1
INTRODUZIONE
Il contesto di problematiche della finanza pubblica italiana,
caratterizzato da pluriennali problemi di deficit e da un elevato
indebitamento, ha indotto il dibattito politico-sociale ad oggettivare la
lotta all’evasione, come strumento straordinario di finanza pubblica, in
particolare accentrare l’attenzione, non tanto sull’origine e sulla natura
del reddito, quanto sulle sue manifestazioni in termini di individuazione e
ricostruzione dei flussi finanziari e di manifestazioni di capacità
contributiva tra le quali, indubbiamente, un significato determinante
acquistano le spese sostenute dal contribuente.
In un simile ambiente ci si accinge a sperimentare una riforma del
sistema tributario che porterà a spostare i mezzi di accertamento su una
linea di strumenti accertativi diretti a colpire la ricchezza apparente,
attraverso la presunzione di carattere legale, per effetto dell’attenuazione
dell’onere dimostrativo del fatto ignoto. In un sistema tributario
caratterizzato dalla mancanza di un codice tributario e un certo
disinteresse della politica nella fissazione dei punti fermi della materia,
anche in vista delle difficoltà economiche e sociali che si stanno
abbattendo sul nostro paese, l’accertamento sintetico rappresenta una rara
occasione di interventi riformatori per contrastare l’evasione fiscale.
Per tale motivo si ritiene di informare il presente studio sulla centralità
sistematica dell’istituto dell’accertamento sintetico, che nell’ambito
2
dell’imposizione sul reddito complessivo delle persone fisiche, assolve
una funzione di tutela dell’effettività del prelievo.
Da ciò si è avvertita l’esigenza di fornire uno studio tale da consentire
un inquadramento sui profili fondamentali dell’accertamento sintetico,
passando per gli ostacoli posti in essere dalla giurisprudenza e dalla
dottrina, fornendo al tempo stesso gli strumenti per una maggiore
comprensione di tale strumento, in vista delle varie modiche ed
evoluzioni che ha subito, nella fattispecie dall’ art. 22 del D.L. n. 78/2010
che riscrive l’art 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il presente lavoro si articola in una prima parte, rappresentata dal primo
capitolo, in cui viene descritto il ruolo e la funzione dell’accertamento
sintetico in relazione agli altri tipi di mezzi accertativi. L’indagine viene
concentrata sul sistema normativo dell’accertamento sintetico previgente,
ovvero prima della modifica subita per opera del D.L. 78/2010. In
particolare vengono illustrate le condizioni e i profili, sempre oggetto di
esame della giurisprudenza, di applicazione dell’accertamento sintetico
puro e della sua specie del redditometro.
Nella seconda parte, quindi il secondo capitolo, lo studio viene orientato
alle innovazioni e alla nuova natura procedimentale dell’accertamento
sintetico, con le relative criticità connesse ad esso, dovute dalla riforma
del 2010, finalizzate ad aggiornare l’accertamento sintetico per poter
tener conto dei cambiamenti connessi ai mutamenti sociali, verificatesi in
ordine alle tipologie di spese sostenute dai contribuenti ed alle preferenze
nella propensione ai consumi, rendendolo più efficiente e dotandolo di
maggiori garanzie per il contribuente.
3
Nella parte conclusiva, inclusa nel terzo capitolo, vengono spiegate le
modalità di difesa contro le presunzioni alla base della rettifica del
reddito tramite il «sintetico». Pertanto, l’analisi viene indirizzata sul
concetto di presunzione, per effetto della quale si ha un impianto di
difesa caratterizzato dal ribaltamento dell’onere della prova. Nello
specifico vengono illustrati i fondamenti alla base della difesa del
contribuente, con le relative modalità, in riferimento dapprima alla
versione previgente dell’accertamento sintetico e poi alla versione
attuale, senza trascurare i profili della giurisprudenza che ne hanno
condizionato l’operato.
4
CAPITOLO PRIMO
L’ACCERTAMENTO SINTETICO NELLA
DISCIPLINA PREVIGENTE
1.1. Premessa.
Al fine di analizzare la corretta applicazione della normativa fiscale,
relativa al principio dell’autoliquidazione
1
, l’Amministrazione finanziaria
può attivare, nei confronti del contribuente, una serie di “controlli” e
“verifiche”, con lo scopo di ricostruire quanto il contribuente avrebbe
dovuto dichiarare secondo la legge. L’intervento accertativo risulta una
mera evenienza collegata alla violazione di un dovere giuridico da parte
del diretto destinatario della normativa tributaria, diretta alla
ricostruzione più esatta della fattispecie imponibile
2
. L’accertamento
tributario è l’insieme di attività, di affermazione amministrativa, della
pretesa tributaria conseguente alla rideterminazione dell’imposta o
dell’imponibile in misura diversa da quella rappresentata dal
contribuente, oppure alla determinazione dell’imponibile o dell’imposta
nell’ipotesi di omessa dichiarazione.
1
E’ il principio secondo il quale, il contribuente provvede a determinare la base imponibile
dell’imposta secondo la normativa fiscale, con conseguente dichiarazione e versamento.
2
TINELLI G., L’accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell’IRPEF,
Padova, 1993, pp. 74 ss.
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
5
La normativa sui metodi di accertamento non detta regole sulla prova del
fatto fiscalmente rilevante, ma fissa requisiti minimi di tale prova ai fini
della validità dell’atto amministrativo di accertamento, quale risultante di
un bilanciamento dell’interesse fiscale con quello di tutela del
destinatario dell’attività di accertamento
3
.
Il sistema accertativo delle imposte sui redditi propone la fondamentale
distinzione tra accertamento in rettifica e accertamento d’ufficio. La
differenza dei due metodi è ravvisabile nella valida presentazione di una
dichiarazione dei redditi, giacché l’accertamento in rettifica si dirige alla
rettifica di tale dichiarazione, mentre l’accertamento d’ufficio prescinde
dalla dichiarazione, in quanto omessa o non valida. Nel sistema
dell’IRPEF, l’accertamento in rettifica deve, a sua volta, distinguersi in
accertamento analitico e sintetico. La differenza dipende dal diverso
angolo di osservazione della base imponibile del tributo, che deve
avvenire normalmente mediante analisi delle singole fonti reddituali,
secondo lo schema fornito dall’art. 6 del TUIR n. 917 del 1986. La
ricostruzione analitica del reddito è finalizzata alla ricostruzione del
risultato reddituale attribuibile alla singola fonte che, nel sistema
dell’IRPEF, concorre alla formazione del reddito complessivo, che
rappresenta a sua volta, la base su cui commisurare il tributo personale.
L’articolazione dell’accertamento analitico rappresenta adeguate garanzie
dell’effettività dei risultati derivanti dall’attività di controllo. Tuttavia, al
fine di evitare la sottrazione al tributo di redditi che non siano stati
adeguatamente valutati nell’ambito del controllo analitico e si risolvono
in forme di cedimento del sistema, la legge prevede il ricorso
3
TINELLI G., Istituzioni di diritto tributario, Padova, 2010, pp. 274 ss.
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
6
all’accertamento sintetico. In particolare, l’accertamento sintetico è
destinato a svolgere una funzione di «valvola»
4
di coerenza del sistema
accertativo, consentendo una determinazione svincolata dalle regole
proprie della rettifica analitica delle fonti reddituali, per giungere a
fornire una ricostruzione diretta del reddito complessivo netto, partendo
dalla valorizzazione induttiva di dati fattuali idonei ad esprimere
conclusioni, in termini economici, diverse da quelle emergenti
dall’analisi delle singole categorie di reddito. E’ un criterio di
determinazione del reddito imponibile affidato sulla constatazione della
sussistenza di mezzi patrimoniali la cui disponibilità non si manifesta
coerente con i flussi reddituali dichiarati dal contribuente. In altri termini,
il livello del reddito dichiarato non è sufficiente a giustificare il possesso
di determinati beni che assumono valenza di indici indiretti di capacità
contributiva
5
. Si tratta di un metodo di accertamento basato sulla capacità
di spesa, che rettifica in modo sintetico il reddito complessivo qualora lo
stesso risulti inferiore alla suddetta capacità. Esso si basa sia sulle spese
sostenute per consumi ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione del
reddito sia sugli incrementi patrimoniali del contribuente.
Riguarda solo le imposte sui redditi e, per sua natura, è applicabile solo
alle persone fisiche
6
.
4
Sul ruolo dell’accertamento sintetico rispetto a quello analitico, v. TINELLI G., Istituzioni
di diritto tributario, op. cit., pp. 285 ss; Id., L’accertamento sintetico del reddito complessivo
nel sistema dell’IRPEF, op. cit., pp. 96 ss.
5
TURIS P., Accertamento sintetico e presunzione di disponibilità del reddito, in Fisco,
2010, pp. 5869 ss.
6
Un aspetto peculiare di questo strumento riguarda l’ampio raggio di applicabilità,
considerato che ne possono essere destinatari i contribuenti persone fisiche
indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili.
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
7
Nella sua versione anteriore alle innovazioni normative intervenute con il
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122,
l’accertamento sintetico si presenta come uno strumento di utilizzo
consolidato da parte degli uffici, in particolare, nella prospettiva del
contrasto all’evasione fiscale delle persone fisiche, anche in
combinazione con ulteriori modalità istruttorie (indagini
bancarie/finanziarie). Mediante tale strumento accertativo presuntivo,
incardinato nell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, la situazione reddituale
delle persone fisiche può essere ricostruita valorizzando alcuni elementi
di fatto, costituiti dalla disponibilità di determinati beni ritenuti in grado
di comprovare una maggiore capacità contributiva rispetto a quella
dichiarata. L’applicazione dello strumento, che può condurre ad esiti
fortemente penalizzanti per i contribuenti, è controbilanciata dalla
possibilità per quest’ultimi di fornire un’adeguata prova contraria in sede
di contenzioso amministrativo. La determinazione sintetica del reddito
non individua precise forme di guadagno, ma tende a rettificare il reddito
complessivo sulla base di una capacità di spesa manifestata dal soggetto,
attraverso la disponibilità di beni e/o servizi che costituiscono indicatori
di capacità contributiva
7
. L’accertamento sintetico si differenzia dalle
altre tipologie di accertamento, che hanno un approccio analitico
8
, in
quanto tende a ricostruire un nesso di collegamento della spesa al reddito,
per cui svincolato dall’attribuzione ad una fonte tipica di reddito.
L’accertamento analitico (induttivo) è rivolto all’individuazione
7
PARISI P., Accertamento sintetico e redditometrico tra “vecchio e nuovo”, in Pratica fisc.
e prof., 2010, p. 48.
8
Tendono a collocare un flusso reddituale in una categoria tipica di reddito e in funzione di
essa si applica l’accertamento con base le regole proprie della fonte reddituale.
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
8
dell’esistenza di specifiche attività non dichiarate o dell’inesistenza di
passività dichiarate, mentre l’accertamento sintetico ricostruisce il reddito
complessivo dalla deduzione del possesso di fatti-indice che evidenziano
un tenore di vita disallineato con quanto dichiarato. Con il metodo
analitico l’iter conoscitivo ha come punto di partenza specifiche fonti
reddituali e come esito la quantificazione del reddito attribuibile a tali
fonti. Il metodo sintetico ha, invece, come punto di partenza, elementi e
fatti economici diversi dalle fonti di reddito, si pensi alle spese per
consumi e investimento, perciò è, in sostanza, basato sulle uscite
9
.
Va detto, in via preliminare che, dato il suo carattere presuntivo,
l’accertamento sintetico non è ammesso per qualsiasi scostamento tra
reddito dichiarato e reddito accertabile, ma solo se il reddito complessivo
accertabile ecceda, nella versione previgente
10
, di almeno un quarto.
Dal punto di vista del metodo di ricostruzione dell’imponibile, la legge
prevede, anche, la possibilità di attivare l’accertamento di ufficio
11
, che
tendenzialmente si presenta come un accertamento analitico, poiché deve,
in quanto possibile, determinare i singoli redditi, o nel caso in cui ciò non
sia possibile, il reddito complessivo del contribuente. In sede di
accertamento d’ ufficio potrà utilizzarsi anche il metodo sintetico di
accertamento, valorizzando a tal fine quegli elementi indici di capacità
contributiva.
9
TESAURO F., Compendio di diritto tributario, Torino, 2010, pp. 119 ss.
10
Nella versione attuale lo scostamento è di un quinto.
11
Nel sistema dell’IRPEF, la disciplina dell’accertamento d’ufficio è contenuta nell’art. 41
del D.P.R. n. 600 del 1973, che individua i presupposti nella omessa presentazione della
dichiarazione e nella presentazione della dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni di
legge, ora contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. V. TINELLI G., Istituzioni di diritto
tributario, op. cit., pp. 291 ss; TESAURO F., Compendio di diritto tributario, op. cit., p.
129.
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
9
1.2. La disciplina normativa dell’accertamento sintetico.
La prima forma di accertamento sintetico si è avuta con l’art. 137 del
TUID
12
del 1958, fondato sulla ricostruzione indiretta del reddito
mediante valorizzazione presuntiva di elementi di fatto dimostrativi di un
tenore di vita inconciliabile con la capacità contributiva, rappresentata dal
reddito analiticamente determinato.
Una prima evoluzione della normativa si ebbe con la legge delega del 19
luglio 1967, in particolare l’art. 2, n. 6
13
, in quanto sosteneva che la
determinazione del reddito imponibile dovesse avvenire, in via di
principio in modo analitico, sulla base dei singoli redditi, fermo restando
la possibilità di una determinazione sintetica quando vi erano elementi
che facevano presumere l’evasione. Nel successivo disegno di legge,
presentato il 1° luglio 1969, all’art. 2, n. 10, si prevedeva che si potesse
fare ricorso alla determinazione sintetica quando vi erano elementi
presuntivi di maggior reddito risultanti da fatti certi. Il testo di
quest’ultimo articolo viene ripreso integralmente dall’art. 2, n. 13 della
legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, che contiene un miglioramento
dell’art. 137 del testo unico sulle imposte dirette del 1958. La nuova
forma faceva pensare che le condizioni che legittimavano il ricorso
all’accertamento sintetico fossero due; l’esistenza di fatti certi e la loro
attitudine a fondare la presunzione di un reddito imponibile più elevato
rispetto a quello determinato analiticamente. Lo schema del decreto
12
T.U. 29 gennaio 1958 n. 645.
13
Il quale recitava «la determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei
singoli redditi che lo compongono, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando vi
siano elementi presuntivi di evasione».
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
10
delegato viene riproposto, con le relative modifiche derivanti dalla
Commissione parlamentare, nel quarto, quinto e sesto comma dell’art. 38
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, successivamente modificato
dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
14
. Tale legge ha sostituito
il quarto comma dell’art 38 del D.P.R. n. 600/1973, eliminando il
richiamo alla determinazione analitica, prevedendo, quale presupposto di
legittimità dell’accertamento sintetico, un livello minimo differenziale
del reddito accertabile rispetto a quello dichiarato.
La metodologia di accertamento in esame trova definizione e disciplina
normativa nel comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600
15
. È opportuno riportare integralmente il testo delle disposizioni
richiamate, che così recita: «L'ufficio, indipendentemente dalle
disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39
16
, può, in base
ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il
reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto
induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo
netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A
tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio
può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in
relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo
stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai
14
Per una comprensione esaustiva della storia normativa dell’accertamento sintetico si veda
TINELLI G., L’accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell’IRPEF, op.
cit., Capitolo terzo.
15
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 – Supplemento Ordinario.
16
L’articolo disciplina la rettifica dei redditi determinati in base alle scritture contabili.
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
11
predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l'ufficio
determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla
spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo
prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui
è stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione
dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile
sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la
durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili
gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli
effetti dell'imposta locale sui redditi, il maggior reddito accertato
sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del
contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il
contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)».
Da precisare che l’attuale comma 5 dell’art. 38 del decreto menzionato, è
dovuto dalle modifiche apportate con l’art. 2, comma 14-quater., del D.L.
30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazione nella legge 2
dicembre 2005, n. 248. In particolare, la modifica ha comportato che la
spesa per incrementi patrimoniali, utilizzata dall’Amministrazione
finanziaria per rideterminare sinteticamente il reddito complessivo netto
del contribuente, si presume sostenuta, in quote costanti, nell’anno in cui
è effettuata e nei quattro precedenti, anziché nei 5 anni precedenti come
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
12
era previsto prima dell’attuale modifica. Infatti, prima del D.L. 30
settembre 2005, n. 203, l’incidenza patrimoniale avveniva sulla base di
sei anni.
In pratica è stabilito che la quota di incremento patrimoniale attribuibile
all’anno oggetto di accertamento sintetico è pari ad un quinto (non più un
sesto) degli investimenti effettuati. Pertanto al reddito complessivo netto
presunto calcolato si dovrà aggiungere l’importo di 1/5 degli eventuali
incrementi patrimoniali sostenuti con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell’anno e presuntivamente nei 4 precedenti
17
.
L’impianto complessivo dell’accertamento sintetico ante 2010 prevede,
per quanto si è visto sopra, tre distinte possibilità, tutte attivabili in
presenza della precondizione costituita dallo scostamento di almeno 1 4
tra reddito sintetico e reddito dichiarato per almeno due periodi di
imposta: rideterminazione sintetica del reddito in base ad elementi e
circostanze di fatto certi (c.d. accertamento sintetico puro)
18
;
ricostruzione induttiva del reddito secondo le regole individuate da un
decreto ad hoc contenente l’indicazione di «elementi indicativi di
capacità contributiva» (c.d. redditometro)
19
e la ricostruzione sintetica del
reddito complessivo dei contribuenti in presenza di spese per incrementi
17
GIGLIOTTI A., La nuova frontiera del redditometro, in Fiscal focus, 2009.
18
Art. 38, comma 4, primo periodo, del D.P.R. n. 600/1973. Le spese per l’acquisto di beni e
servizi non contemplati nei decreti ministeriali si presumono comunque sostenute con il
reddito conseguito dal contribuente, che viene allora determinato sinteticamente in relazione
al contenuto induttivo di tali elementi.
19
Art. 38 comma 4, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973. Sono gli indicatori di spesa in
relazione ai coefficienti del D.M. 10 settembre 1992, i quali vengono aggiornati per ogni
periodo di imposta.
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
13
patrimoniali ingiustificate
20
, le quali si presumono sostenute, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno di
acquisizione dei cespiti e nei quattro anni precedenti
21
. Il quarto comma
dell’art. 38 del citato decreto stabilisce che la quantificazione del reddito
deve determinarsi tramite il contenuto induttivo degli elementi e
circostanze di fatto certi, precisando, successivamente, la possibilità di
utilizzare le modalità di accertamento in base ad indici di capacità
contributiva di fonte ministeriale e degli elementi di spesa per incrementi
patrimoniali. Per cui, queste due ultime modalità di accertamento
sintetico rappresentano una eccezione all’accertamento sintetico in senso
stretto.
Da ciò consegue che l’Ufficio deve prima compiere un’analisi
preistruttoria e, se questa evidenzia lo scostamento richiesto dalla norma,
procedere alla ricostruzione sintetica; o mediante gli elementi e
circostanze di fatto certi, ovvero mediante gli indicatori standard
approvati con decreto ministeriale, o infine trasformando in reddito
imponibile le spese per incrementi patrimoniali. L’accertamento
tributario in esame, incardinato nell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973,
riguarda unicamente le persone fisiche, non concerne imposte quali l’Iva
o l’Irap, ma solamente l’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è
teso alla determinazione di un maggior reddito imponibile da distinguersi
20
Art. 38, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973. L’acquisto di beni che producono un incremento
del patrimonio del contribuente si presume finanziato con redditi conseguiti nell’anno in cui è
avvenuta tale acquisizione e nei quattro precedenti.
21
BORGOGLIO A., Accertamento sintetico senza contraddittorio, in Fisco, 2010, pp. 3024
ss.
Capitolo primo. L’accertamento sintetico nella disciplina previgente
14
in base alla “Classificazione dei redditi” di cui all’art. 6 del TUIR, ma
tende a determinare il reddito complessivo netto del contribuente
22
.
Il procedimento si fonda, in estrema sintesi, sulla sussistenza di elementi
e circostanze di fatto certi dai quali è assolutamente legittimo presumere
una correlata capacità di spesa. Tuttavia, i beni e i servizi riconducibili ad
attività di impresa o di lavoro autonomo devono restare esclusi da tale
metodologia accertativa, assumendo rilievo solo ai fini dell’accertamento
delle specifiche categorie di reddito
23
. Sul punto si rammenta la prassi
ministeriale
24
, precisando che lo strumento in esame non può essere
utilizzato per la determinazione del reddito di impresa, anche se si tratta
di imprese esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio di esercizio. A
tale possibilità osta, infatti, la modalità di determinazione analitica del
reddito che contraddistingue il sistema di impresa, a fronte del possesso
di beni strumentali, merce e patrimoniali, i quali concorrono alla
formazione del risultato di gestione e non possono essere assunte quali
manifestazione di una disponibilità di spesa in grado di legittimare la
ricostruzione di un maggior imponibile. E’ chiaramente evidente che, nel
caso in cui la persona fisica sottoposta ad accertamento sintetico svolga
anche attività di impresa, occorrerà discernere
25
i beni riconducibili
22
PAGANI G., Il redditometro. Prova contraria e strategie difensive, in Fisco, 2010, p.
1662.
23
Si sta parlando di un accertamento che si basa sulla determinazione induttiva, la quale è
finalizzata a rettificare i singoli redditi di impresa e di lavoro autonomo.
24
Risoluzione 3 agosto 1976, n. 9/50305, in Fisco.
25
In base alle scritture contabili ex art. 14 del D.P.R. n. 600/1973.