Omne ius hominum causa
constitutum est
(D.1.5.2)
INTRODUZIONE
La soggettività giuridica internazionale.
Comunemente si intende per soggettività il possesso da parte
di un ente di una qualità giuridica astratta, che lo rende idoneo
a divenire titolare di diritti, doveri ed altre situazioni
giuridiche concrete nell’ambito di un ordinamento
1
.
Dal momento che ciascuno di noi vive nell’ambito di un
determinato sistema giuridico nazionale, solitamente si è
portati a credere che ogni ordinamento giuridico presenti delle
caratteristiche simili a quelle dei sistemi statali, anche per ciò
che concerne la soggettività giuridica degli enti che sono parte
integrante del sistema considerato. Si pensa dunque che, in
ogni ordinamento, i principali destinatari delle norme
giuridiche siano gli individui. Nell’ordinamento internazionale
le cose stanno però diversamente. L’ordinamento giuridico
della comunità internazionale presenta infatti delle
caratteristiche del tutto peculiari
2
, ben diverse da quelle dei
sistemi giuridici statali per molti aspetti, ma anche e
soprattutto per quanto riguarda la questione dei soggetti a cui
1
G. Arangio-Ruiz, L. Margherita, E. Tau Arangio-Ruiz, Soggettività nel diritto internazionale,
in Digesto delle discipline pubblicistiche, volume XVI, 1999, p. 300-301.
2
Per un’analisi delle diverse caratteristiche ed accezioni del concetto di comunità
internazionale, si veda C. Focarelli, Lezioni di diritto internazionale, Padova, 2008, p. 17 e ss.
1
l’ordinamento si rivolge. Si tratta di una realtà di cui bisogna
sempre tener conto, per poter valutare appieno il ruolo svolto
dal diritto internazionale nell’ambito della comunità
internazionale.
Per inquadrare adeguatamente il problema della soggettività
giuridica internazionale, bisogna partire da due presupposti: il
primo, è quello dell’autonomia dell’ordinamento giuridico
internazionale, autonomia dalla quale deriva che tale
ordinamento ha i suoi propri soggetti, diversi dai soggetti degli
altri ordinamenti; il secondo presupposto fa, invece, riferimento
al fatto che nell’ordinamento internazionale la soggettività
giuridica è determinata in modo a sé stante dall’ordinamento
medesimo, ed esclusivamente da quest’ultimo si può dedurre se
un determinato ente sia o meno destinatario delle sue norme
3
.
Essere destinatario di una norma, molto spesso, equivale ad
essere considerato soggetto. Tuttavia, è importante rilevare che
soggetto non si è soltanto in quanto siano riferiti a sé, come
ente autonomo, dei diritti, ma anche degli obblighi o dei poteri.
Nell’ordinamento internazionale, come del resto in tutti gli
altri ordinamenti, non si ottiene dunque la soggettività
giuridica soltanto quando si abbia l’attribuzione di un diritto,
3
R. Monaco – C. Curti Gialdino, Manuale di diritto internazionale pubblico, Torino, 2009, p.
384-385.
2
ma anche quando si abbia l’imposizione di un obbligo. Più
precisamente, si potrebbe dire che un ente diviene soggetto
dell’ordinamento giuridico internazionale, nel momento in cui
diventa titolare di una situazione giuridica soggettiva,
espressione che ricomprende non soltanto la titolarità di diritti
soggettivi, ma anche di obblighi. Dunque il concetto di “titolare
di un diritto” è un concetto limitato, che va ricompreso nel
concetto più generico di soggetto dell’ordinamento in
questione
4
.
Chiarito tutto ciò, rimane però il problema dell’individuazione
di un criterio sicuro per accertare quando un ente debba
ritenersi soggetto internazionale. In genere, nei sistemi
giuridici interni esistono norme che stabiliscono quando una
persona fisica o un ente acquistano la personalità giuridica. Di
regola, si prevede che le persone fisiche ottengano la
personalità giuridica al momento della nascita, sebbene esse
possano esercitare concretamente tale soggettività solo
successivamente, ed in particolare con il compimento della
maggiore età
5
. Norme del genere non esistono a livello del
sistema giuridico internazionale. La radice di tale assenza
normativa sta principalmente nel fatto che la comunità
4
R. Monaco – C. Curti Gialdino, Manuale, op. cit., p. 385.
5
A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2003, p. 157 e ss.
3
internazionale è una società a composizione variabile, essa,
infatti, non ha sempre la medesima tipologia di membri. Se tali
membri fossero immutabili, se, dunque, la società
internazionale fosse una realtà statica e non una realtà
dinamica, non vi sarebbe alcun ostacolo a stabilire in concreto
quali enti partecipano come soggetti all’ordinamento
internazionale, e quali invece ne restano esclusi. Ma lo stato
delle cose è diverso, e la comunità internazionale si presenta
sicuramente come una realtà dinamica per quel che riguarda i
suoi soggetti
6
.
La dottrina, nel corso del tempo,ha dunque avanzato numerose
tesi a proposito dell’accertamento della personalità giuridica
internazionale degli enti che aspirano ad essere parte
dell’ordinamento internazionale. La prima di queste tesi
avanzate in dottrina, stabilisce che solo gli Stati posseggano la
qualifica di soggetto giuridico internazionale, e sostiene che si
sia formata una norma consuetudinaria a tal proposito, che
farebbe, quindi, degli Stati gli unici soggetti del diritto
internazionale
7
. Tale tesi oggi non è più considerata
ammissibile poiché si ritiene che essa abbia preso le mosse da
6
G. Arangio Ruiz, L. Margherita, E. Tau Arangio Ruiz, Soggettività, op. cit., p. 301-302.
7
Per un approfondimento di questa tesi, si veda: A. Verdross, Règles générales du droit
International de la paix, Parigi, 1929.
4
un principio del tutto arbitrario, volto a considerare lo Stato
come unico soggetto di diritto internazionale e tendente, di
conseguenza, ad escludere dalla comunità giuridica
internazionale tutti gli enti che non appaiono dotati delle
caratteristiche dello Stato. Quanto affermato da questa prima
tesi contrasta, inoltre, con quella che risulta essere oggi la
composizione effettiva e percepibile della stessa comunità
internazionale. Una seconda tesi afferma, invece, che non
esiste una norma consuetudinaria volta a considerare gli Stati
come unici membri della comunità internazionale, poiché la
qualifica di persona giuridica internazionale verrebbe
attribuita, di volta in volta, ad ogni singolo ente, mediante un
atto a ciò specificatamente rivolto
8
. Tale atto sarebbe il
riconoscimento, ovvero quell’atto mediante il quale, ciascun
membro della comunità internazionale, ognuno per suo conto,
quando nasce uno Stato, o quando uno Stato viene a trovarsi in
determinate condizioni, dichiara, formalmente o tacitamente,
di voler entrare in relazioni internazionali con esso. A prima
vista il riconoscimento sembrerebbe un atto riservato agli Stati,
come esclusivi soggetti della comunità internazionale, ma in
realtà la prassi dimostra come esso sia esercitato anche nei
8
Per un approfondimento di questa tesi, si veda: A. Cavaglieri, I soggetti del diritto
internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 1952.
5
confronti degli insorti, dei movimenti di liberazione nazionale
od anche di enti assimilati agli Stati ma che non hanno le
caratteristiche proprie di uno Stato
9
, quindi essa parrebbe
tenere in considerazione, a differenza della precedente tesi, una
composizione della comunità internazionale che vada oltre gli
Stati. Tuttavia, oggi questa tesi, che in passato ebbe notevole
successo, non è più ritenuta accettabile. Si dice infatti che l’atto
del riconoscimento abbia valore dichiarativo dell’esistenza di
una determinata situazione di fatto o di diritto e per nulla
costitutivo della personalità giuridica internazionale di un
determinato ente
10
. Ciò poiché oggi è assodato che un soggetto
di diritto internazionale possa definirsi tale allorché siano
presenti gli elementi che concretamente ne attestino la
soggettività. Ad esempio, un ente indipendente e dotato di una
potestà di governo autonoma ed effettiva su una data comunità
territoriale, ovvero uno Stato, deve essere considerato a rigore
9
Si pensi, ad esempio, al riconoscimento, posto in essere soprattutto da alcuni Stati, a favore di
vari movimenti insurrezionali ai tempi della decolonizzazione, o al riconoscimento effettuato
da quasi tutti gli Stati arabi a favore dell’OLP, che rientra nella categoria dei movimenti di
liberazione nazionale, o anche al riconoscimento effettuato da molti Stati a favore del Sovrano
Militare Ordine di Malta.
10
La natura dichiarativa del riconoscimento è stata chiaramente affermata dalla Convenzione
sui diritti e i doveri degli Stati, adottata a Montevideo nel 1933, ed è stata inoltre ribadita
dall’Institut de Droit International nel 1936. L’art. 12 della Carta di Bogotà del 1948 istitutiva
dell’Organizzazione degli Stati Americani, depone nello stesso senso. Di recente, è evidente a
tal proposito anche la sentenza della Corte d’appello USA nel caso New York Chinese TV
Programs Inc. del 1992, che ritiene non estinto un trattato intercorso tra gli USA e Taiwan, non
accogliendo la tesi per cui l’estinzione del trattato sarebbe il risultato del fatto che Taiwan non
è più riconosciuto dagli USA dal 1979, così come riportato in R. Monaco – C. Curti Gialdino,
Manuale di diritto internazionale pubblico, Torino, 2009, p. 393.
.
6
soggetto del diritto internazionale, sebbene gli altri soggetti del
medesimo ordinamento non l’abbiano riconosciuto come tale e
non intrattengano con esso alcuna relazione. Questa seconda
tesi viene dunque a cadere. Altri autori hanno quindi percorso
strade diverse, andando alla ricerca di una norma di diritto
internazionale generale, la quale attribuirebbe la personalità
giuridica internazionale sulla base di alcuni criteri ritenuti
generali e costanti. Tale norma attribuirebbe, dunque, la
soggettività internazionale ad un ente che sia dotato di
un’organizzazione stabile ed indipendente, eserciti una potestà
di comando effettiva e sia stanziato in una data sfera
territoriale. Ma questi requisiti corrispondono a quelli che,
secondo l’opinione comune, concorrono alla definizione di un
ente come Stato. Ed effettivamente tale norma potrebbe
risolvere il problema della personalità giuridica internazionale
degli Stati e di certi altri enti assai simili agli Stati, ma non
potrebbe permettere di contemplare altre categorie di soggetti
di diritto internazionale che, in effetti, non possono possedere
questi requisiti a prescindere
11
. Quindi anche questa terza tesi
è da scartare, alla luce dell’effettività del diritto internazionale
odierno.
11
A. Sinagra – P. Bargiacchi, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Milano, 2009, p. 25 e
ss.
7
Oggi, gran parte della dottrina si basa sull’idea che soltanto
l’esame della prassi internazionale, e lo studio degli elementi di
fatto che da essa derivano, possa fornire le risposte adeguate
per quel che riguarda la risoluzione del problema legato alla
definizione della soggettività giuridica internazionale.
Analizzando quindi la prassi in materia si deduce che due sono
i presupposti minimi richiesti per aversi una persona giuridica
internazionale, e cioè l’esistenza di una organizzazione sociale
di base, seppur minima, e l’autonomia
12
di tale organizzazione
rispetto ad ogni altro ente
13
. Tali presupposti sono sufficienti
per poter permettere di definire un ente come soggetto di
diritto internazionale, corrispondendo a quella che, a tal
proposito, è la realtà odierna. E’ infatti chiaro che la qualifica
di soggetto di diritto internazionale può spettare a qualsiasi
ente, diverso dallo Stato, che soddisfi, appunto, questi criteri.
Tuttavia, è pur vero che non tutti i soggetti del diritto
internazionale possono essere considerati allo stesso livello. Si
può dire, pertanto, seguendo quanto affermato da un’autorevole
dottrina, che la comunità internazionale odierna risulta
caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soggetti
12
Il concetto di autonomia non deve però ritenersi come sinonimo di indipendenza o sovranità,
poiché se un dato ente è, in qualche modo, dipendente da un altro ente, ed ha quindi la propria
autonomia ridotta, deve comunque essere considerato autonomo qualora sussista una seppur
minima capacità di agire da parte dell’ente considerato
13
R. Monaco – C. Curti Gialdino, Manuale, op. cit., p. 384-385.
8
internazionali “a personalità differenziata”
14
. A quanto
affermato precedentemente, occorre aggiungere che non vi è
oggi una completa identificazione tra soggetti di diritto
internazionale ed enti che partecipano alla vita di relazione
internazionale
15
. Vi sono degli enti, come gli Stati sovrani ed
indipendenti, i quali hanno una piena soggettività
internazionale, e altri, come gli insorti, che hanno una
soggettività internazionale più limitata in quanto destinatari
solo di talune situazioni giuridiche soggettive. Inoltre la
soggettività internazionale di taluni enti “minori”, come il
Sovrano Militare Ordine di Malta, è assai contestata in
dottrina.
Il presente lavoro si propone l’obiettivo di dimostrare come, alla
luce della prassi più recente e della giurisprudenza, e tenendo
conto anche delle opinioni espresse in dottrina, l’attribuzione
della soggettività giuridica internazionale stia oggi subendo
una sorta di mutamento di rotta. Dallo Stato, originario
soggetto del diritto internazionale, passando per altri enti
considerati intermedi, come le organizzazioni internazionali, gli
insorti, i movimenti di liberazione nazionale o la Santa Sede, si
sta oggi giungendo ad una realtà secondo cui anche l’individuo
14
A. Panebianco, Le relazioni internazionali, Londra, 1996, p. 18 e ss.
15
N. Ronzitti, Introduzione al diritto internazionale, Torino, 2009, p. 13-14.
9
sarebbe titolare di diritti ed obblighi a livello della comunità
internazionale, dovendone quindi essere considerato soggetto.
Da qui la necessità di chiarire anzitutto come oggi si debba
tenere in considerazione quella definizione di soggettività
giuridica internazionale che, in maniera innovativa, permette
di considerare come dotati di personalità internazionale anche
enti diversi dallo Stato. E ciò, fino al punto estremo di
considerare persino l’individuo, soggetto classico degli
ordinamenti statuali, come persona del diritto internazionale.
Dopo aver analizzato la dottrina e la giurisprudenza a tal
proposito, si tenterà dunque di delineare la centralità
dell’individuo nel diritto internazionale contemporaneo, sia
nell’ottica dei diritti umani che nell’ambito del diritto penale
internazionale, il ché equivale a considerarlo sia come titolare
di diritti che come titolare di obblighi a livello internazionale.
Ci si soffermerà, infine, sulla questione del recente sviluppo, in
ambito internazionale, di ulteriori diritti ed obblighi per gli
individui in quanto collettività.
10
1 I SOGGETTI (O PRESUNTI TALI) DEL
DIRITTO INTERNAZIONALE
1.1 Premessa.
Una considerazione d’insieme dei vari enti che sono considerati
soggetti di diritto internazionale, o che comunque partecipano
alla vita di relazione internazionale, permette di individuarne
cinque categorie
16
, ciascuna delle quali si distingue dalle altre
per proprie caratteristiche peculiari.
Un primo gruppo comprende gli enti territoriali, cioè quegli
enti che presentano quale tratto caratteristico l’esercizio del
potere di governo su una comunità territoriale. Appartengono
sicuramente a questa categoria gli Stati sovrani ed
indipendenti. Potrebbero poi essere considerati appartenenti a
questa medesimo gruppo anche gli insorti.
Una seconda categoria di enti che partecipano alla vita di
relazione internazionale e che sono, ormai pacificamente,
considerati soggetti di diritto internazionale è costituita dalle
organizzazioni internazionali. Si tratta di enti non territoriali,
16
Le categorie dei soggetti di diritto internazionale in realtà diminuiscono di numero in
maniera proporzionale rispetto al numero di enti cui si nega la soggettività giuridica
internazionale.
11
che sorgono per volontà degli Stati e che mantengono, durante
la loro esistenza, un legame indissolubile con gli Stati.
Possono ricomprendersi in una terza categoria alcuni enti non
territoriali i quali non aspirano ad acquisire un territorio. Gli
enti che appartengono a questo terzo gruppo hanno la
caratteristica di essere individualmente determinati. Si tratta
cioè di enti sui generis ai quali è eccezionalmente attribuita la
possibilità di intrattenere relazioni internazionali. Vanno
principalmente considerati in questo contesto la Santa Sede ed
il Sovrano Militare Ordine di Malta
17
.
Un quarto gruppo si compone di enti accomunati dal fatto di
non esercitare attualmente un potere di imperio, sebbene essi
tendano, quale obiettivo naturale, all’acquisizione di tale potere
d’imperio su un determinato territorio da essi reclamato. Fra
coloro che aspirano a divenire governi di determinate comunità
territoriali vanno annoverati soprattutto i movimenti di
liberazione nazionale
18
.
Controverso è, infine, lo status dell’individuo nel diritto
internazionale, di cui però si parlerà più diffusamente nei
17
E’ controverso se anche la Croce Rossa Internazionale debba essere inserita in questa
categoria, e considerata quindi soggetto di diritto internazionale. La maggior parte della
dottrina, ed anche la giurisprudenza, depongono, oggi, in senso contrario.
18
Accanto ai movimenti di liberazione nazionale, taluni autori inseriscono in questo gruppo
anche i Governi in esilio ed i comitati nazionali all’estero. Questi due enti non saranno,
tuttavia, oggetto della presente trattazione, in quanto nella prassi recente, essi tendono
progressivamente a non esistere più, o comunque si tratta di casi molto sporadici.
12
capitoli seguenti; all’interno del presente capitolo, ci si limiterà
soltanto a discutere brevemente della situazione di individui
considerati dal diritto internazionale non singolarmente, ma in
quanto aggregazioni: si tratta delle minoranze e dei popoli.
1.2 Lo Stato.
Gran parte delle norme dell’ordinamento internazionale
mirano a regolare il comportamento di Stati. Ed in effetti, gli
Stati sono i protagonisti della vita di relazione internazionale,
oltre ad essere i soggetti primari dell’ordinamento giuridico
internazionale, così come le persone fisiche sono soggetti
primari nell’ambito dei sistemi giuridici nazionali. Tuttavia,
mentre all’interno delle comunità statali le persone fisiche sono
normalmente numerose, nella società internazionale gli Stati
sono relativamente pochi e tra loro profondamente differenti.
Lo Stato moderno nasce in Europa nel tardo Medioevo, subito
dopo il crollo del sistema dualista basato sul Papato e
sull’Impero, con l’affermarsi delle monarchie nazionali in
Inghilterra, Spagna e Francia. Il modello europeo si è poi
diffuso al di fuori dell’Europa, dalla seconda metà del XVIII
secolo, con la nascita degli Stati Uniti d’America, fino agli anni
13