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PREFAZIONE
L’impresa cooperativa rappresenta una tra le tipologie di impresa più
complesse dell’attuale panorama normativo. Questa è caratterizzata da
obiettivi che si affiancano a quelli delle imprese di capitali.
Il perseguimento di risultati economici e di coerenti equilibri patrimoniali
e finanziari è, infatti, un obiettivo fondamentale e propedeutico per il
raggiungimento del primario scopo della cooperativa, la mutualità.
La riforma del diritto societario, assimilando la cooperativa alle società
per azioni, ne ha ampliato le occasioni di sostegno finanziario esterno.
Grazie a questo, la cooperativa è divenuta uno strumento
maggiormente attendibile per potenziali finanziatori che, valutando la
solidità e l’affidabilità di tale impresa, la sceglieranno come proprio
investimento.
Nel mio lavoro occuperò di una delle più importanti e prestigiose
cooperative agricole dell’entroterra siciliano, la Cantina “La Vite” di
Riesi, sita nella zona di Riesi, Mazzarino, Butera e Sommatino, e che
da diversi decenni rappresenta un punto di riferimento nel complesso
ed eterogeneo mercato vitivinicolo italiano.
Metterò in risalto la storia della cooperativa, la sua fondazione e la sua
gestione attuale con a capo il Dottor Salvatore Chiantia che, grazie alle
riconosciute capacità di amministrazione e valutazione dei fenomeni
economici, patrimoniali e finanziari dell’azienda, riesce ad assicurare
2
un’ottima gestione ed a garantire ottime prospettive anche in periodi di
crisi come quello che in questo momento attanaglia la nostra terra e
che investe non solo il settore vitivinicolo ma che riguarda molti altri
ambiti.
La mia trattazione sarà rivolta, principalmente, allo studio dei bilanci
della società cooperativa dal 2009 al 2011, attraverso la valutazione dei
principali indici di bilancio, sia finanziari che economici, comparando
successivamente i risultati ottenuti.
Febbraio 2012
Giovanna Lo Grasso
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CAPITOLO II
Redazione del bilancio d’esercizio delle cooperative:
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
SOMMARIO: 2.1 IL BILANCIO DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE: INQUADRAMENTO GIURIDICO E
NORMATIVA APPLICABILE – 2.2 LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO: ART. 2423 C.C. – 2.3
STRUTTURA E CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE – 2.3.1 ANALISI DELLE SINGOLE VOCI
DELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE – 2.3.2 ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DEL
PATRIMONIO NETTO – 2.3.3 ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DEL PASSIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE – 2.3.4 I CONTI D’ORDINE – 2.4 STRUTTURA E CONTENUTO DEL CONTO
ECONOMICO – 2.5 LA NOTA INTEGRATIVA – 2.6 LE RALAZIONI AL BILANCIO
2.1 Il bilancio delle società cooperative: inquadramento giuridico e
normativa applicabile
Il bilancio d‟esercizio è il documento amministrativo formato
secondo gli art. 2423 – 2428 c.c., redatto, depositato, approvato e
pubblicato secondo i principi del codice civile. Esso si caratterizza per la
redazione per esteso dello stato patrimoniale, del conto economico,
dalla nota integrativa e per l‟obbligo di accompagnare ad essi la
relazione sulla gestione.
Tra le imprese obbligate alla redazione del bilancio ordinario
secondo le regole del codice civile figurano le società cooperative.
Ai sensi dell‟art. 2519 c.c., le società (
15
) cooperative redigono il
proprio bilancio d‟esercizio secondo le norme previste per le società per
(
15
) Il concetto di società e le relative caratteristiche sono stati oggetto di analisi e
riflessione da parte di numerosi e prestigiosi studiosi di economia aziendale, tra cui:
AMODUZZI A., L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Torino,
Utet, 1978; AMODEO D., Ragioneria generale delle imprese, Napoli, Giannini, 2002;
31
azioni e solo se non si tratti di materie già disciplinate dalle norme del
codice in materia di cooperative.
Secondo quanto previsto dall‟art. 2423 c.c., scopo primario del
bilancio di esercizio è quello di “rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell'esercizio”. A tal riguardo, la relazione ministeriale
allegata al D. lgs. n. 127/91 ha precisato che “l’uso dell’aggettivo
veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica
e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio ne
promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, ma
richiedere che i redattori operino correttamente le stime e ne
rappresentino il risultato”(
16
).
Pertanto, scopo del bilancio di una società cooperativa è quello
di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell‟esercizio, e di
rappresentare in modo completo e dettagliato tutti gli aspetti relativi alle
gestione mutualistica dell‟impresa.
Va sottolineato, inoltre, che le ordinarie norme civilistiche sul
bilancio debbano essere integrate con le speciali norme sulle
cooperative con l‟obiettivo di costruire un sistema di informazioni
qualitative e quantitative in grado di rispondere alle esigenze
informative di tutti gli stakeholders della società.
Le fonti normative per la redazione del bilancio di esercizio sono:
1) la normativa comunitaria che, mediante specifici decreti di
recepimento, viene inserita nelle norme di diritto nazionale;
AZZINI L., Istituzioni di economia aziendale, Milano, Giuffrè, 1982; BERTINI U.,
L’azienda e l’ambiente in cui vive ed opera, Padova, Cedam, 1984;
(
16
) La relazione ministeriale, allegata al D. lgs. n. 127/91, che precisa l‟uso
dell‟aggettivo “veritiero”, fa riferimento all‟art. 2217, comma 2, del c.c.; V. ANTONELLI,
R. D‟ALESSIO, Tutto bilancio, Milano, Il sole 24 ore, 2011, pagg. 8-15; GIORDANO
S., Il bilancio delle società cooperative, Repubblica San Marino, Maggioli Editore,
2011; AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., Lezioni di economia aziendale, Bologna,
Il Mulino, 1989;
32
2) la normativa nazionale, norme del codice civile e norme di
bilancio;
3) direttive, provvedimenti, raccomandazioni fornite da organismi
preposti alla rappresentanza o controllo delle varie tipologie di
impresa.
La disciplina del bilancio d‟esercizio è, inoltre, dettata dalla
sezione IX del capo V del codice civile, con applicazione pratica dei
principi contabili nazionali, emanati dall‟Organismo italiano di
contabilità, detto Oic (
17
), a eccezione di alcune categorie d‟imprese
maggiormente strutturate, come banche, assicurazioni, ecc., cui
dovranno applicarsi i principi contabili internazionale denominati
International financial reporting standard, ossia Ifrs.
Per ulteriori tipologie di imprese, esistono specifiche leggi a cui è
necessario far riferimento: D. Lgs. n. 173/97, per le imprese
assicuratrici; D. Lgs n. 87/92, per le banche e intermediari finanziari;
Dpr n. 73/83, per le società editrici di giornali quotidiano.
(
17
) L‟organismo italiano di contabilità, detto Oic, si è costituito in veste di
fondazione il 27 novembre 2001. In precedenza il suo ruolo era ricoperto dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri.
L‟Oic si occupa di predisporre i principi contabili per la redazione dei bilanci
d‟esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende
non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. L‟Oic, inoltre,
coordinando i propri lavori con le attività degli altri “standard setter” europei, nel
rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per
l‟applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in
materia di contabilità. L‟Oic svolge, inoltre, un‟opera di assistenza al legislatore
nazionale nell‟emanazione delle norme in materia contabile e connesse per
l‟adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi
contabili internazionali omologati dalla commissione europea.
La funzione dei principi contabili è duplice. La prima è quella di interpretare in
chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi
generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a materie tecniche, cioè
ai principi contabili, per specificazioni e interpretazioni di tipo applicativo. La seconda
funzione è integrativa laddove le norme di legge risultino insufficienti; V. ANTONELLI,
R. D‟ALESSIO, Tutto bilancio, Milano, Il sole 24 ore, 2011, pagg. 8-15; M. BENNI, R.
BOLONGARO, G. BORGHINI, A. CARCAMO, A. PERRELLA, M. PEVELLI, Bilancio
delle cooperative, Milano, Il sole 24 ore, 1998; CARINI, L'Analisi di Bilancio e la
Valutazione del Posizionamento Strategico, Milano, Franco Angeli, 2010;
33
Queste norme sono applicabili per le società cooperative in
relazione al proprio oggetto sociale, come ad esempio le Banche di
Credito Cooperativo, alle cooperative editoriali, ecc.
Inoltre, alle cooperative di minori dimensioni, si applicano le
norme disciplinate dall‟art. 2435-bis del c.c. sul bilancio in forma
abbreviata.
Al pari delle altre società di capitali, le cooperative possono
essere poste in liquidazione e possono trasformarsi in altre forme
societarie. In tali casi trova applicazione la normativa specifica
riguardante il bilancio di liquidazione e il bilancio di trasformazione.
Inoltre, esiste uno specifico evento straordinario, riferito
esclusivamente alle società cooperative, in cui è necessario redigere un
apposto bilancio: la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente di cui all‟art. 2545-octies c.c.
2.2 La redazione del bilancio d’esercizio (
18
): art. 2423 c.c.
Ai sensi dell‟art. 2423, primo comma, del codice civile, “Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”.
Le prime informazioni ricavabili da questo comma individuano
che la responsabilità di redigere il bilancio è degli amministratori; che il
bilancio riguarda l‟esercizio e che, ciò che comunemente è chiamato
bilancio, è la somma di una serie di documenti separati.
I documenti base del bilancio sono due di natura quantitativa, lo
stato patrimoniale ed il conto economico, in quanto contengono solo
numeri; ed uno di natura quantitativa e qualitativa, cioè la nota
(
18
) CAPALDO P., Gli obiettivi del bilancio d‟esercizio, in AA. VV., La contabilità
delle imprese e la quarta direttiva CEE, Milano, Etas Libri, 1980;
34
integrativa che si occupa di spiegare in maniera dettagliata i dati emersi
dai precedenti documenti (
19
).
La redazione del bilancio deve avvenire nel rispetto di una serie
di principi, postulati e regole operative che non possono essere violate.
Gli amministratori, allo scopo di fornire attraverso il bilancio
idonee informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica dell‟azienda, devono seguire alcuni principi fondamentali di
carattere generale, definiti postulati di bilancio. Questi si distinguono in
clausole generali e principi di redazione.
Le clausole generali sono individuabili nel secondo comma
dell‟art. 2423 c.c. che recita: “Il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell’esercizio”. Il primo postulato che emerge è quello della
“chiarezza” inteso con obbligo di rispettare gli schemi di bilancio previsti
dalla legge, ossia stato patrimoniale e conto economico; il divieto di
raggruppamento di voci che possono danneggiare la chiarezza e la
comprensibilità del bilancio; il divieto di compensi di partite, ossia non
vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto,
ad eccezione che non sia consentito dalle disposizione di legge. Il
secondo postulato è la clausola della rappresentazione veritiera e
(
19
) In base all‟art. 2423, comma 5, codice civile, gli importi nello stato
patrimoniale e nel conto economico devono essere espressi in euro, senza cifre
decimali; la nota integrativa, invece, può essere redatta in migliaia di euro, sempre
che questa non sia in contrasto con la clausola generale di redazione del bilancio. In
sede di formazione del bilancio, la redazione dei prospetti contabili con i valori
espressi in unità di euro comporta l‟emergere di differenze di arrotondamento. In
questo caso, il saldo delle differenze, siano esse positive o negative, possono essere
allocate nella voce A (PATRIMONIO NETTO) VII) (Altre riserve) del passivo dello
stato patrimoniale civilistico, oppure nella voce E (PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI) 20) (proventi straordinari) o 21) (oneri straordinari) del conto
economico, senza influenzare il reddito di periodo; F. FORTUNA, F. RAMPONI, A.
SCUCCHIA, Corso modulare di economia aziendale 5, volume B, modulo 2 – La
contabilità generale e di bilancio, Firenze, Le Monnier, 2006, pagg. 166-170;
FRASCARELLI M., Le società cooperative: aspetti civilistici, contabili e fiscali, Milano,
Edizioni FAG, 2006;
35
corretta, che rappresenta la traduzione letterale dell‟espressione “true
and fair view”, contenuta nella normativa comunitaria. È uno strumento
di informazione trasparente e capace di offrire una corretta
interpretazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato
economico dell‟esercizio.
L‟uso dell‟aggettivo “veritiera” non significa che dal bilancio deve
emergere una verità assoluta ed oggettiva, ma richiedere che i redattori
del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il
risultato, che la verità va intesa come un‟aderenza alla realtà, come
conformità reale all‟andamento della gestione.
L‟aggettivo “corretto”, invece, vuole sottolineare la lealtà che
deve orientare gli amministratori a rispettare le norme contabili, il codice
civile ed integrarlo con l‟ausilio dei principi contabili.
L‟art. 2423 bis c.c. individua quelli che sono definiti i principi di
redazione. Tali principi sono:
principio della prudenza, secondo cui nel bilancio devono
essere imputati tutti i costi di competenza dell‟esercizio
compresi quegli oneri derivanti da rischi e perdite che, pur
conosciuti dopo la chiusura del bilancio, possano
comunque considerarsi di competenza. Al contrario,
possono essere indicati in bilancio esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell‟esercizio. Tale principio
è visibile nella regola secondo la quale profitti non
realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le
perdite anche se non definitivamente realizzate devono
essere riflesse in bilancio;
principio della continuazione dell’attività aziendale, dove la
valutazione degli elementi patrimoniali deve essere
effettuata nella prospettiva della continuazione dell‟attività
dell‟impresa, in mancanza della quale occorrerà cambiare
completamente la struttura informativa del bilancio;
36
principio della prevalenza della sostanza sulla forma,
introdotto implicitamente dalla riforma del diritto societario,
rafforza la clausola della rappresentazione veritiera e
corretta. Qui le voci devono essere iscritte tenendo conto
della reale funzione economica dell‟elemento dell‟attivo o
passivo considerato;
principio della competenza economica, si devono attribuire
al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni che
si sono in esso concluse dando luogo alla realizzazione di
ricavi;
principio della separatezza nella valutazione, dove i
differenti elementi compresi nelle singole voci devono
essere valutati separatamente. Tale disposizione tende ad
evitare la valutazione complessiva degli elementi
eterogenei compresi in una specifica voce patrimoniale;
principio della costanza nell’applicazione dei criteri di
valutazione, dove quest‟ultimi non possono essere
modificati da un esercizio all‟altro. Questo principio
costituisce il presupposto indispensabile per la
comparazione dei risultati dei bilanci di più esercizi
consecutivi; esso limita la possibilità di attuare le così
dette politiche di bilancio, che derivano dall‟utilizzazione,
da parte degli amministratori, di accorgimenti valutativi
tendenti a pilotare i risultati economici di esercizio.
Infine, il quarto comma dell‟art. 2423 del c.c., introduce l‟obbligo
della deroga qualora l‟applicazione delle disposizione di legge sia
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della
situazione aziendale. Gi amministratori, in questi casi, potranno
aggiungere, omettere, suddividere adattare o cambiare la
rappresentazione del bilancio. Tali deroghe, espressamente previste
37
dalla legge(
20
), conferiscono una flessibilità informativa al bilancio.
Occorre quindi analizzare come, tale flessibilità, possa applicarsi alla
società cooperativa, al fine di una più completa e veritiera
rappresentazioni dei suoi scopi e finalità.
Per le società cooperative, non esiste un corpus di regole
specifiche per il bilancio della società, ma si applica la normativa
esaminata, integrata con le informazioni richieste dal codice civile nei
vari documenti di bilancio.
2.3 Struttura e contenuto dello Stato Patrimoniale
L‟art. 2423 c.c. prevede che gli amministratori redigano il bilancio
d‟esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.
Lo stato patrimoniale, previsto dall‟art. 2424 c.c., è un documento
che riepiloga le poste di natura finanziaria e patrimoniale dell‟azienda. È
strutturato a sezioni contrapposte o divise con le Attività da un lato e le
Passività ed il Patrimonio netto dall‟altro.
Nella struttura dello stato patrimoniale sono individuati quattro
raggruppamenti nell‟Attivo e cinque nel Passivo, contraddistinti con la
lettera maiuscola (A, B, C, ecc), suddivisi ulteriormente in
sottoraggruppamenti, individuati da numeri romani (I, II, III, IV, ecc),
categorie analitiche, individuate da numeri arabi (1,2,3, ecc) e dalle
voci, individuate dalle lettere minuscole (a, b, c, ecc).
Nell‟attivo la classificazione non è effettuata sulla base del
criterio finanziario ma sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività
(
20
) Si prevedono tre diversi ambiti di deroga: la deroga sulle informazioni,
art.2423, comma 3, c.c.; la deroga sugli schemi, art. 2423-ter c.c.; la deroga sui criteri
di valutazione, art. 2423, comma 4, c.c.; E. BELBELLO, A. DILI, Il bilancio delle
società cooperative, Milano, F. Angeli, 2010, pagg. 67-69;