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1. INTRODUZIONE
Questo lavoro ha lo scopo di raccogliere, analizzare e valutare i regolamenti degli
Atenei italiani in materia di Spin-off e Brevetti.
Partendo dall’analisi della legislazione nazionale che regola i parametri, a cui i le
Università italiane devono attenersi, verranno evidenziate le variabili chiave
(organizzative, finanziarie.. etc). Inoltre sarà posta l’ attenzione ai regolamenti interni
delle singole università ( non tutte ma comunque la maggior parte di esse
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) e come tali
regolamenti hanno raccolto ed interpretato le linee guida della legislazione nazionale.
I regolamenti saranno da poi comparati tra i vari Atenei, estrapolando ed analizzando i
punti di forza e/o (eventualmente) di debolezza
che caratterizzano tali regolamenti.
Di seguito saranno introdotti alcuni concetti base di questo lavoro.
1.1 SPIN-OFF ACCADEMICI
Con il termine Spin-off si intende la costituzione di una nuova entità giuridica (società
di capitali o a responsabilità limitata), a partire dalle risorse di una società preesistente
o da altre imprese.
Nell’ambito universitario l’avvio di Spin-off della ricerca viene inteso sia come
strumento di valorizzazione del patrimonio conoscitivo dell'ateneo che come
trasferimento al sistema produttivo di nuove conoscenze in campo scientifico e
tecnologico.
Obiettivo principale degli Spin-off è proprio quello di favorire il contatto tra le
strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio, per
sostenere la ricerca e diffondere nuove tecnologie con ricadute positive sulla
produzione industriale e il benessere sociale del territorio. Le origini del fenomeno
delle spin-off della ricerca possono essere fatte risalire al XIX secolo, quando il
chimico tedesco Heinrich Caro contribuì alla costituzione della Basf e due altri allievi
del suo maestro von Liebig svolsero un ruolo determinante nella costituzione della
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ricerca condotta con atenei che hanno pubblicato on-line il proprio regolamento interno
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Hoechst. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo molti scienziati con buone
conoscenze dei sistemi tecnici di quel tempo, come Werner von Siemens, Gerard
Philips e Conrad Schlumberger costituirono imprese che sono poi diventate note
multinazionali. Lo stesso sviluppo della Silicon Valley può essere in buona parte
attribuito alle azioni di scienziati che hanno lasciato i loro laboratori industriali o
universitari: William Schrokley era capo di un team di ricerca presso la Bell
Telephone, dove nel 1952 sviluppò importanti ricerche sui transistor, quando con
alcuni collaboratori fondò una piccola impresa a Palo Alto. Una cosa simile accadde
quando il professor Frederick Terman persuase due suoi allievi, Hewlett e Packard, ad
avviare un’iniziativa imprenditoriale. Terman prestò loro 538 dollari per iniziare a
produrre un audio-oscillatore che Hewlett aveva progettato lavorando alla sua tesi di
Master; li aiutò a trovare le prime commesse e consentì loro di ottenere un prestito da
una banca di Palo Alto.
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Gli Spin-off promossi dalle università, che prevedono la partecipazione dell'ateneo alla
compagine sociale, rappresentano un'importante occasione professionale per laureati e
dottori di ricerca nonché uno strumento per rafforzare la diffusione della cultura
d'impresa tra ricercatori e tecnici in formazione. Gli Spin-off accademici sono invece
promossi da personale strutturato senza la partecipazione dell'ente.
Soggetti proponenti degli Spin-off possono essere: università, docenti/ricercatori
dell'ateneo, personale tecnico-amministrativo. Possono partecipare inoltre: titolari di
assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio
universitarie; studenti dei corsi di studio, laureandi, allievi dei corsi di specializzazione
e di dottorato; laureati; specializzati; dottori di ricerca; persone fisiche e/o giuridiche,
società, enti.
Il concetto di spin off è stato introdotto nella legislazione riguardante il mondo della
ricerca, sia universitaria sia degli enti pubblici di ricerca quali CNR, ENEA, ASI,
dall’art.3 comma 1 punto b) della legge 297 del 27/7/1999 e l’art.11 del D.M.593 del
8/8/2000, relativo alle modalità procedurali di attuazione della legge stessa.
Attualmente queste imprese vengono studiate sia in Italia che all’estero. In questo
quadro, a partire dalla fine degli anni Settanta e durante i primi anni Ottanta l’interesse
per le imprese spin-off della ricerca è sensibilmente aumentato. Attualmente queste
imprese vengono studiate, sia all’estero che in Italia, e sono al centro di un più ampio
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PERCORSI DI TRASFORMAZIONE E APPLICAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA PUBBLICA:IL CONTRIBUTO DELLE
IMPRESE «SPIN-OFF». ANDREA PICCALUGA
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e intenso dibattito che coinvolge la riorganizzazione del sistema della ricerca
scientifica e tecnologica, la trasformazione dei risultati della ricerca in innovazioni di
prodotto e di processo, i rapporti tra soggetti produttori e utilizzatori di nuova
conoscenza e lo sviluppo economico regionale.
1.2 BREVETTI
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Il brevetto per invenzione è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un
monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un
periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la
propria invenzione senza autorizzazione. Per invenzioni si intende una soluzione
nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un
processo (metodo, procedimento). In alcuni paesi, compresa l'Italia, esiste anche
un'altra forma di brevetto, detta brevetto per modello di utilità, per proteggere i nuovi
modelli consistenti ad esempio in particolari conformazioni o combinazioni di parti
più comode o efficaci rispetto a quanto già noto.
I diritti possono essere ceduti a terzi, nel caso per esempio l'inventore non abbia le
capacità industriali per poter sfruttare adeguatamente la sua invenzione. L'esistenza dei
brevetti viene giustificata dal fatto che, grazie ai diritti di sfruttamento economico
esclusivo, viene stimolata la produzione di nuove invenzioni, che diventeranno poi di
pubblico dominio allo scadere del brevetto.
In realtà, al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, generalmente 18
mesi dopo il primo deposito, il pubblico viene a conoscenza della particolare
invenzione, e del modo di implementarla.
Per l'ottenimento ed il mantenimento del brevetto si corrisponde allo Stato una certa
somma.
I brevetti possono essere definitivi o soggetti a rinnovo annuale per un certo periodo
(di solito al massimo 20 anni, ma variabile a seconda degli stati). L'importo da versare
per i rinnovi annuali di solito aumenta con l'avvicinarsi della scadenza, e questo fatto
trova la propria giustificazione nel fatto di ritenere che l'inventore abbia avuto un
tempo sufficiente per sfruttare commercialmente la propria invenzione e sia ormai
tempo di consentire alla comunità di trarne maggiore vantaggio, consentendo a più
soggetti, in concorrenza fra di loro, di realizzare i prodotti basati sulla nuova idea.
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Il seguente paragrafo (e relativi sottoparagrafi) è etratto da: Libera Enciclopedia Wikipedia, Brevetto, in
http://it.wikipedia.org/wiki/Brevetto
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Ricordiamo che il primato europeo nella legislazione sul brevetto è contenuto in una
parte del Senato veneziano del 19 marzo 1474 m.v. (Archivio di Stato di Venezia,
Senato terra, registro 7, carta 32): «L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio,
chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per
avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et
exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando
prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad
immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad
anni X.»
Traduzione non proprio disponibile, ma interpretabile.
In Italia la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare
dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle
invenzioni industriali". Più specificamente l'articolo 2585 definisce l'oggetto del
brevetto come segue:
"Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere
un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione
industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo
meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un
principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...]"
Storicamente, però, in Italia la disciplina specifica della proprietà intellettuale ed
industriale è sempre stata oggetto della legislazione speciale e, recentemente, la
normativa in materia brevettuale è stata fatta confluire (unitamente a quella sui marchi,
sui modelli e sul design registrati) nel D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
Proprietà Industriale). In particolare, è dedicata al brevetto per invenzione la Sezione
IV del Capo II del citato Codice. Tuttavia, le invenzioni biotecnologiche sono
separatamente disciplinate dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 3 (convertito in legge con
modificazioni dalla L. 22 febbraio 2006, n. 78) che ha finalmente attuato anche in
Italia la direttiva europea n. 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche.
In generale, per la brevettabilità, oltre all'industrialità dell'invenzione sono
indispensabili i requisiti della novità e dell'attività inventiva. Ciò significa che il
trovato oggetto dell'invenzione deve essere nuovo, e cioè non deve essere compreso
nello stato della tecnica (v. art. 46 Codice della Proprietà Industriale). Inoltre, l'oggetto
del brevetto deve essere frutto di attività inventiva nel senso che, agli occhi di una
persona esperta del ramo, esso non deve risultare in modo evidente dallo stato della
tecnica (cfr. art. 48 Codice della Proprietà Industriale).
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L'elenco di ciò che può costituire brevetto non è tassativo, ma può essere aperto a
nuove tipologie di invenzioni, ad eccezioni di quelle espressamente indicate dalla
legge.
Il titolare del brevetto, che può essere diverso dall'inventore, ha un diritto esclusivo
sullo sfruttamento dell'invenzione. Questo è un diritto patrimoniale, che può essere ad
esempio ceduto o dato in licenza, gratuitamente o, più spesso, dietro compenso.
L'inventore o gli inventori rimangono comunque sempre titolari del diritto personale
di essere riconosciuti autori dell'invenzione; questo è un diritto inalienabile che non
può essere ceduto.
Per l'ottenimento di un brevetto, occorre presentare una domanda all'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi che svolge una ricerca di anteriorità (effettuata per suo conto
dall'Ufficio Europeo dei Brevetti) ed un esame di brevettabilità per verificare se la
domanda di brevetto risponde ai requisiti di legge. In questa fase, il richiedente del
brevetto può presentare osservazioni alle eventuali obiezioni dell'esaminatore, ed
anche modificare la domanda di brevetto. Non è però consentito estendere il contenuto
della domanda di brevetto oltre quanto originariamente presentato. Se i requisiti di
brevettabilità sono soddisfatti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi concede il brevetto,
la cui durata è di venti anni dalla data del deposito della domanda, a patto che vengano
pagate le prescritte tasse annuali per il mantenimento in vita del brevetto. Se queste
tasse non vengono pagate per tempo, il brevetto decade prima della sua scadenza
ventennale, e l'invenzione diviene di dominio pubblico, cioè liberamente riproducibile
da chiunque.
Se entro tre anni dalla concessione del brevetto l'invenzione non viene realizzata,
chiunque può chiedere che gli venga concessa una licenza (obbligatoria, ma non
gratuita) per realizzare l'invenzione. Una tale licenza obbligatoria può essere richiesta
anche dal titolare di un brevetto successivo, se questa invenzione rappresenta un
importante progresso tecnico rispetto a quella del brevetto da cui dipende, e non possa
essere attuata senza pregiudizio dei diritti del titolare del brevetto anteriore.
Se l'invenzione è creata nell'esecuzione di contratto di lavoro subordinato dal
lavoratore questi ha diritto ad un equo compenso solo e soltanto se l'impresa per la
quale lavora non remunera nello stipendio dell'inventore la sua attività inventiva.
Chi viola un brevetto industriale commette una contraffazione.
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1.2.1 LEGISLAZIONE
L'art. 45 comma 1 DL 30/2005 dice: Possono costituire oggetto di brevetto per
invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.
Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le seguenti
caratteristiche: novità, attività inventiva, industrialità, liceità, sufficiente
descrizione.
La novità
Una delle caratteristiche necessarie ad una invenzione perché sia brevettabile è che
essa sia nuova, cioè che quando viene depositata la domanda di brevetto, l'invenzione
non sia già stata resa disponibile al pubblico con una descrizione scritta o orale, con
una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.(art. 46 DL 30/2005).
Una predivulgazione da parte dell'autore dell'invenzione ne pregiudica la stato di
novità rendendola non più brevettabile; la stessa cosa vale per una predivulgazione
fatta abusivamente da una persona che non è l'autore. Tuttavia, l'art. 47 comma 1 DL
30/2005 concede di poter depositare la domanda di brevetto entro sei mesi dalla
predivulgazione. Nell'art. 47 comma 2, invece, si specifica che non è considerata
predivulgazione una presentazione dell'opera in esposizioni ufficiali o ufficialmente
riconosciute dalla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928.
Un'altra situazione in cui non viene pregiudicata la caratteristica di novità è quella in
cui venga brevettato un nuovo utilizzo di una sostanza già conosciuta (art. 46 comma 4
DL 30/2005); se una sostanza ha delle utilizzazioni già disponibili per il pubblico, una
nuova utilizzazione della sostanza stessa è brevettabile.
L'attività inventiva
Questa caratteristica di un' invenzione è difficilmente valutabile in termini oggettivi; a
livello Europeo esistono delle linee guida da seguire per garantire un esame oggettivo
dell'attività inventiva, ma in Italia no: una domanda di brevetto viene esaminata da un
tecnico, esperto del settore di appartenenza dell'invenzione che, soggettivamente,
valuterà l'attività inventiva della stessa.
L'art. 48 DL 30/2005 dice, infatti, che l'attività inventiva sussiste se, per una persona
esperta del ramo, l'invenzione non è evidente allo stato della tecnica.
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L'industrialità
Un altro requisito di validità del brevetto sussiste nel caso in cui l'invenzione possa
essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole
(art. 49 DL 30/2005). È necessario, però, considerare che la semplice possibilità di
produrre l'oggetto, non basta per rendere valido il brevetto; l'invenzione, infatti, deve
soddisfare un bisogno dell'Uomo, e, se ciò non avviene, le aziende non vorranno
produrlo, perché non utilizzabile per nessuno scopo; non vi è, così, il requisito di
industrialità.
La liceità
L'invenzione è lecita quando il suo sfruttamento non sia contrario all'ordine pubblico
ed al buon costume (art. 50 comma 1 DL 30/2005). Anche se il brevetto non
attribuisce al proprio titolare il diritto di attuare l'invenzione, ma solo quello di vietare
a terzi di utilizzare la tecnologia rivendicata, questo limite alla brevettabilità è presente
in tutte le legislazioni europee. Con il varo della direttiva CE/44/98 l'esclusione ha
acquisito anche maggiore rilevanza pratica. Accanto alla clausola generale le norme
comunitarie menzionano infatti alcuni trovati che devono essere esclusi dalla tutela
brevettuale in quanto ritenuti contrari all'ordine pubblico ed al buon costume. L'elenco
comprende in particolare: a)i procedimenti di clonazione di esseri umani; b) i
procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano; c) le
utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali; d) i procedimenti di
modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze
senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da
tali procedimenti.
La sufficiente descrizione
Questa caratteristica, a differenza delle precedenti, non riguarda l'invenzione stessa ma
la domanda di brevetto; è necessario, perché essa sia valida, che l'invenzione sia
descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona
esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno
dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili (art. 51 DL 30/2005).
L' art. 51 comma 3 DL 30/2005 regolamenta la situazione in cui l'invenzione preveda
l'utilizzo di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere
descritto in modo tale da permettere ad una persona esperta del settore di attuare
l'invenzione; in questo caso la descrizione sarà considerata sufficiente se si
rispetteranno le condizioni descritte all'art. 162 DL 30/2005: