7
Introduzione
L’adozione diffusa a livello mondiale dei sistemi di registrazione del diritto
di proprietà sul suolo, suggerisce che questo è stato un trend globale nella
legislazione sulla proprietà immobiliare. Non solo le “Capacity Building
Guidelines” delle Nazioni Unite hanno affermato che questi sistemi verranno
adottati su scala globale, ma anche la Banca Mondiale si è fatta promotrice di
questo processo, facendo presagire che questo trend, continuerà in futuro
1
. La
suddivisione dei vari sistemi di registrazione in tre gruppi internazionali, vede la
Cina muoversi nell’area del cosiddetto “German System”
2
. Le distanze tra la Cina e
il mondo occidentale, tra la fine del secolo scorso e gli inizi di quello presente, si
sono ridotte fortemente sotto la spinta di fattori e interessi di natura principalmente
industriale, commerciale e finanziaria. Con il processo di globalizzazione dei
mercati, e nella fase di modernizzazione, si è determinata in Cina, sia all’interno del
paese sia sul piano delle sue relazioni internazionali, l’esigenza di una più estesa
giuridicizzazione dell’ordine economico-sociale
3
. Il diritto cinese moderno appare
come un diritto in formazione, in cui assume rilevanza il problema del diritto come
prodotto d’importazione, ovvero costruito attraverso processi di adozione-
adattamento di modelli stranieri, tipici nei paesi alle prese con esigenze di
rinnovamento del proprio sistema normativo nei settori più legati al fenomeno della
globalizzazione dei mercati. Le influenze straniere sulla vigente legislazione cinese
sono, in molti casi, da ricondurre a modelli sia di civil law, sia di common law, e si
riscontra da più parti la compresenza di elementi dell’uno e dell’altro sistema di
diritto occidentali.
Il verbo «comparare», dal latino comparare (accoppiare, mettere alla pari:
composto da cum, «con», e par, «pari»), significa, innanzi tutto, definire gli oggetti
messi a confronto, pur tra loro differenti, assumendone (sulla base di criteri
quantitativi, qualitativi, funzionali e, comunque, idonei a esprimerne) la (una)
1
UNITED NATIONS – Commissione Economica per l’Europa , Land Administration Guidelines –
With Special Reference to Countries in Transition, New York & Geneva, 1996, pp. 15-18;
BYAMUGISHA F.F.K. , The Effects of Land Registration on Financial Development and
Economic Growth : A Theoretical and Conceptual Framework, World Bank Policy Research
Working Paper No. 2240, Novembre 1999.
2
I tre gruppi internazionali riconosciuti sono: Torrens System, English System, German System, cfr.
SIMPSON S.R. , Land Law and Registration, Cambridge, 1976, p. 77; sull’appartenenza della Cina
al German System cfr. PEI C. , Real Estate Law in China, Hong Kong, 1998, p. 120.
3
MOCCIA L. , Il diritto in Cina, Tra ritualismo e modernizzazione, Torino, 2009, p. 210.
8
correlazione in termini di «parità», ossia la loro «equiparabilità»
4
. Lo studio
comparativo consente di esaminare le singole fattispecie sotto il profilo delle regole
operazionali
5
. Il metodo comparativo diacronico e sincronico, se correttamente
applicato, si rivela l’unico strumento ermeneutico che consente di conoscere le
regole operazionali effettivamente vigenti, di comprenderne il contenuto
sostanziale, così ché si possano spiegare le ragioni profonde, di cogliere le strutture
e le cause dei diversi istituti nel momento dinamico del loro funzionamento, di
verificarne i risultati dell’evoluzione di un sistema dato e, nel contempo, nei
confronti degli altri termini da comparare
6
.
La prima parte esamina i modelli della pubblicità immobiliare in
Occidente. I meccanismi di pubblicità immobiliare, presenti in quasi tutti i sistemi
civili di civil law e di common law, rispondono alle esigenze di agevolare la
circolazione della proprietà dei beni immobili, garantire la certezza degli acquisti e
la tutela dei diritti di proprietà. I differenti modelli giuridici riflettono l’evoluzione
delle modalità di trasferimento nei rispettivi ordinamenti e indicano le soluzioni
accolte rispetto al conflitto fra norma e sostanza. Le radici assai lontane dei diversi
ordini giuridici risentono delle condizioni storiche, là dove un sistema di pubblicità
delle situazioni di appartenenza non era pienamente realizzabile in assenza di una
qualche forma di «accatastamento» dei beni immobili. Le società moderne hanno
riconosciuto questa esigenza e, nel tentativo di colmare la relativa lacuna, hanno
predisposto gli strumenti necessari alla diffusione delle informazioni. Nelle aree che
hanno privilegiato il contratto causale (titulus adquirendi) rispetto alla traditio
(modus adquirendi) il sistema pubblicitario rappresenta soltanto lo strumento per
giungere alla conoscenza del titolo, considerato fonte esclusiva degli effetti, ossia
alla cognizione della realtà dei fatti interni, i quali prevalgono sull’apparenza. Nelle
aree caratterizzate, per contro, da un rigido formalismo si dà preminenza
all’esteriorizzazione delle posizioni giuridiche, poiché si condiziona l’efficacia
degli atti di disposizione al rispetto di procedimenti formali, pubblicizzabili e
conoscibili dai terzi, cosicché si individua la realtà giuridica nelle risultanze degli
strumenti pubblicitari e si accorda, in via di principio, protezione alle situazioni ivi
4
MOCCIA L. , Comparazione giuridica e diritto europeo, Milano, 2005, p. 15..
5
SACCO R. , Introduzione al diritto comparato, in Trattato di diritto comparato a cura di R.
SACCO, Torino, 1992, pp. 388 ss. e passim; MONATERI P.G., La sineddoche, Milano, 1985;
CHIANALE A., Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990, p. 342 ss..
6
CONSTANTINESCO J. , Il metodo comparativo, in Sistemi giuridici comparati a cura di A.
Procida Mirabelli di Lauro, Torino, 2000, pp. 28 ss e passim.
9
formalizzate, anche se non corrispondono a quelle esistenti. Gli ordinamenti i quali
rientrano nell’ambito del primo tipo adottano un sistema di pubblicità c.d.
dichiarativo, che svolge la funzione di rendere noto ai terzi, e quindi opponibili, le
vicende inerenti a un diritto reale immobiliare, le quali si sono già prodotte. Quelli
che, invece, possono essere classificate nel secondo gruppo prescrivono formalità
pubblicitarie con effetto costitutivo, poiché sono considerate elementi necessari per
la produzione delle relative vicende giuridiche. Una ulteriore differenziazione ,
eminentemente tecnica, tra i meccanismi pubblicitari, inerisce al carattere personale
o a quello reale degli stessi. In alcuni sistemi, la Francia in particolare, le
trascrizioni o le iscrizioni si effettuano a carico o contro il soggetto che dismette il
diritto e a favore di colui che lo acquista. Il termine di riferimento della misura
pubblicitaria e delle ricerche ipotecarie non è l’immobile, ma i registri sono ordinati
in rapporto alle persone contro le quali si esegue la trascrizione. Per questa ragione
si suole parlare di pubblicità a carattere personale. In Germania e nella maggior
parte dei sistemi di common law vengono adottate forme pubblicitarie a carattere
reale, poiché i registri sono ordinati in rapporto ai fondi immobiliari e non ai
soggetti.
La seconda parte ricostruisce il modello di pubblicità immobiliare cinese
attraverso l’analisi dei profili emergenti del sistema giuridico cinese ed in
particolare dell’evoluzione della proprietà all’interno della struttura di governo
socialista. La Cina Popolare è apparsa per molto tempo come la terra del non-
diritto
7
, il Paese che riusciva a gestire una società complessa e un vasto territorio
senza utilizzare strumenti giuridici e senza giuristi di professione; lo Stato dove il
diritto era invisibile o ben poco visibile, od era prevalentemente informale
8
. Nel
1979 comincia, ininterrotta fino ad oggi, l’evoluzione legislativa e giuridica della
Cina post-maoista, indirizzata a sempre meno controversi obiettivi di economia
mista e poi di mercato. Si intensifica velocemente l’adozione e la pubblicazione
sempre più intensa di leggi, norme e regole, centrali e locali: una “iperproduzione”
di diritto scritto al confronto con l’epoca anteriore, all’interno della quale, però,
risulta ancora difficile stabilire con chiarezza il grado e il rango delle norme. La
privatizzazione in tutte le sue forme non ha risparmiato il diritto sostanziale, la
7
DAVID R. , I grandi sistemi giuridici contemporanei, a cura di Rodolfo Sacco, Padova, 2004, 25.
8
CRESPI REGHIZZI G. , Cina l’osservatorio del giurista, maggio-agosto 2004, in «Mondo
cinese», 117, p. 1.
10
giustizia e le professioni giuridiche: una moltiplicazione di scuole di legge, un
crescente interesse per lo studio dell giurisprudenza, l’aumento dei giuristi
d’impresa, l’impressionante proliferazione di liberi professionisti, caratterizzano la
rapida giuridicizzazione della Cina
9
. C’è stata una occidentalizzazione delle regole
in varie direzioni, in primo luogo, nel senso di riprendere modelli che non sono più
quelli sovietici di un tempo, ma altri, occidentali già parzialmente utilizzati nel
passato; in secondo luogo, nella crescita numerica di addetti al settore che guardano
al diritto occidentale , a prescindere dal suo stile anglo-americano ovvero romanista,
come a un diritto di qualità superiore o almeno più progredito di quello nazionale.
Inoltre, l’internazionalizzazione del diritto cinese, come fenomeno crescente ormai
da tempo, ha visto il paese aderire a tante convenzioni internazionali multilaterali e
bilaterali, ed assumere rapresentanze in tutti i grandi organismi finanziari
internazionali e in tutti gli enti che creano soft law e formulano proposte di diritto
uniforme (Unidroit, Uncitral, Camera di Commercio Internazionale), sancendo così,
in maniera definitiva e irreversibile, l’ingresso della Repubblica Popolare Cinese in
una rete giuridica, e non soltanto economica, globalizzata. All’interno di questo
contesto assume un carattere quasi rivoluzionario, la rivalutazione del diritto privato
(civile e commerciale) e la sua progressiva redazione in forma scritta. Ciò in
contrasto con la tradizione cinese, confuciana o maoista, nella quale il posto
centrale, nel diritto legislativo, era occupato da norme penali e amministrative: nella
Cina classica, la materia che nella tradizione occidentale si chiama diritto privato,
era lasciata tradizionalmente agli usi, agli statuti corporativi o ai riti, o era riflessa
solo parzialmente nelle regole penalistiche; senza contare la sostanziale assenza, nel
maoismo, della proprietà privata, imprese private ed autonomia negoziale.
L’area dei diritti di proprietà è quella in cui il legislatore cinese si è trovato
ad affrontare dogmi e impostazioni e concettualizzazioni del passato, ereditati dal
marxismoleninismo sovietico. Con varie riforme apportate alla Costituzione del
1982, ratificanti il progressivo ingresso dell’economia privata nell’economia
socialista e lo sviluppo di diversi tipi di proprietà accanto alla proprietà pubblica, si
è arrivati con gli ultimi emendamenti a riconoscere anche la tutela della proprietà
privata al pari delle altre forme e se sulla carta l’ostacolo principale sembrava essere
il regime della proprietà del suolo che resta formalmente in mani pubbliche, dello
9
MOCCIA L., Profili emergenti del sistema giuridico cinese, Roma, 1999.
11
Stato oppure degli organismi collettivi rurali, in realtà il pragmatismo cinese è
riuscito ad evitare che ciò penalizzasse lo sviluppo del mercato immobiliare, la
cantieristica, i restauri, la compravedndita di case e appartamenti. Qui hanno
giovato la differenza tra law in the books dal law in action, del diritto scritto dal
diritto vivente, e le tradizioni legali di Hong Kong. Per un verso, infatti, ai fini
pratici si è sostituito il diritto di proprietà con il diritto di uso; i diritti di uso del
suolo sono diventati molto più importanti del diritto di proprietà. A partire dal 1988,
con una modifica costituzionale ex post si dichiarò che la terra restava sempre di
proprietà statale o colettiva, mentre i diritti di uso del suolo potevano ormai essere
concessi in locazione, compravenduti, permutati e perfino trasmessi in via
successoria. Si è assottigliata così la differenza con la proprietà, in considerazione
anche del fatto che la Cina in queste sue impostazioni non si è solo allineata su
modelli totalitari o autoritari di socialismo o statalismo, ma anche sul common law
di Hong Kong, con la nota contrapposizione anglosassone fra freehold e leasehold,
fra il diritto di proprietà pieno, e il diritto di proprietà a tempo. Quindi l’istituto
della registrazione di un diritto di proprietà sugli immobili va inserito in questo
contesto in costante mutamento ed oggetto di profonde riforme nell’ordinamento
cinese, in conseguenza delle pratiche di trasferimento della proprietà realizzatesi
nella realtà. L’intesa raggiunta sui diritti di proprietà, con l’approvazione della
Legge sui diritti reali il 16 marzo 2007, rappresenta un passaggio fondamentale per
l’adozione di un codice civile unificato, ma soprattutto uno “strumento bussola” con
il quale orientarsi per ricostruire il modello di pubblicità immobiliare codificato
nell’ordinamento cinese.
12
________________________________________________________
PARTE I
I MODELLI DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE IN
OCCIDENTE
________________________________________________________
13
CAPITOLO I
SISTEMI DI PUBBLICITA’ MEDIANTE TRASCRIZIONE
1. Il modello francese: consenso traslativo ed origine del sistema
della trascrizione
L’esigenza di una pubblicità relativa ai trasferimenti dei beni immobili non
è una cosa molto antica se si considerano le forme e l’intensità con cui oggi si
manifesta. E’ solo in epoche recenti, grazie al grande sviluppo della circolazione
della ricchezza immobiliare e del credito fondiario, che è maturata questa esigenza
di risolvere un problema nuovo e fondamentale nella storia dello sviluppo giuridico
delle istituzioni: il problema della tutela del credito e della sicurezza dei traffici.
Alla base vi è la preoccupazione di dare il massimo possibile di tranquillità e di
sicurezza a chi si appresta a sborsare somme di denaro per l’acquisto di immobili o
per fare prestiti garantiti mediante ipoteca, e ciò allo scospo di favorire l’uno e gli
altri
10
. Si rilevò perciò che si potevano raggiungere questi obiettivi solo offrendo ai
terzi la possibilità di conoscere i mutamenti giuridici relativi ai beni immobili e
quindi costituendo un sistema di pubblicità immobiliare
11
.
Questa prorompente esigenza di tutela del traffico immobiliare non era una
preoccupazione propria dei diritti antichi, nel diritto romano classico il
trasferimento della proprietà avveniva attraverso la consegna della cosa
12
. La
emptio-venditio era un contratto essenzialmente obbligatorio, nel senso che
dall’accordo nascevano l’obbligazione del venditore a trasferire e l’obbligazione del
venditore a pagare il prezzo.In questo modo le parti si impegnavano a porre in
essere la successiva modalità traslativa. E’ nata così la distinzione tra titulus
acquirenti e modus acquirenti, il quale a sua volta si realizzava attraverso la
mancipatio, la traditio o la iure cessio. La proprietà si acquistava, dunque,
10
TROPLONG R. , Transcription en matière hypothécaire, Paris, 1864, p. 161 e ss.
11
FERRI L., ZANELLI P. , Della Trascrizione, in Comm. Cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, libro
VI: Tutela dei diritti, sub Artt. 2643-2696, Bologna-Roma, p. 1.
12
COVIELLO N., Della Trascrizione, in Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la
giurisprudenza, già diretto da P. Fiore e continuato da B. Brugi, parte XIII, vol. I-II, Napoli-Torino,
1924, p. 16; TROPLONG R. , Transcription en matière hypothécaire, cit., p. 179.
14
attraverso due successive fasi distinte, sebbene collegate tra loro. Queste forme
andarono via via semplificandosi e si ridussero nel diritto giustinianeo alla traditio,
ma anche se la formalità veniva ridotta al minimo, rimase pur sempre fermo il
principio che il contratto era semplice fonte di obbligazione, mentre il trasferimento
del dominio richiedeva un atto separato e formale. La distinzione tra titulus e modus
adquirendi arrivò fino alle soglie della rivoluzione francese, e fino a quel momento
il contratto rimaneva il titolo in base al quale si procedeva al trasferimento, questo
si attuava con la traditio che rappresentava il modus adquirendi.
L’istituto della trascrizione nacque sia grazie ad una mutata situazione
economico-sociale , ma anche grazie all’affermarsi di un principio giuridico nuovo,
che si impone in modo definitivo all’epoca della rivoluzione francese: il principio
del trasferimento consensuale del dominio. È nel codice civile francese che viene
sanzionato il principio del trasferimento del dominio per mezzo del semplice
consenso
13
. Esso segna la fine della distinzione tra titulus e modus adquirendi.
Naturalmente per arrivare a questo risultato vi era stato un percorso
precedente che passava attraverso l’opera dei giusnaturalisti sul piano filosofico e
speculativo, tesa ad infondere l’idea che la semplice convenzione poteva e doveva
avere efficacia traslativa della proprietà, ed attraverso una prassi giuridica tendente
a spiritualizzare sempre più la traditio, fino a spogliarla completamente di ogni
esteriorità col costituto possessorio.
L’origine di questo “sistema della trascrizione” si trova nel tentativo di
elaborazione fatto durante la rivoluzione francese, tentativo che fu poi ripudiato dal
code Napoléon, cosicché la prima organica legislazione in materia è stata quella
belga del 16 dicembre 1851, sulla quale furono modellati sia la legge francese del
23 marzo 1855, sia i codici civili italiani del 1865 e del 1942
14
. All’epoca della
rivoluzione francese, vigevano in Francia diversi sistemi di pubblicità immobiliare:
il nantissement nelle province del Nord, l’appropriance in Bretagna, l’insinuazione
e le lettres de ratification nel resto del paese
15
. Con l’abolizione del sistema feudale
non si abrogarono i relativi sistemi pubblicitari, ma si finì per estendere a tutta la
Francia il sistema del nantissement, e con la legge dell’11 brumaio anno VII si
13
Art. 1138, Codice Civile francese.
14
GAZZONI F. , La Trascrizione immobiliare, I, in Comm. Del Cod. civ., a cura di P. Schlesinger,
sub. Artt. 2643-2645 bis, Milano, 1998, pp. 31-32.
15
PICARDI N. , Pubblicità immobiliare (Sistemi di) – dir. Comp. e stran., in Enciclopedia
giuridica, XXV, Roma, 1991.
15
predispose una normativa che prevedeva in sostanza due meccanismi pubblicitari: la
trascrizione per il trasferimento della proprietà e dei diritti reali di godimento;
l’iscrizione per le ipoteche. Il principio che stava al fulcro del sistema era quello per
cui la proprietà e gli altri diritti reali si acquistavano con il solo consenso, e la
trascrizione era destinata solamente a rendere questo trasferimento opponibile ai
terzi. Il codice napoleonico sancì il principio del trasferimento della proprietà per
semplice consenso, senza però prevedere un meccanismo che temperasse questo
principio, quale quello della pubblicità nei rapporti con i terzi. Le linee direttrici
della legge dell’anno VII vennero riprese dalla legge del 23 marzo 1855, la quale
fissò definitivamente le caratteristiche proprie del sistema di tipo francese.
Si sancì così in modo definitivo il principio secondo il quale la trascrizione
è condizione necessaria per rendere il trasferimento di proprietà opponibile ai terzi,
ai quali è inopponibile l’atto non trascritto. Lo schema legale previsto dall’art. 1583
Code civil predispone il collegamento dell’effetto reale all’obbligazione de livrer, e
poi a quella di dare, consentendo così di qualificare la vendita un contratto
traslativo. Il trasferimento della proprietà costituisce un effetto legale del contratto
ottenuto, attraverso la generalizzazione occulta della tradition finte
16
. In tal modo,
alla rivendicazione dei diritti dei singoli individui, si accompagna – in un primo
momento – un disinteresse sia per le esigenze della circolazione giuridica dei beni,
sia per la tutela dell’affidamento nei confronti di alienazioni occulte.
L’istituto della trascrizione come fotografia dei trasferimenti di proprietà
fissati nei registri, vere e proprie lastre fotografiche del dinamismo giuridico della
proprietà fondiaria, ha offerto ed offre la garanzia di un massimo grado di sicurezza
negli acquisti e perciò nella libera circolazione dei beni immobili.
La pubblicità fondiaria in Francia è retta, oltre che dalle disposizioni del
codice civile, da due testi fondamentali: il decreto del 4 gennaio 1955 e il decreto di
applicazione del 14 ottobre 1955. E’ possibile constatare che alla base del sistema
della pubblicità immobiliare in Francia vi sono le seguenti considerazioni
17
: 1) Il
consenso è la parte principale del passaggio della proprietà; 2) La pubblicità
immobiliare è considerata come strumento di protezione dei terzi, in questo caso; 3)
16
DI COSTANZO L. , La Pubblicità immobiliare nei sistemi di Common Law, Napoli, 2005, p. 12.
17
AA.VV. , Schede sui sistemi adottati nei principali dell’Unione in tema di pubblicità
immobiliare, in Rivista del notariato, XXVI, Milano, 1972, p. 955.
16
La concezione francese mantiene la supremazia della autonomia della volontà sul
formalismo.
I redattori del codice civile francese, stabilirono sia in generale sia a
proposito della vendita che il contratto produce sempre obbligazioni di dare, ed
inoltre è idoneo ad avere efficacia reale
18
. Però anche il principio suddetto può
causare pregiudizio, per esempio nel caso in cui l’alienante moltiplichi la
formazione di atti traslativi o in genere dispositivi del medesimo diritto reale sulla
medesima cosa a favore di più persone, ovvero dia vita alla costituzione di un diritto
reale incompatibile con quello già trasferito ad altri, ed è anche possibile che
relativamente al medesimo bene sorgano, per volontà delle parti o in base a
provvedimenti del giudice, diritti reali inconciliabili tra loro. Certo l’antica regola
“prior tempore potior iure” offrirebbe una soluzione ma lo farebbe colpendo alla
radice la sicurezza dei traffici e deprimendo l’importanza economica dei beni.
Quindi riguardo le cose immobili la regola fissata dal legislatore francese è che gli
atti unilaterali o bilaterali tra vivi, concernenti i diritti reali ed alcuni determinati
diritti personali si devono trascrivere presso la Conservatoria dei registri
immobiliari competente per territorio, affinché abbiano effetto verso i terzi.
Il legislatore del 1955, rispetta i principi fondamentali sui quali è basato il
passaggio di proprietà. La pubblicità non si sostituisce al contratto come fonte di
passaggio; e non ha la forma giuridica di convalidare il contratto «..la pubblicità
non sana i vizi del diritto, essa non ha altra funzione che quella di completare le
regole della relatività dei contratti, non può avere altro oggetto che di rendere gli
atti opponibili ai terzi e d’informare le persone aventi interesse a conoscere questi
atti..»
19
. Abbiamo così l’operare di una seconda regola oltre a quella già citata del «
prior tempore potior iure», e cioè che in ordine agli immobili, nelle ipotesi previste
dalla legge, la preferenza spetta a chi per primo ha reso pubblico il suo titolo nei
registri immobiliari mediante la trascrizione in generale o mediante la iscrizione
dell’ipoteca.
Se la pubblicità da una parte non sana i vizi del titolo, essa, d’altronde è
necessaria perché l’atto sia opponibile ai terzi. Il consenso ha bisogno della
pubblicità per conferire al trasferimento la pienezza dei suoi effetti. Il formalismo
18
Artt. 1138 e ss, Codice civile francese.
19
AA.VV. , Schede sui sistemi adottati nei principali dell’Unione in tema di pubblicità immobiliare,
cit., p. 955.
17
svolge quindi nel diritto immobiliare francese solamente un ruolo integrativo. La
trascrizione si limita ad essere criterio di preferenza fra due o più aventi causa per
atto tra vivi dal medesimo dante causa proprietario, non è dunque né titolo né modo
di acquisto. La trascrizione concerne dunque un modo d’acquisto derivativo, che
presuppone l’esistenza di un nesso causale fra la perdita del diritto da una parte e
l’acquisto del diritto dall’altra.
Bisogna precisare che questa operazione come già detto riguarda gli atti tra
vivi, escludendo quindi i problemi a cui danno luogo gli atti a causa di morte che si
risolvono in maniera diversa. Cioè l’efficacia preclusiva predisposta dalla
trascrizione non si può estendere agli atti «mortis causa», perché si annullerebbe
così la volontà del testatore sulla sorte dei suoi beni per affidarla alla trascrizione
compiuta prima o poi dal beneficiario o da un terzo.
Ma tra la legge belga del 1851 da un lato, e le norme francesi ed italiane
del 1865 d’altro lato, c’è una differenza principale riguardante il principio della
buona fede del terzo
20
. Per il legislatore francese gli atti e i contratti non mai resi
pubblici non hanno effetto rispetto ai terzi che hanno acquistato e mediante la
trascrizione hanno conservato diritti sull’immobile, senza distinguere fra terzi di
buona fede e terzi di mala fede. Nel dirimere il contrasto fra i terzi in parola si deve
badare unicamente alle risultanze dei registri immobiliari, prescindendo dallo stato
d’animo di questo o di quello avente causa. I terzi presi in considerazione dalla
pubblicità fondiaria non devono essere necessariamente di buona fede, in quanto il
regime della pubblicità agisce indipendentemente dalla buona fede e mala fede di
coloro i quali si servono dell’inopponibilità. (posizione ammorbidita con
l’applicazione del principio fraus omnia corrumpit). La regola dell’inopponibilità
garantisce i terzi contro i rischi dell’evizione; pertanto la pubblicità immobiliare
svolge la sua funzione fondamentale: salvaguardare i terzi da operazioni
immobiliari occulte.
Proprio le riforme introdotte nel 1955 dai già citati decreti portarono il
sistema della pubblicità immobiliare francese su base personale ad avere un sistema
più vicino a quello su base reale. In primo luogo si è creato uno schedario
immobiliare su cui vengono indicati alcuni dati degli atti depositati per la
trascrizione, e questa documentazione si avvicina al libro fondiario in vigore:
20
STOLFI G. , La trascrizione nell’ordinamento italiano e francese, in Riv. Dir. Comm., I, 1972, p.
295.
18
secondo l’art. 2 nessuna modificazione della situazione giuridica di un immobile
può essere oggetto di un mutamento catastale se l’atto o la sentenza relativa non è
stato pubblicato in precedenza nello schedario immobiliare. In secondo luogo si è
voluto rimediare all’inconveniente delle ipoteche e dei privilegi occulti, specie dei
diritti che operano retroattivamente: la nuova regola risultante dagli artt. 11 e ss. del
decreto 4 gennaio 1955, è che tutte le ipoteche devono essere iscritte e che devono
essere iscritti anche i privilegi generali sugli immobili, trasformati in ipoteche
legali, cosicché le une e gli altri prendono grado dal momento della loro iscrizione.
In terzo luogo, si è voluto completare il sistema della trascrizione, al fine di
rimediare all’inconveniente di non sottoporre a pubblicità tutti gli atti che
interessano la proprietà immobiliare. Il decreto 4 gennaio 1955 mira a colmare
questa lacuna, aggiungendo nuovi atti a quelli di cui il legislatore aveva richiesto in
precedenza la trascrizione.L’elenco degli atti da trascrivere è contenuto nell’art. 28
del decreto del 1955 e negli articoli successivi.
Circa la sanzione della mancanza di pubblicità, il legislatore ha dovuto dire
che essa è costituita dalla inopponibilità ai terzi, come sotto l’impero della legge del
23 marzo 1855, ma ha avuto il merito di aggiungere subito che la sanzione è esclusa
in tutti i casi in cui l’inopponibilità non potrebbe essere ammessa a causa della
natura stessa degli atti pubblicati come avviene per gli atti dichiarativi o per le
attestazioni dei trasferimenti per causa di morte, in quanto la mancanza di pubblicità
non può dare luogo se non al risarcimento dei danni.
Dal punto di vista tecnico, le trascrizioni o le iscrizioni si effettuano a
carico o contro il soggetto che dismette il diritto ed a favore di colui che lo acquista.
L’immobile anche se viene descritto nel registro, non costituisce il termine di
riferimento della misura pubblicitaria e, quindi, delle ricerche ipotecarie. In altri
termini, i registri sono ordinati in rapporto alle persone contro le quali si esegue la
trascrizione, non già in rapporto agli immobili. Si suole, perciò, parlare di pubblicità
a carattere personale.
In conclusione, dal dogma dell’autonomia negoziale si deducono
tradizionalmente tre principi: la forza obbligatoria del contratto, la libertà
contrattuale e il suo effetto relativo. Le parti, cioè, possono divenire soggetti attivi e
passivi degli effetti obbligatori del contratto, poiché l’efficacia relativa consente di
determinare soltanto le obbligazioni tra le stesse, ma è l’opponibilità a imporre a
tutti il rispetto della situazione giuridica nata dalla vendita.
19
Ciò significa che, la possibilità per i terzi di giovarsi delle situazioni
determinate dal contratto è subordinata alla conoscenza di tali obbligazioni.
Pertanto l’opponibilità del titolo dipende dalla conoscenza che di quest’ultimo abbia
colui al quale esso è opposto, e tenuto conto che tale conoscenza risulta
normalmente dalla pubblicità, è proprio questo il mezzo che fornisce la soluzione
per il conflitto fra aventi causa dallo stesso autore
21
.
Appare , dunque, condivisibile quella parte della dottrina italiana, la quale
evidenzia che in Francia ci si limita a rilevare la complessità del sistema
consensualistico, senza un’analitica spiegazione degli effetti della trascrizione degli
immobili
22
. La funzione meramente dichiarativa della pubblicità aveva indotto i
giuristi francesi a ritenere del tutto inutile la trascrizione delle domande giudiziali,
aventi a oggetto la risoluzione, la nullità o la rescissione di un atto traslativo, per il
timore che a essa potesse essere ascritta una efficacia reale. Le domande giudiziali,
infatti, erano di regola dirette ad ottenere sentenze che producevano effetti
retroattivi (c.d. reali) nei confronti di terzi che avevano acquistato non soltanto
durante la pendenza della lite, ma anche ante litem. Tuttavia, il ruolo svolto da tali
formalità, quello di avevertire, in ossequio al principio dell’affidamento, i futuri
terzi del pericolo, ha spinto, in conformità con il sistema belga e senza contraddire
la natura generale dell’istituto, ad assicurare una forma di pubblicità-notizia,
costruendo l’iscrizione della domanda come condizione di procedibilità della stessa.
2. La trascrizione in Italia: origini e scopi dell’istituto
Il sistema di pubblicità immobiliare detto “della trascrizione”, vigente in
quasi tutte le province italiane, deriva i suoi principi, le sue caratteristiche e la sua
disciplina dal sistema francese introdotto nel Regno d’Italia a seguito del Codice
Napoleonico e con il Decreto del Re 16 gennaio 1806, posto in attività a decorrere
dal 1° novembre 1807
23
.
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