Capitolo I
1.1 Premessa Qualsiasi soggetto (singolo, individuo, associazione, impresa, ecc.), presso il quale siano localizzati
dei rischi, può trasferire (ameno parzialmente) ad altri soggetti alcuni di questi rischi. Tale
trasferimento, in genere, avviene quando il complesso dei rischi supera un certo limite: questa
capacità di conservazione dei rischi dipende da vari fattori, tra i quali uno dei più importanti è
l’ammontare dei mezzi finanziari che possono essere utilizzati per coprire gli eventuali oneri
derivanti dall’acquisizione del rischio. Il trasferimento dei rischi avviene mediante la stipulazione di
contratti di assicurazione e il soggetto destinatario dei rischi trasferiti è quindi un’assicurazione.
Ovviamente ciò non toglie che anche un’impresa di assicurazione possa trovarsi in queste
condizioni, ossia ritenere conveniente ridurre la propria esposizione aleatoria cedendo una parte dei
rischi assunti, quindi “riassicurandosi”. In questo caso quest’impresa stipulerà un opportuno
contratto di riassicurazione con un’altra impresa assicuratrice, che agirà come riassicuratore.
La riassicurazione è quindi un contratto con cui l’assicuratore (riassicurato) trasferisce una parte del
rischio o dei rischi assunti ad un altro assicuratore (riassicuratore), ferma restando l’estraneità
dell’assicurato; inoltre, insieme alla coassicurazione, è uno degli strumenti tipici previsti dal codice
civile per la ripartizione del rischio tra più assicuratori.
La riassicurazione è quindi un contratto in forza del quale un contraente (chiamato Riassicuratore)
si obbliga, verso pagamento di un determinato compenso e a determinate condizioni, a indennizzare
l’altro contraente (chiamato Riassicurato o Cedente) di una parte convenuta della somma che
quest’ultimo dovesse pagare a un avente diritto in esecuzione di un contratto di assicurazione.
La seconda parte del mio lavoro è incentrata sui problemi connessi con l’esercizio della
riassicurazione nel mercato economico europeo e sul ruolo che essa è chiamata a svolgere a favore
dell’assicurazione diretta in un regime di libertà di concorrenza. Tale ruolo è molto importante.
Infatti, perché sia possibile l’esercizio dell’attività assicurativa, occorre che non sia impedito in
alcun modo il libero svolgimento della funzione riassicurativa; ma, s’altra parte, perché
quest’ultima possa attuarsi, occorre che l’ordinamento accetti di riconoscere la piena legittimità del
suo meccanismo tecnico e giuridico, che trova ampio ed intenso sviluppo sul piano internazionale.
1.2 Cenni storici I primi commercianti e assicuratori che fecero ricorso alla riassicurazione, non sapevano nulla
sull’omogeneità quantitativa di un portafoglio. Ci vollero cinque secoli per far mutare la
riassicurazione da un provvedimento dettato dall’istinto e dal buon senso di qualche negoziante-
assicuratore in un istituto la cui funzione altamente tecnica è divenuta indispensabile nel mondo
civile d’oggigiorno.
Le notizie sull’origine della riassicurazione sono quanto mai frammentarie e malsicure.
Vari documenti storici, fra cui l’Ordinanza di Parigi del 1318 attestano che nel 1300 la pratica
dell’assicurazione marittima era nota e diffusa nelle repubbliche marinare italiane e si cita una caso
di riassicurazione marittima di quell’epoca: un commerciante, assicuratore d’occasione, che aveva
coperto nel 1370 un carico da Genova a Sluys nelle Fiandre, si sarebbe riassicurato per la parte del
viaggio da Cadice a Sluys. Ciò permetteva all’assicuratore diretto di ridurre una parte del rischio
assunto ed era stipulato tra l’assicuratore diretto (che trasferiva il rischio) e il riassicuratore (che lo
assumeva) senza che una relazione contrattuale venisse stabilita tra il riassicuratore e l’assicurato
originale.
Questo scarico parziale starebbe ad indicare che il movente della riassicurazione nei suoi primordi
era la preoccupazione per l’aleatorietà dell’affare, sopravvenuta dopo la sua conclusione. La
supposizione è avvalorata da un documento pubblicato tre secoli più tardi, il “Guidon de la Mer”
del 1671; questa Guida del Mare, un compilazione di regole e di usanze relative alla navigazione e
all’assicurazione marittima, compilata probabilmente da un Comitato di mercanti di Rouen, indica il
“pentimento e la paura” come motivi legittimi della riassicurazione. Le regole contenute nel
“Guidon de la Mer”, comprese quelle sulla riassicurazione, furono codificate nell’”Ordinance de la
Marine” da Luigi XIV, del 1681, compilata sotto la sorveglianza diretta del Ministro Colbert, che
costituisce la fonte principale della legislazione e della pratica moderna nel campo
dell’assicurazione trasporti.
Scarseggiano le notizie sull’evoluzione della riassicurazione dalle sue origini alla fine del 1700.
Il centro dell’attività assicurativa, fra il 1300 e il 1700, si era spostato dalle repubbliche marinare
italiane a Londra, soprattutto grazie all’immigrazione di negozianti italiani (i Lombardi). La storia
di tale attività è legata strettamente alle vicende dell’istituto a cui diede origine un caffettiere
( Edward Lloyd; questi intorno al 2670 aveva aperto a Londra una bottega che divenne il centro di
ritrovo di gente di mare e il punto di raccolta e di diffusione di notizie d’interesse mercantile.
Intorno a questo centro si sviluppò un rudimentale mercato di assicurazione marittima.
L’assicurazione e la riassicurazione, praticate a quel tempo da singoli individui in totale difetto di
ciò che oggi ne costituisce le basi tecniche, aveva uno spiccato carattere di speculazione, essa
attirava pertanto, oltre ai cosiddetti “sottoscrittori” seri e responsabili, numerosi elementi
indesiderabili, che vedevano nell’assicurazione marittima e nella riassicurazione un campo idoneo a
pratiche speculative e fraudolente. Queste pratiche divennero così frequenti che l’autorità si sentì in
dovere di intervenire; una legge di Re Giorgio II d’Inghilterra promulgata nel 1745 dichiarò illegali
certe assicurazioni marittime (le cosiddette polizze P.P.I. “Policy Proof of Interest” indipendenti
dalla prova dell’esistenza di un interesse assicurabile) e interdisse la riassicurazione salvo in caso di
morte, di insolvenza o di bancarotta dell’assicuratore originale.
La proibizione della riassicurazione marittima in Inghilterra rimase in vigore per oltre un secolo e fu
revocata solo nel 1864.
Nel resto d’Europa la riassicurazione non subì la squalifica che le era stata imposta in Inghilterra nel
ramo marittimo, ma i pochi elementi di cui si dispone stanno ad indicare che essa sarebbe stata
usata più come espediente eccezionale che come un normale istituto.
Questa carenza della riassicurazione come pratica normale e generalmente riconosciuta cessò
soltanto con l’avvento delle imprese di assicurazione che vennero a sostituirsi ai mercati e ai
banchieri i quali fino al 1700 avevano praticato l’assicurazione in margine alla loro occupazione
principale. Le prime compagnie di assicurazione sorsero in Europa e in America nelle prime decadi
del 1700; nella maggior parte dei casi si trattava di modeste imprese che ebbero durata effimera.
Soltanto poche delle società create nella prima parte del 1700 sopravvivono ancora oggi e fra queste
merita di essere ricordato il “Sun Fire Office” creato nel 1710 (e ribattezzato “Sun Insurance Office
Limited” nel 1891) e le due grandi compagnie londinesi “Royal Exchange” e “London Assurance”.
Passò quasi un secolo da queste prime creazioni di imprese di assicurazione di solida struttura prima
che la riassicurazione entrasse con lineamenti precisi nella loro pratica. Essa compare fra il 1820 e il
1830 nella forma a cui più tardi fu dato l’appellativo “facoltativa” e che per molto tempo rimase il
solo metodo di riassicurazione.
In questa forma la riassicurazione veniva praticata nel Ramo Incendi sul continente europeo fra
compagnie di assicurazione, che si offrivano reciprocamente una parte dei rischi reputati superiori
alle loro capacità di conservazione. Queste convenzioni reciproche, in virtù delle quali ognuna delle
parti diveniva Assicuratore e Riassicuratore, avevano un fondamento tecnico: i portafogli di ognuna
delle giovani imprese di quel tempo erano ovviamente di scarsa densità e la legge dei grandi numeri
non ne sosteneva saldamente l’equilibrio; ogni immissione di nuovi affari che non facessero cumulo
con quelli propri e che non eccedessero la normale capacità dell’eccedente, rendevano più stabile il
suo portafoglio.
Nel corso della prima metà del 1800 un’altra forma di riassicurazione entra nell’uso, da prima
sporadico, poi sempre più frequente, delle compagnie di assicurazione. L’innovazione deve essere
posta in relazione con l’intenso progresso dell’industria e del commercio dalla fine del XVIII secolo
in poi. La creazione di nuovi manufatti a ritmo più rapido determinò un ricorso più intenso e per
somme più elevate all’assicurazione; l’assicuratore a sua volta ebbe la necessità di richiedere
l’intervento del riassicuratore non più come misura eccezionale, ma per il regolare svolgimento del
suo lavoro.
La riassicurazione facoltativa, che aveva il duplice inconveniente di richiedere per ogni singolo caso
speciali negoziati e atti amministrativi, e di ritardare la definizione dell’assicurazione oppure della
responsabilità del riassicuratore, non rispondeva più alle esigenze moderne. In queste condizioni fu
escogitato uno strumento che eliminava gli inconvenienti della riassicurazione facoltativa: il
Trattato di Riassicurazione. In virtù di questo congegno l’assicuratore era coperto per la parte
convenuta di tutte le assicurazioni da lui accettate da uno o più riassicuratori la cui responsabilità
aveva inizio simultaneamente a quella del Cedente. Uno dei primi trattati di riassicurazione, di cui
esiste l’originale negli archivi delle Compagnie contraenti del 1821 era stato concluso fra la
“Compagnie Royale” di Parigi (divenuta poi “La Nationale”) e la compagnia belga “Les
Propriètaries Rèunis”. Il testo è dettagliato e si avvicina notevolmente ai trattati di riassicurazione in
uso al giorno d’oggi.
I trattati di riassicurazione di quel periodo, s differenza di quelli odierni, comportavano l’obbligo
per la Cedente di registrare i rischi ceduti con tutti i loro dettagli in elenchi (chiamati provvisori)
che dovevano venire rimessi al riassicuratore a brevi intervalli, a tenore di certi trattati persino
quotidianamente. Seguiva una seconda serie di elenchi (chiamati definitivi) col computo di premi,
provvigioni, ecc., che formavano la base del regolamento dei conti fra Cedente e Riassicuratore.
Nel 1846 nacque a Colonia il primo riassicuratore professionale, la “Koelnische
Rueckversicherungs-Gesellschaft”, ancora oggi florida e potente. Seguì a breve distanza la
creazione di altre società di riassicurazione in Germania e in Svizzera, a cui seguirono, più
distanziati nel tempo, riassicuratori professionali in altri paesi. Queste società divennero una delle
componenti del mercato della riassicurazione, che si articola in questi tre elementi: compagnie
dirette che praticano la cosiddetta “riassicurazione attiva”, riassicuratori professionali e i Lloyd’s di
Londra.
1.3 La riassicurazione proporzionale e la riassicurazione non proporzionale La riassicurazione proporzionale è caratterizzata dal fatto che la misura della partecipazione del
riassicuratore agli effetti positivi del rapporto di riassicurazione (premi, soprapremi, ecc.) e ai suoi
effetti negativi (sinistri, storni premio, riscatti, ecc.) è una costante: il Riassicuratore percepisce una
percentuale del premio che è uguale alla sua contribuzione a un eventuale sinistro o ad altri
pagamenti.