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Capitolo Primo
L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA IN TEMA DI
VIOLENZA SESSUALE
1.1 Introduzione
iamo eredi di una storia di enormi mutamenti e
condizionamenti che, in tutti i tempi, hanno reso
difficile il cammino dell’individuo, privandolo
talvolta della propria libertà.
Sotto la denominazione di delitti contro la libertà personale
il codice penale raggruppa un ampio ventaglio di
incriminazioni che, per comodità espositiva, possono così
distinguersi: delitto di sequestro di persona; delitti di
liberticidio perpetrati dai pubblici ufficiali; ipotesi delittuose
lato sensu di “violenza sessuale” (artt. 609 bis ss. c.p.)
collocate nell’attuale sede normativa a seguito di un
intervento legislativo risalente alla seconda metà degli anni
Novanta.
Come pacificamente riconosciuto, la libertà personale si
riferisce a quell’aspetto della libertà individuale consistente
S
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nella cd. libertà fisica, da intendersi non come semplice
libertà fisico-motoria, bensì quale libertà da ogni
coercizione dell’essere fisico, a prescindere dal concreto
status individuale: in altri termini, il soggetto libero non è
soltanto quello che può liberamente muoversi nello spazio,
ma anche quello su cui non siano attuati interventi coercitivi
che ne ostacolino le relazioni interpersonali.
Spesso, quando sentiamo parlare di libertà, siamo convinti
di aver tali libertà, finché una qualche entità “dispotica” non
ci impone improvvisi divieti su quanto diciamo o scriviamo.
La tipologia dei reati sessuali si differenzia da altre
manifestazioni criminose, per la particolare modalità di
esecuzione,per le motivazioni e i fini che spingono l'autore,
per le conseguenze sulla vittima del reato, per l'allarme
sociale che provocano nonché per l'individualizzato
percorso riabilitativo di cui dovrebbero essere destinatari i
rei nella fase di esecuzione della pena.
I delitti sessuali sono senz’altro quei delitti in cui la
motivazione è la sessualità che, per le modalità attuative
spesso violente e per la tipologia delle vittime - soggetti
socialmente “deboli” - generano allarme sociale
nell'opinione pubblica e la necessità di circuiti particolari
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nella fase di trattamento all'interno della strutture di
esecuzione della pena. Le drammatiche notizie di cronaca
che hanno per oggetto la violenza, hanno indotto i Paesi
membri dell’Unione Europea ad intervenire in materia, sia
sul piano della prevenzione che su quello della repressione.
L’Italia, in particolare, con la Legge 15 Febbraio 1996 n. 66,
ha previsto un aggravio di pena per gli autori di violenza
sessuale, ma ha voluto contestualmente porre l’accento sulla
tutela della privacy e l’integrità psicofisica delle persone
offese.
La sanzione penale è, dunque, lo strumento adottato dai
governi per rispondere alla crescente domanda di difesa
sociale della collettività, e per far fronte ad un fenomeno
che produce nei cittadini sentimenti di grande indignazione
e disagio.
In quest’ottica, il presente lavoro tenterà di descrivere le
caratteristiche della violenza sessuale, partendo da un breve
excursus storico-normativo del reato, per poi giungere ad
analizzare la fase dell’esecuzione della pena, attraverso un
viaggio virtuale nelle realtà locali dei penitenziari.
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1.2 I reati sessuali nel codice Zanardelli
I delitti sessuali sono, attualmente, previsti e disciplinati dal
codice penale negli articoli da 609 bis a 609 decies,collocati
nel titolo XII del libro II, dedicato ai “delitti contro la
persona”. Gli articoli indicati non figuravano nell’edizione
originale del codice del 1930: la materia era disciplinata,
infatti, negli artt. 519 ss. ed era collocata in un diverso
titolo, precisamente il IX, dedicato ai “delitti contro la
moralità pubblica e il buon costume”. Il trasferimento nel
titolo XII è avvenuto con la l. 15 Febbraio 1996 n. 66, la
quale non si è limitata a cambiare posto ai delitti sessuali,
ma ha anche modificato profondamente i modelli di illecito
e la loro disciplina. La collocazione normativa risente
dell’evoluzione dei costumi e della percezione sociale dei
delitti, nonché dell’evoluzione delle condotte criminose e
dei dibattiti criminologici sull’argomento.
I delitti sessuali erano stati configurati dal legislatore del
1889 nel titolo VIII del libro II del codice penale entrato in
vigore nel gennaio del 1890. La rubrica del titolo era “dei
delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie” ed
era suddiviso in sette capi.
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Nel titolo in esame figuravano da un lato, per esempio, i
delitti di violenza carnale e di atti di libidine violenti e,
dall’altro, i reati di supposizione e di soppressione di stato;
non si può dire, perciò, che il motivo sessuale potesse
costituire il filo conduttore delle fattispecie raccolte in tale
titolo.
Si osserva che i valori “buon costume” e “ordine delle
famiglie” non solo sono difficilmente inquadrabili, ma sono
anche suscettibili di esser presi in considerazione sotto
diversi punti di vista
1
. Sul finire dell’Ottocento, le
differenze profonde tra le condotte dei diversi reati e tra i
beni da questi di volta in volta offesi cedevano di fronte alla
considerazione che tutti gli illeciti inseriti nel titolo VIII
contrastavano con il corrente sentimento del buon costume e
dell’ordine delle famiglie. Nella Relazione ministeriale al
progetto del 1887 si dava conto delle ragioni della
classificazione e della riunione in un unico titolo di quei
reati: <<il buon costume e l’ordine delle famiglie sono beni
giuridici essenziali della civile società, i quali si integrano
1
F. Coppi, I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in
schiavitù, Torino, Giappichelli , 2007
14
reciprocamente e si trovano accoppiati anche in relazione
alla tutela che ad essi appresta la legge penale >>
2
.
Le ragioni della tutela penale non stavano direttamente nel
riconoscimento di un bene di cui era titolare la persona, ma
nell’interesse sociale o pubblico alla protezione di quel
bene, individuato nell’inviolabilità carnale. La tutela
accordata all’individuo era, per così dire, di secondo grado,
perché discendeva dal riconoscimento di un primario
interesse sociale alla protezione del bene.
Il codice del 1889 frazionava la condotta di “violenza
sessuale”, secondo la dizione della l. 66/1996, chiamiamo
“violenza sessuale”, nelle diverse fattispecie della violenza
carnale (art. 331) e degli atti di libidine violenti (art. 333).
Inoltre, il codice prevedeva varie ipotesi di violenza carnale
e di atti di libidine presunti, cioè casi in cui la congiunzione
carnale o gli atti di libidine venivano puniti
indipendentemente dall’uso della violenza o della minaccia.
Il legislatore dell’epoca ritenne giusto delineare due
differenti ipotesi delittuose muovendo dal presupposto che
le offese potessero esser di diversa gravità e che, quindi,
dovessero esser sanzionate con pene diverse.
2
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano,VI, Milano,Torino,Roma 1915,
p.529
15
1.3 I reati sessuali nel codice Rocco
I delitti sessuali furono collocati nel codice del 1930 nel
titolo IX del libro II dello stesso codice. In tal modo si è
sciolta l’antica coppia “buon costume – ordine delle
famiglie”; è scomparso il secondo elemento del binomio,
sostituito dalla “moralità pubblica”; si è proceduto ad una
nuova sistemazione dei delitti.
Il legislatore del 1930 è stato influenzato dal clima sociale e
culturale di un'epoca in cui si privilegiava la dimensione
collettiva rispetto a quella individuale della lesione di un
bene, in cui si è rafforzata la morale pubblica per garantire
la conservazione e il rafforzamento dei valori fondanti la
società.
Il titolo IX, invero, prevedeva tutti quei fatti che
offendevano la libertà sessuale o il pudore o l'onore
sessuale, tutti inclusi nella moralità pubblica, intesa come
coscienza etica di un popolo e la relativa percezione dei
valori, nonché il buon costume, inteso come la necessità
consuetudinaria di conformarsi a tali precetti etici.
In dottrina e in giurisprudenza, quindi, si sono riproposti gli
stessi problemi sorti sotto il vigore del codice del 1889, in
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particolare quello della definizione della “congiunzione
carnale” e degli “atti di libidine violenti”, e quello della
demarcazione dei limiti tra le diverse figure di reato
consumate e tentate
3
.
Interminabili discussioni sono fiorite, poi, intorno
all’interpretazione di alcuni atti suscettibili di diverse
valutazioni secondo le circostanze: si pensi al bacio, che
può essere atto di libidine, ma anche espressione di rispetto,
di simpatia, di affetto, di ingiuria; oppure si pensi
all’abbraccio e alla carezza. La dottrina e la giurisprudenza
si sono orientate, attualmente, nel senso che tali atti devono
essere valutati nel quadro delle circostanze in cui sono posti
in essere per poterne qualificare il significato. Le
associazioni delle donne, i movimenti femministi e, più in
generale, i movimenti sociali che si sono battuti in favore
dei diritti delle donne e dei minori - vittime privilegiate di
questo tipo di delitti - hanno spesso denunciato che il
“processo per stupro” si risolve in una nuova violenza in
danno della vittima, ed hanno sottolineato che quanto più la
legge frantuma la violenza sessuale in una pluralità di
ipotesi, tanto più si consente e si legittima l’impietosa
3
F. Coppi, I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in
schiavitù, p.15 , Torino ,Giappichelli, 2007, op. cit.
17
indagine di cui è rinnovata vittima la persona offesa: è
questo il punto di partenza della proposta avanzata da più
parti di abolire le tradizionali distinzioni tra violenza carnale
e atti di libidine violenti.
L’abolizione di determinate figure, però, può portare ad una
semplificazione delle indagini e all’abbandono di certe
curiosità
4
investigative; ma, come dimostra del resto
l’attuale art. 609 bis c.p., appare impossibile annullare
totalmente qualsiasi differenza di valore – o, meglio, dis-
valore – fra le diverse forme di aggressione alla libertà
sessuale della persona.
1.4 Legge 15 Febbraio 1996 n. 66: nuovi orizzonti per la
realtà normativa italiana
La caduta del fascismo e l'avvento della costituzione
repubblicana portano il legislatore a considerare la persona
nella sua individualità come insieme di libertà, tra cui anche
quella sessuale.
4
F. Coppi, I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in
schiavitù, p. 18, Torino ,Giappichelli, 2007, op. cit.
18
In materia di violenza sessuale, si è assistito a continui
cambiamenti ed integrazioni ad opera del legislatore
secondo una ben chiara linea di politica criminale. Dopo
circa sette decenni di applicazione, la normativa originaria
del codice del 1930 è stata abrogata e sostituita con quella
dettata dalla legge 15 Febbraio 1996 n. 66, in quanto è stato
ritenuto inadeguato e troppo mite il trattamento
sanzionatorio previsto per reati così disgustosi; è stata
denunciata la mancata considerazione della donna, vittima
abituale di questi delitti; è stata, ancora, richiamata
l’attenzione sul fenomeno della violenza sessuale esercitata
in gruppo, ed è stata richiesta l’introduzione di una specifica
fattispecie incriminatrice.
Con la legge del ’96, il legislatore ha sistemato i reati
sessuali nella sezione “dei delitti contro la libertà
personale”, contenuta nel capo “dei delitti contro la libertà
individuale”, a sua volta inserito nel titolo “dei delitti contro
la persona”. La scelta compiuta con l’applicazione della
legge n. 66/1996 è stata quella di introdurre la definizione di
un'unica ipotesi di reato denominato “atti sessuali”,
includendo così, in tale espressione, anche quei casi in cui
non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore: si è
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eliminata, in questo modo, la necessità di indagini umilianti
per la vittima,volta ad accertare nel caso concreto la
specifica condotta compiuta dal colpevole. Si è operata una
vera rivoluzione nel modo di intendere e definire la violenza
e le molestie sessuali, di fatto ampliando in modo
ragguardevole l’ambito del penalmente rilevante e, perciò,
delle condotte punibili. Sono stati abrogati i seguenti reati:
la violenza carnale ( art. 519); la congiunzione carnale
commessa con l’abuso della qualità di pubblico ufficiale
(art. 520) e gli atti di libidine violenti (art. 521); il ratto a
fine di matrimonio (art.522); il ratto a fine di libidine
(art.523); il ratto di persona minorenne degli anni 14 o
inferma, al fine di libidine o di matrimonio (art.524); la
seduzione con promessa di matrimonio commessa da
persona coniugata (art.526)
I reati di nuova formulazione, invece, sono la violenza
sessuale (art. 609 bis) con le circostanze aggravanti (art. 609
ter); gli atti sessuali con minori ( 609 quater); la corruzione
di minorenne (art. 609 quinques); la violenza sessuale di
gruppo (art. 609 octies) e la divulgazione delle generalità
dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
(art.734 bis).
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Ci sono reati occasionalmente o indirettamente legati ad un
movente sessuale (es. lo sfregio del viso causato da gelosia
amorosa) che il legislatore ha previsto sotto diverso titolo,
senza tenere conto dello specifico movente; inoltre, vi sono
comportamenti sessuali che, pur essendo normalmente
disdicevoli - come le pratiche omosessuali e varie
perversioni sessuali - non sono penalmente rilevanti in
quanto non ricadono sotto una precisa obiettività giuridica,
espressamente contemplata dal Codice penale.
La linea seguita dal legislatore, sin da allora, è apparsa
essere quella del maggior rigore nella repressione di un
reato, quale la violenza sessuale, di grande allarme sociale.
La legge è diretta a tutti quei soggetti, siano essi uomini o
donne, adulti o minori, che “con violenza o minaccia o
abuso di potere, siano costretti a compiere o subire atti
sessuali” (art. 609 bis c.p.). Una tutela particolare è
riservata ai minori, in ragione della loro immaturità psichica
e fisica, della loro conseguente incapacità di esprimere un
consenso automaticamente libero e cosciente, della loro
inesperienza e delle conseguenze altamente dannose per un
loro equilibrato ed armonico processo di crescita.
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La legge n. 66/96 individua quattro figure criminose di
violenza sessuale in senso ampio :
- la violenza sessuale propriamente detta e gli atti sessuali
con minorenne che prevedono la pena della reclusione da
cinque a dieci anni;
- la corruzione di minorenne che prevede la reclusione da
sei a tre anni;
- la violenza sessuale di gruppo per la quale è prevista la
reclusione da sei a dodici anni.
La riforma è stata accolta con giudizi contrastanti: da una
parte valutazioni molto positive, dalla parte opposta critiche
severe
5
.
I movimenti femministi, per esempio, hanno apprezzato il
trasferimento dei delitti sessuali nel capo dei “delitti contro
la libertà personale” perché in esso hanno visto riconosciuto
il fatto che non è la moralità pubblica ad essere offesa da
questi reati, ma la donna nel suo personalissimo diritto di
determinarsi con assoluta libertà in campo sessuale; ma è
stato prudentemente osservato che “ciò che conta non è
tanto una rubrica quanto il contenuto di una normativa”
6
.
5
Si vedano i <<commenti>> nel volume Commentario delle norme contro la
violenza sessuale, a cura di Cadoppi
6
BALBI , Violenza sessuale, in Enc. Giur. Treccani Roma, 1999
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A chi loda l’abbandono delle vecchie dizioni, come violenza
carnale o atti di libidine, si oppone chi sottolinea una
qualche eccessiva indeterminatezza del termine “atti
sessuali”; perplessità ha suscitato anche la fattispecie degli
atti sessuali con minorenne nelle sue varie articolazioni, che
non sembrano tenere in esatta considerazione la sessualità e
i diritti sessuali dei minori.
Vi è quindi un variegato schieramento di apprezzamenti, di
valutazioni, di critiche.
1.5 Uno sguardo al resto del mondo …
Negli ultimi decenni è cresciuta l’attenzione della comunità
internazionale rispetto alla tutela dei diritti delle donne e dei
minori e, nell’ambito delle Nazioni Unite, sono stati adottati
molti strumenti da parte della società. La violenza sessuale è
un fenomeno tristemente diffuso e in molti contesti essa si
fonda su una debolezza economica e sociale fortemente
consolidata; la società percepisce con più difficoltà
l’esigenza di punire qualcuno che maltratta qualcun altro se
la violenza non è una circostanza eccezionale, ma
rappresenta un aspetto della quotidianità, un elemento