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CAPITOLO II
RAPPRESENTANZA POLITICA E PARITÀ DEI
SESSI
2.1 Il concetto giuridico di rappresentanza
La rappresentanza, in quanto istituto giuridico di carattere generale,
è il rapporto che si instaura tra due soggetti, del quale il primo
(rappresentante) agisce in nome e per conto del secondo
(rappresentato), sostituendosi a questo nella dichiarazione della
volontà.
Tale configurazione, tipica del diritto privato non trova spazi
consistenti nel campo del Diritto Costituzionale, ove si sono,
invece, affermate la rappresentanza di interessi
63
(rappresentanza in
cui il rappresentante agisce per la cura degli interessi dei
rappresentati ma gli effetti giuridici non ricadono sugli stessi), e
soprattutto la rappresentanza politica.
63
A. TRABUCCHI, La rappresentanza, in Riv. Dir. Civ., 1978, I, p.576 ss.
35
Importante è stabilire cosa si debba intendere per rappresentanza
politica.
Risulta chiaro, infatti, che si tratta di situazioni e rapporti ben
diversi da quelli compresi nel quadro della rappresentanza di diritto
civile, ed anzi, molti autori spingono la contrapposizione fino al
punto di negare che la rappresentanza politica possa definirsi come
una sottospecie della rappresentanza giuridica
64
.
In riferimento al significato giuridico, contenuto da tale figura, può
intendersi il rappresentante come un “ delegato” o un mandatario il
quale esegue istruzioni.
Nel significato sociologico, invece, si dice che qualcuno è
<<rappresentativo di>> per dire che egli impersona talune
caratteristiche esistenziali del gruppo, della classe, o della
professione dalla quale proviene e appartiene
65
.
La rappresentanza politica nelle sue molteplici sfaccettature è
strettamente legata alla rappresentanza giuridica da un lato, e alla
rappresentanza sociologica dall‟altro
66
.
64
L. PALADIN, Diritto costituzionale, cit., p. 265ss.
65
L. PALADIN, Diritto costituzionale, cit., p. 265 ss.
66
G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna,1987, p. 285ss.
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Il legame tra rappresentanza politica e rappresentanza sociologica è
particolarmente evidente quando si utilizzano termini come sovra-
rappresentazione e sotto-rappresentazione.
Mentre il legame tra rappresentanza politica e rappresentanza
giuridica è particolarmente evidente nella dottrina europea-tedesca,
francese ed italiana, che è quasi unanime nel ritenere che la
rappresentanza politica non è una vera rappresentanza
67
.
In effetti, se non si postula una eterogeneità tra rappresentanza
politica e rappresentanza giuridico-privaistica, è pressoché
inevitabile arrivare alla conclusione che nessun sistema politico ha
titolo per dichiararsi un autentico sistema rappresentativo.
D‟ altro canto, la distinzione tra rappresentanza politica e giuridica
non può tradursi in un‟estraneità reciproca, se non altro per la
ragione che la rappresentanza politica è formalizzata giuridicamente
nelle strutture istituzionali della democrazia e costituisce parte
integrante del costituzionalismo
68
.
La “rappresentanza politica”, come si è venuta delineando nello
Stato moderno, è più vicina oggi alla rappresentanza degli interessi,
dalla quale si distingue perché l‟interesse perseguito è quello
67
C. MORTATI , Istituzioni di diritto pubblico, Cedam , Padova, 1990. p.98.
68
P. RESCIGNO, Un libro sulla rappresentanza, in Riv. Dir. Civ.,1951, I, p. 86ss.
37
“generale” (politico, della polis) non un interesse <<collettivo>> o
<<settoriale>>
69
.
Esempio di rappresentanza politica è il rapporto tra corpo elettorale
e membri del Parlamento, dove la rappresentanza è costruita sul
rapporto tra i componenti dell‟organo elettivo e i loro elettori
70
.
Se la rappresentanza di interessi si afferma, essenzialmente, negli
ordinamenti di tipo corporativo, come rappresentanza di categorie
professionali o di ceti sociali in concorrenza tra loro, la
rappresentanza politica costituisce invece uno dei cardini per la
realizzazione del modello di democrazia rappresentativa pluralista,
ed è il fondamento essenziale per l‟integrazione politica
complessiva
71
.
Il modello della rappresentanza politica costituisce l‟unico
plausibile mezzo di realizzazione dei principi democratici entro
società complesse
72
.
„Politica‟ potrebbe essere la rappresentanza solo ed esclusivamente
perché non giuridica
73
. In molti, infatti, non riconoscono la presenza
di caratteri giuridici all‟istituto della rappresentanza politica
74
.
69
M.AINIS, Rappresentanza, in Dizionario costituzionale, cit., p. 383ss..
70
M.AINIS, Rappresentanza, in Dizionario costituzionale, cit., p. 383ss.
71
D. NOCILLA - L. CIAURRO, Rappresentanza politica, in Enciclopedia del diritto, vol.
XXXVIII, Giuffrè, 1987.p.543.
72
M. MONTALTI, La rappresentanza del genere femminile.Riflessioni comparative, in Dir.
Pubbl. comp. eur., 2000, p. 1510, 1513 note 14 e 15.
38
Molti studiosi ritengono che la rappresentanza politica si basi su
una finzione, tra questi, la posizione di Hans Kelsen, sembra essere
la più interessante, oppure, la più articolata e complessa, avendo
egli utilizzato, a proposito della rappresentanza politica, la categoria
della finzione in due diversi significati.
Infatti, in un primo tempo la moderna rappresentanza politica intesa
come finzione politica, in quanto ideologicamente mistificante,
aveva realizzato un “nascondere la situazione reale”
75
.
Successivamente, invece, egli la configura come finzione giuridica
vera e propria, consistente in un procedimento di iscrizione al
popolo di atti posti in essere dai rappresentanti.
Tale procedimento di iscrizione viene definito dallo stesso giurista
come un “rappresentanza legale”, in quanto una disposizione di
legge costituirebbe la fonte vera e propria del potere dei
rappresentanti, anche se, una volta ammesso che ogni potere
rappresentativo debba fondarsi in una norma di legge e che
determinante nell‟atto, i cui effetti si trasferiscono al rappresentato,
sia la volontà del rappresentante, se ne dovrebbe trarre la
conseguenza che in ogni ipotesi di rappresentanza “la volontà del
73
D. NOCILLA - L. CIAURRO, Rappresentanza politica, cit., p.544.
74
T. MARTINES , Diritto costituzionale,Giuffrè, Milano,1997, p.276.
75
H. KELSEN, La rappresentanza politica, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVIII, Giuffrè,
1987, p. 551, nota 41.
39
rappresentante è per finzione considerata come volontà del
rappresentato”
76
.
Dunque, si può dire che la rappresentanza è politica quando il
rappresentante è chiamato a curare gli interessi Politici (interessi
generali propri della comunità organizzata in Stato, considerati nel
loro insieme in un tutto inscindibile)
77
, facendo qui riferimento alla
definizione di Stato come ente politico per eccellenza, in quanto
tale capace di assumere la cura di qualsiasi interesse o il
perseguimento di qualsiasi scopo
78
.
Una più approfondita riflessione rivela, però, come anche il verbo
„rappresentare‟ ed il sostantivo „rappresentanza‟ si applichino ad un
universo assai vasto e vario di esperienze empiriche
79
.
Individuare un significato generico del verbo <<rappresentare>>
sembra ridurre la rappresentanza ad una mera qualificazione, id est
ad un modo di essere, del rappresentante
80
.
Altre correnti poi hanno ricondotto con parallelismi la
rappresentanza politica alla “rappresentanza legale”, ma la
76
H. KELSEN, La rappresentanza come finzione giuridica, in Todescan, Diritto e realtà,
Padova, Cedam, 1979, p.366ss.
77
C. MORTATI , Istituzioni di diritto pubblico, cit., p.98 ss..
78
C. MORTATI , Istituzioni di diritto pubblico, cit., p.98.
79
M. COTTA, Rappresentanza politica, in Dizionario di politica a cura di BOBBIO,
MATTEUCCI E PASQUINO,Torino, 1983, p. 954ss.
80
D. NOCILLA - L. CIAURRO, Rappresentanza politica, cit., p.546.
40
rappresentanza politica non può risolversi nella rappresentanza
legale, in quanto i poteri delle assemblee parlamentari e dei loro
componenti risultano dalla stessa Costituzione, la rappresentanza
politica non prescinde affatto dal voto popolare indipendentemente
dal quale si tratterebbe di una mera espressione verbale,
appartenente al campo della più fuorviante retorica giuridica.
Seguendo questo paradigma, la rappresentanza politica si configura,
attraverso l‟insieme delle regole che ne delineano la fisionomia
come “universalistica ed egualitaria”
81
: aperta ad “istanze e
componenti di ordine generale”, e viceversa „chiusa‟ di fronte a
“rappresentanze frazionarie e particolari” idonea a rappresentare
solo interessi generali, qualificabili come una realtà oggettiva,
impersonale, autonoma
82
.
Ne consegue che la pretesa di ridurre il fenomeno rappresentativo
ad uno solo degli aspetti individuati finisce per introdurre una falsa
prospettiva nel dibattito, tuttora aperto in dottrina, teso a
individuare gli elementi e i caratteri costitutivi della rappresentanza
giuridica.
81
G. BRUNELLI, Elettorato attivo e passivo in due recenti pronunce costituzionali, in
Giur.Cost., 1995, p. 3273 ss.
82
M. LUCIANI, Riforme elettorali e disegno costituzionale, in Pol. Dir., 1995, p.205ss.
41
L‟erronea prospettiva di chi ha voluto ridurre la rappresentanza, ora
al solo rapporto rappresentativo, ora alla situazione di potere del
rappresentante, ha inevitabilmente influito sulla ricostruzione della
stessa <<rappresentanza politica>>, portando in alcuni casi alla
schematica contrapposizione di una rappresentanza degli antichi ad
una rappresentanza dei moderni
83
, in altri alla negazione del
carattere giuridico della rappresentanza politica, in altri alla sua
risoluzione nella teoria degli organi
84
.
83
G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico. VI edizione 2001/2002, Bologna, Zanichelli,
2002, p.339.
84
D. NOCILLA - L. CIAURRO, Rappresentanza politica, cit., p.551ss.
42
2.2 La rappresentanza politica come “situazione” o
come “rapporto”
In passato i diversi diritti positivi hanno operato una combinazione
di elementi propri sia della cosiddetta situazione rappresentativa sia
del rapporto sottostante senza che, però, l‟una o l‟altra potessero
dirsi completamente assenti
85
.
Le obiezioni, cui vanno incontro tanto le tesi che riducono la
rappresentanza politica a mera situazione, quanto quelle che ne
ricercano l‟essenza in un rapporto tra popolo e rappresentanti, e,
dall‟altro la necessità, nella quale spesso si trovano i sostenitori
dell‟una e dell‟altra tesi, di temperarne l‟assolutezza ricorrendo alle
ragioni proprie della tesi avversa, confermano l‟impossibilità di una
ricostruzione che tenda a piegarne le disposizioni in uno schema
concettuale precostituito.
85
D. NOCILLA - L. CIAURRO, Rappresentanza politica, cit., p.562.
43
E‟ necessario, infatti, far riferimento ad un determinato
ordinamento positivo, soprattutto, per ciò che riguarda lo studio
della rappresentanza politica
86
.
Le teorie che portano a considerare la rappresentanza come una
situazione presuppongono che vi siano interessi comuni,
(obiettivamente determinabili, del popolo o della nazione) e che tali
interessi trascendano quelli dei cittadini o dei gruppi sociali, sicché,
esisterebbe una volontà popolare ipotetica diretta al perseguimento
degli stessi, differenziantesi per ciò stesso dalla empirica, episodica
volontà popolare, quale sarebbe espressa anche dallo stesso corpo
elettorale al momento delle elezioni
87
.
Il rappresentante è colui al quale viene affidata la cura di tali
interessi e ed esprime la volontà popolare ipotetica. Ne consegue il
facile riscontro della rappresentanza politica anche in esperienze
diverse e risalenti, da quelle proprie della Stato modernamente
inteso
88
.
Resta, però, il fatto che tutte le tesi, per le quali la rappresentanza si
definisce come mera situazione di potere del rappresentante,
86
C. ESPOSITO, La rappresentanza istituzionale, in Studi giuridici in onore di Santi Romano,
I, Padova, 1940, p.312.
87
V. CRISAFULLI -D. NOCILLA, Nazione, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVIII,
Giuffrè, 1987, p. 813.
88
D. FISICHELLA, Sul concetto di rappresentanza politica, in La rappresentanza politica a
cura di D. FISICHELLA, Milano,1985, p.157.
44
spostano la sovranità verso quest‟ultimo, nel senso che gli viene
attribuito l‟esercizio in modo completo e definitivo, restando al
rappresentato tutt‟al più l‟astratta titolarità
89
.
Tali teorie, però, sono incompatibili con il principio della sovranità
popolare, proprio perché la volontà popolare ipotetica e l‟interesse
pubblico, che quest‟ultima persegue, altro non sarebbero
rispettivamente che la volontà dello stesso rappresentante e
l‟interesse pubblico così come da quest‟ultimo interpretato.
Invece, le teorie secondo le quali la rappresentanza politica diviene
idealmente un surrogato della democrazia diretta e i singoli
rappresentanti un tramite per l‟espressione di aspirazioni, desideri,
decisioni del popolo, negano l‟idea che vi siano interessi generali
che non si identifichino con la mera mediazione fra i diversi
interessi particolari
90
.
A tal proposito, molto interessante, appare l‟esaltazione dell‟idea
corporativa di fronte al principio parlamentare democratico, fatta da
Kelsen
91
, secondo il quale bisogna dare ad ogni gruppo una
89
L. PALADIN, Diritto costituzionale, cit., p.267.
90
M. COTTA, Rappresentanza politica, in Dizionario di politica a cura di BOBBIO,
MATTEUCCI E PASQUINO,Torino, 1983, p.954.
91
H. KELSEN, La rappresentanza professionale, in La democrazia, Il Mulino, Bologna, 1995,
p. 97ss.
45
partecipazione alla formazione della volontà dello Stato,
corrispondente alla sua importanza per il tutto.
“Quest’idea non può eliminare il sistema rappresentativo e, con
ciò, il parlamentarismo, ma solo sostituire il sistema democratico
con un altro sistema di rappresentanza.
La differenza consisterebbe nel fatto che non fungerebbero da
corpo elettorale i partiti, come nella democrazia, ma i gruppi
professionali; infatti una formazione diretta della volontà non è
possibile neppure in seno al gruppo professionale.
Si tratta solo della realizzazione di un Parlamento professionale
(H. Kelsen, a tal proposito, parlava di Stàndeparlament).
Inoltre, bisognerebbe stabilire chi debba determinare il grado
d’importanza di ogni gruppo professionale, chi debba fissare la
gerarchia e secondo quali principi si debba procedere in tutto ciò.
Anche se tali questioni fossero risolte e se si costituisse
un’Assemblea rappresentativa professionale i cui diversi gruppi
professionali trovassero una rappresentanza in relazione alla loro
importanza,resterebbe sempre da decidere secondo quale principio
si potrebbe formare una volontà unitaria in seno a tale Assemblea
rappresentativa.
46
Dunque, il motivo per cui un’organizzazione professionale non sarà
mai in grado di sostituire completamente il Parlamento
democratico, ma potrà soltanto esistere accanto ad esso come
organo puramente consultivo, è che se nell’Assemblea
rappresentativa è la maggioranza che decide contro la minoranza,
è molto più sensato stabilire un tale Parlamento su un sistema di
nomina che consideri ogni elettore non semplicemente come
membro di una determinata professione, ma come membro del
complesso dello Stato e che lo supponga interessato non soltanto a
questioni professionali ma, per principio, a tutte quelle questioni
che possano costituire l’oggetto del regolamento dello Stato
92
.
Tutte le tesi secondo cui, la rappresentanza politica esprime un
“rapporto” tra elettori ed eletti, finiscono per contraddire uno di
quei dogmi della giuspubblicistica tanto consolidati: il dogma
dell‟unità e della indivisibilità della sovranità
93
.
Le teorie analizzate, infatti, presuppongono la frammentazione in
tante parti uguali della sovranità, di cui sono titolari i singoli
cittadini, e in più a questo va aggiunto che non sempre all‟elezione
92
H. KELSEN, La rappresentanza professionale, cit., p.98 ss.
93
V. CRISAFULLI, La sovranità nella Costituzione italiana, in scritti in onore di V.F.
Orlando, Padova, 1957, p.426ss.
47
si accompagna nell‟eletto la qualifica di rappresentante e
l‟instaurarsi di un rapporto stabile tra quest‟ultimo e gli elettori.