Capitolo 1: Passaggio delle competenze sulla casa alle regioni
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CAPITOLO 1
PASSAGGIO DELLE COMPETENZE
SULLA CASA ALLE REGIONI
Il quadro di riferimento per le politiche abitative è profondamente cambiato.
Il ritiro dello Stato dal settore con il passaggio delle competenze alle Regioni è
coinciso con un ampliamento inatteso dell’area dei bisogni abitativi e con una
prolungata e forte crescita dei prezzi immobiliari. Come noto è anche
definitivamente entrato in crisi il modello di intervento tradizionale basato sul
PEEP e sull’esproprio. Di qui la difficoltà delle amministrazioni a far fronte a
fabbisogni sociali in crescita non potendo più disporre di aree a basso costo né
di finanziamenti adeguati.
Alcune Regioni hanno tentato faticosamente di rispondere in modo nuovo a
questi bisogni e, recentemente, anche lo Stato è rientrato nel settore, con la legge
9/2007 e la finanziaria 2008 fino ad arrivare agli incerti passi dell’ultimo Piano
Casa. L’insieme di questi provvedimenti configura un quadro di non facile
lettura, ancora privo di sperimentazioni significative e che le amministrazioni
faticano ad utilizzare nelle sue potenzialità, mentre l’urgenza di far fronte a una
vera emergenza sociale richiede una risposta qualitativa e quantitativamente
valida.
D’altro canto non mancano gli aspetti positivi: questo importante passaggio
delle responsabilità alle Regioni coincide con una politica di decentramento più
complessiva, costringendo ad una maggiore integrazione fra le attività.
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Gli Assessorati Regionali, occupandosi contemporaneamente di sfratti, di
sussidi all’affitto e di edilizia residenziale pubblica , hanno al possibilità di
costruire delle attività integrate.
Tutto questo ha permesso che arrivasse più attenzione al fabbisogno abitativo: è
accaduto che le Regioni, sentendo più vicino il problema, si siano prodigate in
misura maggiore di quanto in passato non abbia fatto lo Stato, non avendo
diretto contatto con le diverse realtà regionali.
Dal 1998 alle regioni è attribuita la competenza su:
– Regole di assegnazione degli alloggi.
– Regole di gestione (canoni).
– Distribuzione degli aiuti per l’affitto.
– Programmazione dei fondi nazionali e regionali per la casa.
– Definizione degli statuti e controllo degli organismi.
– Norme tecniche regionali.
Le competenze che restano allo Stato sono:
norme tecniche
armonizzazione
finanziamento e aiuti alla persona
interventi di riqualificazione urbana
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Le politiche nazionali si esplicano attraverso tre filoni principali:
– La regolamentazione degli affitti privati e la messa a disposizione
di risorse per gli aiuti alla persona;
– La ridefinizione degli incentivi fiscali (deduzioni sull’imposta sui
redditi, ICI agevolata per la prima casa, IVA ridotta per i lavori
di manutenzione e deduzioni per i lavori di ristrutturazione);
– La promozione, con risorse nazionali di programmi basati su
criteri unitari, per indirizzare le regioni all’utilizzo delle proprie
risorse in determinate direzioni (riqualificazione urbana, alloggi
in affitto, residenze per gli anziani)
Nel passato i finanziamenti sono stati in misura di sovvenzioni totali per
costruzione e recupero alloggi in affitto e contributi parziali per costruzione e
recupero alloggi in affitto o in proprietà.
Oggi invece non si hanno più sovvenzioni, per costruzione e recupero alloggi in
affitto o in proprietà si procede con contributi parziali, c’è una banalizzazione
degli operatori (pubblico e privato in concorrenza) e unica nota positiva sono gli
aiuti alle famiglie.
Nell’ottica della visione multipla del concetto dell’abitare, sono nati gli
osservatori della casa.
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1.1. Osservatorio della condizione abitativa
La riforma federalista ha accresciuto le responsabilità e i compiti delle Regioni e
dei Comuni.
Con la riforma del regime delle locazioni (L. 431/98) è stato istituito
l’Osservatorio Nazionale sulla Condizione Abitativa, articolato negli
Osservatori Regionali. L’impegno profuso sull’Osservatorio da parte delle
Regioni aveva trovato la sua ragione principale proprio nella prospettiva della
riforma Bassanini, seguita poi alla modifica del Titolo V della Costituzione.
Le Regioni hanno avviato di comune accordo gli osservatori regionali, con lo
scopo precipuo di rappresentare un fabbisogno omogeneo a livello nazionale.
L’autonomia regionale, rivendicata, esaltata e finalmente ottenuta, non può
infatti far perdere di vista l’obiettivo condiviso da tutte le Regioni: mantenere lo
standard minimo nazionale ritenuto essenziale nei servizi abitativi. L’accesso
all’abitazione rimane infatti un servizio insostituibile, che deve essere garantito
ad ogni cittadino.
Il primo obiettivo che si sono poste le Regioni sull’osservatorio è realizzare la
banca dati nazionale dei beneficiari del fondo nazionale per il sostegno
all’affitto. Il Ministero potrà disporre della domanda espressa a livello locale, e
potrà ripartire il fondo nazionale sul fabbisogno reale.
Il fondo nazionale per il sostegno all’affitto si è rivelato uno strumento utile che
va comunque rafforzato e mantenuto in funzione complementare all’edilizia
residenziale sovvenzionata. Consente, infatti, di aiutare le famiglie escluse dal
patrimonio pubblico residenziale e di farlo nei periodi di effettiva necessità.
Per questa ragione gli osservatori regionali rappresentano lo strumento
indispensabile per coordinare gli interventi pubblici a favore delle famiglie
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meno abbienti. Inoltre, la conoscenza dell’andamento dei prezzi nel settore
locativo immobiliare e in quello delle compravendite, è uno strumento
essenziale per i Comuni, chiamati a definire le microzone per il nuovo Catasto
urbano.
Proprio sulla base del lavoro svolto dai Comuni per la riforma del catasto
urbano, è stato possibile pervenire agli accordi previsti dalla L. 431/98 per la
stipulazione dei contratti cosiddetti “concordati”. Gli osservatori regionali
potranno, inoltre, svolgere un’importante funzione di ausilio alle Province,
quando sarà stata approvata la riforma della legge urbanistica, che prevede
l’approvazione degli strumenti urbanistici generali in capo alle Amministrazioni
provinciali. Auspicabile è che lo Stato cooperi istituzionalmente con l’intero
sistema delle autonomie per garantire lo sviluppo della rete degli osservatori
regionali su tutto il territorio nazionale.
1.1.1. Finalità
L’Osservatorio della condizione abitativa è strumento di sostegno tecnico e
momento di sintesi delle conoscenze acquisite tramite informazioni raccolte in
ambiti locali, ai fini dell’individuazione di organiche politiche abitative. In
termini generali l’Osservatorio è inteso quale supporto per la formazione di
politiche mirate al miglioramento delle condizioni abitative, particolarmente
attento alle diverse condizioni regionali e sub-regionali.
1.1.2. Ruolo
La missione dell’Osservatorio consiste nel fornire supporti all’elaborazione di
ipotesi di intervento nell’area delle politiche abitative e validarle,
sistematicamente, con dati ed analisi quali - quantitative.
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L’Osservatorio svolge, pertanto, un duplice ruolo:
a) di integrazione e normalizzazione di dati ed informazioni provenienti da fonti
già individuate (altre banche dati già esistenti sul territorio). La componente di
integrazione nasce dalla volontà di non duplicare o riacquisire i dati già
disponibili presso altre banche dati (a livello nazionale: Banca d’Italia, Istat,
Censis; a livello locale: Comuni, Province, uffici decentrati dello Stato
(Registro, UTE, Catasto), ATC, Banche, Immobiliari, Associazioni di categoria,
altri Osservatori, …)
b) di gestione di dati e informazioni da acquisire di volta in volta attraverso
specifiche indagini e ricerche.
1.1.3. Articolazione del sistema informativo di supporto
all’attività dell’osservatorio
Il sistema informativo per l’Osservatorio sulla condizione abitativa dovrà
articolarsi almeno su tre livelli:
• Livello nazionale
• Livello regionale
• Livello sub-regionale
La connettività dei tre livelli dovrà tendere a valorizzare al massimo il
patrimonio infrastrutturale in dotazione a ciascuna Regione ed al Ministero.
Il Ministero ha manifestato l’opportunità di avvalersi della RUPA (Rete Unitaria
della Pubblica Amministrazione).
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1.1.4. Livello nazionale
A livello nazionale l’Osservatorio svolge il ruolo di integratore e
normalizzazione di dati informazioni provenienti da fonti già individuate,
nonché quello di gestore di dati informazioni da acquisire attraverso la
costituzione di nuovi punti di rilevazione sul territorio.
In questa ottica occorre:
• individuare il set minimo di informazioni e dati che debbono pervenire dal
livello regionale, in modo da garantire la necessaria omogeneità al livello
centrale;
• stabilire i criteri di codifica dei dati, il loro formato e, proceduralmente, la
cadenza di aggiornamento;
• costituire degli archivi che possano supportare gli studi che riguardano gli
sfratti, il sovraffollamento e il pendolarismo fornendo indicazioni per la
normalizzazione dei dati.
1.1.5. Livello regionale
Il ruolo dell’Osservatorio a livello regionale è quello di acquisire i dati del
livello nazionale che territorialmente competono alla Regione per poterli
elaborare ed integrare con i dati interni all’amministrazione o acquisire i dati del
livello sub-regionale che vengono gestiti da Enti quali i Comuni, le ATC, ecc …
Le fonti regionali sono quelle amministrative e statistiche, con specifici
riferimenti e rappresentazioni anche cartografiche, poiché dovranno consentire
sia una funziona informativa sia una funzione di supporto alla determinazione
delle “politiche” regionali, che avranno una natura più operativa rispetto al
livello nazionale.