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CAPITOLO 1 : INTRODUZIONE: LE COORDINATE
DELLA DISCIPLINA
1. La ratio della nuova disciplina
Con l‟approvazione del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 adottato in
attuazione della delega contenuta nella Legge 2 agosto 2004, n. 210 , “Delega al
governo per la tutela dei diritti patrimoniali sugli immobili da costruire ” sono
state introdotte importanti forme di tutela per gli acquirenti di immobili da
costruire.
Il legislatore ha infatti preso atto della prassi, sempre più frequente negli ultimi
anni, per la quale i costruttori procedono alla vendita di unità immobiliari “sulla
carta” prima ancora che siano costruite, riscuotendo una parte del prezzo a titolo
di caparra o di anticipo sul saldo.
In tal modo gli acquirenti contribuiscono a finanziare la costruzione di immobili,
riducendo la necessità per il costruttore di ricorrere a finanziamenti da parte di
istituti di credito con oneri finanziari certamente maggiori e hanno l‟opportunità
di assicurarsi per tempo un determinato immobile, “intercettandolo” prima
ancora che faccia pieno ingresso nel mercato immobiliare con un certo risparmio
rispetto al prezzo di mercato del medesimo immobile se venduto già ultimato in
ogni sua parte.
In tali casi, tuttavia, l‟acquirente si presenta come il contraente più debole, in
quanto, a fronte dell‟esborso di somme, spesso di notevole entità, non acquista
ancora il diritto di proprietà.
La dottrina da vario tempo aveva cercato di individuare degli adeguati strumenti
di tutela per questi soggetti economicamente deboli concentrando l‟attenzione
soprattutto sulla prassi, dominante nelle contrattazioni immobiliari, di ricorrere
alla stipula di un contratto preliminare, rinviando la conclusione della vendita
definitiva al tempo successivo al completamento dell‟immobile edificando.
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La disciplina delineata dal legislatore del 1942 assicurava al promissario
acquirente una tutela solo apparentemente efficace. A fronte dell‟inadempimento
del promittente venditore che per qualche ragione non fosse addivenuto alla
stipula del contratto definitivo, il promissario acquirente avrebbe potuto
pretendere la risoluzione del contratto preliminare ed il relativo risarcimento del
danno. Altrimenti avrebbe potuto agire per ottenere, ai sensi dell‟art. 2932 cod.
civ., una sentenza produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso. Tale
ultima soluzione sarebbe stata pienamente satisfattiva nel caso nel caso in cui
l‟immobile promesso in vendita fosse stato realizzato in modo conforme a quanto
concordato nel preliminare ed il promittente venditore semplicemente si
rifiutasse di addivenire alla stipula del contratto definitivo. Al contrario, non la si
sarebbe potuta invocare nel caso in cui l‟immobile realizzato fosse risultato
difforme da quello promesso; l‟art. 2932 cod. civ., infatti, appresta un rimedio
espressamente dedicato all‟inadempimento dell‟obbligo di concludere un
contratto e non all‟inadempimento dell‟obbligo di trasferire un immobile dotato
di determinate caratteristiche. Va inoltre ricordato che la tutela prevista dall‟art.
2932 cod. civ. era – ed è – limitata al solo caso in cui la produzione degli effetti
del contratto non concluso fosse possibile, non poteva dunque – come non può
tuttora – essere invocata, nel caso in cui l‟immobile da costruire non fosse mai
stato realizzato. In tale caso la risoluzione non avrebbe costituito una forma
adeguata di tutela per il promissario acquirente, quando egli avesse invece avuto
interesse a conseguire l‟immobile che gli era stato promesso e con le
caratteristiche pattuite
1
.
Scopo della nuova normativa è quello di evitare che, come spesso accaduto in
passato, il promissario acquirente di un immobile da costruire, a causa di una
situazione di crisi del costruttore (fallimento o procedura concorsuale), si trovi
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COSTOLA, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la legge delega 2
agosto 2004, n. 210, in Studium iuris, 2004, p. 1490.
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non solo a non veder ultimato l‟immobile, ma anche a non riuscire ad ottenere la
restituzione di quanto già eventualmente corrisposto al costruttore per un
immobile mai venuto ad esistenza o di poterlo recuperare dopo un costoso e
defatigante iter processuale (vantando nei confronti di quest‟ultimo una semplice
posizione di creditore chirografario).
Una prima forma di tutela è stata apprestata con la Legge 28 febbraio 1997, n.
30, di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, che ha
introdotto il nuovo art. 2645-bis del codice civile. Tale norma disciplina la
trascrizione del contratto preliminare, la quale produce un effetto prenotativo in
favore del promissario acquirente quando a tale trascrizione segua la trascrizione
del definitivo o la domanda giudiziale di esecuzione nel termine previsto.
In tal modo l‟acquirente è tutelato per il caso in cui il costruttore concluda
ulteriori preliminari o definitivi sullo stesso bene, in quanto la sua trascrizione
prevarrà per il medesimo meccanismo prodotto dalla trascrizione delle domande
giudiziali.
Inoltre, nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, i
crediti del promissario acquirente hanno privilegio speciale sul bene immobile
oggetto del contratto e tale privilegio soccombe solo innanzi alla prelazione che
assiste i creditori garantiti da ipoteca per mutui erogati al promissario acquirente
per l‟acquisto dell‟immobile o al costruttore per la realizzazione della
costruzione stessa.
Il mancato successo presso i pratici dell‟istituto della trascrizione del contratto
preliminare, dovuto principalmente ai costi necessari per procedere alla
trascrizione a carico del promissario acquirente (spese notarili e imposte) e
l‟allarme sociale generato dai fallimenti (stime di associazioni di categoria
individuano in 200.000 il numero delle famiglie italiane coinvolte nei circa 9.000
fallimenti di imprese di costruzione in corso dal 1995), hanno indotto il
legislatore ad introdurre ulteriori strumenti di tutela a favore dei promissari
acquirenti.
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Nel complesso delle misure introdotte, appunto con il Dec. Lgs. 122/2005, la
soluzione del legislatore è stata quella di prevedere in capo al costruttore di un
immobile da costruire l‟obbligo di rilasciare all‟acquirente, al momento della
stipula del preliminare di vendita o di atto equivalente, una fideiussione a
garanzia della restituzione delle somme eventualmente già versate come acconti
sul prezzo dell‟immobile sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale di godimento.
Su questo profilo di tutela dell‟acquirente di un immobile da costruire si
concentra la presente ricerca, approfondendo in particolare gli aspetti relativi alla
sanzione della nullità relativa in caso di omesso versamento della suddetta
garanzia fideiussoria.
2. I requisiti soggettivi:
a) L’acquirente
L‟art 1 del Decreto Legislativo, alla lettera a), fornisce la definizione di
“acquirente“, precisando che deve intendersi tale la «persona fisica che sia
promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che
abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o
possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a
sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un
diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale,
ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con
la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire
per iniziativa della stessa ».
L‟acquirente deve, pertanto, essere una persona fisica. Non si applica la
disciplina di tutela ad acquirente che sia associazione, società o comunque ente
collettivo.
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È dubbio se con l‟espressione ”persona fisica” il legislatore abbia voluto riferirsi
a qualunque persona fisica, a prescindere dall‟attività nell‟esercizio della quale
effettui l‟acquisto, o se con tale espressione abbia voluto fare riferimento alla
persona fisica che comunque non agisca nell‟esercizio di attività imprenditoriale
o professionale, sulla scia delle molteplici disposizioni dettate a tutela del
“consumatore”.
Sul punto sono state proposte in dottrina due diverse ricostruzioni nettamente
contrapposte:
1) la ricostruzione “letterale”: considera applicabile la nuova disciplina quando
l‟acquirente o il promissario acquirente sia una persona fisica, a prescindere
dall‟attività nell‟esercizio della quale effettui l‟acquisto. Si è osservato, al
riguardo, che in assenza di altra restrizione nella lettera della legge, rientra nella
definizione di acquirente anche la persona fisica che agisca nell‟esercizio
dell‟impresa o professione, e quindi ad esempio un avvocato o un commercialista
che acquista un immobile in cui svolgere la propria attività o un imprenditore
individuale, anche lui mera persona fisica, che acquista un immobile da costruire
al fine di rivenderlo.
In questo senso depone, tra l‟altro, anche il richiamo al contratto di leasing, che è
un tipico contratto d‟impresa, nel quale l‟utilizzatore agisce – secondo quanto
comunemente si ritiene – nell‟esercizio della propria attività d‟impresa o
professionale. Del resto, laddove il legislatore ha voluto restringere la protezione
del contraente debole alla sola figura del “consumatore“, lo ha detto
espressamente (in tema di vendita di beni di consumo, di multiproprietà, ecc.)
2
.
Infatti, non è a rigore indispensabile, ai fini dell‟operatività del Dec. Lgs., che la
persona fisica abbia concluso il contratto allo scopo di destinare l‟edificio in
costruzione ad uso abitativo. La destinazione dell‟immobile ad abitazione
principale della persona fisica che lo ha acquistato (o di un suo congiunto)
2
Questa l‟opinione di PETRELLI, Gli acquisti di immobili da costruire, Milano, 2005, p. 16.
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costituisce infatti un presupposto cui è subordinata l‟operatività delle sole
disposizioni degli artt. 9 e 10. Gli artt. 2-8 e 11 si applicano per contro anche se il
contraente ha acquistato l‟immobile in costruzione non per abitarlo, bensì – ad
esempio – per concederlo in godimento a terzi (a titolo oneroso o gratuito), e a
rigore persino se intende adibirlo ad un uso diverso da quello abitativo
3
.
Pertanto, tale disciplina rimane distinta ed autonoma rispetto a quella posta a
tutela dei consumatori, il che non impedisce una loro sovrapposizione nel caso in
cui l‟acquirente non agisca nell‟esercizio della propria impresa o professione,
eventualità nella quale godrà anche delle tutele previste dal Decreto legislativo
206 del 2005 (il c.d. Codice del consumo)
4
. La soluzione legislativa del Dec.
Lgs. 122/2005 presenta note di singolarità rispetto al diritto previgente, dato che
sino a quel momento la legge ha considerato contraente debole il consumatore
nei rapporti con un professionista o un imprenditore nei rapporti con altro
imprenditore dotato di maggiore forza economica e contrattuale. La normativa in
esame non è inquadrabile nei filoni normativi appena ricordati e sembra invece
avvicinabile a quelle discipline di settore nella quale viene accordata una speciale
protezione ad una determinata figura di contraente come ad esempio il cliente nei
rapporti con la banca. Entra quindi in scena un “nuovo” contraente debole,
rappresentato dalla “persona fisica acquirente di un immobile da costruire“
5
.
2) la ricostruzione “restrittiva“: considera applicabile la nuova disciplina solo
nel caso in cui l‟acquirente o il promissario acquirente sia una persona fisica che
non agisca nell‟esercizio dell‟attività d‟impresa o professionale. Tale lettura
restrittiva si fonda sulla considerazione che l‟intera disciplina debba essere
ricondotta nell‟alveo della produzione normativa dettata a tutela del
“consumatore“, ossia di quelle disposizioni volte a porre rimedio alle situazioni
di “asimmetria contrattuale“, quando cioè i diversi rapporti di forza tra le parti
3
PETRELLI, op. cit., p. 16.
4
PETRELLI, op. cit., p. 17.
5
RIZZI, Studio n. 5813/C/2005, in Notariato, 2005, p. 8.
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contrattuali determinino uno squilibrio economico e giuridico tra le parti stesse,
per compensare il quale, pertanto, il legislatore interviene imponendo
l‟osservanza di determinate regole di comportamento che possano garantire
maggiore trasparenza e rapporti più equi tra le parti: in tal senso, la normativa di
tutela non dovrebbe trovare applicazione laddove le parti operino sullo stesso
piano (ad esempio nel caso di imprenditore che venda ad altro imprenditore un
immobile da costruire
6
).
Ne consegue che se all‟art. 3 del codice del consumo il legislatore ha definito
«consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» dando rilievo al fatto che
consumatore deve pur sempre essere una “persona fisica“, si può ritenere che il
legislatore delegato nel fornire la definizione di acquirente, abbia voluto riferirsi
proprio alla “persona fisica” come tale definita nella norma generale in tema di
contratti dei consumatori, norma dunque applicabile ad una disciplina
riconducibile a questo filone normativo
7
.
Si è osservato che se scopo della nuova disciplina di tutela è quello di tutelare i
“contraenti deboli“, privi cioè della opportuna forza contrattuale e delle
conoscenze che invece possiedono coloro che operano sul mercato, assumendo
quindi, consapevolmente il connesso ed inevitabile “rischio di impresa“, dovrà
conseguentemente escludersi dalla tutela anche la persona fisica che agisca
nell‟esercizio di impresa o della professione.
La tutela si estende anche al contraente nel contratto per persona da nominare,
nell‟ipotesi, prevista espressamente nell‟art. 1 lett. a) del Dec. Lgs., di nomina a
favore di un parente di primo grado. Si è osservato che con tale disposizione il
legislatore abbia voluto comprendere nell‟ambito di tale normativa anche il
fenomeno, molto diffuso nella pratica, degli acquisti immobiliari compiuti dai
6
RIZZI, op. cit., p. 8.
7
RIZZI, op. cit., p. 10.
8
genitori che trattino direttamente con il venditore, pagando l‟intero prezzo,
mentre l‟intestazione dell‟immobile avverrà a favore dei figli
8
.
Non è chiara la ratio cha ha spinto il legislatore a non includere in tale previsione
anche il coniuge (in regime di separazione dei beni) della parte acquirente, o un
parente, ad esempio, di secondo grado (si pensi al nonno che intenda acquistare
un appartamento per il nipote in occasione del suo diciottesimo compleanno),
ipotesi nelle quali, a rigore, dovrebbe escludersi l‟applicabilità del Dec. Lgs.,
nonostante non siano ravvisabili differenze così significative da giustificare una
così profonda diversità di trattamento; tale “dimenticanza“ sembra trovare la
propria giustificazione semplicemente nel fatto che tali ipotesi sono, nella prassi,
meno frequenti dell‟acquisto in favore dei figli
9
.
Gli artt. 1 e 2 del Dec. Lgs. considerano inoltre acquirente chi, benché non socio
di una cooperativa edilizia (ma quindi anche socio), abbia assunto obbligazioni
con la società per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della
titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire per
iniziativa della cooperativa stessa.
Non sorgono problemi nel caso in cui nel preliminare sia prevista la facoltà di
nomina dopo la stipula del contratto definitivo (nei «tre giorni successivi» al fine
di evitare la doppia imposizione in sede di registrazione del contratto): in questo
caso la nomina diventerebbe operativa in un momento in cui è venuto meno il
rischio stesso che la legge intende tutelare con la fideiussione in oggetto, tant‟è
vero che, l‟art. 3 del Dec. Lgs., all‟ultimo comma, prevede la cessazione di
efficacia della fideiussione proprio al momento del trasferimento della proprietà.
8
In questo senso lo Studio n. 5691/C dell‟Ufficio Studi del Consiglio nazionale del Notariato – “Prime
considerazioni sul decreto legislativo in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire o in
corso di costruzione” a cura di RUOTOLO e PAOLINI, p. 5.
9
D‟ARRIGO, La tutela contrattuale degli acquirenti di immobili da costruire, in Rivista del notariato,
2006, p. 929.
9
b) Il venditore
La tutela si applica solo nel caso in cui a vendere sia il costruttore (soggetto
obbligato a prestare la fideiussione): a tal fine, l‟art 1 lett. b) del Dec. Lgs.
stabilisce quando e a che condizioni un soggetto possa considerarsi costruttore,
precisando che deve intendersi tale «l’imprenditore o la cooperativa edilizia che
promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che
abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o
possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di
un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su
di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato
direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione
sia data in appalto o comunque eseguita da terzi».
Quindi ai fini dell‟applicazione della disciplina di tutela il venditore deve essere
un “imprenditore“ (persona fisica o società) o una “cooperativa edilizia“, deve
trattarsi di un operatore professionale, cioè di un soggetto che agisca
nell‟esercizio di un‟impresa, mentre non si richiede che l‟impresa operi in via
esclusiva o principale nel settore immobiliare e delle costruzioni, pur potendo
operare anche in altri settori, come nel caso dell‟imprenditore che, in via
occasionale, effettui un‟operazione immobiliare
10
.
Deve ritenersi, pertanto, non applicabile la disciplina in oggetto nei rapporti tra
“privati“, quando cioè un privato (o comunque un soggetto che non agisca
nell‟esercizio dell‟impresa), al di fuori di qualsiasi attività imprenditoriale ed in
forma del tutto occasionale, intenda vendere un fabbricato da edificare e alle
agenzie immobiliari quando si limitino a compiere attività di mediazione tra il
10
Si pensi al caso dell‟impresa manifatturiera, che dopo aver trasferito la propria attività in un nuovo
fabbricato industriale, utilizzi l‟area di risulta dalla demolizione del vecchio opificio per realizzare un
complesso residenziale da collocare sul mercato immobiliare.