamenti nazionali; quanto al
Congresso dei Poteri locali e regionali d�Europa, cerca di
promuovere la democrazia nelle collettivit� territoriali. Altri organi,
giuridici e non, funzionano nei termini di Convenzioni o accordi
giuridici conclusi nell�ambito del Consiglio, tra le pi� importanti:
™ La Convenzione Europea dei Diritti dell�Uomo.
™ La Convenzione Europea per la lotta contro la Tortura e
delle pene con trattamenti inumani e degradanti.
™ La Carta sociale Europea.
™ La Convenzione-Quadro per la protezione delle minoranze
nazionali.
™ Il Segretariato del Consiglio d�Europa.
™ Il programma Demostene.
7
http://www.dhdirhr.coe.fr/intro/free/Generale/intro.htm.
8
In seno all�architettura delle Organizzazioni europee, il Consiglio
d�Europa � responsabile del vasto campo della �sicurezza
democratica�
8
, che passa, anche e soprattutto, attraverso la
protezione e lo sviluppo dei diritti umani. Ecco perch� non pu�
operare isolatamente se vuole raggiungere i suoi obiettivi, � per
questo che collabora strettamente con numerose altre
organizzazioni. Tra queste figurano: l�Unione Europea, l�Unione
dell�Europa Occidentale, l�Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OCSE), le Nazioni Unite, nonch�
l�Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (NATO). Certamente
non dobbiamo tralasciare la cooperazione con i Governi, le
Organizzazioni non Governative Internazionali, che collaborando
insieme con altre O.N.G. nazionali e locali, consentono al Consiglio
di tenersi informato sulle attivit� da questo organizzate.
8
Archivio Storico delle Comunit� Europee: http://www.arc.iue.it
9
1950: Convenzione Europea dei Diritti Umani.
Il risultato pi� importante dei lavori del Consiglio d�Europa, dopo
50� anni di attivit�, rimane senza dubbio la Convenzione Europea
dei Diritti Umani, e le istituzioni create a Strasburgo, responsabili di
attuare e poi rafforzare la Convenzione � La Commissione Europea
dei Diritti Umani, La Corte Europea dei Diritti Umani ed il
Comitato dei Ministri
9
. La Convenzione � stato il primo impegno
del neonato Consiglio. In realt�, l�impulso iniziale avvenne persino
prima che il Consiglio fosse formalmente costituito. Nel Maggio del
1948, il Comitato Internazionale per l�Unit� Europea, organizz�
un Congresso a Hague. A quel congresso fu adottata una
risoluzione che raccomandava agli Stati partecipanti il dovere di
garantire, entro i loro confini, il rispetto della Carta dei Diritti
Umani. Il congresso stabil� anche la creazione di una Commissione
per la redazione di una carta che raccogliesse tali indicazioni.
Quando fu formalmente istituito e nel primo incontro
dell�Assemblea del Consiglio d�Europa si discusse a proposito di
questa raccomandazione, con il risultato che l�Assemblea del
Comitato per gli Affari Legali ed Amministrativi, fu incaricata di
considerare l�interra materia nei pi� piccoli particolari. Da quel
momento la Convenzione fu disegnata e concordata in un periodo
eccezionalmente breve. La Convenzione per la Salvaguardia dei
9
Vedere in �Human Rights Review�, n. 23 del 1994, �The European Convention on
Human Rights and environment�,di Fran�oise Jarvis e Ann Sherlock, pag. 15-29.
10
Diritti Umani e delle Libert� Fondamentali, fu sottoscritta a Roma
nel Novembre del 1950, essa contiene 66 articoli e 11 protocolli,
con dei successivi supplementi (vedere allegato pag. 164-190).
L�articolo 1 si riferisce ai Governi che hanno ratificato la
Convenzione (conosciute come Alte Parti Contraenti), facendo
notare il loro �dovere di garantire a chiunque, all�interno della loro
giurisdizione, i diritti e le libert��, includendo: il diritto alla vita (art.
2); lotta contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti (art.
3); libert� dalla schiavit� (art. 4); diritto alla libert� e sicurezza
personale (art.5); il diritto al giusto processo (art.6); tutela dal diritto
penale retroattivo (art. 7); il diritto al rispetto della vita privata e
familiare (art. 8); libert� di pensiero, coscienza e religione (art. 9);
libert� di espressione (art. 10); libert� di assemblee e associazioni
pacifiche (art. 11) ed il diritto al matrimonio (art. 12). L�articolo 13
della Convenzione, mostra il diritto/obbligo degli Stati membri, di
garantire all�interno delle Corti nazionali la presenza di un effettivo
rimedio circa le possibili violazioni ai diritti umani, cos� come
fissati dagli articoli 2-12. L�articolo 14, prevede che il godimento
dei diritti disposti negli articoli 2-12, debba essere assicurato �senza
discriminazioni di nessun motivo�. Per la maggior parte, il restante
testo della Convenzione si occupa delle Istituzioni costituite per
garantire l�osservanza degli impegni intrapresi dalle Alte Parti
Contraenti: la Commissione e la Corte dei Diritti Umani (art. 19-37
e 38-56, rispettivamente). Inoltre, il Consiglio riservava al proprio
Comitato dei Ministri un elevato potere giuridico per occuparsi dei
11
casi non promossi innanzi alla Corte, e la supervisione
nell�esecuzione delle sentenze.
Ulteriori diritti e libert� sono poi stati previsti nei vari Protocolli
10
che sono stati aggiunti alla Convenzione dopo il 1950. Il Protocollo
n. 1, sottoscritto a Parigi nel 1952, includeva: il diritto ad un
pacifico godimento del possesso (art. 1); il diritto all�educazione
(art. 2); obbligo di avere per le Alte parti contraenti, delle elezioni
libere con ragionevole intervallo di tempo per i ballottaggi (art. 3).
Il Protocollo n. 2, sottoscritto a Strasburgo nel 1963, attribuiva alla
Corte la competenza di notificare, a certe condizioni, dei Pareri
Consultativi. Il Protocollo n. 3, Strasburgo 1963, modificava l�art.
29, 30 e 34 della Convenzione, riguardanti disposizioni relative alle
procedure della Commissione, oltre a rafforzare diritti e libert� gi�
sanciti dalla Convenzione nel 1950, come: il diritto di non soffrire
della privazione della libert� semplicemente per incapacit� a
adempiere ad un obbligo contrattuale (art. 1); libert� di movimento
(art. 2); il diritto di non essere espulsi dallo Stato di cui non si ha la
nazionalit� (art. 3); la proibizione dell�espulsione collettiva degli
stranieri (art. 4). Il Protocollo n. 5, Strasburgo 1966, modificava gli
art. 22 e 40 della Convenzione sulla durata del mandato dei membri
della Commissione e della Corte Europea. Considerando
l�importanza di assicurare, nella misura possibile, l�elezione tutti e
tre gli anni della met� dei membri della Commissione e di un terzo
dei membri della Corte. Il Protocollo n. 6, Strasburgo 1983,
considerava gli sviluppi intervenuti in molti Stati membri del
10
Analisi dei Protocolli citati: http://www.coe.fr/fr/txtjur/f-dh.htm
12
Consiglio d�Europa, circa una tendenza generale in favore
dell�abolizione della Pena di morte. Il Protocollo n. 7, Strasburgo
1984, metteva in evidenza delle nuove misure per assicurare la
garanzia di certi diritti e libert� poste dalla Convenzione del 1950,
come ad esempio: il diritto di indennizzo in caso di errore
giudiziario (art. 3); il diritto di non essere giudicato o punito due
volte (art. 4). Il Protocollo n. 8, Vienna 1985, tendeva a migliorare,
ed in particolar modo accelerare, la procedura della Commissione,
ed allo stesso tempo emendare a certe disposizioni della
Convenzione relative alle procedure della Corte. Il Protocollo n. 9,
Roma 1990, volto ad apportare ulteriori miglioramenti alla
procedura della Convenzione. Il Protocollo n. 10, Strasburgo 1992,
considerava l�importanza di emendare l�art. 32 della Convenzione,
in vista della riduzione della maggioranza dei due terzi che era
prevista.
Ma tutte le disposizioni dei 10 Protocolli (il decimo Protocollo non
ha avuto la possibilit� di entrare in vigore) sono state emendate, o
rimpiazzate, dal Protocollo n. 11, sottoscritto a Strasburgo nel 1994,
ed entrato in vigore nel Novembre del 1998. Questo Protocollo
nasce da varie esigenze: dalla necessaria ed urgente ristrutturazione
del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, al fine di
mantenere e rinforzare l�efficacia della protezione dei diritti umani e
delle libert� fondamentali, in ragione principalmente dell�aumento
delle richieste e del numero crescente dei membri del Consiglio
d�Europa, nonch� dalla volont� di rimpiazzare la Commissione e la
13
Corte Europea dei diritti dell�uomo con una nuova Corte
Permanente.
Da ci� � possibile osservare come la Convenzione cerca di
proteggere pi� i diritti civili, politici e le libert� dei soggetti,
piuttosto che i diritti economici, sociali e culturali. La protezione
che il Consiglio d�Europa offre a questi diritti, trova il suo centro in
altro Trattato: �La Carta Sociale Europea�. Questa � stata
sottoscritta a Torino nel 1961 ed � entrata in vigore nel 1965. Tra i
diritti che la Carta cerca di proteggere troviamo: il diritto al lavoro;
condizioni d�igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; il diritto alla
giusta remunerazione; il diritto di organizzazione e di accordo
collettivo; il diritto alla protezione dei bambini e delle persone
giovani; il diritto di orientamento professionale; il diritto alla
protezione sanitaria e all�assistenza medica. Gli Stati che sono Parti
Contraenti della Carta devono presentare un rapporto al Segretario
Generale del Consiglio d�Europa ogni due anni, spiegando come
gli obblighi contenuti nella Carta siano applicati nelle loro
giurisdizioni
11
. Questi rapporti sono poi esaminati dal Comitato di
Esperti designato dal Comitato dei Ministri.
Quest�inesatta divisione tra libert� civili e politiche da una parte, e
diritti sociali ed economici dall�altra, � la chiave che caratterizza il
sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d�Europa. In
termini di contenuto, la limitata libert� di azione della Convenzione
dei diritti umani, pu� essere vista come la limitazione centrale �
11
Tutti i diritti e le libert� sono inseriti come principi generali nella Parte I della Carta, e
ancora in forme pi� dettagliate come obblighi concreti negli art. 1-9 della Parte II.
14
potrebbe essere benissimo chiamata �Convenzione Europea delle
Liber� Civili�, o persino �Convenzione Europea di alcune Libert�
Civili�. Ci sono, infatti, un numero consistente di libert� civili e
politiche che non sono incluse nella Convenzione. Alcune di queste,
sono per� incluse nella �United Nations International Covenant on
Civil and Political Right�
12
. Possiamo citare il diritto di accusare le
persone che danno aiuto a chi � stato riconosciuto colpevole (art.
10); la proibizione della propaganda di guerra (art. 20); certi diritti
dei bambini (art.24); il diritto alla partecipazione politica (art. 25) e
la protezione dei minori (art. 26 e 27). Questo difetto, bench�
importante, � lontano dall�essere l�unica limitazione che si presenta
nella struttura della Convenzione. Di grande importanza �, infatti, il
collegamento tra le due materie: deroghe e limitazioni.
Secondo l�art. 15, �in tempo di guerra o di altra emergenza che
minacci la vita della Nazione�
13
, le Alte Parti Contraenti possono
prendere misure derogatorie verso i loro obblighi derivanti dalla
Convenzione (come ad esempio il Regno Unito per l�Irlanda del
Nord). Logicamente, non tutte le misure adottate negli articoli 2-12
sono derogabili. Le eccezioni sono: art. 2 (il diritto alla vita, eccetto
che la morte risulti da un legale atto di guerra); art. 3 (divieto di
trattamenti inumani e degradanti, nonch� la proibizione di ricorrere
alla tortura); art. 4.1 (libert� dalla schiavit�); art. 7 (tutela dal diritto
penale retroattivo. L�art. 15 parla espressamente di pericolo per la
12
www.jet.it/old/diritti-umani/europa/ruota2a.htm
13
Vedere �A Human Rights: an agenda for the 21
st
Century�, 1999 edited by Angela
Hegarty and Siobhan Leonard, in �The European Convention on human rights, a new era
for the human rights protection in Europe?� di Siobhan Leonard pag. 35-55
15
vita della nazione, ma tali diritti e libert� devono in ogni caso essere
garantiti, anche perch� proprio questi, in simili periodi, sono i pi�
minacciati. Cos� in situazioni come nell�Irlanda del Nord (dove il
Regno Unito, nonostante la riconosciuta legittimit� della deroga,
fatta con riguardo alla situazione esistente nell�Irlanda del Nord, fu
condannato dalla Corte Europea per i diritti dell�Uomo per la
violazione dell�art. 3, su talune misure adottate dalle forze
britanniche)
14
, e durante il periodo dei Colonnelli in Grecia, dove
parte della Convenzione rest� del tutto inapplicata
15
. Questo riflette
una delle maggiori debolezze della Convenzione, cio� la sua
staticit�, la sua generale difesa delle posizioni dei Governi e la sua
complessiva tendenza a far prevalere gli interessi degli Stati sugli
interessi degli individui.
Oltre le deroghe cui � soggetta, il secondo notevole svantaggio
riguarda la via d�azione della Convenzione, che � racchiusa in un
largo numero di limitazioni, poste per la maggior parte all�interno
degli stessi diritti e libert�. Non tutte le misure della Convenzione
sono redatte in questo modo, gli articoli 3 e 4.1 (che sono
inderogabili), sono specificatamente designati per essere interpretati
e applicati senza limitazioni. Questo modello � l�eccezione generale,
infatti, se prendiamo ad esempio gli art. 8, 9, 10 e 11, che si
occupano delle classiche libert� di privacy, vedremo che in questi
14
Vedere - la decisione della Corte in: �Ireland vs. UK�, serie A n. 25 (1978) 2 E.H.R.R.
25.
15
Vedere (1969) 12 Yearbook of the European Convention on Human Rights 1, pag.
157-165, in �Denmark-Norway and Sweden vs. Greece�.
16
articoli si possono rilevare delle eventuali limitazioni. L�art. 10 ne �
un perfetto esempio:
�1. Tutti hanno il diritto di libert� d�espressione. Questo diritto deve
includere: la libert� di sostenere opinioni e di ricevere, o comunicare,
informazioni ed idee senza interferenza dell�autorit� pubblica e senza
riguardo delle frontiere. Non deve essere impedito dagli Stati la richiesta
della licenza per la radiodiffusione, la televisione o il cinema.
2. L�esercizio di queste libert�, � attribuito attraverso doveri e
responsabilit�. Possono essere soggette a formalit�, condizioni, restrizioni
anche penali prescritte dal diritto, come necessarie per una societ�
democratica, nell�interesse della sicurezza nazionale, per l�integrit�
nazionale e sicurezza pubblica, per la prevenzione di disordini e crimini,
per la protezione della morale e della salute, per la protezione della
reputazione degli altri, per prevenire la divulgazione d�informazioni
confidenziali, o per mantenere l�autorit� e l�imparzialit� nel giudizio�.
Quest�articolo, ci fa osservare come i Governi possono
legittimamente limitare le difese che la Convenzione ha
espressamente previsto al suo interno, sempre che la limitazione sia
prevista dalla legge e sia necessaria in una societ� democratica.
Logicamente la Convenzione, come abbiamo detto in precedenza, �
stata corretta da alcuni Protocolli in successive occasioni, sia sul
versante dell�espansione dei diritti, sia per migliorare l�efficienza
del sistema. La Convenzione ha appunto, organi pronti ad
interpretare �alla luce dei cambiamenti odierni�, la Dichiarazione
inizialmente prevista, anche attraverso opposte visioni rispetto a
quelle fissate dallo storico documento.
Particolare menzione, va sicuramente al Protocollo 11, venuto alla
luce l�11 Maggio 1994, dal quale prende corpo una �Nuova Corte
17
dei Diritti Umani� (prevista nell�art. 19 della Convenzione). Nuova
perch� la sua figura assume pi� rilievo, soprattutto nella funzione
d�imposizione per le Parti Contraenti, degli obblighi derivanti dalla
Convenzione (senza per questo sminuire l�apporto dato dalla
Commissione, anch�essa prevista dall�art. 19, nell�assicurare
l�osservanza della Convenzione, e l�assistenza che questi due organi
ricevevano dal Comitato dei Ministri).
Si denota, con l�assunzione del Protocollo 11, un radicale
cambiamento nel meccanismo di supervisione mantenuto in piedi
per quattro decadi. Quali sono le ragioni di questo energico
cambiamento?
Il Protocollo 11 � stato disegnato per far applicare, in maniera pi�
efficace, il sistema della Convenzione. Rappresenta il primo
maggior cambiamento della procedura concepita all�inizio dalla
Convenzione e considerata ormai obsoleta. L�adozione di un nuovo
sistema era stato reso necessario da un ampio numero di fattori, dei
quali i pi� significativi erano:
1. La continua ondata di richieste, non solo fatte dalle Alte Parti
Contraenti, ma anche la crescita di quelle dei singoli soggetti
e della nuova percezione pubblica della Convenzione. Questa
situazione poteva condurre l�Istituzione ad essere sopraffatta
dal proprio successo, e quindi non essere in grado di poter
rispondere hai bisogni che i rapidi cambiamenti della societ�
proponevano.
2. Un aumento ininterrotto di richieste, sempre pi� dettagliate.
18
3. Le vicende degli Stati Comunisti dell�Europa Centrale ed
Orientale.
Questi, insieme con altre motivazioni, hanno portato alla
conclusione della necessit� di un riordinamento. Le richieste, infatti,
erano sottoposte ad un trattamento giudicato troppo lento � fatto in
parte spiegabile con il riferimento all�enorme quantit� di ricorsi, e in
parte con il relativo basso numero di membri disponibili per
occuparsi di essi
16
. Il bisogno di una radicale revisione era indicata
da tempo, gi� dal lontano 1980, ma solo nel maggio del 1993 ebbe
un grande sviluppo, quando il Comitato dei Ministri concord� sulla
relazione di un nuovo Protocollo, che avrebbe dovuto trovare il
modo di sostituire le stanche strutture con delle nuove. La stessa
Corte, ma anche la Commissione, erano d�accordo e spingevano per
la riforma.
Due terzi della Commissione appoggiava l�istituzione di un doppio
sistema di giudizio, con una Nuova Corte di Primo Istanza che
prendesse il posto della Commissione, e la Corte sarebbe stata
trasformata in una Corte d�Appello. La Corte, in ogni caso, era
piuttosto divisa circa la natura di questa ristrutturazione: un ampio
numero di giudici difendeva il mantenimento dello status quo
17
,
chiedendo anche alcuni avanzamenti di grado, mentre altri vedevano
con favore l�adozione di una singola Corte, cos� come inizialmente
suggerito dagli Stati membri.
16
Vedere �European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights: a
comparative study�, pag. 5-10, edited by C.A.Gearty 1997.
17
www.dirittiuomo.it