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spesso, oltre che necessario, anche sufficiente, non esclude che tale
definizione possa, e debba, essere superata, evidenziando altri aspetti del
diritto, più fondamentali e, soprattutto, antecedenti, ai fini sia delle esigenze
logiche del concetto che per un’esatta valutazione della realtà in cui il diritto
va ad agire.
E’ in questo clima culturale che ebbe origine la tesi della natura pattizia, e
conseguentemente non giuridica, delle norme sportive, la quale solo
successivamente acquisirà quella dignità scientifica che la porterà ad essere
la base di partenza di numerosi studi di diritto sportivo, compresi quelli che
ad essa si opporranno decisamente.
Solo con l’apporto fondamentale delle opere del Santi Romano e del
francese Hauriou, la concezione statalistica del diritto entrò in crisi, e si fece
strada l’idea della pluralità degli ordinamenti giuridici e della effettiva
utilizzabilità di tale teoria per la spiegazione del fenomeno sportivo.
In particolare il Santi Romano (1), respingendo quella che era la concezione
dello Stato quale unico detentore della posizione del Diritto, affermò che lo
Stato non è l’unica fonte del Diritto, in quanto esso non è l’unico
ordinamento giuridico esistente, ma è un ordinamento tra gli altri.
La sua analisi parte dalla considerazione della società medioevale,
profondamente divisa in molte e differenti comunità, spesso indipendenti o
debolmente collegate tra loro, in cui il fenomeno della pluralità degli
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(1) SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze 1951
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ordinamenti si manifestò con tale evidenza ed imponenza, che non sarebbe
stato possibile non tenerne conto. Un esempio su tutti fu il diritto della
Chiesa , che sicuramente non sarebbe stato possibile identificare come parte
del diritto dello Stato. Sennonché, con l’affermazione dello Stato moderno e
come conseguenza dell’allargarsi della sua forza e della sua influenza su
altre comunità, fino ad allora indipendenti rispetto ad esso, si ebbe
l’impressione di aver unificato l’ordinamento giuridico e si sviluppò, senza
apparente contraddizione con la realtà, la teoria che vede nello Stato l’unico
titolare ed arbitro, non solo del suo diritto, ma di tutto il diritto.
Questa teoria, mentre storicamente si spiega come un’inesatta valutazione e
come un’esagerazione di un avvenimento che pure ha un notevole rilievo,
deve dottrinalmente ricollegarsi alla concezione naturalistica del diritto,
secondo la quale il diritto viene rappresentato come l’attuazione concreta,
unica ed uniforme, di un principio trascendente ed assoluto, della giustizia
astratta ed eterna, negando, di conseguenza, il carattere di diritto a tutti gli
ordinamenti sociali che si possono, quantomeno, considerare dei tentativi,
sia pure imperfetti, di tale attuazione, o che, peggio ancora, si pongono
come ribelli a quell’idea di giustizia. La dottrina che vede nello Stato
l’unico organo, o l’unico produttore del diritto, si fonda su questo tipo di
vedute, completate con l’altra che raffigura nello Stato l’ente etico per
eccellenza.
Secondo il Santi Romano, chi concepisce lo Stato soltanto come una delle
forme, sia pure la più evoluta, della società umana, e non ha motivo di
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attribuirgli una divinità, che viene negata alle altre che lo hanno preceduto o
che esistono contemporaneamente ad esso, deve ammettere che
l’ordinamento di queste è da considerarsi come giuridico, non meno e non a
diverso titolo dell’ordinamento statale. Quale potrebbe essere infatti il tipo
di relazione necessaria tra il diritto e lo Stato, per cui il primo non potrebbe
immaginarsi diversamente che come prodotto del secondo? Non solo non è
possibile dimostrare che questa relazione esista, ma si può dimostrare che
non esiste: mentre il concetto di diritto si determina perfettamente senza
quello dello Stato, al contrario non è possibile definire lo Stato senza
ricorrere al concetto di diritto. Lo Stato, infatti non è un’unione materiale di
uomini, un aggregato di fatto e casuale, ma una comunità organizzata, cioè
un ente giuridico, uno dei vari ordinamenti giuridici che la realtà ci propone.
Egli è pervenuto a tale conclusione, partendo dal presupposto che dove c’è
un ente sociale esiste un ordinamento giuridico; egli pone l’esistenza di
corpi sociali o enti, cui dà il nome di istituzioni: ogni istituzione è tale in
quanto un ente che ha una propria struttura ed una propria organizzazione e
quindi un ordine; riduce ad unità gli individui che lo compongono,
acquistando di fronte ad essi vita autonoma e formando un corpo a sé.
Un’istituzione così intesa è un ordinamento giuridico.
Queste esperienze confluirono in seguito, venendosi ad arricchire di nuovi
sviluppi teorici nel fondamentale saggio del Giannini (2), dove l’autore si
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(2) M.S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in Riv. Dir. Sport., nn. 1 e 2, 10 ss.
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sforza di dare alla materia un impianto organico ed efficiente.
Attraverso una puntuale rivisitazione delle conquiste della teoria pluralista,
contrapposta a concezione “ monista “ del Diritto, e prendendo spunto
dall’analisi dei principali conflitti normativi che possono sorgere tra i
diversi gruppi sociali, il Giannini cerca di giungere all’individuazione, sulla
incerta linea di confine che divide la sociologia dal diritto, di quelli che sono
gli elementi fondamentali di un ordinamento giuridico, identificandoli poi
nella plurisoggettività, nell’organizzazione e nella normazione.
Analizziamo ora come vengano a presentarsi, negli ordinamenti sportivi,
quelli che sono gli elementi propri di ogni ordinamento giuridico, iniziando
dalla plurisoggettività.
Sia l’ordinamento sportivo mondiale, così come gli eventuali ordinamenti
sportivi nazionali, appartengono alla categoria che già il Santi Romano
aveva identificato con la denominazione di ordinamenti “ diffusi “.
Caratteristica di questo tipo di ordinamenti è quella della non necessità di
alcun tipo di atto formale per acquisire la qualità di soggetto di un tale
ordinamento, ma è sufficiente un semplice atto di volontà del soggetto per
aderirvi. E’ comunque importante evitare di confondere la qualità di
soggetto dell’ordinamento sportivo con quella di soggetto di eventuali
ordinamenti giuridici particolari a fini sportivi, aventi forma giuridica
associativa chiusa, cioè, in pratica, di socio di associazione sportiva.
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E’ quindi lo svolgere un’attività sportiva che fa acquistare alla persona fisica
la qualità di soggetto dell’ordinamento sportivo, per cui soggetto per
eccellenza dell’ordinamento sportivo è l’atleta.
Il possesso della qualità giuridica di atleta, in assenza di una astratta nozione
di tale condizione, e quindi la soggettività nell’ordinamento giuridico, si
acquista pertanto col fatto. Da parte loro gli ordinamenti sportivi possono
determinare delle differenziazioni all’interno della categoria degli atleti che
danno luogo alle categorie degli atleti professionisti, dei dilettanti, degli
anziani, dei giovani, degli allievi e simili.
Vi sono inoltre persone fisiche che sebbene abbiano la qualità di soggetti
degli ordinamenti giuridici sportivi, non sono qualificabili come atleti. Si
tratta di tutti coloro che producono servizi per lo svolgimento delle attività
sportive: i giudici di gara, gli arbitri, i giudici di campo, gli allenatori, i
guardalinee, i medici sportivi e simili.
Riferendoci ora alla figura delle associazioni sportive, nell’ordinamento
sportivo esse sono simili ai soggetti precedenti, con l’unica differenza di
essere enti anziché persone fisiche. Dal momento in cui queste svolgono
attività sportiva, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, o svolgono funzioni
che servono ad amministrare lo svolgimento della stessa, esse sono soggetti
dell’ordinamento sportivo. Le medesime associazioni sportive fanno parte
anche dell’ordinamento statuale, come enti di varia natura, forniti di una
propria organizzazione e diversi dalle persone fisiche che li compongono.
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Il secondo elemento degli ordinamenti giuridici, l’organizzazione, riferito
all’ordinamento sportivo mondiale, deve essere collegato al fatto che
quest’ultimo, essendo originario, ha piena libertà organizzativa.
Lo sport, quindi, non solo vive in un complesso organizzativo nazionale, ma
anche in un complesso organizzativo supernazionale: si svolge mediante
organi o enti nazionali e si proietta nell’ambito internazionale attraverso
organi supernazionali, che pongono le norme atte a disciplinare e regolare le
manifestazioni sportive nell’organizzazione internazionale.
Le organizzazioni nazionali ed supernazionali si fondono e si compenetrano
nella unicità della visione e del fine, ossia nel criterio di una
regolamentazione dello sport che debba valere in ogni luogo in cui si
desideri praticarlo e in una regolamentazione generale e comune a tutti nella
forma in cui debba svolgersi l’atletismo agonistico.
A livello internazionale, quindi, l’ordinamento sportivo è dotato di un’ampia
autonomia; tale autonomia è stata alla base di un modello organizzativo
caratterizzato, in un primo momento, dalla occasionalità e dalla spontaneità,
e solo successivamente, con il progressiva emersione di esigenze economico
- programmatiche, dalla stabilità e dalla necessità di codificarne i principi
regolatori.
L’organizzazione centrale è costituita dal Comitato Olimpico Internazionale
e dalle Federazioni Internazionali per i singoli settori di attività sportiva.
Essi stabiliscono la propria organizzazione, regolano le proprie funzioni tra
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cui quella di indirizzo politico generale, quella normativa e quelle che
possono essere definite come ordinative.
La materia degli ordinamenti sportivi nazionali è, invece, soggetta
all’ordinamento statale per cui, nel caso in cui non esistano norme statali
particolari, la materia sportiva è svolta e si muove in ambito privatistico;
pertanto vi saranno società sportive che potranno costituirsi in associazioni
sportive private, riconosciute o meno, ma sempre a livello di istituti, che
sono dello Stato.
Tra queste due posizioni estreme ve ne sono numerose intermedie che, in
definitiva sono le più frequenti: solitamente si hanno regimi misti in cui,
organi dello Stato, enti privati ed altri soggetti costituiscono un complesso
di apparati addetti alla cura dello sport. Esiste un apparato centrale per
l’attività sportiva e vari apparati sezionali a cui viene affidata
l’organizzazione dei vari sport ( federazioni, unioni, comitati).
Tali soggetti hanno un potere di autorganizzazione: esistono infatti organi
con funzioni normative, altri con funzioni giurisdizionali, nonché punitive o
di coazione. Per tale ragione possiamo parlare di legiferazione sportiva, di
tribunali e processi e sanzioni sportive, oltre che di misure di esecuzione
forzata sportive.
Il terzo, ed ultimo, elemento che permette di affermare l’esistenza di
ordinamento giuridico, si collega a quello che è il problema dei rapporti tra
le normazioni di due ordinamenti.
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Che esista una normazione sportiva, intesa quale normazione propria degli
ordinamenti sportivi in quanto ordinamenti diversi da quelli statali, è cosa di
cui la scienza e la prassi giuridica sono convinte.
Da una visione esterna, la normazione sportiva risulta divisa in tre parti: una
zona governata da norme dei diritti statali ed esclusivamente da esse; una
seconda zona governata, al contrario, solo e soltanto da norme degli
ordinamenti sportivi; ed una zona intermedia dove le due normazioni si
trovano a contatto, e in alcuni casi arrivano a sovrapporsi, in altri ad
escludersi mentre in altri ancora sono in conflitto tra loro.
Un esempio esplicativo delle norme della prima specie, ossia dove
l’ordinamento sportivo è retto da norme statali, si ha nelle norme di diritto
amministrativo per l’edilizia sportiva, per l’istruzione fisica nelle scuole, per
il regime tributario degli enti sportivi. Norme che, al contrario appartengono
alla seconda categoria, dove esiste solo la normativa puramente sportiva,
sono quelle inerenti lo svolgimento delle gare sportive, la determinazione
dei punteggi, le funzioni degli operatori diversi dagli atleti, etc.
Infine, per le norme che appartengono alla terza specie, si possono ricordare
le norme degli ordinamenti sportivi e degli ordinamenti statali per la polizia
delle gare ai fini della pubblica sicurezza, quelle degli ordinamenti sportivi
sulle sanzioni sportive, nonché quelle statali sulle qualifiche di alcuni organi
o enti sportivi.
Risulta evidente come il punto di maggior interesse sia quello relativo alle
norme che si vengono a trovare nella zona intermedia, ed ancora più in
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particolare per quelle norme dell’ordinamento sportivo e dell’ordinamento
statale in conflitto tra loro.
Dal punto di vista dell’ordinamento statale, tali conflitti hanno una
soluzione obbligata, ossia quella conforme al diritto statale. Lo Stato in
quanto ordinamento sovrano non può rinunciare a far valere la propria
sovranità, e ciò è quello che accadrebbe nella situazione in cui vi fossero
delle norme dell’ordinamento sportivo che prevedessero sanzioni a carico di
un atleta o prevedessero procedimenti nei confronti di beni, che andassero
ad usurpare quelle che sono le prerogative proprie dell’ordinamento statale.
In queste situazioni, tali norme dell’ordinamento sportivo verrebbero
bloccate nella loro efficacia dalle norme degli ordinamenti statali, le quali
escludono che possa essere applicata qualunque norma di pari contenuto che
non provenga dallo Stato.
Nella realtà, però, non sono questi i casi che danno luogo a conflitti tra i due
ordinamenti; i casi sono invece quelli dove: 1) norme dell’ordinamento
sportivo contengono qualificazioni giuridiche di fatti che differiscono da
quelle contenute in norme dell’ordinamento statale ( es. per una norma
sportiva viene considerato fatto lecito o in alcuni casi dovuto, ciò che viene
al contrario definito quale illecito in una norma statale ); 2) norme che
contengono la stessa qualificazione dei fatti, in entrambi gli ordinamenti,
fanno derivare da essi diverse conseguenze giuridiche ( es. uno stesso fatto
nell’ordinamento statale comporta come conseguenza l’espulsione da una
associazione sportiva, mentre per l’ordinamento sportivo viene prevista una
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sanzione grave, come può essere la squalifica); 3) norme che pur
prevedendo le stesse qualificazioni per lo stesso accadimento, e facendo
derivare da esso le medesime conseguenze giuridiche, stabiliscono però
misure giuridiche differenti per la tutela dei diritti ( es. nel caso in cui
entrambi gli ordinamenti rivendichino la competenza di propri organi
giurisdizionali).
I casi da analizzare sarebbero numerosi, ma già quelli esposti permettono di
dimostrare come esistano dei casi in cui i conflitti non si risolvono, o si
risolvono solo di fatto, attraverso la semplice inoperatività della norma di
uno o dell’altro ordinamento, riproducendo anche in ambito sportivo la
stessa situazione oggettiva di concorso di normazioni contrastanti.
Come del resto in tutte le normazioni, anche quella degli ordinamenti
sportivi è ordinata in un sistema con i suoi principi e principi generali. Tra
questi un ruolo fondamentale è svolto dal principio di lealtà sportiva.
Principio che all’interno degli ordinamenti sportivi, oltre che morale,
assume un significato anche, e soprattutto, giuridico. Ed è per questa
ragione che gli ordinamenti giuridici sportivi si vanno ad aggiungere alla
serie di ordinamenti quali, ad esempio, quelli religiosi e quelli professionali,
dove si attribuisce un preciso valore giuridico a norme che negli
ordinamenti statali risultano norme di etica o di costume. La differenza
sostanziale risiede nel fatto che la particolare inoperatività propria delle
norme sanzionatorie degli ordinamenti sportivi rende l’osservanza del
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principio stesso particolarmente importante e, per molti aspetti, ancora più
concreta di quella di alcune norme degli ordinamenti statali.
1.2 ORIGINARIETA’ DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO
Per poter accertare l’affermata originarietà dell’ordinamento sportivo (3), o la
sua eventuale natura derivata, occorre procedere ad una analisi del
fenomeno sportivo partendo da una prospettiva storica.
Ciò che permette di definire un ordinamento giuridico originario o derivato
è la relazione che esiste tra tale ordinamento e l’ordinamento giuridico
statale; esso potrà essere collocato in una o nell’altra categoria a seconda
che trovi il proprio titolo di validità in sé stesso o nell’ordinamento statale.
Partendo da tali presupposti la dottrina ha finito per convergere sull’idea che
l’attività sportiva avrebbe origini antichissime, ma la necessità di affrontare
l’argomento in una prospettiva globale, occorre esaminare il fenomeno
ludico nella sua interezza, per accertare non solo l’originarietà
dell’ordinamento sportivo, ma la stessa origine ludica della stessa cultura (4).
Il gioco può essere visto come la più umana e libera delle attività , che si -
contrappone a quelle dettate dalla legge della sopravvivenza, ed in questo
________________________
(3) Vedi paragrafo 1.1
(4) Di Giacomo A., “L’origine ludica della cultura e l’ordinamento sportivo come Grundnorm di tutti gli altri
ordinamenti”, in Italian Journal of Sport Sciences: il quale ipotizza, in maniera originale e suggestiva, che sulla
base di un rudimentale ordinamento sportivo, “la conseguente creazione di ordinamenti complementari sul
modello di questo ne abbia fedelmente riprodotto gli elementi ( soggetti, attività normativa e regolamentare,
organizzazione, fine utilitaristico del miglioramento del risultato ), introducendoli come Grundnorm”.
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senso sono stati fatti notevoli tentativi, specie da parte delle scienze
umanistiche, di giungere alla definizione delle nostra specie come “ Homo
Ludens “(5); in tale contesto si viene ad inserire un tentativo, risalente alla
fine degli anni Settanta di capovolgere quelli che erano i dogmi sull’origine
della cultura (6), la cui validità non prescinde da una precedente ed opportuna
separazione dell’ambito sociale e antropologico, da quello più propriamente
scientifico. In quest’ottica , la nascita e lo sviluppo di numerosi fenomeni
naturali veniva individuata nella ripetizione agonistica migliorativa, fatta per
gioco, all’interno di un contesto agonistico originario.
Un tale tipo di teoria è stata ovviamente avversata, in maniera particolare,
dalla critica marxista, ancorata ad una concezione materialistica, secondo la
quale la nascita e la crescita di quello che è il fenomeno sportivo sono
strettamente connessi con l’organizzazione dei sistemi di produzione e con
la ridistribuzione delle ricchezza.
Sebbene fondata sulle stesse basi teoriche, la più cauta impostazione,
condivisa dalla maggioranza della dottrina, fa’ risalire l’origine dei processi
organizzativi alla volontà di raggiungere scopi essenzialmente utilitaristici e
di soddisfare bisogni essenziali. E’ indubbio che la componente
organizzativa abbia raggiunto livelli di importanza fondamentale per quella
________________________
(5) Huizinga J. , Homo Ludens, trad. it. Rist., Milano, 1964
(6) Marani Toro A. , Gli Ordinamenti Sportivi, Milano, 1977
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che è stata la crescita del fenomeno sportivo, ma è altrettanto innegabile che
la cosiddetta “ ripetizione agonistica “, eseguita in differenti contesti, abbia
favorito la nascita di ordinamenti, a carattere sportivo, dotati di un grado di
complessità sempre maggiore.
Si può, quindi, concordare con l’affermazione che un rudimentale
ordinamento sportivo possa aver influenzato quella che è stata la nascita di
analoghi ordinamenti, che ne riproducevano fedelmente gli elementi (
plurisoggettività, organizzazione, normazione ), ma sicuramente sembra
esagerata la tesi di chi considera l’ordinamento sportivo primigenio, ed
addirittura quale elemento fondamentale da cui sono derivati tutti gli altri
ordinamenti (7). Infatti, risultano differenti le caratteristiche degli altri
ordinamenti, le proprie esigenze organizzative, nonché le funzioni dei
soggetti, nonostante resti innegabile come nessuno di questi sia
caratterizzato dalla compiutezza dell’ordinamento sportivo, dalla sua
repentina capacità di adeguamento alle esigenze normative ed
amministrative, dalla unitarietà del suo governo.
A questo punto, se appare palese l’originarietà dell’ordinamento sportivo, lo
stesso non può essere affermato per quello che può essere detto a proposito
della sovranità dello stesso: in effetti il concetto di sovranità implica non
soltanto l’originarietà e l’indipendenza, ma anche, ed è questo l’aspetto che
________________________
(7) A. Di Giacomo, “L’origine ludica della cultura e l’ordinamento sportivo come Grundnorm di tutti gli altri
ordinamenti”, in Italian Journal of Sports Sciences
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più interessa, la supremazia su quelli che sono gli ordinamenti minori.
Ecco quindi che, mancando questi ultimi di tale requisito, per poter operare
all’interno di un ordinamento sovrano, quale quello statale, devono
necessariamente uniformarsi ad esso.
In contrapposizione si ha chi sostiene che l’originarietà e la sovranità
dell’ordinamento sportivo vadano considerate in maniera unitaria,
osservando tuttavia, come entrambe tali possano essere fatte valere
esclusivamente all’interno dell’ordinamento sportivo.
In quelli che sono i rapporti esistenti tra l’ordinamento sportivo e
l’ordinamento statale, se non può essere messa in discussione l’originarietà
dell’ordinamento sportivo, la sua sovranità cederà di fronte a quella dello
Stato nella esatta misura in cui quest’ultimo intende esercitarla (8).
L’ordinamento sportivo può quindi essere definito quale ordinamento di
settore, originario, che, sebbene non dotato di sovranità, risulta comunque
caratterizzato da un’ampia sfera di autonomia. Tale autonomia si sviluppa
principalmente sui piani dell’organizzazione e della normazione interna
sebbene, la rilevanza accordata all’ordinamento sportivo impone che vadano
assolutamente preservati, per la stessa volontà dello Stato da cui derivano,
quei principi base e finalità istituzionali su cui esso si fonda.
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(8) R.Perez, Disciplina statale e disciplina sportiva, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano, 1988